Incarto n. INC.2004.4904
15 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 10 novembre 2004 dal
_PP1
nei confronti di
_RECL1 attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (patrocinato dall'_DIFU1);
accusato dei reati di cui all'art. 112 CP, subordinatamente 111 CP, nonché 19a LFStup.;
viste le osservazioni 12/15 novembre 2004 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che
- ___ è stato fermato/arrestato tra la sera del 31 gennaio 2004 e la mattina del 1. febbraio 2004, in quanto presentatosi al posto di polizia di __________ a dichiarare di aver tolto la vita ad entrambi i suoi genitori (doc. 2, inc. GIAR 49.2004.1);
l'arresto è stato confermato da questo giudice, in data 1. febbraio 2004, per la presenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (doc. 3. inc. GIAR 49.2004.1);
con decisione 27 luglio 2004 (inc. GIAR 49.2004.2 e correzione di data del 28.07.2004), questo giudice ha prorogato il carcere preventivo, cui è astretto_RECL1 fino al 30 novembre 2004 compreso, ritenuto che l'amministrazione delle prove era ancora in corso (senza violazione del principio di cui all'art. 102 cpv. 1 CPP) e si era in presenza di un concreto pericolo di recidiva;
con l'istanza qui in discussione, il magistrato inquirente chiede ulteriore proroga di un mese per completare l'istruttoria (completazione degli accertamenti di polizia scientifica, interrogatorio conclusivo dell'accusato e tempo necessario per le formalità di chiusura della fase predibattimentale); a suo giudizio è ancora presente il rischio di recidiva e la durata del carcere preventivo (subito e ancora da subire) sarebbe ancora rispettosa del principio di proporzionalità, alla luce della gravità dei reati e del conseguente rischio di pena;
- _RECL1 tramite il difensore (Osservazioni del 12/15 novembre 2004) comunica di non opporsi alla proroga richiesta, riservandosi determinate obiezioni per la fase del merito;
i principi e reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, e l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
l'esistenza a carico dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione (e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del merito) basta far riferimento, come alla precedente decisione di proroga ed in assenza di elementi particolari (contrastanti) forniti dal seguito delle indagini, alle ripetute ammissioni dell'accusato (cfr. AI 9, 43, 123, 172), in uno con i riscontri oggettivi (AI 1, 37, 38), per confermare l'esistenza, in capo a_RECL1 di gravi indizi in relazione ai reati ascritti;
permane il pericolo di recidiva così come individuato ed evidenziato nella precedente decisione:
"a mente di questo giudice il pericolo di recidiva è dato e concreto; le conclusioni peritali sono chiare (e neppure contestate dalla difesa), l'accusato presenta una "sintomatologia psicopatologica" (non necessariamente una schizofrenia paranoide come sarebbe stato diagnosticato dai medici curanti - AI 183, pag. 39 ss.) e stimoli ambientali insignificanti (oggettivamente ma non soggettivamente) possono dar luogo, in una reazione definita "a corto circuito", a comportamenti aggressivi imprevedibili; questa situazione (o patologia) rende l'accusato (sempre secondo la perizia) gravemente pericoloso per la sicurezza pubblica (AI 183, pag. 60); a queste conclusioni del perito (peraltro incontestate dalla difesa) si possono aggiungere, la storia clinica dell'accusato, così come emerge dalle cartelle raccolte presso varie cliniche e medici (agli atti in una scatola senza numerazione), l'opinione dei medici curanti che propendono per una "schizofrenia paranoide" (AI 122), rispettivamente alcune dichiarazioni dell'accusato stesso che potrebbero indicare incapacità di gestire determinate pulsioni (cfr. per tutte Verbale 6 febbraio 2004, pag. 5);" (sentenza 27 luglio 2004)
gli atti indicati quali necessari per la completazione dell'istruttoria, appaiono effettivamente tali; neppure la difesa segnala situazioni di ritardo ingiustificate che potrebbero configurare violazione del principio di proporzionalità inteso quale valutazione delle modalità (soprattutto temporali) di conduzione/durata dell'istruttoria precisate nell'art. 102 cpv. 1 CPP;
anche per rapporto al rischio di pena (trattasi di una fattispecie con duplice decesso) la durata del carcere preventivo appare rispettosa della proporzionalità; e ciò, anche tenendo conto del grado di scemata responsabilità indicato dal perito in capo al qui accusato;
la proroga può quindi essere concessa, con la precisazione e trattandosi della richiesta di un mese, la stessa verrà a scadenza il 30 dicembre 2004 (art. 19 cpv. 2 CPP) e non il 31 dicembre 2004 (data forse indirettamente indotta dall'errata indicazione da parte di questo giudice nella precedente sentenza e oggetto di correzione in data 28 luglio 2004);
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 112, 111 CP, artt. 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è astretto è prorogato sino al giorno 30 dicembre 2004, compreso.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli