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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 30.06.2005 INC.2005.26203

30 giugno 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,378 parole·~27 min·2

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.26203

Lugano 30 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

                sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 20/21 giugno 2005 da

    __________, attualmente detenuta c/o __________ (patr. dalla lic. iur. __________)  

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 24/27 giugno 2005 dal   Procuratore pubblico Moreno Capella, Lugano  

visto lo scritto della difesa dell’accusato 28 giugno 2005;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto

In fatto:

A.

__________ è stata arrestata il 3 maggio 2005 a __________ dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto del Procuratore pubblico Moreno Capella per titolo di truffa, furto ed infrazione alla LDDS (Inc. MP __________, AI 3) dopo che era tornata in Ticino per incontrare nuovamente __________ il quale aveva sporto contro l’accusata, in data 14 aprile 2005, una denuncia per truffa, usura e furto per averlo indotto a consegnarle con l’inganno, nel mese di febbraio 2005, a più riprese, un importo complessivo per un controvalore di CHF 135'000.--.

Con la richiesta di conferma dell’arresto 3 maggio 2005 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di furto, truffa e appropriazione indebita (Inc. GIAR 262.2005.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, per i bisogni dell’istruzione – con riferimento alla richiesta di conferma dell’arresto ed in particolare per il confronto con il denunciante e la verifica sulla sua presenza in Ticino – e per il pericolo di fuga, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con la Svizzera (Inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha negato ogni addebito dal profilo penale ammettendo unicamente di avere conosciuto Vittorio __________ nel mese di gennaio 2005 quando si era presentata a casa sua per vendere, come ambulante, tovaglie e di avere ricevuto quel giorno stesso CHF 1'000.-- a pagamento di una prestazione sessuale e di essere poi ritornata a trovare __________, su suo invito, ricevendo da lui in dono in un’occasione CHF 10'000.-- ed in una successiva € 25'000.-- (Inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5, p. 3).

B.

Il 20 giugno 2005 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria; a suo dire non vi sarebbero elementi a sostegno della sua colpevolezza e gli importi di denaro ricevuti (CHF 1'000.-- per la prestazione sessuale durante il primo incontro e € 34'500.-- complessivi per far fronte ad un debito ipotecario che l’accusata avrebbe in patria) sarebbero dei doni spontanei di __________ mentre che non vi sarebbero prove concrete per quanto riguarda l’asserita consegna di CHF 25'000.-- per pagare una presunta quanto inesistente multa alla Polizia degli stranieri – che quand'anche fosse vera non vi sarebbe l’elemento dell’inganno astuto potendo __________ verificare la fondatezza della multa e l’identità dell’uomo al quale veniva consegnato il denaro – e non sussisterebbero gli elementi di interesse pubblico quali il pericolo di collusione, essendo ormai l’inchiesta giunta a conclusione, e quello di fuga, essendo stata messa sotto sequestro l’automobile del marito dell’accusata che potrebbe coprire un’eventuale richiesta di cauzione.

La carcerazione preventiva sin qui sofferta, inoltre, non ossequierebbe più il principio della proporzionalità se confrontata con la possibile pena nella denegata ipotesi di una condanna. (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 1).

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 24 giugno 2005 (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2) e dopo avere illustrato come l’accusata sarebbe riuscita a farsi consegnare con l’inganno da __________ complessivamente oltre € 75'000.-- e CHF 50'000.-- in un ristretto lasso di tempo tra febbraio e marzo 2005, ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili dalle dichiarazioni di __________ e dell’accusata, nonché da quelle dei testimoni, dalla documentazione bancaria e dal certificato medico sinora agli atti, elementi di cui si dirà, se del caso, in seguito.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori il Procuratore pubblico fa riferimento a nuovi interrogatori di __________ – persona a suo dire non facile da interrogare per il suo stato di salute fisico e mentale – nei quali accertare determinati fatti e circostanze che andranno a loro volta contestati all’accusata.

A mente del magistrato inquirente vi sarebbe anche un concreto pericolo di fuga essendo l’accusata cittadina croata senza alcun legame con il nostro Paese e senza alcun interesse a presentarsi davanti al giudice di merito essendo tra l’altro il denaro illegalmente ottenuto da __________ già stato portato dall’accusata, per sua stessa ammissione, in __________. Il carcere preventivo sofferto dall’istante sarebbe poi rispettoso del principio della proporzionalità se considerata l’istruttoria che è stata condotta con celerità e sollecitudine. Tale principio appare poi rispettato, a fronte della gravità dei reati prospettati, anche nell’ottica di una presumibile futura condanna con riferimento alla giurisprudenza di Corti ticinesi in casi analoghi (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2).

