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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 09.03.2005 INC.2005.4703

9 marzo 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,923 parole·~15 min·1

Riassunto

istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.4703

Lugano 9 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata l'1/2 marzo 2005 da

__________, __________ (patr. d'ufficio dal __________)    

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 4/7 marzo 2005, dal  

  Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona

viste le osservazioni al preavviso negativo, presentate dalla difesa con scritto dell'8 marzo 2005;

visto l'inc. MP __________

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato fermato il 29 gennaio 2005, con successivo arresto e promozione dell'accusa per ripetuta rapina consumata e tentata (doc. 1 e 2, inc. GIAR 45.2005.1).

L'arresto è stato confermato, da questo giudice, il giorno seguente, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3, inc. GIAR 45.2005.1).

B.

__________ è accusato di aver partecipato ad un tentativo di rapina presso la stazione di servizio __________ in __________ a __________ (il 10 gennaio 2005, con sopralluogo o precedente tentativo il 9 gennaio), nonché alla rapina avvenuta alla stazione di servizio __________ di __________ il 28 gennaio 2005 (doc. 2, inc. GIAR 45.2005.1).

Riassuntivamente, sia il 9 che il 10 gennaio 2005 (sempre attorno alle 20.00) due persone sarebbero state viste da un teste (che abita nelle vicinanze) agire in modo sospetto nelle prossimità del distributore __________ (di __________); la sera del 9 gennaio 2005 l'agire dei due è avvenuto in parte a bordo un'auto (cfr. Verbale __________ 10 gennaio 2005, pag. 3), il 10 gennaio 2005 senza la stessa (a piedi). In particolare la sera del 10 gennaio uno dei due si sarebbe avvicinato all'entrata della stazione di servizio, mentre l'altro fungeva da "palo", dopo essersi calato un passamontagna in testa. I due si sarebbero poi dati alla fuga a seguito dell'intervento (interpellazione e illuminazione mediante torcia) da parte del teste in questione (cfr. Verbale __________ 10 gennaio 2005).

All'identificazione di __________ gli inquirenti sono giunti tramite la sua autovettura (modello, colore e targa indicati dal teste come quella utilizzata il 9 gennaio 2005 - cfr. verbale citato) ed egli è stato fermato in dogana (in entrata in Svizzera) il 30 gennaio 2005.

A seguito del fermo si è scoperto che __________, dal 2002 privo di attività lavorativa, usufruiva da tempo (se si preferisce: utilizzava) di un appartamento di __________ (intestato ad un conoscente e situato a circa duecento metri della stazione __________), a suo dire unicamente durante i fine settimana e per recarsi al casinò o in locali notturni della zona (verbale __________ 30 gennaio 2005, pag. 2). Nell'appartamento in questione sono state sequestrate una pistola (Kimar mod. 92 Auto cal. 8), che l'accusato afferma essere di proprietà di un suo conoscente (tale __________), e due false targhe di cartone di sua "proprietà", costruite per fare uno scherzo (secondo le affermazioni dell'accusato stesso; Verbale citato, pag. 6).

La rapina di __________ è stata oggetto di promozione dell'accusa per la presenza a __________ di __________, alla data critica, la sua frequentazione con altro sospetto (residente nello stesso immobile) e l'assenza di un alibi credibile e confermato (doc. 2, inc. GIAR 47.2005.1).

C.

L'istruttoria nei confronti di __________ è proseguita mediante una serie di audizioni dello stesso da parte della polizia e del Procuratore pubblico (AI 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 3.1), di una richiesta di confronto del DNA dell'accusato con tracce trovate in relazione con la rapina di __________ e mediante l'audizione di altre persone coinvolte (un coaccusato e la sua convivente, quest'ultima sentita prima quale teste e poi quale indagata - cfr. AI 2.7, 2.9, 2.10).

D.

Con l'istanza qui in discussione __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire, gli inquirenti l'hanno interrogato solo in merito al tentativo del 9/10 gennaio 2005, non più in relazione alla rapina (consumata) del 28 gennaio 2005, con ciò dimostrando che per la seconda non sussistono indizi (Istanza 1 marzo 2005, punto 4).

Quanto alla rapina tentata, egli ha riconosciuto di aver effettuato qualche giro in auto attorno alla stazione __________ il 9 gennaio 2005 in compagnia di una seconda persona (__________), ma il giorno 10 gennaio 2005 si é recato a cena da __________ (coaccusato) e dalla sua convivente; se questi negano tale fatto è, sempre a dire della difesa, unicamente per convenienza (Istanza, punto 5).

L'arma, ritrovata nell'appartamento da lui occupato, gli sarebbe stata data da __________ per l'acquisto di ricariche.

