Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2006 INC.2005.61603

26 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,826 parole·~19 min·3

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.61603

Lugano 26 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 gennaio 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 20/23 gennaio 2006 dal

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona

preso atto delle osservazioni della difesa (23 gennaio 2006) che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

visto l'inc. MP __________;

considerato

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 23 novembre 2005 su ordine di arresto 18 novembre 2005 e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di ripetuta coazione sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali (fatti avvenuti presso la __________ nel corso del mese di ottobre 2005) e minaccia (nel corso di una telefonata avvenuta il 12 ottobre 2005) ai danni di __________.

L'arresto è stato confermato il giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di fuga (Inc. GIAR 616.2005.1, doc. 1 e 6).

__________ ha negato e continua a negare ogni addebito dal profilo penale.

Gli inquirenti hanno proceduto all'audizione, oltre che dell'accusato e di __________, anche a quella di numerosi testi.

B.

Con l'istanza qui in esame e per il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Preliminarmente, per quanto concerne la situazione personale di __________, il difensore evidenzia, che la compagna-convivente è al sesto mese di gravidanza, che la coppia in un breve lasso di tempo ha dovuto affrontare due aborti spontanei, che l'accusato è incensurato e che fino al giorno del suo licenziamento (avvenuto a seguito dei fatti incriminati) __________ è sempre stato un apprezzatissimo lavoratore nell'ambito paramedico. In concreto, non sarebbe dato un concreto pericolo di fuga, ritenuto che __________ risiede da tempo ufficialmente a Lugano con la compagna, come peraltro comprovato dal certificato del Comune prodotto al Procuratore pubblico ed, inoltre, un ulteriore legame con la Svizzera sarebbe dato dalla sua speranza di ottenere l'indennità di disoccupazione. Per quanto concerne invece il pericolo di collusione, lo stesso non sarebbe più attuale, ritenuto, da un lato, che a questo stadio dell'inchiesta gli inquirenti hanno ormai proceduto "a tutte le deposizioni di cui necessitavano" e, dall'altro, che __________ ha sempre avuto una versione dei fatti coerente (ribadendo la propria innocenza) e si è sempre adoperato nel fornire agli inquirenti gli elementi che potessero corroborare la sua versione dei fatti, ciò a comprova del fatto che, se messo in libertà provvisoria, egli non ostacolerebbe in nessun modo l'inchiesta e si impegnerebbe nel contempo a non avere contatti con il personale della clinica e con __________, nei cui confronti si è peraltro già riservato di sporgere denuncia per titolo di denuncia mendace.

In siffatte circostanze il mantenimento della detenzione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità, tanto più che, nella denegata ipotesi in cui __________ fosse riconosciuto colpevole vi sarebbe, stante la sua incensuratezza, la concreta possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena.

La difesa chiede inoltre "accesso all'integrità dei verbali e dei documenti d'inchiesta". Trattasi di questione che rientra nella competenza del Procuratore pubblico e che comunque il deposito degli atti è imminente. In ogni caso, per quanto concerne l'accesso agli atti, va detto che, dall'incarto prodotto a questo giudice, non risulta che vi sia stata una limitazione dell'accesso agli atti da parte del magistrato inquirente (art. 60 cpv. 2 CPP); inoltre, gli atti a sostegno di un preavviso negativo possono anche essere visionati presso lo scrivente ufficio (a cui debbono essere trasmessi - DTF 7 febbraio 2005 in re C., 1S.3/2005), ovviamente compatibilmente con le esigenze connesse all'emanazione della decisione.

C.

Il magistrato inquirente con preavviso negativo 20/23 gennaio 2006 si oppone alla scarcerazione di __________. Dopo aver rilevato che l'inchiesta si trova ormai nella fase conclusiva, essendo in corso l'acquisizione di dati telefonici ed essendo già stato fissato un verbale (presumibilmente finale) dell'accusato per il 25 gennaio 2006, evidenzia l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in particolare nei confronti della vittima, ciò anche in considerazione della scelta di __________ di negare ogni addebito penale, rispettivamente di un concreto pericolo di fuga, trattandosi di cittadino italiano, titolare unicamente di un permesso di lavoro per frontaliero ed unicamente separato dalla moglie che vive in Italia con i figli e presso cui egli soggiornava regolarmente. Il mantenimento del carcere preventivo sarebbe quindi rispettoso del principio di proporzionalità.

In sede di osservazioni (23 gennaio 2006) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 16/17 gennaio 2006.

Delle ulteriori rispettive allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

D.

Il 25 gennaio 2006 il Procuratore pubblico ha proceduto all'interrogatorio di __________, il quale ha ribadito la propria innocenza.

In diritto:

1.

