Incarto n. INC.2004.61603
Lugano 23 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 16 dicembre 2004 da
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 20/21 dicembre 2004 dai
Procuratori pubblici Maria Galliani e Giovan Maria Tattarletti, Lugano
viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (21/22 dicembre 2004);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 25 ottobre 2004, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di amministrazione infedele, appropriazione indebita, subordinatamente truffa in relazione alla gestione del patrimonio dei clienti della società __________ (cfr. Verbale PP __________ 25 ottobre 2004 e richiesta di conferma dell'arresto 26 ottobre 2004);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il 26 ottobre 2004 (doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1), ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di fuga e pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove (bisogni dell'istruzione);
- in sintesi, l'inchiesta verte sulla gestione e l'utilizzo/destino di somme di denaro raccolte dall'accusato [prima in Germania, tramite una società denominata __________, poi in Svizzera (in parte mediante trasferimento dei fondi e/o dei clienti "acquisiti" nel corso della precedente attività in Germania), tramite una società denominata __________] nel periodo che va dal 1998 al momento dell'arresto, nonché sulle stesse modalità della "raccolta" (Verbali PP 25.10.2004 e 3.11.2004; Osservazioni 20 dicembre 2004, pag. 2); il denaro (gestito su conti non intestati ai singoli clienti) sarebbe stato oggetto di perdite di gestione sottaciute ai clienti, di utilizzo per rimborsi a clienti che avevano (senza saperlo) subito perdite e di utilizzo personale (Verbale PP 25 ottobre 2004, pag. 6/7; Verbale PP novembre 2004, pag. 3, 5; Verbale PP 16 dicembre 2004, pag. 3);
- con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 616.2004.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria; non contesta gli indizi di reato ma sostiene che il pericolo di recidiva è inesistente (non ritenuto dal GIAR al momento della conferma), che quelli di fuga e di collusione e/o inquinamento delle prove non sono più concreti (il primo per l'impegno a restare in Svizzera ed a sottoporsi a misure di controllo della effettiva permanenza, rispettivamente versamento di una cauzione; il secondo per la sua collaborazione fattiva con gli inquirenti ed il fatto che i documenti necessari alla ricostruzione sono già nelle mani di questi);
- gli inquirenti hanno preavvisato negativamente l'istanza (doc. 2, inc. GIAR 616.2004.3); dopo aver indicato i gravi indizi di colpevolezza, sottolineano come l'entità e la durata dell'agire dell'accusato (ad oggi si sarebbero annunciate non meno di 350 persone quali parti lese) non abbia permesso (e non permetta) una ricostruzione oggettiva in tempi brevi; la documentazione bancaria raccolta è al vaglio e dovrà essere oggetto di verifiche, se del caso incrociate, anche in relazione alla destinazione dei fondi mancanti all'appello (circa 9,5 milioni di FRS, secondo quanto si è potuto accertare sin'ora) per i quali non è esclusa tesaurizzazione; sempre a dire degli inquirenti, questa situazione (cioè il fatto di non aver ancora potuto accertare il destino dei fondi "mancanti") accentua il pericolo di fuga;
- in sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR 616.2004.3), __________ ribadisce la sua richiesta e sostiene che se i tempi degli accertamenti sono lunghi ciò è dovuto al carico di lavoro del Ministero pubblico e non al suo atteggiamento processuale; aggiunge che tali accertamenti possono avvenire (meglio) con lui in libertà e che l'accantonamento di fondi è poco probabile;
- i principi applicabili, sebbene noti al magistrato ed al difensore, sono i seguenti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- anche se non contestata, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio;
- nel caso in esame è indubbio che gravi indizi per i reati ascritti (pur se la sussunzione allo specifico titolo di reato dipenderà dall'esito della ricostruzione dei fatti) sono presenti nelle stesse dichiarazioni fatte dall'istante a partire dal 3 novembre 2004; inoltre, ulteriori elementi emergono dalla documentazione prodotta dagli inquirenti in allegato alla richiesta di conferma dell'arresto (doc. 3, inc. GIAR 616.2004.1) e dai verbali di alcuni testi (Verbale PP __________ 20 ottobre 2004; Verbale PP __________ 25 ottobre 2004);
- l'inchiesta, condotta conformemente a quanto previsto dall'art. 102 CPP (cfr. elenco atti ed elenco verbali istruttori) è manifestamente (e forzatamente, visto il periodo da considerare, il numero di clienti, gli importi ecc.) nella sua fase iniziale; neppure tutta la documentazione utile alla ricostruzione (che non può essere identificata con la sola documentazione in possesso dell'istante al momento dell'arresto, comunque di dubbia attendibilità - cfr. Verbale PP __________ del 25 ottobre 2004 e allegati prospettati) sembra essere stata acquisita (cfr. AI 59); inoltre, in particolare allorquando si tratta di determinare il provento e la destinazione di un eventuale illecito profitto, non basta neppure, per togliere concretezza alle necessità istruttorie che possono giustificare la carcerazione preventiva (quindi il pericolo i collusione ed inquinamento delle prove), l'acquisizione della documentazione, occorre che dalla documentazione acquisita non emergano elementi per ulteriori accertamenti sui fatti, rispettivamente sul destino del provento di reato, infatti:
"L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).
Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p. 45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata."
