Incarto n. INC.2004.4902 (a)
Lugano 28 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
Richiamata:
la sentenza 27 luglio 2004, incarto GIAR 49.2004.2 in re __________
l'intero incarto GIAR 49.2004.2;
preso atto che:
il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato sino al 31 ottobre 2004 allorquando nelle motivazioni della sentenza richiamata si fa costantemente ed esplicitamente riferimento a una proroga di quattro (4) mesi;
la stessa difesa, nelle sue osservazioni del 20 luglio 2004 riconosce che "per completare gli atti la difesa ritiene che 4 mesi siano più che sufficienti" (Osservazioni 20 luglio 2004, punto 1), per poi concludere che "il carcere preventivo inizierà a essere sproporzionato se l'inchiesta non verrà conclusa entro la fine di ottobre" (Osservazioni 20 luglio 2004, punto 3);
ritenuto che:
alla luce di quanto sopra è manifesto che il termine 31 ottobre 2004 menzionato nella sentenza è frutto di una svista (errore di calcolo) da parte di questo giudice, come in precedenza da parte della difesa;
ne consegue che con la presente decisione la svista viene corretta precisando che il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di quattro (4) mesi ossia fino al 30 novembre 2004 compreso.
PQM
decide
1. Il punto 1 del dispositivo della decisione 27 luglio 2004, incarto GIAR 49.2004.2 in re __________ è modificato come segue:
§. L'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al giorno 30 novembre 2004 compreso.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione (anticipata via fax e raccomandata):
giudice Edy Meli