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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.10.2005 INC.2005.30606

13 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,466 parole·~17 min·1

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.30606

Lugano 13 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 6 ottobre 2005 da

  attualmente detenuto al PCT rappr. da  

e qui trasmessa con preavviso negativo dell’10/11 ottobre 2005 dal

Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, MP di Lugano

viste le osservazioni della difesa (2 ottobre 2005);

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Per quanto concerne i fatti essenziali alla base del procedimento, si può senz'altro far riferimento a precedente sentenza (11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4):

"A.

__________ è stato arrestato a Lugano l'1 giugno 2005 in esecuzione di un ordine d'arresto emanato dal Ministero pubblico in data 24 novembre 2004 (AI 82). La promozione dell'accusa menziona i reati di truffa per mestiere, appropriazione indebita, in subordine amministrazione infedele, con riferimento anche all'art. 172 CP (AI 82, doc. 1 inc. GIAR 306.2005.2).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 2 giugno 2005, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di collusione nonché inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 306.2005.2).

B.

In sintesi (e come risulta dalla promozione dell'accusa), __________ è accusato di avere, in correità con __________ e altre persone residenti all'estero, effettuato ordinazioni di merce a credito, rispettivamente acquisita (formalmente nel possesso) tramite contratti leasing e/o noleggio, che subito dopo la fornitura (o consegna) veniva trasportata all'estero lasciando impagati i fornitori, rispettivamente i proprietari dell'oggetto dei contratti leasing e di noleggio.

I fatti imputati sarebbero avvenuti tra il 2003 ed il 2004 e l'accusato avrebbe agito in Ticino, prevalentemente quale organo di fatto della __________ (in seguito __________), con sede a __________.

Il danno causato mediante gli atti sopra descritti sarebbe, sempre secondo la promozione dell'accusa, superiore ai 3,5 mio di FRS.

C.

L'inchiesta ha preso il via nel novembre del 2004 a seguito di una querela/denuncia da parte della __________ di __________ (AI 1). Numerose denunce, segnalazioni e costituzioni di parte civile si sono aggiunte in seguito, sempre con riferimento ad operazioni effettuate a nome della __________ (cfr. classificatori PL/PC da 1 a 4).

Il 4 novembre 2004, è stato arrestato __________, amministratore unico (e portatore di alcune azioni) della __________ (AI 10). Questi ha asserito di aver venduto, tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, parte del pacchetto azionario (della __________) a cittadini italiani (tra i quali l'istante) intenzionati ad effettuare operazioni di import-export e che a partire dell'inizio del 2004 l'attività della società (ordinazioni, acquisti, spedizioni, ecc.) è stata gestita da tale __________ e dal qui istante (verbale PS __________, 4 novembre 2004).

All'arresto hanno fatto seguito perquisizioni, e sequestro di documentazione, presso gli uffici della __________ e presso istituti di credito (per tutte: AI 17, 23 a 26, 40 a 42), l'acquisizione di documentazione presso la ditta di spedizioni __________ (due classificatori, AI 37), l'arresto per complicità di una segretaria della __________ (con rilascio il giorno successivo: AI 128 e 142), nonché l'audizione di alcuni testi oltre che di alcuni accusati (cfr. classificatore A).

Nel contempo sono stati emessi ordini d'arresto nei confronti dei (presunti) correi residenti all'estero (AI 81, 354, 204, 355), rispettivamente intraprese ricerche per l'identificazione di quelli con generalità incerte/incomplete (AI 205) e presentate alle competenti autorità italiane delle richieste di assistenza sia per determinare il destino (eventualmente il recupero) delle merci, sia per l'interrogatorio di testi e correi identificati (AI 86, 87, 316, 317).

Per completezza, va precisato che le predette commissioni rogatorie non risultano ancora evase integralmente. In particolare l'interrogatorio di __________ è stato fissato per il 22 settembre 2005 (AI 368) e quello di __________ non risulta ancora fissato (e lo stesso ha comunque indirizzato uno scritto alla procura nel quale dichiara completa estraneità ai fatti oggetto della promozione d'accusa notificatagli - AI 315, 370).

Da ultimo si rileva che, dal giorno dell'arresto, __________ è stato interrogato otto volte; l'ultima il 27 luglio 2005 in confronto con __________ (cfr. classificatore verbali)."

B.

Dopo la data della decisione menzionata risultano, in base all'elenco atti, alcune acquisizioni di documenti (AI da 403 a 406), un interrogatorio di polizia dell'accusato __________ (AI 410) e l'audizione di due testi da parte del Procuratore pubblico (AI A41 e A42), oltre a corrispondenza con le autorità italiane in relazione all'esecuzione delle rogatorie pendenti (AI 400, 432, 440, 446, 447, 448).

