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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2008 INC.2005.26902

28 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,525 parole·~23 min·5

Riassunto

Reclamo contro rifiuto del PP di annullare ed estromettere dall'incarto le risultanze che si riferiscono a confronto all'americana. Diritti della difesa. Diritto di partecipare agli atti di procedura. Ricorso accolto

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.26902

Lugano 28 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 giugno 2006 da

__________ (patr. dall’avv. __________)

  contro

la decisione 6 giugno 2006 del PP Marco Villa che ha respinto al richiesta della difesa di annullare ed estromettere dall’incarto le risultanze che si riferiscono al confronto all’americana del 13 aprile 2005;

viste le osservazioni 17 maggio 2005 del Procuratore pubblico Marco Villa;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto

1.

Per quanto riguarda il fatti si può fare integrale riferimento alla decisione di questo giudice del 17 maggio 2006 (inc. GIAR 2005.269.1, doc. 5).

         1.

__________, sergente della Polizia cantonale, è stato formalmente accusato, il 14 aprile 2005, dei reati di lesioni semplici, molestie sessuali e abuso d’autorità per fatti avvenuti il 23 ottobre 2004 in territorio di __________, durante un’operazione di polizia denominata MO __________ in danno di __________ che in data 25 ottobre 2004 aveva querelato un ignoto agente di Polizia per un'aggressione fisica subita durante un’operazione di Polizia in corso per una manifestazione di protesta.

In data 27 ottobre 2004 è stata interrogata la querelante (AI 2) ed in data 4 novembre 2004 il teste __________ (AI 5) che si trovava sui luoghi con la querelante al momento dei fatti e che, per sua stessa dichiarazione, aveva avuto l’occasione di prendere visione in precedenza del verbale 27 ottobre 2004 della querelante. Il 21 febbraio 2005 è stata sottoposta alla querelante la documentazione fotografica riguardante tutti gli agenti della Polizia cantonale incorporati nel distaccamento per il Mantenimento dell’Ordine (MO), tra le fotografie sottopostele la querelante ha riconosciuto come l’agente querelato quello con il numero di matricola __________ con una verosimiglianza al massimo del 50 % e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________ e __________ con una verosimiglianza inferiore al 50 %. Nessuno degli agenti riconosciuti dalla querelante il 21 febbraio 2005 (AI 14), in base alla lista con i nominativi degli agenti impegnati nell’operazione MO del 23 ottobre 2004, aveva però partecipato all’operazione di __________ del 23 ottobre 2004.

Constatato che nella documentazione fotografica raffigurante tutti i membri MO mancavano le fotografie di due agenti (tra l’altro facenti parte del distaccamento attivo a __________ il 23 ottobre 2004) il magistrato inquirente ha provveduto a richiedere al Comando anche la fotografia del tenente __________ (n° di matricola __________) e del sergente __________ (n° di matricola __________). Le fotografie di tali agenti sono poi state sottoposte alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20) unitamente a 5 fogli di fotografie degli agenti del MO già agli atti (in tutto il plico inviato il 3 febbraio 2005 dal cap.__________, AI 7, consta di 17 fogli raffiguranti ognuno in fotocopia più fotografie in bianco e nero e formato tessera di agenti del MO; tra i sei fogli di fotografie estratti dal plico di cui all’AI 7 e mostrati alla querelante in data 11 marzo 2005, AI 20, vi è il foglio con la fotografia del reclamante). In questa seconda occasione la querelante ha riconosciuto gli occhi dell’agente __________ (n° di matricola __________) come simili a quelli dell’agente che l’avrebbe colpita e molestata.

Il 22 marzo 2005 il magistrato inquirente ha provveduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ (AI 22) il quale ha negato ogni addebito.

In data 24 marzo 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale l’autorizzazione per interrogare in qualità di testimoni i sgt. __________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________), __________ (n° di matricola __________) e l’app. __________ (n° di matricola __________). Per inciso si osserva che la fotografia del sgt. __________ e dell’app. __________ non si trovavano più tra quelle mostrate alla querelante in data 11 marzo 2005 (AI 20), bensì unicamente tra quelle a lei mostrate in data 21 febbraio 2005 (AI 14). I quattro agenti appena menzionati sono stati sentiti tutti in qualità di testimoni, alla presenza del difensore dell’indiziato __________, in data 7 aprile 2005 (AI 31, 32, 33 e 34).

Il verbale dell’allora teste __________ è stato interrotto dal Procuratore pubblico il quale ha così concluso: “sulla scorta delle presenti mie dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il verbale non potendo già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come possibile indiziato”.

Sempre in data 7 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il ten. __________, il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il 23 ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei partecipanti al confronto che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in presenza del difensore del ten. __________ e del Cap. __________ – a nessuno degli altri agenti partecipanti al confronto è stata ricordata l’eventuale facoltà di far assistere al confronto un proprio patrocinatore – e durante il quale la querelante ha riconosciuto il sgt. __________ come l’ignoto agente da lei querelato.

In data 14 aprile 2005 il magistrato inquirente ha proceduto all’interrogatorio in qualità di indiziato di __________ alla presenza del difensore di quest’ultimo al termine del quale ha promosso nei suoi confronti l’accusa per i reati di lesioni semplici, molestie sessuali e abuso di autorità.

Il giorno stesso il Procuratore pubblico ha emanato decreto di non luogo a procedere nei confronti del ten. __________ sostenendo, tra l’altro, che sei tra gli agenti presenti al confronto all’americana, in base alle risultanze d’inchiesta, potevano entrare in considerazione come autore dei fatti prospettati (mentre che dei sei espressamente richiesti dal Procuratore pubblico quattro, stante la lista del personale di polizia impiegato nel “MO __________” sabato 23 ottobre 2004, non sarebbero neppure stati presenti sui luoghi: i n° di matricola __________, __________, __________ e __________).

In data 22 aprile 2005 si è proceduto ad un verbale a confronto tra l’accusato e la querelante alla presenza del patrocinatore dell’accusato: entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive versioni.

In data 22 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha proceduto con il deposito degli atti sino al 9 maggio 2005, termine prorogato su richiesta dell’accusato sino al 24 maggio 2005.”

2.

Con reclamo 9 maggio 2006 __________ ha impugnato gli atti che si riferiscono al confronto all’americana avvenuto il 13 aprile 2005 con richiesta di riconoscimento di nullità e estromissione dagli atti di tali documenti (Inc. GIAR 269.2005.1, doc. 1).

Nelle sue motivazioni la difesa evoca il fatto che al momento del riconoscimento all’americana il reclamante era da ritenere indiziato e che, in tale veste, avrebbe dovuto essere messo in condizione di farsi assistere da un legale o, perlomeno, di rinunciare a tale facoltà.

Sostanzialmente quindi per la violazione dei suoi diritti della difesa il reclamante chiede che gli atti relativi al riconoscimento all’americana che ha avuto luogo il 13 aprile 2005 vengano dichiarati nulli, subordinatamente che vengano annullati, e di conseguenza estromessi dall’incarto penale.

Con decisione 17 maggio 2006 questo giudice ha dichiarato il reclamo irricevibile.

3.

Successivamente, il legale del reclamante ha allora chiesto al PP di volere annullare ed estromettere dall’incarto penale le risultanze che si riferiscono al confronto all’americana del 13 aprile 2005 in quanto  effettuato in assenza di un difensore e quindi per violazione dei diritti della difesa.

Il PP, con lettera 6 giugno 2006 ha respinto tale istanza sostenendo che la qualifica di denunciato/querelato del reclamante, con conseguente riconoscimento del diritto di essere assistito da un difensore, sarebbe avvenuta solo il 13 aprile 2005 (AI 37), mentre che al momento del confronto il reclamante rivestiva ancora il ruolo di testimone. Per quanto riguarda poi l’avvertimento in fine di verbale d’interrogatorio 4 aprile 2005 non vi sono dubbi che a quel momento il reclamante fosse ancora considerato testimone.

4.

