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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.02.2005 INC.2004.46003

3 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,129 parole·~16 min·1

Riassunto

Proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. INC.2004.46003

Lugano 3 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 13/14 gennaio 2005 dal

Procuratore pubblico Luca Maghetti, MP Lugano  

nei confronti di

__________, __________, attualmente c/o __________, __________ (rappr. dall'avv. __________, __________)

accusato di omicidio intenzionale mancato sub. esposizione a pericolo della vita altrui, furto, danneggiamento, abuso di impianti di telecomunicazioni, coazione, minaccia, pornografia, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell'autorità; infrazioni alla LCStr (veicoli a motore senza licenza di circolazione, abuso delle licenze o targhe) e contravvenzione alla LFStup;

ritenuto che la difesa non ha presentato osservazioni;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 12 agosto 2004 dalla Polizia cantonale per titolo di violazione di domicilio e disobbedienza a decisione dell’autorità per avere trasgredito la decisione del PP Moreno Capella che gli vietava di avvicinarsi a __________ e __________, il 13 agosto __________, ex amico dell’accusato, ha denunciato alla Polizia il taglio del tubo flessibile del freno anteriore destro della propria autovettura che si trovava posteggiata all’esterno della propria abitazione a __________ nelle immediate vicinanze di quella di __________ e il 13 agosto il PP Luca Maghetti ha richiesto la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per i reati di esposizione a pericolo della vita altrui, danneggiamento, violazione di domicilio e disobbedienza a decisioni dell’autorità (doc. 1-5 inc. GIAR 460.2004.1);

il 13 agosto 2004 l'arresto di __________ è stato confermato dall’allora giudice Franco Lardelli ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie (doc. 8 inc. GIAR 460.2004.1);

l’8 settembre 2004 il magistrato inquirente, tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta, ha esteso a __________ l’accusa per titolo di mancato omicidio intenzionale;

il 10 dicembre 2004 __________ ha inoltrato al magistrato inquirente un’istanza di libertà provvisoria (doc. 1 inc. GIAR 460.2004.2) che è stata preavvisata negativamente da quest’ultimo e che è stata respinta da questo giudice con decisione 20 dicembre 2004 (doc. 5 inc. GIAR 460.2004.2);

il 22 dicembre 2004 il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti sino al 10 gennaio 2005 (AI 163), con fax 10 gennaio 2005 (AI 165) – allo scadere quindi del termine fissato dal magistrato inquirente – la difesa ha inoltrato, invero senza particolari motivazioni, richiesta di proroga del termine per il deposito degli atti e con fax 11 gennaio 2005 (AI 166), sempre senza alcuna motivazione, che la proroga fosse di 2 settimane, nello stesso fax la difesa comunicava al magistrato inquirente che non si sarebbe opposta ad una proroga del carcere preventivo;

approssimandosi con la concessione della proroga per il deposito atti, e nell'eventualità che la difesa proponesse dei complementi istruttori, il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 13/14 gennaio 2005), allo scopo di potere dare seguito agli eventuali complementi istruttori proposti dalla difesa (Istanza, pag. 1 in basso);

a mente del magistrato inquirente, che si rifà integralmente al preavviso negativo 16 dicembre 2004 per quanto riguarda i motivi del mantenimento dell’arresto, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di recidiva (Istanza, pag. 2 in alto);

la difesa non ha ritenuto di presentare osservazioni a questo giudice;

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

nel caso in esame, con riferimento alla decisione 20 dicembre 2004 di questo giudice con la quale è stata respinta l’istanza di libertà provvisoria, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto scritto nella decisione citata (doc. 5 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 6 e 7, punto 2.1.3.):

"In relazione al taglio del tubo dei freni dell’automobile di __________ particolarmente indizianti per la presenza di __________ sui luoghi e sul possibile movente risultano i seguenti elementi.

__________ e la sua convivente __________ hanno passato la serata dell’11 agosto 2004 a casa di __________ e della compagna __________ rientrando al proprio domicilio verso mezzanotte.

__________ ha dichiarato di non essere riuscita a prendere sonno e di avere intravisto verso le ore 00.15 – 00.20 del 12 agosto, attraverso la porta finestra la sagoma di una persona in giardino. Svegliato il convivente entrambi si sarebbero spostati nel salone, dalla cui finestra __________ ha dichiarato di avere riconosciuto __________ come l’uomo che era penetrato nel suo giardino (cfr. verbali di Polizia 13 e 27 agosto 2004 di __________, e 13 settembre 2004 di __________, allegati 1.25, 1.26 e 1.27 al rapporto di Polizia 30 novembre 2004).

Il teste __________ ha dichiarato a verbale 17 settembre 2004 (cfr. allegato 1.24 al Rapporto di Polizia 30 novembre 2004) di avere notato __________, verso le ore 00.15 – 00.30 del 12 agosto a bordo della sua automobile __________ – che a suo dire conosce bene e di cui sa che il numero di targa inizia con il numero __________ – in zona via __________ a Massagno svoltare in direzione delle Cinque Vie/Breganzona. Gli indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato nei tempi critici tra le 00.00 e le 00.30 del 12 agosto 2004 essendosi limitato a dichiarare che a quell’ora si trovava al suo domicilio da solo a guardare la televisione.

                     Del resto non mancano gli elementi a sostegno della tesi che __________ possa avere provato dei sentimenti di vendetta o di negazione nei confronti di __________.

__________ – ex amico del __________ in quanto quest’ultimo e la __________ erano stati testimoni alle sue nozze – è il vicino di casa di __________ al quale ha presentato la __________ con cui è sempre stato buon amico, dettaglio che ha sempre alimentato la gelosia di __________ (cfr. verbale 26 agosto 2004 di __________, p. 3, allegato 1.44 al rapporto di Polizia 30 novembre 2004) e che, non da ultimo, ha chiamato la Polizia e avvisato __________ in occasione dell’incursione notturna del 12 agosto 2004 di __________ nel giardino comune delle abitazioni __________.

Numerose testimonianze agli atti escludono poi che __________ possa avere altri nemici. La ex moglie e la ex fidanzata lo hanno descritto positivamente ed hanno dichiarato di mantenere con __________ ottimi rapporti ancora attualmente, lo stesso dicasi per il datore di lavoro ed i colleghi (cfr. verbale di Polizia di __________ del 28 ottobre 2004, verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004 e verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004, di cui agli allegati 1.35, 1.42 e 1.31 al rapporto di Polizia del 30 novembre 2004).

Per quanto riguarda la dolosità del danno riportato ai freni dell’automobile di __________, il 18 agosto 2004 il PP Luca Maghetti ha ordinato una perizia tecnica con lo scopo di accertare lo stato generale dell’impianto frenante della vettura __________, targata TI __________ di __________, la presenza di alterazioni dello stesso e le possibili cause nonché, in caso di alterazioni riscontrate, di esprimersi sulle manifestazioni e conseguenze delle stesse.

Il 30 agosto 2004 il perito (ingegnere diplomato in tecniche d’auto __________) ha rilasciato la propria perizia sul veicolo di __________ (cfr. AI 53) concludendo che in condizioni normali il veicolo avrebbe avuto una discreta efficacia frenante ma che allo stato attuale la vettura frenava con un solo circuito (ruota anteriore destra e posteriore sinistra) poiché il tubo flessibile del freno anteriore era stato intagliato con una lama. Di conseguenza la frenata del veicolo avrebbe avuto un’efficacia ridotta di almeno il 50% (con conseguente raddoppio dello spazio di frenata) e l’attivazione dei freni avrebbe richiesto un corsa del pedale assai più lunga rispetto alla norma.

Il perito ha chiaramente concluso che le alterazioni riscontrate al tubo flessibile del freno sono state effettuate con una lama e che la tipologia del taglio denota un atto intenzionale (cfr. AI 53, p. 23, punto 4.5).

