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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.05.2004 INC.2004.5101

3 maggio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,988 parole·~20 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2004.5101

Lugano 3 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 2/3 febbraio 2004 da

__________(rappr. dallo studio legale __________)  

contro

la decisione 22 gennaio 2004 del Procuratore pubblico che rifiuta di ordinare, in sede di complementi istruttori, una perizia giudiziaria nell'ambito dell'inc. MP __________ contro __________ per amministrazione infedele e falsità in documenti,

viste le osservazioni dell'accusato (5/9 febbraio 2004), della parte civile __________ (13/16 febbraio 2004) e del Procuratore pubblico (10 febbraio 2004);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Il 15 maggio 2002, nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa per amministrazione infedele e falsità in documenti (AI 1). I fatti alla base della decisione dovrebbero (in assenza d'indicazioni nella promozione stessa) essere quelli che emergono dal verbale __________ di analoga data (Verbale A1). Il 31 marzo 2003, in successivo verbale, l'accusa è stata estesa ai reati di cui agli artt. 146 e 147 CP (Verbale A10).

Per quanto è dato comprendere, visto che nella presente procedura nessuno si preoccupa di indicare o riassumere i fatti, l'inchiesta concerne "operazioni autonome" effettuate dall'accusato sul conto del reclamante presso la __________ (Verbale A1). Quest'ultimo si è costituito parte civile (AI 4).

B.

Il 14 luglio 2003, il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti (AI 41) ed il 9 settembre, a seguito di alcune proroghe del termine, __________ ha presentato una richiesta di complementi istruttori articolata in quattro punti: annessione agli atti di una dichiarazione, perizia giudiziaria per la ricostruzione delle operazioni illecite, richiesta di edizione (nei confronti della banca) della documentazione sulla quale si fonda il rapporto dell'ispettorato interno agli atti (AI 40) ed interrogatorio dell'accusato sul contenuto dello stesso, richiesta di produzione (sempre alla banca) di regolamenti interni e audizione dell'accusato (AI 42).

II 10 settembre, il magistrato inquirente ha ammesso l'acquisizione agli atti della dichiarazione e sospeso la decisione circa la richiesta di una perizia giudiziaria, in attesa di ulteriore e più dettagliato rapporto da parte della banca, rispettivamente dell'ispettorato interno, e non ha preso posizione sulle altre (AI 43). Il qui reclamante si è detto d'accordo di attendere l'ulteriore rapporto della banca per confermare o meno la sua richiesta di perizia giudiziaria (AI 44).

Acquisito il rapporto complementare (AI 47), il Procuratore pubblico ha invitato il qui reclamante a esprimersi nuovamente sulla richiesta di perizia (AI 48). Preso atto della conferma della richiesta, motivata con la carenza di obiettività della banca (ripetitivamente dell'ispettorato interno) coinvolta in parallela causa civile (AI 49), il magistrato inquirente l'ha respinta in quanto, a suo dire, il fatto che un rapporto provenga da una parte civile, non é sufficiente a sancirne l'inutilizzabilità, nell'ambito penale. Inoltre, sempre per il magistrato la richiesta di perizia giudiziaria è carente nella motivazione (AI 50).

C.

Con il presente reclamo, __________ chiede che la decisone del magistrato inquirente venga annullata e venga ordinata la nomina di un perito, che analizzi gli atti ed il rapporto dell'ispettorato interno della banca, con facoltà (da esercitarsi successivamente) alle parti (sempre secondo il reclamante) di porre quesiti relativi agli accertamenti fattuali.

A suo dire, la decisione impugnata costituisce un rovesciamento dell'onere della prova (Reclamo 2 febbraio 2004, punto 2), laddove afferma che egli (il reclamante) non avrebbe sostanziato la necessità di una perizia, ed è superficiale, laddove fa riferimento ad una prassi del Ministero pubblico di fondarsi su rapporti dell'ispettorato interno di istituti di credito (indipendentemente dall'esistenza di conflitti d'interesse).

Egli si interroga, inoltre, sulle modalità operative di un (eventuale) perito, sulla possibilità che quest'ultimo si discosti dalle conclusioni dell'ispettorato interno della banca e sull'opportunità di una perizia giudiziaria, in termini estremamente generali e senza riferimenti al caso concreto (Reclamo, punto 4).

