Incarto n. INC.2004.46002
Lugano 20 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10 dicembre 2004 da
__________, attualmente detenuto __________ (rappr. dall’avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 16 dicembre 2004 dal Procuratore pubblico Luca Maghetti, Lugano
viste le osservazioni della difesa dell’accusato (17 dicembre 2004);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 12 agosto 2004 dalla Polizia cantonale per titolo di violazione di domicilio e disobbedienza a decisione dell’autorità, per avere trasgredito la decisione del PP Moreno Capella che gli vietava di avvicinarsi a __________ e __________.
Dal rapporto di Polizia del 12 agosto si legge che gli agenti, giunti a Savosa in via __________, prendevano contatto con __________ e __________ che li attendevano nel giardino che hanno in comune. __________ spiegava agli agenti intervenuti di aver visto __________, nottetempo, aggirarsi davanti alla sua finestra e entrare nel giardino davanti all’abitazione di __________ e di averlo visto successivamente allontanarsi uscendo dal giardino dal lato dell’abitazione di __________.
La Polizia cantonale ha contattato telefonicamente il __________ – al quale il PP Moreno Capella per precedenti problemi aveva ordinato formalmente di non avvicinarsi a __________ e alla sua amica __________ – convocandolo negli uffici di Lugano. Interrogato, si è dichiarato estraneo ai fatti che gli venivano contestati.
Il 13 agosto __________, ex amico di __________, ha denunciato alla Polizia il taglio del tubo flessibile del freno anteriore destro della sua autovettura __________, targata TI __________, posteggiata all’esterno della sua abitazione a Savosa, in via __________, al numero civico __________, abitazione che si trova nelle immediate vicinanze di quella di __________.
Il 13 agosto 2004 il PP Luca Maghetti ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promovendo nei suoi confronti l’accusa per i reati di esposizione a pericolo della vita altrui, danneggiamento, violazione di domicilio e disobbedienza a decisioni dell’autorità, motivando la richiesta con i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva.
Il 13 agosto 2004 l’allora giudice Franco Lardelli ha confermato l’arresto di __________, “considerata l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, rilevabili dal rapporto di Polizia, dalle dichiarazioni dell’accusato stesso e da quelle di __________ che attesta di avere visto l’accusato a Savosa in via __________, la notte del 12.08.2004 alle ore 00.20. Nel seguito, dopo essere stato in Polizia a deporre, __________ dice di aver scoperto che erano stati tagliati i freni della sua auto” e l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione ravvisati nella necessità di acquisire il rapporto del perito __________ e della Polizia scientifica sull’auto di __________ e di accertare se la rottura dei freni sia stata per taglio netto del tubo o per la lacerazione conseguente ad incisione o taglio parziale (cfr. inc. GIAR 460.2004.1, doc. 8, p. 5).
Per meglio comprendere come si è giunti ai fatti sopradescritti occorre fare un passo indietro.
Il 24 luglio 2004 __________ aveva inoltrato querela penale contro __________ per titolo di minaccia ed abuso del telefono sostenendo che il suo ex convivente (dal quale si era separata da circa 3 anni) aveva iniziato a pedinarla ed a molestarla per telefono da quando aveva un nuovo compagno, __________.
Il 25 luglio 2004 anche __________ aveva inoltrato al MP una querela penale contro __________ per titolo di minacce, abuso del telefono e violazione di domicilio sostenendo che il querelato era penetrato senza permesso nel giardino della sua abitazione per spiare lui e la fidanzata __________ malgrado le diffide ad allontanarsi, e gli avrebbe lasciato sulla segreteria telefonica dei messaggi minatori nei confronti suoi, di suo figlio di 4 anni e della fidanzata __________.
Interrogata a verbale di Polizia 26 luglio 2004 la __________ ha pure dichiarato di avere subito un furto con scasso il 23 luglio 2004. Rientrata al suo domicilio __________ si era accorta che era stata forzata la porta d’entrata del suo appartamento e le erano stati sottratti tutti i gioielli, ad eccezione di una catenina con il simbolo dell’amore in carattere asiatici regalatale dall’ex convivente __________, nonché tutti i costumi da bagno e gran parte della biancheria intima (slip, reggiseni, calze autoreggenti) ed un classificatore nel quale custodiva la propria contabilità. __________ aveva pure ricevuto una dozzina di SMS di minacce dall’ex fidanzato __________.