Anche qui, a suo dire, gli indizi sarebbero labili e insufficienti a giustificare il carcere preventivo.

Inoltre, avendo egli chiarito la sua posizione (sempre a dire della difesa) non sussistono più necessità istruttorie e il pericolo di fuga é assente (così par di comprendere dal punto 7 dell'istanza), in quanto egli ha interesse a presenziare per non subire ingiusta condanna. Inoltre, il pericolo di fuga è ulteriormente limitabile mediante deposito cauzionale.

Da ultimo, il carcere preventivo sofferto (alle pretoriali) non sarebbe più proporzionale agli indizi di cui dispone il magistrato inquirente, senza dimenticare che l'assenza di precedenti penali permette di pensare alla sospensione della pena in caso di eventuale (ma denegata) condanna (Istanza, punto 8).

E.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo del 4/7 marzo 2005, si oppone alla messa in libertà provvisoria di __________

Dopo aver indicato gli atti istruttori ancora da effettuare (o in corso di effettuazione) per la completazione dell'istruttoria (confronti con le persone che non ne hanno confermato l'alibi, attesa risultanze esame tracce DNA), il magistrato inquirente sottolinea innanzitutto persistenza di un pericolo di collusione nei confronti delle persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda. Inoltre, con riferimento alla giurisprudenza federale cantonale, afferma che il pericolo di fuga, vista la situazione personale dell'accusato (in particolare l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero in rapporto alla gravità del reato e conseguente rischio di pena).

F.

Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2005 (doc. 4, inc. GIAR 47.2005.2) la difesa ribadisce vaghezza degli indizi in relazione alla tentata rapina del 10 gennaio 2005 e aggiunge che se i risultati dell'analisi DNA tardano, ciò non può andare a scapito dell'accusato.

Il pericolo di collusione non sarebbe più dato, visto che anche le altre persone coinvolte sono state sentite più volte e la cattura di __________, in tempi brevi, appare improbabile.

Da ultimo ribadisce che il pericolo di fuga (a suo dire già debole visto l'interesse di __________ che si proclama innocente, a presentarsi al processo) può essere limitato da una cauzione il cui importo (non indicato neppure per ordine di grandezza) dovrà essere fissato secondo le condizioni economiche dell'accusato e dei suoi genitori, dichiarate modeste.

Delle altre argomentazioni/osservazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell'istanza il 2 marzo 2005, è tempestivo dato che il termine di tre giorni per la trasmissione scadeva di sabato (art. 20 cpv. 1, 3 e 4 CPP, nonché art. 20 cpv. 5 CPP e contrario).

2.

I principi applicabili in materia di privazione cautelare della libertà, noti al magistrato inquirente ed al difensore, sono i seguenti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

a)

Anche qualora non contestata, l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

b)

La presenza della sua vettura (e di __________ in persona, per sua stessa ammissione) la sera del 9 gennaio 2005, nei pressi della stazione di servizio __________, con le modalità descritte dal teste (Verbale __________ 10 gennaio 2005, pag. 3 e 4) e con le motivazioni poco verosimili da lui (__________) fornite a spiegazione dei movimenti (Verbali __________: 29 gennaio 2005, pag. 5 e 6, 11 febbraio 2005, pag. 1), l'alibi non confermato in relazione alla sua situazione alle ore 20.00 del 10 gennaio, le diverse versioni fornite in merito alla presenza (nell'appartamento di __________ da lui occupato) di __________ il 10 gennaio 2005 (in un primo tempo non presente - verbale __________ 1 febbraio 2005 - ed in un secondo presente addirittura a riferire della tentata rapina ed a chiedere aiuto per il recupero della pistola - verbale __________ 7 febbraio 2005, pag. 1 e 2), così come le diverse versioni fornite sul motivo della presenza della pistola nell'appartamento (prima consegnata da __________ - verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 6 poi recuperata, e trattenuta dall'accusato dopo il tentativo di rapina verbale __________ 7 febbraio 2005, pag. 2), versioni di cui egli si è dimenticato in sede d'istanza, costituiscono, a giudizio di questo giudice, concreti e sufficienti indizi di reato nei confronti di __________.

Per quanto concerne la rapina del 28 gennaio 2005, gli indizi sono effettivamente minori. Tuttavia, la discordanza delle sue dichiarazioni circa l'impiego del tempo di quella sera per rapporto a quanto dichiarato da __________ (cfr. verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 7; verbale __________ 29 gennaio 2005, pag. 2 e verbale GIAR di __________ 29 gennaio 2005), se cumulate a quanto sopra ed al possesso di targhe false (ancorché di cartone), da lui stesso costruite senza un valido motivo (cf. Verbale __________ 1 febbraio 2005, pag. 3), giustificano perlomeno approfondimenti anche in relazione a questo reato.

c)

In conclusione, e su questo punto, occorre pertanto concludere che nei confronti di __________, sono presenti gravi indizi di reato, in particolare per quanto concerne il tentativo di rapina del 9/10 gennaio 2005.

