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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.02.2006 INC.2005.43503

13 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,784 parole·~14 min·5

Riassunto

Proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.43503

Lugano 13 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

                sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 2 febbraio 2006 dal

Procuratore pubblico Nicola Respini, MP Lugano  

nei confronti di

__________

accusato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cifra 2 LStup);

visto lo scritto 9/10 febbraio 2006 presentato dalla difesa;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 2 marzo 2005 a __________ (__________) su ordine d’arresto internazionale 15 febbraio 2005 (AI 8) del Procuratore pubblico Nicola Respini siccome accusato di infrazione aggravata alla LStup ed è giunto in Ticino, in estradizione dagli __________, in data 18 agosto 2005; egli è accusato di avere ripetutamente venduto da solo ed in correità con terze persone, tra il 2002 e marzo 2004, in varie località del __________ e del __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 4’550/5'350 grammi, a numerosi spacciatori e consumatori locali, sostanza di cui si riforniva da cittadini sudamericani. Il 19 agosto il PP Nicola Respini ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata alla LStup e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione, il pericolo di fuga (doc. 1 e 2 inc. GIAR 435.2005.1);

il 19 agosto 2005 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, e pericolo di fuga (doc. 5 inc. GIAR 435.2005.1);

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 2 febbraio 2006), allo scopo di potere evadere oggettivi bisogni istruttori quali gli interrogatori a confronto tra l’accusato e __________ (moglie dell’accusato) e __________ (entrambi chiesti dall’accusato e dalla difesa) nonché procedere ad ulteriori interrogatori a confronto, sempre richiesti dall’accusato, che dovrebbe fornire a breve, tramite il suo difensore, i nominativi delle persone da interrogare, procedere al deposito degli atti ed evadere eventuali complementi d’inchiesta che l’accusato dovesse nuovamente richiedere (Istanza, pag. 3);

a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità – il carcere preventivo sofferto, anche se prorogato, non supera la presumibile penale privativa della libertà che potrebbe essere inflitta all’accusato dal giudice di merito – e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato, sul pericolo di collusione e di inquinamento delle prove – la messa in libertà provvisoria dell’accusato potrebbe compromettere l’esito dell’inchiesta visti gli accertamenti da esperire – e sul pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in vista della concreta prospettiva di una pesante condanna, tenuto conto che il suo matrimonio con __________, che non è ancora stato registrato in Svizzera, appare fortemente compromesso. (Istanza, pag. 3);

la difesa, con scritto 9/10 febbraio 2006, non si oppone alla richiesta di proroga nei termini formulati dal PP;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni fatte davanti al PP ed in presenza del suo legale in data 19 gennaio 2006 (AI 46, p. 2 e ss.) quando __________ ha confermato di avere venduto a varie persone un quantitativo di circa 500/550 grammi di cocaina, come pure quanto emerso nel corso dell’inchiesta denominata __________ (cfr. rapporto di complemento 17 ottobre 2005 e rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 17 gennaio 2005) aperta nei confronti di numerosi cittadini svizzeri, sudamericani e di altre nazionalità nella quale diversi accusati, tra cui __________ (Moglie di __________), i fratelli __________ e __________, __________, __________, __________ ed altri, hanno formulato chiamate in correità nei confronti di __________ (cfr. AI 51, verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006; AI 52, verbale a confronto tra __________ e __________ del 30 gennaio 2006). Anche la moglie dell’accusato chiama in correità il marito e, in un verbale a confronto con il coniuge __________, ha, tra le altre cose, dichiarato che: “Confermo che alcuni mesi prima di partire per __________ il 30 novembre 2003 ho saputo che __________ trafficava cocaina. L’avevo sentito da alcuni conoscenti e poi avevo visto degli amici che venivano a casa nostra. ....Confermo che 7 teneva della cocaina a casa, in particolare in un barattolino bianco nel bagno. Era sotto forma di sacchettini. Non so quanta fosse. Più o meno in due circostanze ho visto __________ consegnare della cocaina a dei ragazzi. .....che lui conservava la cocaina anche in campagna, nei pressi dell’abitazione di mia madre, nel comune di __________. ...che penso che lui andava a prendere la cocaina a __________. ...Lui mi diceva che andavamo a prendere droga a __________. ...che __________ vendeva cocaina a __________, a tale __________ e ad un signore che veniva nel nostro appartamento ma del quale non ricordo il nome. ...Confermo che ho pure accompagnato __________ nelle consegne di cocaina. Era lui che guidava l’auto perché io non ho la patente, Lui teneva dei piccoli sacchettini in mano. Lui scendeva dall’auto ed andava a fare le consegne, mentre io l’aspettavo in auto. ...Confermo che quando sono rientrata da __________, nel mese di marzo 2004, dopo qualche tempo sono stata contattata da __________, il quale mi riferiva che secondo le disposizioni ricevute da __________ dovevo consegnargli della cocaina che lui aveva lasciato depositata a casa di mia madre. Se ben ricordo era nascosta nella cantina di mia madre all’interno di un bidone da 5 litri di birra. ...che erano 15 ovuli. 13 li ho consegnati a __________ mentre gli altri due li ho regalati a mia cugina __________. ...Confermo di avere incassato da Cersa fr. 1'000.- di un debito complessivo di fr. 3'000.- che lei aveva nei confronti di __________ (AI 36 verbale a confronto tra __________ e __________ del 28 ottobre 2005, p. 2, 3 e 4).