D.

L’istante ha presentato, il 17 giugno, delle osservazioni di cui si dirà, se del caso in seguito.

In diritto:

1.

L’accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 21 giugno 2005, è tempestivo avendolo trasmesso a questo ufficio a mezzo raccomandata con il preavviso negativo il 24 giugno 2005, nel termine di 3 giorni previsto dall’art. 108 cpv. 1 CPP (che per questo giudice, ritenuta ricezione del preavviso negativo in data 27 giugno 2005, viene a scadere il 30 giugno 2005: art. 20 cpv. 3 e 20 cpv. 5 “e contrario” CPP; sentenza 18 aprile 2002 in re N., GIAR 25.2002.3).

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di Sanela Secic relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.

Dagli atti emerge inequivocabilmente che __________ – cittadina __________ e __________, venditrice ambulante unitamente al marito __________ di generi di tovaglieria, che ha svolto questa attività sul territorio elvetico illegalmente non avendo richiesto nessun permesso alle Autorità amministrative preposte allo scopo – ha conosciuto __________ – ottantaduenne vedovo, che vive solo ed in condizioni quantomeno fisiche precarie – nel gennaio di quest’anno mentre si trovava nell’alto Ticino con il marito per svolgere la propria attività di ambulante.

Così __________ descrive alla Polizia l’incontro con l’accusata “ho fatto la conoscenza di questa ragazza nel gennaio 2005 quando si è presentata al mio domicilio per vendere una tovaglia. La succitata è entrata in casa, presentandosi come __________. Mi raccontava di essere cittadina __________ e di trovarsi sul nostro territorio in cerca di lavoro. Secondo le sue parole in passato aveva lavorato in nero presso un albergo di __________. Ad un certo punto del discorso mi diceva che non intendeva più rientrare nel suo paese e mi chiedeva se potevo ospitarla. Siccome sono solo ed avevo bisogno di compagna decidevo di ospitarla e le mostravo la cameretta dove avrebbe dormito. Effettivamente __________ è rimasta in casa mia fino al 12 marzo 2005. Durante la sua permanenza stava per qualche giorno in casa poi spariva per 2/3 giorni, indi ritornava. Non mi ha mai spiegato dove trascorresse il tempo quando si trovava lontano dal mio domicilio né io gliel’ho mai chiesto. Nei giorni che trascorreva al mio domicilio chiaramente le davo da mangiare e su sua richiesta, di tanto in tanto le consegnavo denaro per le sue spese, in particolare per l’acquisto di vestiti e per pagare il biglietto del bus. ...A domanda dell’interrogante dichiaro che fra noi non c’è mai stato nulla di sentimentale né sessuale. Solo una volta __________ ha voluto dormire nel mio letto, ma non è successo nulla.” (verbale di Polizia di __________ del 14 aprile 2005, p. 1, 2 e 4, inc. GIAR 262.2005.1, doc. 2). Per contro l’accusata ha dichiarato alla Polizia “mi è stata mostrata una fotocopia in bianco e nero nella quale ho riconosciuto senza ombra di dubbio il mio amante __________.   L’ho conosciuto alla fine del 2004, quando vendevo delle tovaglie in tutto il Ticino, senza nessuna autorizzazione. Sono così arrivata ad __________ con i mezzi pubblici e ho bussato alla porta di __________. Sono entrata in casa sua, ma lui non voleva comperare nulla. Mi ha proposto di fare l’amore ed io ho accettato la sua proposta. Non mi ricordo quanto mi ha pagato. In quella circostanza, visto che era solo ed aveva bisogno di compagnia, m’invitò a rimanere (verbale di Polizia di __________ del 3 maggio 2005, p. 1 e 3, inc. GIAR 262.2005.1, doc. 2).