(sentenza 20 giugno 2003, GIAR 237.2003.2)
nell'ambito di inchieste di fatto laboriose, allorquando la documentazione in possesso dell'accusato non è attendibile e/o completa ed è necessario acquisire la stessa presso terzi (banche, clienti, ecc.), nonché vagliarla e prospettarla/contestarla all'accusato, la preoccupazione degli inquirenti di poter procedere al chiarimento della fattispecie (agire dell'accusato, entità del danno, responsabilità, verifica di destinazione dei fondi), riscontrando e chiarendo gli indizi già agli atti senza che l'accusato possa in qualche modo "imbrogliare le carte" è, di principio, più che legittima (CRP 13 agosto 1996 in re V.);
- sulla base di quanto è stato possibile ricostruire sino ad ora (e con i dati a disposizione, quindi ancora da verificare con quanto potrà emergere dalla documentazione bancaria e/o con quanto è stato prodotto, rispettivamente lo sarà, dalle parti lese), la differenza tra i fondi messi a disposizione e quelli restituiti o sequestrati e di poco meno di 10 milioni di FRS; tale somma (lo si ripete: ancora soggetta a verifica) non sembra essere contestata dall'indagato che la addebita, genericamente, a perdite di gestione, spese per la ditta e spese personali (Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 6); oggettivamente, una parte non irrilevante dei fondi messi a disposizione dai vari clienti non ha ancora trovato conferma di utilizzo (e non si può escludere, quindi, tesaurizzazione);
- ai fini di tali accertamenti le prove raccolte (nonché quelle ancora da raccogliere) e gli elementi di giudizio debbono essere protetti dal pericolo d'inquinamento che può avvenire sia mediante recupero e migliore collocazione degli averi eventualmente accantonati, sia mediante la predisposizione di elementi suscettibili di dar corpo alla tesi del (parziale) utilizzo a titolo personale e per i bisogni della società (cfr. per analogia sia per la durata del pericolo di inquinamento che per la tipologia dell'elemento a rischio d'inquinamento: sentenza 17.12.2003 in re F., GIAR 88.1999.10; sentenza 2 agosto 2001, GIAR 23.2001.8; CRP 13 agosto 1996 in re V., cons. 5);
- nel caso in esame, inoltre, non si può dimenticare che nel suo primo verbale l'accusato è stato tutt'altro che collaborativo, ha negato ogni responsabilità, cercato di giustificare ogni incongruenza che emergeva dalla documentazione che gli veniva prospettata e contestato talune dichiarazioni dei testi (Verbale PP 25 ottobre 2004); la dichiarata collaborazione è intervenuta solo in un secondo tempo, di fronte all'impossibilità di negare determinate evidenze e, apparentemente, limitata all'ammissione degli elementi prospettati - cfr. Verbale PG __________ 29 ottobre 2004, Verbale PP __________ 16 novembre 2004, pag. 3 in particolare- e foss'anche oggettivamente limitata dalla difficoltà di ricordare con precisione i fatti); è evidente la tendenza al "contenimento" delle responsabilità che, pur se legittima per un accusato, fonda (perlomeno al momento attuale) concreto pericolo di inquinamento delle prove (nel senso sopra indicato) e/o di collusione con testi ed eventuali correi (non si dimentichi l'intestazione o cointestazione di relazioni bancarie, destinatarie di averi messi a disposizione dai clienti, con la moglie, rispettivamente il fatto che molti clienti avrebbero concesso in gestione fondi non fiscalmente dichiarati e che per molte operazioni "sospette" viene dichiarata compensazione tra clienti in Germania - Verbale PP __________ 16 dicembre 2004, pag. 3, 5; Verbale PP __________ 3 novembre 2004, pag. 3);
- abbondanzialmente, si rileva come a questo stadio dell'inchiesta, vista la gravità dei reati (anche in rapporto alla durata e alle somme in gioco) il rischio, connesso, di una pena non di lieve entità (che potrebbe anche non consentire la sospensione condizionale), non può neppure essere escluso il pericolo di fuga, trattandosi di cittadino straniero senza particolari legami con il territorio svizzero (cfr. Verbale PG __________ 29.10.2004 ore 09.20; per i legami con la moglie in Germania, cfr. verbale citato, nonché Verbale PP __________ 16.11.2004), con legami famigliari e professionali all'estero e, inoltre, con tesaurizzazione che non può essere esclusa, a questo stadio del procedimento (CRP 13 agosto 1996 in re V. , cons. 6; sentenza GIAR 2 agosto 2001 in re A.; sentenza GIAR 12 gennaio 2000 in re P.; DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701); a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.), la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
- la gravità dei reati imputati, la concretezza e gravità degli indizi, il rischio di pena in caso di condanna, la possibile disponibilità nascosta (di provento del reato), in uno con gli altri elementi indicanti pericolo concreto di fuga, impongono di concludere che, a questo stadio del procedimento, neppure il deposito di una cauzione (peraltro nemmeno approssimativamente quantificata) sarebbe sufficiente a scongiurare pericolo di fuga; le altre misure sostitutive proposte appaiono inadeguate a limitare sufficientemente il pericolo di fuga, sempre nel caso in esame;
- la prosecuzione dello stato di detenzione preventiva non è lesiva del principio di proporzionalità (quo alla sua durata); __________ è detenuto da ca. due mesi e la gravità dei reati imputati permette di affermare che, in caso di conferma degli stessi, tale termine è ancora lontano dal rischio di pena;
- in conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di reato e sono ancora concreti sia le necessità istruttorie (inquinamento prove e collusione) sia il pericolo di fuga (non attenuabile, allo stadio, mediante misure sostitutive); l'istanza di libertà provvisoria è, quindi, respinta con il presente giudizio esente da tasse e spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9, 10, 31 CF, 138, 158, 111, 112 CPS;
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria, previa versamento di cauzione e con proposta di adozione di altre misure sostitutive, presentata da __________ è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli