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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.02.2006 INC.2005.30608

17 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·859 parole·~4 min·1

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.30608

Lugano 17 febbraio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16 febbraio 2006 da

__________, __________, attualmente detenuto c/o __________  

consegnata ai servizi amministrativi del Penitenziario cantonale e da questi qui trasmessa via telefax lo stesso giorno (ore 16.52);

potendosi prescindere, per quanto si dirà di seguito, dal richiedere osservazioni da altre autorità;

richiamati dall'inc. MP __________, che vede l'istante quale accusato, l'ordinanza di chiusura dell'istruzione formale del 1° febbraio 2006, l'atto d'accusa del 15 febbraio 2006 (ACC 12/2006), nonché la perizia psichiatrica 26.12.2005;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   i fatti alla base del procedimento contro __________ sono già stati riassunti in precedenti decisioni (per tutte: GIAR 29 novembre 2005, 306.2005.7) alle quali, in quanto note all'istante, si può rinviare senza necessità di integrale ritrascrizione (DTF 123 I 130);

-   l'istanza di libertà provvisoria, pervenuta via telefax il 16 febbraio 2006, è ricevibile (direttamente) in questa sede ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP, dato che l'atto d'accusa è stato emanato il 15 febbraio 2006 e trasmesso al Tribunale penale cantonale lo stesso giorno (come confermato telefonicamente dalla cancelleria dello stesso TPC); la competenza di questo giudice è data, senza necessità di preavviso del Ministero pubblico;

-   l'istanza è, in realtà, una richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di legge; infatti, __________ sostiene che, a seguito della decisione GIAR 29 novembre 2005, la sua carcerazione doveva prendere fine il 15 febbraio 2006 alle ore 24.00 in quanto, entro quella data, non ha ricevuto il decreto d'accusa "che "ope legis" prorogherebbe la mia carcerazione preventiva" (Istanza, pag. 2);

-   per la verifica dei termini della carcerazione preventiva, non appare necessario invitare altre autorità ad osservare in merito, bastando la visione/acquisizione degli atti dell'incarto penale necessari a tale verifica;

-   a prescindere dal fatto che l'atto d'accusa è stato emanato e trasmesso al Tribunale penale cantonale il 15 febbraio 2006 (che deve provvedere all'intimazione entro tre giorni), quindi entro le 24.00 del 18 febbraio 2006, l'istante dimentica che è già la decisione di chiusura dell'istruttoria formale (che nel caso in esame è stata emessa il 1° febbraio 2006 e da lui ricevuta - Istanza, pag. 2) proroga "ope legis" il carcere preventivo per il tempo necessario all'emanazione dell'atto d'accusa (entro trenta giorni dalla chiusura); in concreto, due sono le proroghe "ope legis" previste dal CPP, la prima di trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale per l'emanazione dell'atto d'accusa, la seconda di 40 o 60 giorni (art. 230 CPP) a far tempo dalla ricezione dell'atto d'accusa da parte del tribunale di merito (artt. 102 cpv. 2 e 3, 198 cpv. 1, 224, 230 cpv. 1 e 2 CPP; Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP, n. 16 ad art. 102; N. Salvioni, Codice di Procedura penale annotato, note ad art. 102 cpv. 2 e 3);

-   quindi, ed in conclusione, i termini della carcerazione preventiva cui è astretto __________ non sono ancora venuti a scadenza e l'istanza di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini deve essere respinta;

-   abbondanzialmente (ancorché l'istanza sia totalmente priva di motivazione sulle questioni che seguono, vista la pretesa decorrenza dei termini), si rileva che gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva, così come constatati nella decisione del 29 novembre 2005 che concedeva la proroga (con particolare riferimento ai considerandi numero 2, 3 e 4) ed a cui si rinvia integralmente, in quanto perfettamente nota all'istante (DTF 123 I 130), risultano tutt'ora presenti (se non addirittura rafforzati: gli indizi di reato dall'emanazione dell'atto d'accusa, il pericolo di fuga dalla attuale certezza del rinvio a giudizio, nonché dall'approssimarsi del dibattimento, ed il pericolo di recidiva dalle emergenze della perizia 26 dicembre 2005 - cfr. pag. 16, punto quattro "…omissis… . Il peritando presenta quindi un fondato pericolo di commettere nuovi reati la cui natura essenzialmente non si discosta da quelli che gli sono stati addebitati");

-   nell'istanza qui in discussione, verosimilmente per i motivi indicati al considerando che precede, __________ non pone minimamente in discussione l'esistenza e l'attualità degli elementi indicati, tantomeno fornisce indicazioni che vadano in senso contrario;

-   anche il principio di proporzionalità risulta ancora ampiamente rispettato per le stesse argomentazioni di cui al considerando 5 della decisione del 29 novembre 2005 (peraltro la chiusura dell'istruttoria formale è intervenuta quindici giorni prima della scadenza della proroga concessa in quella data) e "confermate" dal contenuto dell'atto d'accusa; non vi sono, allo stato attuale, violazioni del principio di celerità;

-   l'istanza deve, quindi, essere respinta con la presente decisione, esente da tasse e spese ed impugnabile davanti alla CRP;

P.Q.M

richiamati gli artt. 146, 251 CP, 23 LDDS, 102, 107, 108 , 198, 224, 230 e 284 e segg. CPP,

decide:

1.  L’istanza di libertà provvisoria 16/17 febbraio 200 formulata da __________ è             respinta.

2.  Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4. Intimazione (anticipata via telefax, vista l'argomentazione dell'istanza e l'imminenza di

    due giorni festivi, ritenuto che i termini di ricorso decorrono dalla notifica dell'originale

    per posta):

                                                                             giudice Edy Meli

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