Davanti a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto la __________, che ha affermato di non essersi mai presentata a nessuno con il nome di __________, ha dichiarato che __________, dopo averla invitata in casa, le avrebbe proposto di fare sesso “ma io gli ho detto che non ero in vendita ma che vendevo tovaglie e che inoltre ero sposata e che mio marito era con me. __________ mi ha proposto CHF 1'000.-- per fare sesso con lui. Io ho accettato anche perché mio marito si era spostato in un paese vicino per vendere le tovaglie”; in seguito e dopo avere ricevuto la somma di CHF 1'000.- sarebbe ritornata a casa con il marito e non riuscendo a far fronte ai debiti ed agli strozzini di essere ritornata da __________ il quale, dopo avere sentito i problemi della donna, si sarebbe offerto di aiutarla ribadendole che gli piaceva e che preferiva dare il denaro a lei piuttosto che ad altri. Sarebbe andato in banca ad __________ per prelevare € 10'000.-- poi consegnati all’accusata (inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5). L’estratto conto della __________ di __________ attesta infatti, in data 31 gennaio 2005, un addebito di CHF 15'700.-- dal conto di __________ corrispondente ad un prelevamento di € 10'000.-- (Inc. MP 2005.2930, AI 50), consegna di denaro di cui la vittima neppure si ricorda malgrado l’ammissione dell’accusata e la documentazione bancaria che attesta il prelevamento di tale importo dal conto di __________.

__________ ha dichiarato di non chiamarsi __________ e che questo non sarebbe neppure il suo soprannome (inc. GIAR 262.2005.1, doc. 5, p. 2), mentre che non solo __________ ha dichiarato di conoscere tale persona con il nome di __________ perché così aveva detto di chiamarsi, ma l’accusata ha pure firmato il riconoscimento di debito del 15 febbraio 2005 per € 31'000.--, con il nome di __________. Orbene, non regge la tesi dell’accusata secondo cui avrebbe utilizzato il nome __________ per sottoscrivere il riconoscimento di debito per volere di __________ (che a suo dire preferiva chiamarla __________) poiché pure il cognome utilizzato “__________” non è il suo. Come pure non regge l’asserzione secondo cui il riconoscimento di debito da lei firmato non avrebbe riportato l’importo di € 31'000.-- all’atto della firma dal momento che la teste __________

__________, impiegata presso la __________, ha dichiarato di avere lei stessa allestito il riconoscimento di debito in questione e che l’importo di € 31'000.-- era quello che __________ le aveva detto di volere prestare ad una signora sua amica (Inc. MP __________, AI 28, p. 2). Ben più probabile e verosimile è invece la tesi che l’accusata abbia firmato con un falso nome poiché per nulla intenzionata a restituire a __________ gli importi di denaro ricevuti.

E non solo è falsa l’identità con la quale si era presentata a __________ ed aveva firmato il riconoscimento di debito di cui sopra ma, contrariamente a quanto raccontato a questo giudice in sede di verbale di conferma dell’arresto, l’accusata si è ben guardata dal comunicare a __________ di essere sposata e madre di famiglia lasciandogli sperare nella possibilità di una convivenza more uxorio. __________ ha dichiarato al magistrato inquirente che “__________mi disse che era vergine e che non era mai stata sposata. Mi disse che in Italia si occupava di fare da guida ai turisti. Io gli dissi subito che ero vedovo e che vivevo da solo e che desideravo una compagna. Io trovavo che era una donna piacevole. Io avevo bisogno di compagnia. In due o tre occasioni chiesi all’__________ di lasciare a casa mia il passaporto siccome volevo accertarmi chi era. Lei mi disse che voleva sposarmi. Io non ero convinto. I soldi però glieli davo per pagare l’ipoteca” (Inc. MP __________, AI 54, p. 3). E l’accusata a questo proposito, alla domanda volta a sapere il motivo per cui aveva nascosto a __________ di essere sposata, ha risposto che “perché per me è come se non fossi sposata, dato che da quattro anni non ho più convivenza con mio marito; secondo perché penso che se avessi detto al __________ di essere sposata quello che mi ha dato forse non me lo avrebbe dato. ...Lui mi disse che voleva una compagna, una moglie insomma; che voleva sposarmi” e alla domanda dell’interrogante che le chiedeva se questa storia del matrimonio non era una scusa di __________ perché così riusciva ad ottenere un po’di sesso l’accusata ha risposto che “ no, no, lui voleva che io rimanessi per sempre. Mi telefonava in __________ a dirmi che lui non poteva restare senza di me. Poteva telefonare liberamente perché gli avevo dato il mio numero di natel dal quale rispondo sempre e solo io. Mio marito non lo può usare” (Inc. MP __________, AI 55, p. 2 e 3).