Infine, sempre il reclamante, afferma che il rapporto interno della banca non fornisce elementi per una ricostruzione delle operazioni svolte "tramite fiduciari fittizi" e che sarebbe importante avere la valutazione di un perito circa la "plausibilità del castello di manomissioni messo in atto da __________ per operare all'insaputa del cliente per ben 8 anni" (Reclamo punto 5).

D.

Con le sue osservazioni (10 febbraio 2004) il magistrato inquirente segnala che, sebbene non vi sia stato un incarico vero e proprio, il compito di "ricostruire i flussi finanziari ed i risultati delle operazioni effettuate senza il consenso del cliente" è stato affidato all'ispettorato interno della banca con il consenso di tutti; l'attuale richiesta è, di conseguenza, lesiva della buona fede processuale (Osservazioni, pag. 1). Aggiunge che la ricostruzione agli atti è fondata, oltre che sulla documentazione bancaria, sulle indicazioni fornite dall'accusato (che si è autodenunciato) e dal reclamante. La ricostruzione è stata sottoposta alla parte civile (qui reclamante), sia nella sua prima versione che in quella più dettagliata: non sono state formulate critiche che giustifichino di ordinare una perizia giudiziaria. Quest'ultima richiesta, sempre secondo il magistrato inquirente, è fondata unicamente su di una questione di principio e, quindi, priva di motivazione (Osservazioni, pag. 2). Da ultimo, il Procuratore pubblico sembra porre in dubbio la legittimazione della parte civile a richiedere una perizia per la quantificazione del danno ed afferma che la ricostruzione da parte dell'ispettorato interno di una banca, a che se non equiparabile ad una  perizia giudiziaria, non può essere considerata quale "inattendibile presa di posizione di una parte"; e ciò alla luce delle norme legali e regolamentari che reggono l'attività ed i requisiti dell'ispettorato interno (Osservazioni, pag. 2).

In conclusione è chiesto il respingimento del reclamo.

L'accusato si rimette sostanzialmente alla decisione di questo giudice (Osservazioni 5 febbraio 2004).

La __________ (anch'essa parte civile nel procedimento), dopo aver precisato che l'ispettorato è organo indipendente, afferma che la richiesta del reclamante è carente nella motivazione (assenza di concrete censure in relazione alla ricostruzione effettuata), di impossibile realizzazione (in quanto l'"attribuzione" - in base alla conoscenza delle stesse - di singole operazioni, all'accusato o alla parte civile reclamante, è compito del giudice e non del perito) e strumentale a procedura civile pendente (Osservazioni 13 febbraio 2004, punti II 2. II 3., II 4., in particolare).

E.

Con scritto del 23 marzo 2004, indirizzato al Procuratore pubblico, questo giudice ha chiesto di conoscere l'esito dato alle due richieste di complemento che non risultavano evase con la decisione del 10 settembre 2003, tantomeno con quella qui impugnata. Ciò sia per motivi di economia di giudizio che per completezza di argomentazione (doc. 7, inc. GIAR 51.2004.1).

A seguito di tale scritto vi è stato uno scambio di corrispondenza tra il magistrato inquirente ed il patrocinatore del reclamante, trasmesso in copia a questo ufficio (doc. 9 e 10, inc. GIAR 51.2004.1), a conclusione del quale il patrocinatore di __________ ha comunicato di aver ritirato le altre richieste di complemento, mantenendo unicamente quella relativa all'erezione di una perizia giudiziaria.

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Il reclamo, formulato dalla parte civile entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile in ordine.

Analogamente sono ricevibili le osservazioni dell'accusato, del magistrato inquirente e della parte civile __________.

2.

a)

Preliminarmente è utile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, nonché quelli che presiedono l'assunzione della prova peritale, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

b)

b.a.)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b.b.)

La fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

c.a)

Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso all’esperto ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre ed in più, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio 1999 in re S.D., inc. GIAR 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio 1998 in re M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre 1993 in re A.A., GIAR 209.93.3).

Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto.

c.b.)

Va pure detto, che nel nostro ordinamento il magistrato gode di ampia facoltà nella scelta dei mezzi di prova. Per determinati accertamenti può far capo a funzionari del Ministero pubblico o della polizia senza che questi vengano necessariamente nominati quali periti ai sensi dell'art. 142 ss. CPP (Sentenza GIAR 29.09.1999, già citata), anche se una nomina in tal senso non è esclusa (N. Schmid, Strafprozessrecht, ed. 2004, n. 666). Ciò vale in particolare, a giudizio di questo giudice, laddove gli accertamenti così esperiti siano più prossimi alla constatazione che all'interpretazione ed all'apprezzamento.