4.

Secondo il magistrato inquirente, sussisterebbe un concreto pericolo di collusione in relazione all'esito dei confronti predisposti per venerdì 11 marzo 2005. Non a torto.

Anche se, prima facie, potrebbe sembrare che non vi sia convergenza d'interessi tra __________ e le persone con cui sarà posto a confronto (in particolare __________), viste le attuali discordanti versioni sull'impiego del tempo al momento dei fatti oggetto d'imputazione ed in momenti immediatamente successivi (con influsso sull'alibi di __________ e la credibilità delle sue dichiarazioni), il rapporto di frequentazione e di amicizia (foss'anche solo asserita) instauratosi prima dell'arresto (cfr. Verbale __________ 29.01.2005, pag. 3; Verbale __________ 30 gennaio 2005, pag. 3; Verbali __________ 21 gennaio 2005, pag. 2 e 3, 1 febbraio 2005, pag. 1, 4 febbraio 2005, pag. 2 e 3) con anche la stesura/messa a disposizione di documentazione di comodo (Verbale __________ 4 febbraio 2005, pag. 4 e allegato 2) ed il rapporto di correità ipotizzato dagli inquirenti (cfr. AI 2.1 e inc. GIAR 46/2005 in re __________) permettono di ritenere come concreto il rischio di un accordo sulle dichiarazioni da fare al momento del confronto (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19).

È pertanto necessario, oltre che opportuno nell'interesse dello stesso accusato, che i previsti confronti avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d'influenza.

5.

a)

Il magistrato inquirente invoca pure, a sostegno della richiesta di proroga, l'esistenza di un concreto pericolo di fuga.

b)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

c)

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza. L'accusato non ha particolari legami con il territorio svizzero (né familiari, né professionali) che, a suo dire, frequentava solo nei fine settimana per recarsi ai casinò e nei night club (e pur non abitando molto lontano dalla frontiera ed essendo da qualche anno disoccupato, con un certo impegno economico - Verbale __________ 4 febbraio 2005, pag. 4). Inoltre, il suo atteggiamento istruttorio (cambiamento delle versioni sulla pistola e sulle presenze di __________) indicano un atteggiamento tutt'altro che trasparente, legittimo in capo ad un accusato ma che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di fuga.

L'imputazione è grave (crimine) e l'applicazione dell'art. 41 cifra 1 CP non dipende solo dall'assenza di precedenti.

d)

Comunque, la determinazione di un rischio concreto di fuga non concerne unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale) pena, bensì anche la garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In quest'ultimo concetto non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non soprattutto) il dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996, 1P.156/1996, cons. 3 b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo profilo non è irrilevante il fatto che l'accusato respinga le accuse (Istanza, punto 2, p. 3), in particolare per quanto concerne l'aspetto soggettivo. Per l'accertamento di queste circostanze, la sua presenza davanti al giudice di merito può essere (meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe, pertanto, ritenere preferibile una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe le possibilità di accertamento della Corte.

e)

La richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti - N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) e con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

__________ è in detenzione preventiva da poco meno di quaranta giorni. In questo lasso di tempo l'inchiesta appare condotta celermente, tant'è che il magistrato inquirente indica, per la conclusione della stessa, pochi atti in gran parte già previsti.

I reati imputati a __________ sono di sicura gravità (a prescindere dal fatto che tecnicamente si tratta di crimini, non si può dimenticare la presenza di un'arma) ed il rischio di pena è (in caso di condanna) certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta ed a quella presumibilmente da soffrire, in pieno rispetto del principio di proporzionalità.

Da ultimo, ed a titolo abbondanziale, si rileva come il fatto di aver subito la detenzione preventiva alle carceri pretoriali, sicuramente in condizioni più dure che non al PCT, non modifica la conclusione circa la proporzionalità. A prescindere dal fatto che non risultano richieste di trasferimento o contestazioni circa le modalità d'esecuzione della detenzione preventiva, la questione concerne (appunto) la legittimità delle modalità di detenzione, non il fondamento ex artt. 95 ss. CPP.

P.Q.M.

Visti gli artt. 140, 21 e 22 CP, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP,

decide

1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

2. Non si prelevano tasse e spese.

3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

                                                                           giudice Edy Meli

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