Da ciò si evince chiaramente il sentimento di forte attaccamento nei confronti della __________ (che convive tuttora con il marito e che non ha dichiarato agli inquirenti nessuna intenzione di lasciarlo per andare a vivere con __________) che era nato nella vittima e di conseguenza il motivo per il quale __________, uomo d’altri tempi ed attaccato oltremodo al denaro, è stato disposto a consegnare importanti somme di denaro all’accusata, che credeva nubile e disposta o quantomeno disponibile a condividere la vita con lui, dando fondo a tutti i suoi risparmi – e finiti i soldi vendendo anche una proprietà immobiliare in Italia di cui non si era mai voluto separare – e rimanendo senza il becco di un quattrino in un’età in cui i risparmi di una vita possono influenzare, e di parecchio, la qualità di vita.

Secic è accusata di truffa anche per avere indotto __________ a consegnare ad un fantomatico agente di Polizia, verosimilmente il di lei marito, l’importo di CHF 25'000.-per pagare una multa che le sarebbe stata inflitta per del lavoro in nero svolto negli anni precedenti in Ticino.

__________ ha consegnato alla Polizia cantonale, in occasione del suo verbale d’interrogatorio del 14 aprile 2005, un manoscritto riportante la dicitura “ufficio stranieri Chiasso” il numero telefonico di tale ufficio e la scritta “fotocopia fattura per multa signorina __________” ed altri numeri di telefono tra cui sembra di leggere il prefisso telefonico per la __________. La teste __________ ha dichiarato di essere stata contattata da __________ il 14 febbraio, durante la pausa di mezzogiorno e a casa, dicendole che necessitava di CHF 30'000.--. Richiesta che __________ reiterò quel pomeriggio in banca malgrado non avesse sufficienti averi sul conto e pretendesse un prestito proponendo in garanzia alla banca degli averi depositati su un conto presso una banca italiana. Solo a seguito delle insistenze della funzionaria __________ le dichiarò che questa somma gli serviva per prestarla ad un’amica, ad una signora che aveva in casa e che doveva pagare una multa e che poi l’importo gli sarebbe stato ritornato. A quel punto __________ riuscì a prelevare soltanto quanto ancora rimaneva sul conto e cioè il corrispettivo di € 12'000.--, CHF 18'774.--, ma già il 22 febbraio tornò nuovamente a ricontattare la funzionaria __________, a casa, poiché aveva bisogno di incassare due assegni – assegni che voleva incassare a” tutti i costi” dirà la funzionaria al magistrato interrogante, tanto che __________ dopo averla contattata a casa, e saputo che il pomeriggio sarebbe stata in Pretura ad __________, si recò sino in Pretura per incontrarla ed il giorno successivo, per potere incassare, si presentò all’agenzia di __________ perché la signora __________ quel giorno prestava servizio presso quegli uffici – e che al momento dell’incasso __________ era accompagnato dalla __________, __________ che la funzionaria __________ vedrà in compagnia di __________ anche il 28 febbraio 2005 in occasione della messa all’incasso di ulteriori 3 assegni da € 10'000.-- l’uno (inc. MP __________, AI 28, p. 1, 2 e 3). Da quanto sopra emerge chiaramente l’urgenza di __________ di prelevare del denaro, tutti i suoi risparmi, ed addirittura di essere intenzionato a contrarre un debito senza che vi fosse altra spiegazione al suo agire se non quella di consegnare il denaro all’accusata.

__________ nega recisamente ogni addebito a questo proposito ed in particolare che __________, che ha riconosciuto in una fotografia di __________ il poliziotto che avrebbe incontrato presso il Buffet della Stazione di __________ ed al quale avrebbe consegnato CHF 25'000.-- (cfr. Inc. MP __________, AI non numerato, verbale di Polizia 1° giugno 2005), abbia mai incontrato il di lei marito.