In questi casi, ovviamente, gli accertamenti in questione non hanno valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione e della eventuale base documentale, può anche ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).

Neppure in materia di reati patrimoniali, economici o finanziari che dir si voglia, esiste un obbligo/diritto, di principio, all'allestimento di una perizia giudiziaria. Senza necessità di determinare se si tratti di una vera e propria prassi (cfr. Decisione 22 gennaio 2004, impugnata), è notorio che la ricostruzione, in sede di procedimento penale, di determinati fatti di natura contabile/patrimoniale/finanziaria non sono sempre (e necessariamente) affidati a periti giudiziari, ma possono essere effettuati dallo stesso magistrato, in base alla documentazione raccolta ed altri atti d'inchiesta, con la collaborazione/ausilio di funzionari del Ministero pubblico (per. es. équipe finanziaria), di agenti di polizia giudiziaria, e in alcuni casi delle stesse parti coinvolte, in particolare quando si tratta di istituti di credito (o Enti) coinvolti (per tutte, Assise Criminali Lugano, 8 marzo 1996 in re S.).

c.c.)

Ad ulteriore sostegno di quanto detto sopra, possono essere qui riprese le considerazioni contenute in una sentenza di questo ufficio (9 settembre 1993 in re A., GIAR 209.93.3) che, su reclamo, annullava l'ordinanza del magistrato inquirente relativa all'erezione di una perizia giudiziaria contabile:

       "Il contestato ordine di perizia sembra essere lo sbocco di due ragionamenti (se non pregiudizi). Da una parte la ricostruzione contabile effettuata presso la Banca non sarebbe degna di completa fede, come si evince dall'avvio del primo quesito ("verifichi, se necessario integri, il perito la ricostruzione contabile...") e dalla sostanza delle osservazioni ai reclami (tra altro con riferimento alla reale complessità della fattispecie, "tale da non poter essere chiarita unicamente dalla ricostruzione effettuata da una delle parti, cioé dalla Banca, il cui interesse è evidentemente quello di minimizzare il danno subito dai clienti"). Inoltre sarebbe d'uopo meglio tutelare il diritto a pieno risarcimento per i clienti, come si desume dall'ammissione di quesiti peritali specifici formulati da titolari dei conti ed ancora dalle citate osservazioni (oltre alla riportata frase, con la citazione di divergenze tra la Banca e clienti e l'adombrata attribuzione alla banca dell'intenzione di risarcire le "perdite soltanto nella misura della diminuzione del capitale").

… omissis …

Il primo ragionamento non merita per contro tutela alcuna. A parte l'inesistenza di motivi oggettivi per dubitare della completezza della ricostruzione contabile, questa è più di mera allegazione di parte, in quanto non solo è risultanza di esame in contraddittorio tra accusato e parte civile (con direttamente coinvolta responsabilità degli organi di revisione della Banca), ma è avvenuta nell'ambito dell'istruttoria formale, con il consenso del Procuratore pubblico."

3.

a)

Nel caso in esame, la richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria è stata formulata per la prima volta in sede di deposito atti e ribadita dopo aver accettato una sospensione della relativa decisione (di competenza del Procuratore pubblico) in attesa di un complemento (se si preferisce di un documento più dettagliato) della ricostruzione allestita dall'ispettorato interno della banca (cfr. AI 42, 43, 44, 49).

La richiesta (istanza) si fonda, sostanzialmente, sulla (presunta) mancanza di oggettività e di senso critico della ricostruzione agli atti, in quanto effettuata dall'ispettorato interno della banca coinvolta nel procedimento penale ed in uno civile parallelo (cfr. AI 44, AI 49, Reclamo 2 febbraio 2004 punto 4), nonché (ma solo in sede di reclamo) sulla (pretesa) assenza di elementi relativi alle operazioni "tramite i fiduciari fittizi" e di una valutazione circa la "plausibilità del castello di manomissioni e omissioni messo in atto da __________ per operare all'insaputa del cliente" (Reclamo, punto 5).