C.

È opportuno qui ricordare, in quanto vi si farà riferimento nel seguito della presente, che la misura cautelare cui è astretto __________ è già stata oggetto di una decisione di questo giudice (cfr. sentenza 11 agosto 2005, citata più sopra), mediante la quale l'istanza di libertà provvisoria é stata respinta in quanto presenti gravi e concreti indizi di reato, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, e (abbondanzialmente) pericolo di fuga, nonché proporzionalità della detenzione. Le specifiche considerazioni sui singoli punti verranno riprese, se del caso, nei considerandi di diritto.

D.

Con l'istanza qui in discussione, __________ rinnova la richiesta di essere posto in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 306.2005.6).

Egli segnala di essere detenuto da oltre quattro mesi e di non aver ancora avuto accesso agli atti; ribadisce (come da precedente istanza) di aver reso ampia confessione e di aver collaborato attivamente con gli inquirenti, si dichiara consapevole degli errori commessi e intenzionato a non sottrarsi al procedimento (Istanza, punto 2).

Non contesta la presenza di gravi indizi di colpevolezza ma afferma violazione del principio di proporzionalità (Istanza, punto 3).

Non sussistono più, a suo dire, particolari necessità istruttorie dato che l'inchiesta è praticamente conclusa e, dal 25 agosto 2005, nulla è più stato intrapreso, neppure in relazione alla destinazione della merce; la necessaria documentazione è già agli atti e grazie alla sua collaborazione si è potuta acclarare la posizione dei correi italiani; gli ultimi chiarimenti che il magistrato inquirente intende effettuare sono privi di rilevanza e comunque non soggetti a collusione o inquinamento (Istanza, punto 4).

Inoltre, e sempre a giudizio dell'istante, non sono presenti elementi concreti che indichino pericolo di recidiva; quanto al pericolo di fuga (anch'esso contestato vista l'asserita prevedibilità di una pena sospesa condizionalmente), afferma che lo stesso può essere (eventualmente) ulteriormente limitato mediante l'imposizione di una cauzione da determinarsi in FRS 70'000.- (Istanza, punti 6 e 7).

E.

Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 306.2005.6).

Dopo aver riassunto vari passaggi della decisione 11 agosto 2005 di questo giudice (Preavviso, punto 1), segnala che gli interrogatori di __________ e __________ (i correi italiani) sono stati effettuati (in via rogatoriale) e si attende la trasmissione dei relativi verbali, mentre quello del coaccusato __________ è previsto per il 17 ottobre 2005; inoltre, il 18 ottobre 2005 è previsto quello del qui istante "sulla parte restante delle singole parti civili" (Preavviso, punto 3). Esperiti gli atti menzionati, sarà possibile procedere al deposito degli atti, se non emergeranno altre necessità (Preavviso, punto 3).

Rimane concreto, sempre secondo il magistrato inquirente, il pericolo di fuga, così come determinato nella decisone del GIAR di data 11 agosto 2005; e ciò in considerazione dell'assenza di legami dell'istante con il territorio svizzero, utilizzato solo per commettere i reati oggetto d'inchiesta (rendendosi poi latitante), ed il rischio di una pena da espiare.

Il magistrato inquirente rinvia, inoltre, al casellario giudiziale (AI 409) per smentire le affermazioni dell'istante circa l'assenza di precedenti (Preavviso, punto 4).

Quanto alla cauzione proposta, la stessa sarebbe nettamente insufficiente per garantire presenza dell'accusato alle successive fasi del procedimento e non valutabile nel suo rapporto con la situazione economica dell'accusato stesso, in alcun modo documentata (Preavviso, punto 5).

Anche il pericolo di recidiva sarebbe concreto, come già argomentato nella precedente istanza (Preavviso, punto 6).

Da ultimo, il Procuratore pubblico ritiene che il carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da soffrire), sia ancora rispettoso del principio di proporzionalità, vista l'ampiezza e la gravità dei reati commessi, la diramazione internazionale dell'inchiesta ed essendo previsto nel corso dell'autunno la chiusura dell'istruttoria (Preavviso, punto 7).

F.

Con osservazioni del 12 ottobre 2005 (doc. 4, inc. GIAR 306.2005.6), la difesa lamenta che l'accesso agli atti non è stato ancora concesso nonostante la decisione 11 ottobre 2005 di questo giudice che annullava il rifiuto (d'accesso) deciso dal magistrato inquirente il 19 settembre 2005.