Sennonché soccorre a questa obiezione l’AI non numerato relativo al verbale di Polizia della teste __________ la quale, dopo avere riconosciuto __________, __________ ed il di lei marito su alcune fotografie e dichiarato di conoscere di vista i coniugi __________ – che saltuariamente avevano frequentato negli ultimi anni il ristorante Buffet della Stazione di __________, pure frequentato saltuariamente da __________ – ha altresì dichiarato di avere visto, mesi fa, probabilmente in febbraio 2005, una mattina __________ e l’accusata entrare nel ristorante, venire raggiunti al tavolo dopo poco dal marito dell’accusata e lasciare il locale dopo qualche minuto che avevano trascorso seduti a parlare. Nulla muta a questa conclusione le discordanze tra le dichiarazioni di __________ e __________ sull’incontro tra i coniugi __________ e __________ presso il ristorante Buffet della Stazione evidenziato dalla difesa nelle sue osservazioni non datate giunte il 28 giugno a questo ufficio (inc. GIAR 262.2005.3. doc. 5). __________ conosceva di vista sia __________ che __________ ed ha spontaneamente dichiarato alla Polizia, il 20 giugno 2005, che i due sono marito e moglie e che frequentavano in passato l’esercizio pubblico con i loro figli. La teste ha poi dichiarato che i tre (i coniugi __________ e __________, n.d.r.) sono rimasti alcuni minuti a parlare poi hanno pagato e sono usciti; questo giudice non vede in questa dichiarazione discrepanza alcuna con le affermazioni di __________ secondo cui quell’incontro sarebbe durato alcuni istanti (“Arrivati al Buffet della Stazione di __________, due minuti dopo è arrivato un uomo che lei mi ha presentato come fosse un poliziotto. Non era vestito da poliziotto e parlava italiano. Ho preso i soldi dalla mia tasca e li ho consegnati a quel signore. il tutto è durato 2 minuti...” Inc. MP __________, AI 17, verbale d’interrogatorio di __________, p. 2 in alto).

Da ultimo ancora poche parole per osservare che l’accusata ha praticamente sempre accompagnato __________ in occasione dei vari prelevamenti dai suoi conti bancari, sia in Svizzera che in Italia. Se è vero che non si è mai presentata allo sportello al momento dei prelevamenti è anche vero che sia la teste __________, funzionaria presso la __________ (AI 28) che il teste __________ (verbale di Polizia del 3 giugno 2005), amico che ha accompagnato __________ in Italia in occasione del prelevamento di denaro da un suo conto bancario a __________, hanno dichiarato di avere visto __________ in compagnia di una donna, poi riconosciuta nell’accusata, in occasione dei vari prelevamenti.

4.

L’accusata ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che l’inchiesta sarebbe quasi giunta a conclusione e non sussisterebbe più pericolo di collusione o inquinamento delle prove. Secondo il magistrato inquirente vanno invece ancora accertati, interpellando la vittima – cosa non facile a dipendenza del suo stato di salute e a mente del magistrato inquirente anche mentale – determinati fatti e circostanze, e andranno poi contestati all’accusata i fatti e le circostanze che emergeranno dagli interrogatori di __________ o nei quali verranno precisati.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Preliminarmente occorre ricordare che è compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio, cfr. anche Rep 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove, non spettando a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare "quanto sta dietro a  … scarna affermazione del preavviso negativo” (decisione GIAR 4.4.2002 in re C.).

Spetta al titolare dell’inchiesta motivare le sue decisioni e le sue richieste in relazione con le circostanze, gli atti e le necessità che emergono, man mano, dall’inchiesta stessa (da lui diretta e, quindi, a lui nota) al fine di permettere verifica di legalità (senza dimenticare il diritto di essere sentito dell’accusato che può esplicitarsi correttamente solo a fronte di sufficiente motivazione).(GIAR 192.2005.2 del 17 maggio 2005 in re R.G., p. 7).

Nel caso in esame, in tema di esigenze istruttorie il Procuratore pubblico si limita ad indicare in modo del tutto generico gli atti istruttori ancora da evadere, cioè uno o più interrogatori della vittima, nei quali accertare non meglio precisati “determinati fatti e circostanze” con successiva contestazione all’accusata dei “fatti e circostanze che proprio dagli interrogatori di __________ emergeranno rispettivamente si preciseranno” (Inc. GIAR 262.2005.3, doc. 2, preavviso negativo, p. 6), senza neppure accennare all'esistenza del rischio di collusione ed inquinamento delle prove che, a dire il vero, neppure emerge in modo evidente dall'incarto – ci si chiede come l’accusata potrebbe intervenire ad esempio sui referti dei medici ordinati dal magistrato inquirente per stabilire lo stato psicofisico della vittima e attesi a giorni, oppure su __________ stesso in vista di prossimi suoi verbali –, e meglio in relazione agli atti istruttori ancora da esperire indicati dal magistrato inquirente.