Per il magistrato inquirente, e per la parte civile __________, la richiesta è lesiva della buona fede processuale e carente nella motivazione. Occorre, pertanto, verificare in primo luogo queste censure.

b)

Sebbene non sia dato sapere (nulla emerge agli atti) quando e come sia stato deciso di procedere in tal senso, il qui reclamante era a conoscenza sin dal luglio 2002 che una ricostruzione sarebbe stata effettuata dall'ispettorato interno della banca (AI 11), ha sollecitato la produzione del relativo rapporto (19.07.2002, AI 12; 22.08.2002, AI 13) nulla eccependo in merito e limitandosi a chiedere la produzione di ulteriori documenti a suo dire essenziali per la valutazione del comportamento di __________, "per rapporto al contenuto delle ricostruzioni messe a disposizione della [recte:dalla] __________ (13 febbraio 2003, AI 27; 3 marzo 2003 AI 28; 26 marzo 2003, AI 34).

Inoltre, il reclamante ha accettato che il magistrato inquirente tenesse in sospeso la sua richiesta di perizia giudiziaria in attesa di ulteriore "rapporto" da parte della banca (AI 44). Fino al momento del deposito atti, quindi, il reclamante ha manifestamente accettato tale modo di procedere alla ricostruzione, sia per quanto concerne oggetto, metodo e incaricati.

Nella misura in cui è motivata con la (presunta e/o fondata su criteri oggettivi) mancanza di oggettività e di senso critico dell'ispettorato interno, cui è stata affidata la ricostruzione (quindi, una sorta di "ricusa" che anche nei confronti del perito giudiziario deve essere presentata in termini stretti - cfr. art. 144 cpv. 4 CPP, ritenuto che l'art. 6 cifra 1 della CEDU non è applicabile ai periti: DTF 3 maggio 1994 in re P. 1P.643/1993), la richiesta di perizia è, a giudizio dello scrivente giudice, tardiva e lesiva del principio della buona fede processuale (N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n. 247).

c)

Al di là del principio dell'obbligo generale di motivazione che concerne (anche) istanze e gravami per consentire alle controparti ed all'autorità di prendere adeguata posizione, ripetitivamente decisione (CRP 20.07.1994 in re D.T., 249/94), in materia di prove esiste uno specifico obbligo di motivazione quo alla novità, rilevanza e pertinenza (alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico) della prova proposta (cfr. cons. 2. b.a.).

Affermazioni generiche sull'attendibilità della ricostruzione (per il ruolo dell'ispettorato), sul modo in cui è stata stilata (per rapporto a quale altra modalità e con quali conseguenze?), sull'assenza di riferimento agli atti istruttori (quali?), sulla lacunosità della quantificazione di determinati importi (con indicazione unicamente dell'importo totale del danno e della sua differenza con le dichiarazioni iniziali di __________ - peraltro già a quel momento per nulla date con certezza: cfr. verbale __________ 15 maggio 2002, pag. 5), sulla complessità della fattispecie, contenute nella richiesta di complemento (AI 42), neppure ribadite nello scritto del 19 gennaio 2004 (AI 49) successivo alla produzione del secondo rapporto, non permettono a questo giudice (che, lo si ripete, non è giudice del merito né autorità di "vigilanza" sull'impostazione istruttoria del magistrato inquirente) di determinarsi sulla novità, rilevanza e pertinenza della prova richiesta. Ciò, a maggior ragione quando il tutto è privo di riferimenti concreti ai fatti oggetti di indagine, agli atti istruttori ed alle varie parti (e/o tabelle) delle ricostruzioni contestate. Non soccorrono, in questo senso ed a prescindere dalla tardività, le affermazioni (altrettanto generiche e prive di riferimento alla fattispecie oggetto d'indagine, nonché all'incarto) contenute nel reclamo (punto 5.) circa l'assenza di elementi per la ricostruzione delle asserite operazioni tramite i "fiduciari fittizi" e la determinazione della "plausibilità del castello di manomissioni e omissioni" messo in opera da __________ per operare all'insaputa del cliente.

Ritenuto che non spetta a questo giudice ricostruire sulla base dell'intera documentazione agli atti, le tesi del reclamante (cfr. CRP 5 dicembre 1997, 60.97.00175), la richiesta di perizia giudiziaria deve essere quindi considerata (perché lo è) carente nella motivazione sia per quanto concerne novità rilevanza e pertinenza della prova richiesta ai fini delle successive decisioni del magistrato inquirente, sia per quanto concerne i fatti il cui accertamento necessiterebbe di speciali cognizioni.

