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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.12.2005 INC.2005.30903

23 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,882 parole·~9 min·3

Riassunto

Libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.30903

Lugano 23 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 20/21 dicembre 2005 da

__________  

e qui trasmesso con preavviso negativo del 21 dicembre 2005 da

Procuratore pubblico Rosa Item, MP di Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (22 dicembre 2005);

visto l'inc. MP ACC __________ (già __________);

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che

-     __________ è stato tratto in arresto il 1° giugno 2005, con promozione dell'accusa per infrazione aggravata alla LFStup (AI 3 e 4); l'arresto è stato confermato il 2 giugno 2005 da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato e necessità istruttorie (pericolo di collusione; doc. 3, inc. GIAR 309.2005.1);

-     l'istruttoria è stata chiusa il 22 novembre 2005 (AI 49) ed il rinvio a giudizio dell'accusato sottoscritto il 21 dicembre 2005;

-     il 21 dicembre 2005 il Ministero pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria che ha trasmesso, nel pomeriggio inoltrato dello stesso giorno, a questo ufficio con il proprio preavviso negativo;

-     l'istanza essendo stata ricevuta dal Ministero pubblico prima della formale emanazione dell'atto d'accusa, è applicabile la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 CPP;

-     l'istanza, presentata da accusato detenuto, è ricevibile in ordine;

-     la trasmissione del preavviso e dell'incarto (sebbene non conforme alle direttive del PG del luglio 2003, punto 1a) è tempestiva; la presente decisione è, a sua volta, rispettosa dei termini fissati dall'art. 108 cpv. 2, che decorrono dal 22 dicembre 2005 (cfr. pure art. 20 CPP);

-     con l'istanza qui in discussione, la difesa di __________ segnala, innanzitutto, come il prolungato periodo detentivo pregiudica la possibilità di un'attività professionale che permetta l'assolvimento degli obblighi alimentari verso la figlia che vive in __________ con la madre; a dire dell'istante, non sussistono più necessità istruttorie (l'inchiesta è conclusa), non vi è alcun pericolo di fuga (il passaporto sarebbe ottenibile solo presso l'ambasciata di __________ a Berna, nessuna pena è male peggiore della latitanza per un padre di famiglia, è in Svizzera da oltre 20 anni, vuole trovare lavoro qui ed ha collaborato con gli inquirenti dimostrando, così, di non volersi sottrarre al procedimento), tantomeno di recidiva (si è pentito, è incensurato ed ha sempre lavorato o cercato lavoro a dimostrazione del fatto che il coinvolgimento in un traffico di stupefacenti è avvenuto per la momentanea riunione di situazioni sfavorevoli e non ha mai rappresentato una soluzione di vita); da ultimo, e sempre a giudizio della difesa, la restrizione non è più necessaria e, quindi, contraria al principio di proporzionalità;

-     il magistrato inquirente, nel suo preavviso, dopo aver indicato gli indizi di colpevolezza con riferimento ai verbali d'inchiesta (ammissione di due consegne e di un trasporto e chiamata in correità, per altri fatti e quantitativi, da parte di __________) e sottolineato le negazioni dell'accusato (alle chiamate di __________, più credibile a giudizio dell'inquirente), sostiene l'esistenza di un concreto pericolo di fuga (nonostante la lunga permanenza in Svizzera: assenza di prospettive per il futuro, affetti in __________ e prospettiva di pena da espiare), nonché di un pericolo di recidiva, anch'esso concreto (assenza totale di mezzi e di prospettive per il futuro, mentre che è assillato dal problema del mantenimento della figlia); da ultimo viene sottolineata la non incensuratezza dell'istante (per guida in stato di ebrietà) con ultima condanna, a 90 giorni sospesi ed un periodo di prova di 5 anni, del 24 maggio 2005;

-     con osservazioni del 22 dicembre 2005, la difesa si diffonde a contestare le affermazioni/interpretazioni del magistrato inquirente sui gravi indizi di colpevolezza elencati ed in particolare sul fatto che l'inchiesta non abbia evidenziato alcun acquirente o fornitore di __________; in seguito ribadisce inesistenza di un pericolo di fuga (lunga presenza in Ticino e assenza di particolari legami con il paese d'origine, dove comunque risiede la sua famiglia) e di recidiva (certificati di lavoro positivi, antecedenti con la giustizia che nulla hanno a che vedere con la droga, valutazione negativa delle vicissitudini legate agli stupefacenti, lieve gravità ex art. 41 cpv. 3 CP dell'infrazione sanzionata con pena di tre mesi sospesa);

-     in diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

-    anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio;