In siffatte condizioni questo giudice non può che concludere per la non sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove o di collusione in relazione agli atti istruttori prevedibilmente ancora da compiere per la conclusione dell’inchiesta.

5.

È invece dato e sufficientemente concreto il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

__________ è cittadina croata ed italiana e risiede in __________ con il marito ed il figlio. Sebbene sia venuta diverse volte in Svizzera, con e senza il marito, per svolgere la sua attività di venditrice ambulante – peraltro illegale – di tovaglie ed affini, o a rendere visita a __________, non ha nessun legame con il nostro Paese, dove probabilmente non otterrà più tanto facilmente un permesso di venditrice ambulante. A questo punto potrebbe facilmente decidere di disertare la Svizzera, non più interessante dal profilo professionale, per limitare la sua area lavorativa in patria e in Italia come già fatto in passato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e appare verosimile che l’accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per ulteriori necessità istruttorie, o a quelle giudicanti se posta in libertà provvisoria.

Stabilita l’esistenza di pericolo di fuga occorre ora determinare se questo possa essere validamente limitato mediante l’adozione di misure sostitutive, segnatamente il versamento di una cauzione e/o l’imposizione di altre misure sostitutive.

L’inchiesta sembra essere in fase conclusiva, lo stesso PP indica solo non meglio specificati ulteriori interrogatori di __________ e dell’accusata e prevede la chiusura del procedimento per fine luglio. L’entità dei reati, dall’inizio del procedimento ad oggi, non sembra essersi modificata. Non vi è neppure certezza che in caso di condanna l’eventuale pena non possa essere sospesa condizionalmente. Di conseguenza una cauzione adeguata può ragionevolmente limitare il pericolo di fuga. Viceversa, trattandosi di una cittadina straniera senza legami con la Svizzera, è perlomeno dubbia l’utilità, o per meglio dire l’efficacia, del ritiro dei documenti d’identità con l’obbligo di rimanere in Svizzera (DTF 12.08.1981 in re C., cit. in Rep. 1989 p. 293), tanto più che l’accusata ha il fulcro dei propri interessi famigliari (marito, figlio e genitori) ed in parte anche quelli lavorativi in __________ e che l’obbligo di non lasciare la Svizzera le causerebbe ingenti spese supplementari e non pochi disagi.

L’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389). Nel caso in esame gli elementi per valutare la cauzione non sono molti, ma comunque sufficienti e concreti.

L’accusata vive e lavora con il marito ed è, a suo dire, proprietaria di un immobile in __________. L’automobile famigliare (intestata al marito dal momento che lei non dispone della patente) è un’Audi A6 TDI quasi nuova di “valore molto elevato” (istanza di libertà provvisoria, p. 3) e __________ ha ammesso di avere ricevuto da __________, tra febbraio e marzo 2005, in totale € 35'000.—

(CHF 52'000.-- circa) anche se vi sono concreti indizi che abbia ottenuto di più (€ 57'000.-- e CHF 55'470.-- per complessivi CHF 140'000.-- circa), nulla si sa poi del reddito dei due coniugi provento della loro attività di ambulanti che sicuramente esiste se ha permesso ai due di acquistare l’automobile summenzionata, considerando che l’automobile non è di certo la spesa primaria di una famiglia. Per contro non appaiono per nulla concreti i debiti millantati dall’accusata come pure l’esistenza degli strozzini che minaccerebbero di morte la __________ e della cui esistenza nessun famigliare ha ritenuto opportuno fare menzione venendo ad esempio a testimoniare davanti al magistrato inquirente.

Considerato quanto sopra, la gravità del reato e la concretezza del pericolo di fuga, una cauzione di CHF 40'000.-- appare adeguata.

6.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che nei confronti di __________ sono dati gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Quest’ultimo può essere validamente limitato dalla prestazione di una cauzione di CHF 40'000.--.

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 138, 139 146 e 157 CP, 95 ss., 102, 103, 173, 174, 184, 279 ss e 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata il 20 giugno 2005 da __________ è accolta. Di conseguenza __________ è posta in libertà provvisoria previo versamento di una cauzione di CHF 40'000.-- presso il Ministero pubblico di Lugano.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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