L'inesistenza di un concreto pericolo di collusione è, a dire della difesa, confermata sia dal fatto che i due correi italiani sono (nel frattempo) stati interrogati, sia dall'inconsistenza (anche argomentativa) dei pretesi chiarimenti da effettuare in relazione alle parti civili.

Ribadisce assenza di un concreto pericolo di fuga (anche le dichiarazioni dell'accusato inizialmente ritenute poco trasparenti da questo giudice - considerando 4c della sentenza 11 agosto 2005 - sono state rivalutate dal magistrato inquirente che ha disposto, su quelle basi, dissequestri), fondarsi unicamente sulla nazionalità dell'indagato, e di recidiva (incensuratezza e ammissione degli errori commessi nell'ambito dei fatti che gli vengono oggi imputati).

G.

Per completezza, si segnala che la questione dell'accesso agli atti, oggetto (al momento della ricezione del preavviso negativo) di altro e separato reclamo, ha potuto essere evasa con decisione dell'11 ottobre 2005 (inc. GIAR 306.2005.5) a cui si rinvia.

Delle altre considerazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

La stessa è stata presentata il 6 ottobre 2005 e trasmessa a questo ufficio con spedizione del 10 ottobre 2005: i termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP sono rispettati, visto che il terzo giorno utile per la trasmissione scadeva domenica 9 ottobre 2005, con riporto al primo giorno non festivo successivo (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP; GIAR 18 aprile 2002 in re N.; si veda anche, per conferma implicita, CRP 7 luglio 2005 in re G. e 11 ottobre 2005 in re B.).

Il termine assegnato a questo giudice scade, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 CPP sul computo, venerdì 14 ottobre 2005.

2.

I principi generali in materia di detenzione cautelare sono già stati riassunti nella precedente decisione, nota alle parti ed a cui si rinvia (cfr. sentenza 11 agosto 2005, considerando 2).

3.

In questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti; indizi del resto da lui, di principio, neppure contestati (Istanza, punto 3) e già riassunti nella precedente decisone:

"Le dichiarazioni del coaccusato __________ (Verbali 4.11.2004 e 5.11.2004), quelle di alcuni testi (Verbali __________ 11.11.2004, pag. 3, __________ 17 novembre 2004, pag. 1, __________ 23.11.2004, pag. 1, __________ 4.08.2005, pag. 3 ss.), che fanno riferimento a tale __________ (nome utilizzato da __________, come da egli stesso ammesso dopo iniziali dinieghi: cfr. Verbale __________ 14 giugno 2005, pag. 6), nonché quelle dello stesso istante che ad un certo punto ha "capito che si trattava di operazione poco trasparente" iniziando ad utilizzare il falso nome di __________ ed ad operare a nome della __________ trovandosi, a suo dire, in un "punto di non ritorno" per rapporto alle altre persone coinvolte nella vicenda (__________14 giugno 2005, pag. 6 e ss.), sono indizi concreti e sufficienti in relazione ai reati ascritti."

(sentenza 11 agosto 2005, GIAR 306.2005.4)

Dagli atti esperiti successivamente alla decisione indicata, non emergono (invero, nessuno lo sostiene) elementi atti a modificare, in un senso o nell'altro, quanto sopra riportato (si veda il verbale di polizia del 19 agosto 2005 - AI 409 -, dato che quello del 25 agosto 2005, di cui parla la difesa, è relativo a testi sentiti in presenza dell'accusato).

Pertanto, la prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

4.

Si constata che con il preavviso negativo, il magistrato inquirente non argomenta più in merito al pericolo di collusione o inquinamento delle prove, limitandosi a segnalare che gli atti istruttori ancora da effettuare (sostanzialmente interrogatorio di un correo e dello stesso __________) sono previsti nei prossimi giorni, nel rispetto del principio di proporzionalità (Prevviso, punto 3).

5.

a)

Per quanto concerne il pericolo di fuga, si è già ricordato nella precedente decisione che:

"Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

E, in relazione al caso concreto, che:

__________ è cittadino italiano, residente in Italia, e non ha legami con il nostro territorio che gli è servito sostanzialmente a commettere gli atti di cui è accusato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi da lui indicati come vere menti delle operazioni __________

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585)."

Questi aspetti non hanno subito modifiche sostanziali dopo la precedente decisione, né sono emersi altri elementi che impongano di modificarne le conclusioni. Al contrario, quanto emerso ulteriormente evidenzia l'infondatezza dell'affermazione di incensuratezza (questione rilevante anche per la valutazione del rischio di pena e della prognosi ai fini della sospensione) contenuta nell'istanza di libertà provvisoria (Istanza, punto 7, pag. 10). Infatti, il casellario giudiziale italiano (AI 409) evidenzia condanne sin dal 1988, prevalentemente per emissione di assegni a vuoto (con pene anche di alcuni mesi di reclusione) e, da ultimo, per ricettazione.

b)

Anche sulla misura sostitutiva della cauzione ci si è già espressi nella precedente sentenza, asserendo quanto segue:

"Quanto alla cauzione, va preliminarmente detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia (banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2, PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv. 3 CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione, nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato recuperato."

Ancora una volta, le conclusioni sopra riportate non vengono stravolte dal seguito dell'inchiesta, rispettivamente dal contenuto dell'attuale istanza.

L'importo cauzionale proposto è stato portato da FRS 50'000.- a FRS 70'000, ciò che non modifica sostanzialmente la valutazione d'inadeguatezza data nella precedente sentenza, per rapporto alla gravità dei reati ed al non recupero del relativo provento.

Inoltre, sono stati indicati (e documentati) i redditi lordi imponibili dei famigliari che presterebbero cauzione, ma mancano indicazioni concrete sulla sostanza immobiliare o mobiliare (cfr. allegati all'istanza n. 2 pag. 3 e 4 pag. 1 per la prima), tantomeno è dato sapere da dove verrebbe attinta la somma proposta. Queste circostanze non possono essere sottovalutate allorquando si tratta di persone residenti all'estero (quindi con dati non verificabili d'ufficio) ed in casi in cui il destino della refurtiva non ha potuto essere chiarito.

Inoltre, è assente ogni e qualsiasi elemento documentale circa i redditi (se si preferisce i non redditi) conseguiti dall'istante, che, tra le altre cose, risulterebbe aver dato al fratello, nell'ambito di un colloquio, istruzioni per la vendita di ulteriori beni, tra i quali un esercizio pubblico (cfr. AI 426; si veda anche GIAR 19.12.2004 in re. C., 436.2002.4, cons. 6b).

c)

Abbondanzialmente, va pure detto che nel caso in esame è di poca utilità che questo giudice, utilizzando i criteri indicati e gli elementi a disposizione, determini il quantum di un importo cauzionale (che potrebbe essere) adeguato, visto quanto si dirà al considerando che segue.

6.

Alla luce di quanto emerge dal casellario giudiziale italiano di __________ (acquisito agli atti il 19 agosto 2005), si deve anche ritenere concreto il pericolo di recidiva.

Infatti, le innumerevoli condanne per emissione di assegni a vuoto non solo non hanno trattenuto l'accusato dal ripete atti analoghi (neppure quando le condanne prevedevano la detenzione o la reclusione), ma sembrano averlo portato, con il tempo e di fatto, a commettere atti più "qualificati" (sempre in materia patrimoniale) come la ricettazione continuata e come quelli oggetto delle attuali imputazioni.

Se a ciò si aggiungono le modalità mediante le quali __________ ha soggettivamente operato nell'ambito dei fatti oggetto della presente inchiesta (utilizzo di falso nome e falsi documenti d'identità) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (non è fuori luogo parlare di "razzia"), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48).

7.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; DTF 124 I 139, 128 I 149, 7 febbraio 2005 1s.3/2005; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (più di 4 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa della conclusione dell'inchiesta e dell'eventuale rinvio a giudizio (previsto ancora nel corso dell'autunno) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa, e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale).

Da ultimo, nel caso in esame, non si può certo parlare di violazione del principio di celerità ritenuto che le rogatorie in Italia sono state presentate tempestivamente, non appena acquisiti gli elementi utili per formularle; le autorità italiane vi hanno dato seguito in tempi ragionevoli (si attende solo la trasmissione degli atti; come già detto nella precedente sentenza "chi compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9, quest'ultima citata anche dall'istante)") e lo svolgersi dell'inchiesta non evidenzia tempi morti (evitabili) irragionevoli (cfr. sentenze del TF citate sopra).

8.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti e sono pure presenti, e concreti, pericolo di fuga (in sé non limitabile con la cauzione proposta) e pericolo di recidiva.

Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

Di transenna, e per quanto concerne l'accesso agli atti, non si può che rilevare che gli stessi si trovavano effettivamente presso questo ufficio dall'11 ottobre 2005 e che la visione degli stessi (integrale vista l'assenza di indicazioni limitative nello scritto 11 ottobre 2005 del magistrato inquirente al difensore) non sarebbe stata negata (ovviamente presso questi uffici).

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

decide

1.        L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.        Non si prelevano tasse e spese.

3.        Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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