Si aggiunga che __________ è persona cognita in meccanica come ha lui stesso ammesso al magistrato inquirente (cfr. verbale di __________ dell’8 settembre 2004 a p. 6 e 7);

è dato e permane, inoltre e manifestamente, pericolo di recidiva come già evidenziato nella decisione 20 dicembre 2004 (doc. 5, inc. GIAR 460.2004.2, pag. 8 e 9, punto 2.2.) menzionata al punto precedente:

"il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483).

Per quanto riguarda i precedenti che hanno interessato Magistratura e Polizia iniziano nel 1986 quando ancora __________ era minorenne (fatti ammessi da __________ al Magistrato dei minorenni). La perizia psichiatrica (AI 147), a p. 7 e 8 li ripercorre riassuntivamente e vengono qui di seguito ripresi per quanto utili alla presente decisione:

il 19 giugno 1986, incappucciato, minacciò una donna con un coltello tascabile intimandole di seguirlo, alle grida della vittima si diede alla fuga;

il 31 luglio 1986 inviò una lettera firmata “cane pazzo” ad una donna alla quale aveva precedentemente sottratto una parte del costume da bagno dallo stenditoio, invitandola a presentarsi in un luogo stabilito e minacciandola che in caso non si fosse presentata sarebbe potuto accadere qualcosa di grave a lei ed alla di lei figlia. La donna si sarebbe dovuta presentare abbigliata in modo sexi;

il 16 agosto 1986 la stessa donna, nottetempo, uditi dei rumori provenienti dal solaio di casa sua, chiamò la Polizia la quale identificò il __________ come autore del furto di indumenti intimi;

il 9 settembre 1986, nello stesso luogo delle minacce del 19 giugno precedente, seguì la stessa vittima;

il 20 ottobre 1994 al mattino, in un posteggio, sequestrò una giovane donna tappandole la bocca con uno straccio imbevuto di benzina, chiudendola nel bagagliaio dell’automobile e portandola in un bosco dove la baciò sulla bocca, sul viso, le toccò i seni le tagliò e strappò gli indumenti intimi, le leccò i genitali e le penetrò la vagina con le dita. Poi la richiuse nel bagagliaio, legandola, dirigendosi in un’altra direzione. La vittima riuscì a fuggire durante una sosta del veicolo nel traffico cittadino. Nell’ambito dell’inchiesta condotta nel Canto San Gallo si scoprì quella che oggi può essere descritta come un’analogia con il comportamento di __________ attualmente al vaglio degli inquirenti e cioè che __________ anche allora sottrasse diversi oggetti presso il datore di lavoro dell’epoca;

nel 2002 fu condannato dal Ministero pubblico di Lugano a 5 giorni di detenzione per truffa per avere effettuato vari rifornimenti di carburante servendosi di tessere destinate a rifornire veicoli del datore di lavoro;

nel luglio 2002 ha ammesso di avere circolato a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata munita di targhe rubate e sprovvista di copertura assicurativa mentre seguiva la sua ex convivente.

Con riferimento a fatti più recenti ed oggetto del procedimento penale in corso, quali ad esempio i furti, sono negati dall’accusato nonostante la presenza di chiari indizi – quali ad esempio il ritrovamento di refurtiva nel suo veicolo o nella cantina del suo domicilio – non sapendo a volte spiegarsi la presenza di tale refurtiva e sostenendo per il resto che gli oggetti dichiarati rubati gli sarebbero stato regalati o dimenticati nel suo appartamento o, per quanto riguarda la refurtiva in danno dell’ex datore di lavoro, che si tratterebbe di merce scartata e destinata ad essere buttata via quando in realtà si tratta di oggetti perlopiù ancora imballati dal fornitore (e non si ritiene di dovere entrare nel merito esaminando fantasiosi diritti di ritenzione o compensazioni neppure mai annunciate al presunto debitore).