Con reclamo 14 giugno 2006 __________ si aggrava contro la decisione 6 giugno 2006 del PP. A mente del reclamante, dal momento che il PP ha ritenuto opportuno interrompere il suo interrogatorio in qualità di testimone del 7 aprile 2005 “non potendo già sin d’ora escludere” una prossima audizione dell’interrogato come possibile indiziato, appare evidente che il magistrato in quel momento aveva il sospetto che __________ potesse entrare in linea di conto quale autore dei fatti oggetto di querela. A mente della difesa il reclamante doveva essere considerato quale indiziato già in occasione dell’allestimento del confronto all’americana del successivo 13 aprile 2005 quando, tramite specchio, sono stati sottoposti al riconoscimento della querelante 8 agenti della Polizia cantonale tra i quali il qui reclamante e un altro indiziato alla presenza del difensore di quest’ultimo: vista l’importanza di tale mezzo di prova dovevano essere riconosciuti al reclamante i diritti fondamentali della difesa già a questo stadio della procedura, diritti che per costante giurisprudenza sono riconosciuti anche all’indiziato. Il fatto poi che la presenza del difensore (o quantomeno dell’informazione di farsi assistere da un difensore) fosse imprescindibile è attestato dal fatto che al confronto all’americana oggetto della presente era stato citato (ed era presente) il legale dell’altro indiziato.

5.

Con osservazioni 28 giugno 2006 il PP chiede la reiezione del gravame.

6.

Con osservazioni 20 ottobre 2006 (tempestive stante l’ordinanza di intimazione del 13 ottobre 2006) la parte civile chiede la reiezione del reclamo affermando che al momento del confronto all’americana il reclamante aveva unicamente veste di testimone e che prima del confronto “non si poteva certo determinare se il reclamante fosse o meno l’autore di tali azioni”.

e

in diritto

A.

__________ formalmente accusato nel procedimento penale di cui si tratta, è legittimato al reclamo.

La decisione 6 giugno 2006 è stata intimata il 7 giugno con ricezione il giorno successivo, il reclamo 14 giugno 2006, inoltrato nei termini del CPP, è pertanto tempestivo e di conseguenza il reclamo è ricevibile in ordine.

B.

__________ insorge contro la decisione del PP di non annullare ed estromettere dall’incarto gli atti relativi al confronto all’americana 13 aprile 2005 in quanto, a suo modo di vedere, assunti in spregio dei diritti della difesa essendo egli, a quel momento, già ritenuto indiziato dal PP. Per il magistrato inquirente invece, al momento del confronto all’americana, __________ rivestiva ancora il ruolo di testimone e di conseguenza nessun diritto sarebbe stato violato a suo scapito.

Nel caso di specie si tratta quindi di stabilire se __________, al momento in cui è stato richiesto e poi esperito dal PP un confronto all’americana, era già passato al ruolo di indiziato e, in caso affermativo, se i diritti della difesa garantiti dal CPP all’accusato (e per estensione all’indiziato) sono stati violati o meno e, se sì, se tale violazione comporta nullità o annullabilità dell’atto istruttorio così raccolto.

Giova ricordare che in procedura penale, la nullità di un atto di procedura è ammessa solo restrittivamente, in presenza di violazioni gravi di regole essenziali di procedura, quali l’incompetenza, la citazione irregolare al dibattimento, la violazione del diritto di essere sentiti e più in generale l’inosservanza dei diritti di difesa (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 736 ss.)

L'estromissione di un mezzo di prova, o di un atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale, rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre, per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39 ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto tale (decisione GIAR 07.01.2004, inc. 237.2003.9).

C.

L’indiziato (denunciato/querelato) è la persona sospettata di avere commesso un reato e nei confronti del quale il magistrato inquirente, per chiarire il sospetto di reato ed identificarne l’autore, procede con informazioni preliminari. In pratica l’indiziato può essere oggetto di misure penali con importanti ripercussioni sulla sua situazione.

Se il PP, esaminati gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente. La promozione dell’accusa formalizza infatti il rapporto istituzionale tra il titolare dell’azione penale e la persona perseguita (sul termine di indiziato, non reperibile nel testo di legge, si veda sentenza 23 ottobre 2000 in re S., GIAR 638.2000.1; REP 1995 n. 92).

In via giurisprudenziale, viene considerata "accusata" ogni persona sospetta di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale. In tal caso il diritto di difesa, segnatamente quello di farsi rappresentare o assistere da un difensore, viene riconosciuto, in via anticipata, già nel corso delle informazioni preliminari" (REP 1999 n. 126).

Il giorno stesso in cui il PP ha interrotto il verbale d’audizione testimoniale del reclamante (AI 32) – visto che “sulla scorta delle presenti mie dichiarazioni il Magistrato ritiene opportuno interrompere immediatamente il verbale non potendo già sin d’ora escludere una mia prossima audizione come possibile indiziato“ – ha chiesto al Comandante della Polizia cantonale (AI 36) di volere organizzare un confronto all’americana tra la querelante e il ten. __________, il sgt. __________ e gli agenti con i numeri di matricola __________, __________, __________ e __________ (questi ultimi quattro non in servizio il 23 ottobre 2004 a __________), senza meglio specificare il ruolo dei partecipanti al confronto, che ha avuto luogo in data 13 aprile 2005 (AI 36) in presenza del difensore del ten. __________ – non è dato sapere come sia stato citato l’avv. __________ al futuro confronto all’americana: se telefonicamente dal PP, non trovandosi agli atti citazione alcuna, o su semplice avviso del suo patrocinato –  e del Cap.__________. A nessuno degli altri agenti partecipanti al confronto (tutti espressamente richiesti dal PP tranne due) è stata ricordata l’eventuale facoltà di farsi assistere al confronto da un proprio patrocinatore (avviso comunque inutile per gli agenti con i numeri di matricola __________, __________, __________ e __________ non essendo questi ultimi stati in servizio il 23 ottobre 2004 a __________, fatto confermato anche dalla didascalia della documentazione fotografica 20 aprile 2005 della Polizia scientifica anche se il PP, nel decreto di non luogo a procedere nei confronti dell’indiziato __________, ha inspiegabilmente ma erroneamente considerato che 6 dei partecipanti al confronto all’americana “in forza alle risultanze d’inchiesta potevano entrare in considerazione come autore dei prospettati fatti”). Durante il confronto all’americana la querelante ha riconosciuto il sgt. __________ (l’unico agente presente effettivamente sopra i quarant’anni, essendo tutti gli altri appena trentenni ad eccezione di __________, unico quarantenne del gruppo) come l’ignoto agente da lei querelato dopo che già le era stata mostrata dal PP, in ben due occasioni, la fotografia del reclamante senza che lo prendesse in considerazione come possibile autore dei fatti denunciati.

Dal verbale di interrogatorio 13 aprile 2005 della parte civile (verbale del confronto all’americana) si legge che “Si dà atto che tra gli agenti comparenti vi sono quelli dei quali la querelante ha indicato una possibile rassomiglianza con l’ignoto agente oggetto di procedimento (cioè l’agente __________, presente il giorno dei fatti, e quelli con il numero di matricola __________, __________, __________ e __________, comunque non in servizio a __________ il giorno dei fatti, n.d.r.), rispettivamente altri agenti chiamati a comparire dal Procuratore pubblico (l’unico a cui il PP potrebbe riferirsi è l’agente __________, n.d.r.) o scelti a caso (probabilmente i due agenti scelti autonomamente dal comando e comunque non presenti a __________ il giorno dei fatti, n.d.r.)”.

Appare chiaro a questo punto che il PP, dopo avere chiesto al Comando la partecipazione di sei agenti ben determinati al confronto all’americana (di cui 5 riconosciuti in vari gradi dalla parte civile come il possibile autore dei fatti ma dei quali uno solo in servizio a __________ il giorno dei fatti, l’agente __________), quando ha chiesto al comandante della Polizia di far partecipare al confronto all’americana espressamente anche l’agente __________, lo ha fatto perché al termine del verbale 7 aprile 2005 aveva sospettato che costui potesse entrare in linea di conto come l’agente querelato dalla parte civile, forse anche con riferimento alle dichiarazioni della stessa (AI 2) e del teste __________ (AI 5) sull’aspetto del possibile autore e sullo svolgimento dei fatti. In quel momento __________, stante le conclusioni del PP (che peraltro ha ritenuto “opportuno” interromperne l’audizione testimoniale non potendo escludere una “prossima” audizione da “possibile indiziato”), già doveva essere considerato quale denunciato/indiziato, depositario quindi dei diritti della difesa.

D.

Vista la risposta affermativa alla prima domanda ci si deve ora chiedere se nell’allestimento e svolgimento del confronto all’americana del 13 aprile 2005 sono stati violati i diritti della difesa di __________ e, in caso affermativo, quali siano concretamente  le conseguenze di tale agire a livello procedurale.

a)

L'accusato e/o il suo difensore hanno, di principio, diritto di partecipare agli atti di procedura, in generale, ed in particolare all'assunzione di prove, interrogatori di testi o coaccusati compresi (artt. 57, 58, 60, 62 CPP, in particolare).

Questi diritti possono anche essere oggetto di limitazione, per giustificati motivi (contrarie disposizioni di legge o contrarie esigenze dell'inchiesta), restando comunque riservato il diritto al contraddittorio (art. 62 cpv. 2 CPP).

Il diritto di partecipare all'amministrazione delle prove, come quello più specifico di presenziare gli interrogatori di correi e testimoni, discendono dal diritto di essere sentito, nonché da quello di un "processo equo", entrambi di rango costituzionale (art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU; artt. 29 e 32 CF; DTF 122 I 109; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 234 ss., 653 ss.). Trattasi di diritti intangibili nella loro sostanza (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 216; La riforma del Codice di procedura penale ticinese, autori vari, 1994, p. 76); la possibilità di limitazioni (motivate e in genere temporanee) di cui si è detto sopra, non può giungere sino a comprometterne la sostanza, e l'efficacia, e ciò già nella fase istruttoria (DTF 106 Ia 100, cons. 6a; DTF 111 Ia 341, cons. 3d; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 34).

La presenza del difensore all’interrogatorio di terzi non è, di regola, destinata a restare passiva, ma servirà a esercitare il diritto al contraddittorio, garantito dall’art. 4 CF e dall’at. 6 n. 3 lett. d CEDU. Il diritto al contraddittorio, come in genere quello di essere sentito, può essere limitato solo nella misura strettamente necessaria alla tutela dell’interesse pubblico o privato prevalente. (Rusca/ ad art. 61 e 62 CPP).

L’accusato può valersi in ogni stadio del procedimento dell’assistenza di un difensore. Tale facoltà deve essergli comunicata con la promozione dell’accusa. (art. 49 cpv. 1 CPP)

I diritti di partecipazione, segnatamente difensivi, previsti dall’art. 6 n. 3 CEDU competono a ogni “accusato”. Il concetto di accusato ai sensi della CEDU è però di natura sostanziale e non formale (Corte europea: in re W., seria A, n. 7, pp. 26 e 27; in re D. serie A, n. 35, p. 24; in re A., serie A, n. 49, p. 15; in re E., serie A, n. 51, p. 33). È segnatamente ritenuta “accusata” la persona sospettata che è oggetto di misure penali con importanti ripercussione sulla sua situazione (Corte europea in re F., serie A, n. 56, p. 18; in re C., serie A, n. 57). Nella misura in cui questi provvedimenti dovessero essere presi nel contesto delle informazioni preliminari precedenti la promozione dell’accusa, il diritto alla difesa deve pertanto essere garantito siccome derivato dall’art. 6 n. 3 CEDU. I diritti difensivi, al di là del tenore letterale di questa norma, non possono quindi essere limitati all’accusato, ma vanno estesi, entro certi limiti, anche al semplice prevenuto oggetto di informazioni preliminari. Quest’ultimo non deve necessariamente essere oggetto di provvedimenti di inchiesta particolarmente incisivi: basta il semplice interrogatorio quale sospettato o querelato. Anche al semplice indiziato va dato avviso dei diritti difensivi e della sua facoltà di non rispondere ex art. 118 cpv. 2 CPP. A questo proposito la dottrina afferma infatti che chi è sospetto autore del reato non può essere sentito in qualità di teste. Analogamente, anche altri diritti competono al difensore del semplice indagato, quali quello di proporre prove e ricevere comunicazioni destinate al suo patrocinato. Viene così affermato quel diritto di essere sentito della persona sottoposta a informazioni preliminari che, sovente, solo l’intervento di un difensore può efficacemente realizzare. Non va dimenticata neppure la necessità di non privilegiare la parte lesa per rapporto alla persona sospettata. Il danneggiato, che si costituisce parte civile beneficia infatti di importanti garanzie di intervento nella procedura. La costituzione di parte civile può però avvenire in qualunque stadio del procedimento cioè anche nella fase delle informazioni preliminari. Ne discende che nella fase precedente alla promozione dell’accusa la parte civile dispone di riconosciuti diritti di partecipazione al procedimento. Almeno analoga deve essere perciò, in questa stessa fase della procedura, la condizione del sospettato (Rusca/Salmina/Verda, ad art. 49, n° 7 e 8).

