Incarto n. INC.2005.15704
Lugano 8 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo/ricorso presentato il 3/6 giugno 2005 da
__________, detenuto c/o __________, __________ (patrocinato di fiducia dall’avv. __________, __________)
Contro
il trasferimento dallo Stampino al Penitenziario cantonale quale misura coercitiva camuffata che anticipa un presunto trasferimento detentivo ai sensi della LMC;
premesso che per l'emanazione della decisione, visto l'esito, non è necessario assegnare ad altre Autorità un termine per le osservazioni, rispettivamente visionare l’incarto di riferimento, bastando gli atti già in possesso di questo ufficio (GIAR 505.2000.1/2);
in fatto ed in diritto
che:
- il reclamante si trova attualmente in espiazione di una pena di 85 giorni complessivi di detenzione inflittagli con sentenza 3 maggio 2005 del Presidente della Pretura penale di Bellinzona (GIAR 157.2005.1, doc. 7), espiazione che si concluderà il 10 giugno prossimo;
- __________, che era stato collocato il 20 maggio 2005 dalla direzione del PCT in regime agevolato per pene di breve durata presso la Sezione aperta, è stato reintegrato negli scorsi giorni in Carcere chiuso su decisione della Direzione del Penitenziario e della SEPEM che, dopo avere saputo dell’intenzione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione di trasferire il detenuto al termine della pena nel comparto carcerario di Basilea in via di allontanamento dalla Svizzera, hanno constatato non essere più presenti le condizioni di un regime detentivo progressivo non essendo prevedibile l’ottenimento di un regime lavorativo in semi prigionia nonché essendo ravvisabile il rischio d’allontanamento sul territorio del detenuto;
- contro questo trasferimento si aggrava __________ a questo giudice sostenendo che il trasferimento in carcere chiuso costituisce un evidente provvedimento legato alle misure coercitive degli stranieri e che la SEPEM non sarebbe competente per misure limitative della libertà di conseguenza la sua decisione di trasferimento di __________ in altra sezione sarebbe nulla in quanto ordinata da Autorità incompetente che tra l’altro avrebbe agito in violazione del diritto di essere sentito e senza intimare alcuna decisione formale in merito;
- ai sensi dell’art. 279 CPP il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in materia di privazione e di limitazione della libertà personale, come alle disposizioni del titolo IV; il regime carcerario imposto dal PP può essere contestato davanti al GIAR con il reclamo dell’art. 280 CPP mentre che all’amministrazione penitenziaria resta invece il potere disciplinare e quello regolamentare. Contro i suoi provvedimenti non è dato ricorso al GIAR e alla CRP, ma al dipartimento competente (Rusca, Salmina, Verda, Commentario del codice di procedura penale ticinese, ad art. 104, n° 12);
- in Ticino l’ordinamento carcerario è disciplinato dalla Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e dal relativo regolamento, nonché dal Regolamento del penitenziario di Stato del Canton Ticino che non prevedono nessuna competenza di questo ufficio per statuire su ricorso interposto contro le loro decisioni;
- per quanto riguarda l’asserita applicazione preventiva dell’art. 13b LDDS la tesi del reclamante non può essere condivisa non essendo stata notificata nessuna decisione d’incarcerazione in vista di allontanamento (che peraltro, ai sensi dell’art. 27 della Legge d’applicazione alla LF concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, si sarebbe dovuto sottoporre al vaglio di questo ufficio) a __________ ma trovandosi egli presso il PCT in espiazione di pena e che, ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti le Autorità competenti per l’esecuzione delle pene sono il Dipartimento delle istituzioni, la Sezione esecuzione delle pene e delle misure e il Consiglio di vigilanza in conformità delle competenze stabilite dalle leggi cantonali e dal regolamento stesso, mentre che al condannato ad una pena massima di sei mesi e degno di fiducia, la Sezione può concedere l’esecuzione in forma di semiprigionia se motivi personali, famigliari, professionali o sociali lo giustificano e contro la decisione della Sezione è dato ricorso entro 5 giorni al Dipartimento;
- visto quanto detto sopra è chiara la mancanza di competenza di questo ufficio a decidere sul reclamo in oggetto che deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP) esente da tasse e spese di giudizio;
richiamati gli art. 280 e rel. del CPP, nonché la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti ed il relativo regolamento;
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giudizio.
3. Intimazione:
giudice Claudia Solcà