-        In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder        die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori dovendo procedere con interrogatori a confronto richiesti dallo stesso accusato e con il deposito degli atti: due persone da sentire sono già state indicate mentre ulteriori nominativi dovrebbero essere comunicati dalla difesa dell’accusato a breve; la difesa nulla ha eccepito a questo proposito assecondando la richiesta del PP di proroga del carcere preventivo;

in un simile contesto giuridico e fattuale, è evidente la necessità di procedere con l’audizione a confronto tra l’accusato e le persone menzionate, nonché quelle ancora non indicate, con l’accusato __________ in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento al gran numero di persone coinvolte nell’inchiesta, alla necessità di procedere a questi accertamenti con dichiarazioni non ancora consolidate e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate se i vari accusati potessero comunicare o mettere in atto pressioni – anche solo per interposta persona – tra loro;

per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino statunitense residente a __________ (__________), e si trova in Svizzera poiché estradato dalle Autorità __________. Egli è senza permessi per risiedere in Svizzera, e non ha nessun legame con il nostro paese. Benché sia sposato con __________ (il matrimonio non è stato registrato in Svizzera), soggiornava già da prima dell’arresto negli __________; vista la chiamata in correità della moglie il matrimonio appare compromesso e tra l’altro __________ stessa ha dichiarato agli inquirenti di non avere avuto nessuna intenzione di far riconoscere il proprio matrimonio in Svizzera (cfr. AI 36, p. 2, verbale d’interrogatorio di __________ del 28 ottobre 2005). Egli è confrontato con imputazioni di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup. È infatti sospettato di avere trattato, in particolare detenuto e venduto da solo ed in correità con terzi, oltre 5'000 grammi di cocaina.

Il rischio di fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato ormai alcuna residenza effettiva in Svizzera e neppure il denaro per procurarsela (Inc. GIAR 435.2005.2, concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile è avvalorato dal fatto che visti i quantitativi di stupefacente in gioco egli corre il rischio, in caso di condanna, di una pena detentiva di una certa durata: egli potrebbe quindi preferire rendersi latitante piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che potrebbero derivarne;

la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono proporzionati tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere con gli interrogatori di correi non facilmente reperibili – e del tempo necessario per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto (tenuto conto dell’arresto avvenuto a __________ il 2 marzo 2005 e dell’arrivo in Ticino a seguito di estradizione in data 18 agosto 2005) ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di fuga nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di due mesi cioè sino al 18 aprile 2006 compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 18 aprile 2006 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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