Per quanto riguarda la figura dell’accusato il perito psichiatrico ha avuto modo di appurare che “non vi sono segni di rimorso per i danni arrecati nel passato ... bensì una specie di razionalizzazione e attribuzione delle colpe ad altri, mentendo anche di fronte all’evidenza” (AI 147, p. 11). Il perito ha definito il quadro diagnostico di __________ come “psicopatico con delirio erotomaniaco” o, come seconda versione “stalker con disturbo di personalità dissociale, borderline e narcisistica”. Ciò che preoccupa è che il clinico ritiene alto il rischio di recidiva. “Trattasi di un soggetto a rischio che può serbare rancore per un lungo periodo e tornare a truffare, rubare, molestare, minacciare e aggredire anche senza seni premonitori, molto capace a criptare le proprie intenzioni e danneggiare seriamente il prossimo, soprattutto il più debole. Una preoccupazione supplementare è rappresentata dai segni indicanti la devianza sessuale; di conseguenza sono possibili anche delitti a sfondo sessuale” (AI 147, p. 15)

Sulla personalità dell’accusato e sui precedenti già si è detto, per quanto riguarda il suo comportamento durante l’istruttoria e la modalità di commissione dei reati si sottolinea la preoccupante ripetizione nel tempo di atti dello stesso genere (modalità, scelta delle vittime e motivazioni) che prendono la forma di un climax ascendente che non può essere sottovalutato, come non può essere sottovalutata la tendenza revisionista di __________ (cfr. a questo proposito a titolo esemplificativo la descrizione dei gravi fatti del 1994 fatta dall’accusato al magistrato inquirente nel verbale 27 agosto 2004 a p. 2) che non sembra purtroppo a questo giudice essere una mera tecnica difensiva bensì una cattiva e pericolosa elaborazione del passato che ci riporta a quanto descritto nella perizia psichiatrica"

nel caso in esame appare evidente a questo giudice che le tre settimane di deposito atti (termine superiore al minimo legale per tenere conto delle feste natalizie e di fine anno) fissate il 22 dicembre 2004 erano più che sufficienti alla difesa – che ha peraltro partecipato a tutti i verbali davanti al magistrato inquirente, che sicuramente disponeva in copia di gran parte dell’incarto penale e che ha persino introdotto un’istanza di libertà provvisoria il 10 dicembre 2004 dove prevedeva un imminente deposito atti (doc. 1 inc. GIAR 460.2004.2, pag. 1) – per avere un quadro completo dell’incarto e decidere se del caso, previo colloquio con il suo assistito, se proporre o meno complementi istruttori, mal si comprende quindi non solo la non motivata richiesta di proroga di due settimane, ma anche la concessione di una tale proroga da parte del magistrato inquirente che, in ossequio del principio di celerità ed in assenza di motivi gravi quali ad esempio una malattia del difensore, avrebbe dovuto, ammesso e non concesso che ve ne fosse la necessità, concedere una proroga del deposito atti assai più contenuta;

indipendentemente comunque dalle osservazioni del punto precedente la durata della proroga richiesta non è completamente rispettosa del principio di proporzionalità, benché sia evidente che i testi richiesti dalla difesa, in particolare lo psicologo __________ che ha seguito per lungo tempo l’accusato, vadano sentiti, mal si comprende il motivo per cui gli interrogatori (che sono rimasti tre) siano stati fissati dal magistrato inquirente soltanto il 3 febbraio 2005 – con il pericolo che qualche teste, con il passare del tempo, risulti irreperibile – e per quale motivo vengano previsti solo nella settimana tra il 14 ed il 18 febbraio 2005, più precisamente il 15 ed il 16 febbraio, quando la difesa ha reso note le sue intenzioni di complemento già il 25 gennaio 2005, motivandole con fax 27 gennaio: un’attesa di 21 giorni in questo stadio del procedimento penale con l’accusato in detenzione da quasi sei mesi appare a questo giudice veramente eccessiva;

fermo restando che gli atti istruttori residui potranno essere compiuti (in mancanza di gravi impedimenti quali ad esempio l’assenza di un teste) nel termine dei 6 mesi di carcere preventivo (e cioè entro il 12 febbraio prossimo), una proroga del carcere preventivo va accolta nella misura in cui serva per l’ulteriore deposito atti ed eventualmente per decidere su ipotetiche richieste di complementi istruttori che le parti intendano presentare;

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di recidiva, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è parzialmente accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre settimane e cioè sino a sabato 5 marzo compreso.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3 (tre) settimane e verrà a scadere il 5 marzo 2005 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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