-   nel caso in esame, questi sono dati sia dalle ammissioni dell'accusato stesso, sia dalle chiamate in correità formulate da __________ e __________ (cfr., in particolare, Verbali a confronto del 29 agosto 2005 e 21 settembre 2005); il tutto corrispondente grosso modo a quanto riportato nell'atto di rinvio a giudizio davanti alla corte di merito cui spetterà la valutazione definitiva delle chiamate, ritenuto che a questo stadio e per il presente giudizio, le stesse costituiscono indizi sufficiente non risultando assolutamente prive di credibilità;

-   secondo il magistrato inquirente il pericolo di recidiva è concreto in quanto l'accusato non ha prospettive di lavoro ed è assillato da problemi economici;

-   in effetti, non risultano prospettive di lavoro a breve termine, vi sono debiti (doc. G in AI 40), non risulta una possibilità abitativa concreta (AI 44) e non sembra che __________ possa beneficiare, al momento attuale, di entrate (anche sotto forma di sussidi) di qualsiasi tipo (cfr. AI 29 e doc J ad AI 40); lo stesso patronato non è riuscito a trovare soluzioni a breve termine e segnala come lo stato ansioso dell'interessato possa costituire un ostacolo al reinserimento lavorativo (AI 29); la situazione è, quindi, sostanzialmente analoga (se non peggiorata) per rapporto a quella precedente l'arresto (la "momentanea riunione di situazioni a lui sfavorevoli" di cui parla la stessa difesa nell'istanza di libertà provvisoria; cfr. Istanza, pag. 2) e che aveva indotto __________ a commettere i reati (o parte di questi) che gli vengono imputati; se è vero che i precedenti dell'accusato non sono relativi a infrazioni alla LFStup, né a reati aventi scopi di lucro, non si può dimenticare che quanto commesso lo è stato in concomitanza con altro procedimento penale e relativa condanna (seppur a "soli" 3 mesi) sospesa con un periodo di prova di 5 anni, procedimento e condanna che non hanno comunque avuto particolare effetto deterrente (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., 2004, n. 701b);

-   tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare come concreto ed attuale anche il pericolo di recidiva (SJ 1981, pag. 381, in particolare note 107, 111 a 114; DTF 11 febbraio 1982 in re K.; DTF 11 luglio 1989 in re W.; DTF 123I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b). Da ultimo, é indubbio che ci si trovi di fronte a reati di una certa gravità e che mettono in pericolo la salute pubblica (BJP 1989 n. 671; DTF 105 Ia 26), fattore che deve essere tenuto in giusta considerazione;

-   queste circostanze, e la loro valutazione, sembrano essere note anche all'attenta difesa che ha atteso, verosimilmente nella speranza che un qualche elemento si sbloccasse a favore di una situazione più stabile (all'uscita) non ha presentato l'istanza subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale avvenuta il 22 novembre 2005;

-   ancorché a titolo abbondanziale, si deve constatare che la situazione personale/professionale/economica sopra descritta, se sommata al fatto che i famigliari dell'accusato vivono in __________ (compreso la figlia a cui sembra essere molto legato), non permette di escludere che il rischio di essere confrontato con una pena di una certa durata, forse da espiare (i reati imputati sono crimini e il rinvio a giudizio è avvenuto davanti ad una corte criminale), possa fargli preferire il ritorno al paese d'origine (certamente possibile anche senza passaporto e con reinserimento professionale non proibitivo vista anche l'età) piuttosto che il rimanere a disposizione per il dibattimento e l'eventuale pena; nonostante sia in Svizzera da vent'anni, non emerge in modo chiaro dall'istanza e dall'incarto che il suo "centro d'interessi" (CRP 24 dicembre 1985 in re L.) sia ancora qui; l'esistenza di un concreto pericolo di fuga non può, quindi, essere esclusa

-   in conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato, nonché un concreto pericolo di recidiva e un (ancorché più limitato) pericolo di fuga; il mantenimento della detenzione preventiva appare pertanto come giustificato;

-   il principio di proporzionalità della stessa è rispettato: __________ è in carcere dal 1° giugno 2005, l'inchiesta è conclusa e si attende l'aggiornamento del dibattimento (art. 230 CPP); il rischio di pena, se le accuse contenute nell'atto di rinvio a giudizio dovessero essere confermate (si tratta di crimini con rinvio a corte criminale), è ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto; nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 e 19a LFStup, 95 ss. 102, 108, 279 ss, 284 CPP,

decide

1.     L’istanza è respinta.

2.     Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.     Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.     Intimazione (anticipata via fax, ma con termine di ricorso che parte comunque dalla ricezione dell'originale):

                                                                                  giudice Edy Meli

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