4.

In sede di reclamo, ancorché in modo non formale, il reclamante accenna al fatto che l'utilizzo, per la ricostruzione, di una modalità diversa da quella della perizia giudiziaria, ha avuto quale conseguenza per le parti (tra le altre cose) l'assenza della facoltà di ricusa, della partecipazione alla posa dei quesiti, insomma di quei diritti e facoltà garantiti dagli artt. 142 ss CPP (in particolare si vedano gli artt. 144, 146, 148 CPP).

Il principio della libertà della prova, richiamato anche dal CPP (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti. Questi si concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune modalità di "prova" in contrasto con i principi generali del diritto - per es. dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole procedurali che regolano la "raccolta" della prova (legalità formale e amministrazione della prova). Per completezza è quindi opportuno chiedersi se la scelta del magistrato inquirente (ancorché avversata solo in sede di deposito atti) non risulti volta ad aggirare un qualche divieto del mezzo di prova, oppure violi formalità che costituiscono requisito (ineludibile) di validità della prova stessa (Schmid, op. cit., n. 608).

La risposta, negativa, è in gran già contenuta nelle considerazioni espresse ai punti c.b. e c.c. del considerando 2. della presente, laddove si constata che non vi è nessun obbligo/diritto a che la ricostruzione di movimenti patrimoniali/finanziari avvengano tramite perizia giudiziaria. Pertanto, la scelta di procedere altrimenti alla ricostruzione non aggira divieti di mezzi di prova illeciti né viola formalità essenziali per la validità della prova stessa. Molto più semplicemente, la ricostruzione in questione non ha valenza di perizia giudiziaria, il suo valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione, può anche ridursi a mera allegazione (cfr., per analogia, sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).

Abbondanzialmente, ci si potrebbe chiedere se, quando si procede ad una ricostruzione su base documentale di una certa complessità che sfocia in uno scritto riassuntivo o in una sintesi, non sia opportuno che dall'incarto emergano chiaramente oggetto e modalità del lavoro, rispettivamente che venga offerta alle parti una possibilità di partecipazione attiva all'impostazione, approfondimento e comprensione della ricostruzione (non senza benefici per l'attività di competenza dell'eventuale giudice del merito ed anche dello scrivente).

La risposta di questo giudice, quale considerazione generale, è certamente positiva, ma non può condurre automaticamente all'accoglimento di una richiesta di perizia giudiziaria. Ciò in primo luogo per i motivi già esposti nei precedenti considerandi, in secondo luogo perché (in parte) si tratta di questioni di opportunità legati alla conduzione dell'istruttoria che è e rimane nelle competenze del Procuratore pubblico, in terzo luogo perché se l'assenza delle menzionate possibilità (o di altre analoghe) comporta violazione di determinati diritti (per es. 79 o 57, 118 cpv. 4 CPP, diritto al contraddittorio), questi debbono/essere fatti valere (o invocati - ovviamente tempestivamente) in quanto tali e, da ultimo, perché all'eventuale "oscurità" o "mancanza di chiarezza" di determinati atti istruttori si può ovviare con la richiesta di prove idonee a tale scopo (per es. deposizioni testimoniali), senza necessariamente ricorrere ad una perizia giudiziaria.

Invero, il reclamante aveva, in parte, proceduto a richiedere complementi volti a chiarire contenuto e risultanze della ricostruzione agli atti (AI 42, pag. 7); in seguito vi ha rinunciato ritirando la relativa istanza (doc. 11, inc. GIAR 51.2004.1).

5.

In conclusione, sulla base di quanto indicato nei considerandi precedenti, il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto per tardività, violazione del principio della buona fede processuale e carenza di motivazione, con la presente decisione definitiva. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

A titolo abbondanziale, ed a scanso di equivoci, la presente decisione non costituisce in alcun modo giudizio sulle conclusioni della ricostruzione agli atti e/o sulla sua completezza/chiarezza.

P.Q.M

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 159, 251, 146, 147 CP, 1ss., 142 ss., 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.     Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2.     La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese in FRS 100.-, sono a carico del reclamante che rifonderà FRS 400.- alla parte civile __________ (resistente al reclamo con relativa richiesta) a titolo di ripetibili.

3.     La presente decisione è definitiva.

4.        Intimazione:

                                                                                 giudice Edy Meli

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