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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.08.2005 INC.2005.26304

8 agosto 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·323 parole·~2 min·1

Riassunto

Omissione/Provvedimento PP

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.26304

Lugano 8 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 luglio 2005 da

__________  

contro

Il rifiuto, telefonico e non motivato, di concessione di permessi di colloquio (personali e telefonici) con il fratello __________ e la compagna __________ del Procuratore pubblico Rosa Item nell’ambito dell’Inc. MP __________;

considerato che a mente del reclamante, il magistrato inquirente gli avrebbe negato, in data 19 luglio 2005, tramite una telefonata al proprio difensore, di potere beneficiare di colloqui telefonici non sorvegliati con la compagna __________ nonché di potere conferire liberamente con il fratello __________;

preso atto:

-     dell’invio via fax del presente reclamo al magistrato inquirente;

-     della comunicazione 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico (proposta, non motivata, di concedere colloqui liberi come richiesto a condizione di formulare rinuncia scritta da parte dell’accusato a chiamare quali testi al dibattimento il fratello e la compagna);

-     della comunicazione fax 20 luglio 2005 dell’avv. __________ (rinuncia a citare al dibattimento le due persone summenzionate poiché estranee ai fatti del procedimento);

-     della lettera 20 luglio 2005 del Procuratore pubblico alla direzione del __________ (concessione di colloqui liberi (sia telefonici che personali) permanenti tra l’accusato e la compagna __________, rispettivamente il fratello __________);

alla luce di quanto sopra occorre concludere che il reclamo è divenuto di fatto privo di oggetto poiché il magistrato inquirente ha di fatto accolto le richieste in esso contenute e la presente decisione, se entrasse nel merito, avrebbe puro valore accademico;

la presente procedura deve quindi essere stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto, senza prelevamento di tassa e spese, con assegnazione delle ripetibili richieste (visto il motivo dello stralcio).

Per i quali motivi,

visti gli art. 280 e ss. CPP,

decide

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli.

2.      Non si prelevano tasse e spese; lo Stato rifonderà al reclamante CHF 150.00 a titolo di ripetibili.

3.      Intimazione a:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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