L’istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 20 gennaio 2006 (cfr. timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 23 gennaio 2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra il 23 gennaio 2006, scade giovedì 26 gennaio 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ i, e meglio quelli riassunti dal PP nel corso del verbale 2 dicembre 2005 (AI 3.1):

             "- l'assenza di motivi di astio e/o inimicizia nei miei confronti da parte della __________ nel raccontare gli episodi di cui all'ordine di arresto ed alla promozione dell'accusa;

             - la certificazione medica datata 14.10.2005 sull'esistenza di "…contusione (ematoma con escoriazione) parte interna torace parte superiore dx…", pure attestata dalle foto agli atti mostratemi in questa sede dal PP;

             - lo stato di palese turbamento (in lacrime, segnata in volto, scossa, sotto stress, tremante, ecc.) della __________ nel raccontare i fatti subiti ai superiori della __________

             - l'assenza di pretestuosità o di motivi di vendetta da parte della vittima che si è rivolta agli inquirenti solo dopo essere stata consigliata in tal senso dal __________

             - la conferma da parte del __________ (__________e del __________ (__________sul fatto che in loro presenza io abbia sostanzialmente ammesso i fatti;

             - l'avvenuta firma da parte mia, lo stesso giorno del colloquio in Direzione (12.10.2005), delle dimissioni dal posto di lavoro senza forzature o pressioni da parte di chicchessia;

             - la minaccia telefonica alla __________ del 12.10.2005, dopo colloquio in Direzione, di "…rovinarle la vita così come lei l'aveva rovinata a me…";

             - gli episodi di toccamenti sulle braccia e sui glutei a danno di altre colleghe (__________e __________) emersi nel frattempo e le loro dichiarazioni su insistenti insinuazioni ed inviti da parte mia, chiaramente finalizzati allo scopo sessuale, per i quali hanno chiesto ai superiori di non più lavorare nello stesso turno con me;

             - la mancanza di accanimento da parte di queste mie ex colleghe nei miei confronti, visto che nemmeno hanno voluto sporgere querela;

             - la mancanza di trasparenza nel riferire del motivo della perdita del posto di lavoro alla mia convivente, adducendo un "problema con un paziente"".

Le dichiarazioni di innocenza dell'accusato e la tesi di un complotto messo in atto nei suoi confronti non consentono di sovvertire la suddetta conclusione, tanto più che le sue asserzioni (quelle relative ad un massaggio a __________ e di cui l'accusato si sarebbe ricordato unicamente ad inizio dicembre 2005, quelle sui toccamenti nei confronti di altre colleghe, quelle in merito a massaggi frequenti fra colleghi, quelle secondo cui egli non avrebbe ammesso alcunché dinanzi al direttore della __________ e al __________, ecc.) non trovano conferma negli atti, anzi sono state smentite dalle deposizioni agli atti, come peraltro comunicato all'accusato dal PP nel corso del verbale 20 dicembre 2005 (cfr. p. 3, 4, 5 e 6), noto alle parti e al quale si rinvia. Per contro la versione dei fatti data da __________ appare lineare, disinteressata e corroborata da riscontri oggettivi.

Ancora nel corso del verbale 25 gennaio u.s. __________ ha negato ogni addebito. In particolare, preso atto delle dichiarazioni rese da __________ nel corso del verbale PP 12.01.2006 e di quelle rese da Lorenzo Luraschi nel verbale pol. 20.01.2006 relativamente all'ammissione dei fatti da parte dell'accusato nel corso del colloquio con la Direzione della __________, __________ ha ribadito la propria versione dei fatti. Al termine del verbale il Procuratore pubblico ha riproposto all'accusato gli elementi gravemente indizianti nei suoi confronti, cioè quelli già prospettatigli nel corso del verbale 2 dicembre 2005, tenuto anche conto delle successive risultanze istruttorie (verb. PP 12.01.2006 __________, verb. Pol. 20.01.2006 di __________). L'accusato ne ha preso atto, precisando di non avere nulla da dire in proposito se non ribadire quanto affermato nei precedenti verbali.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

E' vero che l'inchiesta è agli sgoccioli, avendo già proceduto il Procuratore pubblico alla contestazione all'accusato delle ultime risultanze istruttorie (cfr. verb. PP 25.01.2006, p. 5 "Prendo atto dal PP che disporrà al più presto il deposito degli atti a favore delle parti e che, se non vi saranno complementi da assumere, procederà senza indugio al mio deferimento davanti alla competente Corte per il giudizio"). Tuttavia non può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, che ha continuato a negare ogni addebito penale rendendo necessarie ripetute verbalizzazioni di alcuni testimoni, rispettivamente comportato numerosi interrogatori, dando una versione dei fatti che non trova conferma nelle risultanze agli atti. Anche il fatto che soltanto ad inizio dicembre 2005 egli si sarebbe ricordato di aver praticato un massaggio a __________ - fatto peraltro da lei contestato - il 10 o 11 ottobre 2005, desta non poche perplessità sulla sua credibilità (cfr. verb. Pol. 7.12.2005 e verb. PP 20.12.2005. Inoltre dagli atti emergono elementi concreti per ritenere che egli abbia minacciato telefonicamente la vittima (in proposito versione affatto trasparente dell'accusato, cfr. da ultimo verb. PP 25.01.2006 e verb. colloquio con __________ 12.10.2005 allestito dalla __________, all. a AI 2.2). In conclusione, tenuto anche conto della natura dei reati in questione, si può concludere che la possibilità che, se posto in libertà provvisoria, __________ possa in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio testimoni o la stessa __________, le cui dichiarazioni, come detto, sono comunque lineari, disinteressate e sorrette da elementi oggettivi, è senz'altro non priva di fondamento.