b)

Di principio il Procuratore pubblico è autonomo nell'assunzione delle prove e nella valutazione di completezza delle indagini predibattimentali (art. 193 e 196 CPP: v. decisione 12 aprile 1995 in re M.A., GIAR 284.94.2), con le limitazioni poste dal rispetto del principio di legalità e della buona fede, in concorso con l'esigenza di operare in modo leale (PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1987, n. 876 ss. E 890 ss.; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 1989, pag. 164/169).

Se è vero che il PP, nell’ambito delle informazioni preliminari gode di una certa libertà – potendo ad esempio interrogare testi senza il coinvolgimento dell’indiziato al fine di salvaguardare poi l’immediatezze delle dichiarazioni di quest’ultimo – riservato l’esercizione del diritto al contraddittorio nel prosequio della procedura, è altresì vero che buona fede processuale vorrebbe che dal momento che un indiziato partecipa, a qualsiasi titolo – non solo quindi nell’eventualità prevista dall’art. 118 cpv. 2 CPP – all’acquisizione di prove sia avvertito del (cambiamento del) suo statuto e dei suoi diritti. Diritti che sono stati largamente e correttamente garantiti all’indiziato __________ al contrario di quanto accaduto per l’indiziato __________ che è immediatamente passato dalla situazione di testimone a quella di accusato, almeno nei fatti, e che è stato chiamato a partecipare ad un atto istruttorio senza che nessuno lo informasse di questo cambiamento di ruolo, neppure all’inizio del confronto all’americana, e senza l’assistenza di un legale (o quantomeno dell’informazione del diritto di essere assistito da un legale).

In effetti il PP ha da subito citato il tenente __________ in qualità di indiziato (AI 21) visto che la parte civile, dopo visione di una fotografia che lo ritraeva tra altre che ritraevano altri agenti, aveva dichiarato che “…non posso essere sicura al 100% di questo mio riconoscimento. Quello che posso dire in base alle foto oggi prodottemi è che gli occhi della persona raffigurata alla foto __________ sono simili a quelli di quello che mi ha colpito e molestato. Ricordo che al momento dei fatti io mi sono ricordata anche dei suoi occhi” (verbale 21 febbraio 2005, AI 14) e ciò malgrado la parte civile avesse dichiarato il 27 ottobre 2004 che “…l’agente che che mi ha aggredita … aveva i capelli corti non neri scuri per quel poco che ho potuto vedere sotto il casco. Non aveva orecchini. Gli occhi non erano chiari. Non aveva barba, baffi, pizzetto. Età sopra i quaranta” (AI 2).

A torto il PP sostiene che prima del confronto all’americana __________ fosse un puro e semplice teste, quasi che il riconoscimento di __________ da parte della parte civile potesse essere considerato alla stregua di una scoperta casuale; dalla lettura degli atti e dalla preparazione del confronto all’americana (con precise richieste di partecipanti da parte del PP) emerge invece come il confronto in discussione tendesse all’acquisizione di elementi probatori a carico di __________. In questo senso la partecipazione del reclamante, neppure regolarmente citato al confronto all’americana (egli non sembra avere ricevuto notizia dell’atto istruttorio dal PP ma vi ha partecipato probabilmente dando semplicemente seguito all’ordine di un suo superiore di presentarsi in tenuta MO al confronto, pensando quindi di comparire come “elemento di confronto”), indiziato che non era neppure stato avvertito del suo cambio di statuto all’interno del procedimento penale per cui procedeva il PP, non è rispettosa dei diritti della difesa ed è, di per se stessa contraria alla buona fede processuale e per questo fatto la valenza probatoria del citato verbale di riconoscimento appare più che dubbia.

Come detto, dato l’apparentamento della veste di querelato con quella di accusato, dovevano essere applicati e garantiti al reclamante, per analogia, i diritti spettanti all’accusato, ma comunque almeno quelli garantiti ad altro indiziato nella procedura (che ha a sua volta partecipato al confronto all’americana come il reclamante ma con la presenza del suo patrocinatore al verbale della parte civile), ciò a maggior ragione quando alla parte civile è stato concesso ampio esercizio dei diritti derivanti dalla procedura, come la consegna di copia del proprio verbale di interrogatorio addirittura prima dell’audizione di un testimone nominato dalla parte civile stessa.

In sostanza quindi, come già sancito nella decisone GIAR 3.11.1993 in re G.G (inc. GIAR862.93.1 L) occorre tenere conto dell’interesse del querelato – quando sia come in casu direttamente coinvolto nelle indagini di fatto e cioè nell’assunzione di prove intese a conseguire formale apertura dell’istruttoria oppure a conclusione di non luogo a procedere … – di convenientemente parare a pregiudizio probatorio ed anche di poter proporre le proprie ragioni liberatorie, così da evitare, se del caso, promozione dell’accusa.

Gli eventi hanno poi dimostrato che, tosto che fu informato del fatto che ormai veniva considerato indiziato, il reclamante si è subito rivolto ad un difensore di fiducia per essere adeguatamente tutelato nell’ambito della procedura in corso.

Per il mancato rispetto quindi dell’adeguato diritto della difesa di __________ di potere presenziare con un legale al confronto all’americana (e di conseguenza all’interrogatorio della parte civile avvenuto contestualmente) del 13 aprile 2005, con la partecipazione invece del difensore di altro indiziato, gli atti relativi al confronto all’americana del 13 aprile 2005 (documentazione fotografica e verbale) vanno annullati, non potendosi ritenere l’accettazione del reclamante ad essersi presentato a tale atto istruttorio senza il proprio difensore che potesse assistere, dall’altra parte del vetro, alla verbalizzazione della parte civile ed eventualmente a lei porre delle domande come è stata data facoltà ai partecipanti all’interrogatorio del 13 aprile 2005 (verbale della PC del 13 aprile 2005, AI 36, p. 2b) dal momento che egli non era stato informato di tale facoltà.

Nulla muta questa situazione il fatto che __________ non sia stato interrogato in quell’occasione (mentre che lo è stata la parte civile) e nulla abbia obiettato nell’ambito del confronto all’americana dal momento che, sentito in qualità di teste pochi giorni prima, in mancanza di comunicazioni contraria da parte del PP, lo svolgimento del confronto all’americana poteva essergli indifferente.

E.

Alla luce dell’accoglimento del reclamo gli atti relativi al confronto all’americana del 13 aprile 2005 (verbale della parte civile e documentazione fotografica: AI 36 e AI 40) vanno annullati e non potranno entrare a far parte del materiale probatorio. Visto l’esito dell’impugnativa tasse e spese sono a carico dello Stato il quale rifonderà ripetibili al reclamante.

P.Q.M

visti gli artt. 280 e ss. CPP, e ogni altra norma applicabile;

decide

1.      Il reclamo è accolto. Di conseguenza il verbale 13 aprile 2005 della parte civile (AI 36) e la documentazione fotografica 20 aprile 2005 (AI 40) sono annullati e stralciati dagli atti dell’inc. MP 2004.8612.

2.      La tassa di giustizia di CHF 500.- e le spese per CHF 150.- sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante CHF 350.- a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.        Intimazione:

                                                                           giudice Claudia Solcà

INC.2005.26902 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2008 INC.2005.26902 — Swissrulings