5.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino italiano (quindi non estradabile) ed in Italia risiedono la moglie, da cui è separato e che si è comunque interessata telefonicamente durante la carcerazione (cfr. verb. PP 25.01.2006), ed i figli, famiglia con la quale mantiene, come peraltro da lui ammesso, contatti regolari (cfr. anche verb. Pol. 23.12.2005 dell'attuale compagna __________). Se è vero che agli atti vi è un certificato municipale da cui risulta che egli risiede a Lugano presso la compagna __________, dalla quale è in attesa di un figlio, va tuttavia rilevato che, per stessa ammissione dell'accusato, la convivenza risale al mese di ottobre 2005 e che egli si recava comunque circa tre volte alla settimana a trovare i figli a Luino. In particolare, nel corso del verbale polizia 24.11.2005 __________ ha infatti dichiarato "E' quasi un mese che abito a Lugano con __________; prima abitavo a Luino, con la mia famiglia, e questo malgrado che sono separato dalla moglie", in quello del 2.12.2005 dinanzi al Procuratore pubblico "Nel corso del 2002 mi sono separato da mia moglie continuando però a vivere nella stessa casa per via dei figli. Nel 2003 ho allacciato una relazione sentimentale con __________ ….Con lei convivo a Lugano dal mese di ottobre 2005 già da prima delle mie dimissioni ma formalmente solo dopo con l'iscrizione al controllo abitanti" ed infine in quello conclusivo dinanzi al Procuratore pubblico del 25.01.2006 "Quando sono stato arrestato io provenivo dall'Italia ed in particolare dalla residenza della mia famiglia a Luino. Prima dell'arresto, io facevo avanti e indietro dall'Italia a Lugano (dove risiedevo presso la mia attuale convivente). In Italia mi recavo circa tre volte alla settimana a trovare i miei figli che vivono con la madre dalla quale sono separato. Da quando sono residente a Lugano, io non dormivo più presso il domicilio di mia moglie separata, ma dormivo a Lugano. Prima di risiedere a Lugano, quando andavo a trovare i miei figli, non mi fermavo a dormire a casa di mia moglie ma alloggiavo con i miei figli in una casa … che io ho comperato personalmente dopo la separazione". Giova inoltre ricordare che __________ era unicamente titolare di un permesso di frontaliero e che trovare un nuovo impiego in Svizzera, visto il procedimento penale aperto nei suoi confronti ed il genere di reati di cui è accusato, non sarà affatto facile, e che egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità (coazione sessuale).

Il rischio di fuga appare quindi concreto anche in considerazione del suo comportamento processuale e della circostanza che la sua versione dei fatti cozza con quella data, non soltanto da __________, ma anche con quella dei numerosi testi sentiti dagli inquirenti e con gli elementi fattuali agli atti.

In siffatte circostanze il pericolo che __________, cittadino italiano, se posto in libertà provvisoria, faccia rientro in Italia, Paese nel quale è pure proprietario di una casa poco importa che nel corso del verb. PP 25.01.2006 egli abbia dichiarato che è ora sua intenzione venderla) e dove risiedono i figli (cfr. verb. PP 25.01.2006), appare quindi sufficientemente concreto.

Non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, quale quella proposta dalla difesa, cioè il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino italiano.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, peraltro ormai in fase conclusiva essendo imminente il deposito degli atti, resa ancor più difficoltosa dalla scelta (certamente legittima) di linea difensiva di negare totalmente ogni addebito e dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato e __________ ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le differenti versioni.

L’accusato è stato arrestato il 23 novembre 2005 per dei reati di sicura gravità. In questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con celerità, prova ne è che il Procuratore pubblico ha già proceduto al verbale per le contestazioni delle ultime risultanze, dopodiché procederà al deposito degli atti e, quindi, in assenza di richieste di complementi istruttori al deferimento di __________ alla competente Corte, né l'inchiesta ha subito alcun ritardo.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 21, 180, 189 e 198 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

INC.2005.61603 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.01.2006 INC.2005.61603 — Swissrulings