Il 25 luglio 2004 __________, di rientro da un fine settimana in montagna, ha constatato che ignoto era entrato con scasso all’interno del suo domicilio sottraendogli un coltello da caccia, le chiavi della porta d’entrata dell’amico e vicino __________. __________ ha poi constatato di avere due messaggi minatori sulla segreteria telefonica del seguente tenore “mio caro amico, non credo che questa donna meriti tutto questo, è troppo pericoloso per te... (incomprensibile) ... tuo figlio. Lascia perdere è un consiglio che noi ti diamo” e “__________ mi pare di capire che avere tutti questi problemi per una donna ... tuo figlio valga di più che la tua ... (incomprensibile) ... di lei ... (incomprensibile) ... tua ex moglie.” Il giorno successivo __________ si avvedeva che sulla carta igienica del bagno, accuratamente riavvolta, vi era la scritta “bum” ripetuta per circa 60 cm e – a seguito di un sms ricevuto sul telefonino della __________ – che due peluches adagiati sul letto del figlioletto erano stati tagliati all’altezza della gola.
__________ è stato tradotto in Polizia ed interrogato: ha negato di essere l’autore dei due furti denunciati da __________ e __________, nonché degli altri atti intimidatori denunciati dalla coppia. La perquisizione effettuata al suo domicilio ha dato esito negativo.
__________ è stato rilasciato il 26 luglio 2004 con l’ordine del PP Moreno Capella – impartitogli con la comminatoria dell’art. 292 CP – di non avvicinarsi a __________ ed a __________.
Dopo solo un’ora e mezza dall’uscita degli uffici della Polizia, __________ è stato arrestato dalla Polizia per disobbedienza a decisioni dell’autorità poiché sorpreso in via __________ a spiare __________ e __________.
Il giorno successivo è stato scarcerato.
Come sappiamo il 12 agosto 2004 __________ è stato nuovamente arrestato per disobbedienza a decisioni dell’autorità e per i fatti che ci occupano.
L’8 settembre 2004 il magistrato inquirente, tenuto conto delle risultanze dell’inchiesta, ha esteso a __________ l’accusa per titolo di mancato omicidio intenzionale.
B.
Il 10 dicembre 2004, con l’istanza in discussione, __________, per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; a suo dire non sussisterebbero più i motivi di interesse pubblico quali i bisogni istruttori, essendo ormai imminente il deposito degli atti, e neppure quindi il pericolo di collusione. Rifacendosi alla perizia psichiatrica allestita il 10 luglio 1995 dal Servizio socio-psichiatrico del Canton San Gallo – che ha considerato minimo il rischio di recidiva in relazione con reati a sfondo sessuale – e al parere dello psicologo __________ che lo segue attualmente e che non lo considera pericoloso, l’accusato non ritiene presente neppure il rischio di recidiva.
Per quanto riguarda la perizia psichiatrica del dottor __________, la stessa rinverrebbe un rischio di recidiva generico e non correlato con l’unico precedente penale (a sfondo sessuale e risalente al 1995) imputabile a __________.
Pure i gravi indizi di colpevolezza, per la questione del taglio dei freni, non sarebbero presenti.
L’accusa di mancato omicidio per taglio dei freni, non ammesso dall’accusato, non si fonderebbe né su elementi né su riscontri indiziari che possano far ritenere __________ colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, si tratterebbe perlopiù di testimonianze rese dagli stessi denuncianti e da persone della loro cerchia d’amici e famigliari.
Con siffatte premesse l’istante ritiene che il perdurare della propria carcerazione preventiva non sia più rispettoso del principio di proporzionalità “già che l’eventuale condanna dell’accusato per le bagatelle contestategli, se effettivamente da lui commesse, quali la pornografia, l’abuso del telefono, la minaccia, l’abuso delle targhe, la disobbedienza a decisione dell’autorità, il furto e la detenzione di droghe leggere non eccederebbe il carcere preventivo sin qui sofferto”.
L’istante non ritiene ossequiato il principio di proporzionalità – visto il grado di scemata responsabilità riconosciuto dal perito psichiatrico – neppure nella denegata ipotesi in cui __________ fosse condannato anche per i reati connessi con il taglio dei freni.
C.
Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 16 dicembre 2004, ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza. L’accusato, persona cognita di meccanica, sarebbe stato visto nei pressi della vettura della vittima la notte dei fatti ed avrebbe avuto un movente relazionale – dopo una lunga e tormentata relazione con __________ __________ quest’ultima ha allacciato una relazione con __________ che le era stato presentato da __________, a sua volta ex amico di __________ – avrebbe già avuto in passato episodi di molestie a donne e furti a sfondo feticista sino ad arrivare nel 1994, ad un tentativo di violenza carnale e sequestro di persona. Il magistrato inquirente sottolinea poi che anche i furti e le minacce dei quali è accusato si sono rivolti alla ex convivente ed al di lei attuale compagno. Aggiunge che anche i furti sono stati negati dall’accusato benché sia stato trovato in possesso di parte della refurtiva.
Vi sarebbe poi un serio pericolo di recidiva evidenziato, come la pericolosità dell’accusato, anche dal perito psichiatrico.
Il magistrato inquirente termina ritenendo rispettoso del principio di proporzionalità il carcere preventivo sin qui sofferto da __________, e che verosimilmente lo porterà sino al processo, ritenendo che i fatti attribuibili a __________ comporteranno molto verosimilmente una pena da espiare malgrado il grado di scemata responsabilità del 40% riconosciuto dal perito.
D.
Con le osservazioni del 17 dicembre 2004 la difesa ribadisce l’inesistenza di seri indizi di colpevolezza a carico di __________.
Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, che giustificherebbe il mantenimento della carcerazione, sarebbe intravisto unicamente dal perito __________ il quale si sarebbe sostituito all’autorità giudicante. Non sussisterebbe pericolo di recidiva, ritenuto minimo e limitato a reati a sfondo sessuale dagli psichiatri che lo hanno peritato per i fatti del 1994, dal momento che __________ non ha ammesso alcun reato tale da giustificare la carcerazione preventiva.
Per quanto riguarda il presunto furto ai danni dell’ex datore di lavoro, si tratterebbe unicamente di un diritto di ritenzione a valere quale compensazione e risarcimento per il danno subito a seguito del mancato pagamento delle ore straordinarie effettuate da __________.
In diritto:
1.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
2.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
2.1
Con verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
2.1.1
Per quanto riguarda la violazione di domicilio del 23 luglio 2004, quando __________ è stato sorpreso nel giardino dell’abitazione di __________ intento a spiare __________ e __________, che si trovavano all’interno dell’appartamento, l’accusato, ammettendo in fatti, si è così espresso a verbale di Polizia 26 luglio 2004, (allegato 1.1 al Rapporto di Polizia 30 novembre 2004):
“Io a __________ le voglio ancora bene e sono ancora innamorato di lei e spero di avere una seconda opportunità per tornare assieme. ... Dichiaro che venerdì sera io stavo seguendo la mia ex fidanzata, a bordo della mia autovettura __________ di colore grigio. Ad un certo punto lei continuava a cambiare strada e mi ha seminato. Ho ritrovato l’auto, una __________ di colore bianco. Era posteggiata in un posteggio dinnanzi ad un giardino di un’abitazione privata. Ho guardato chi abitava e ho notato nominativi di gente che mi sembrava di conoscere. Ero curioso di sapere con chi si incontrava la mia ex fidanzata e dopo avere aspettato almeno per un paio d’ore, dapprima un po’ in giro per Savosa ed in seguito seduto su di un muretto di fronte a questa abitazione, li ho visti arrivare, verso le ore 22.00 circa. Lei era in compagnia di una persona che non avevo mai visto e in compagnia di un bambino. Sono entrati nell’abitazione e ho visto accendersi le luci al piano terreno, dove c’è il giardino che dà sulla cantonale. Ho spiato dalla cantonale e poi sono entrato in giardino, passando da un piccolo cancello che non era chiuso a chiave e mi sono messo a spiare dalla finestra dove ho visto loro due all’interno dell’abitazione, intenti a parlare. Sono rimasto a spiare una decina di minuti o un quarto d’ora”
Per quanto concerne i 18 sms a carattere minatorio ricevuti da __________ sul proprio telefonino tra il 10 e il 26 luglio 2004, __________ ha ammesso di avere inviato solo i primi tre menzionati nella lista allegata al rapporto di Polizia 30 novembre 2004, ma elementi concreti supportano la tesi che questi messaggi siano stati tutti inviati da __________: come gli errori grammaticali riscontrati in __________ durante l’inchiesta (cfr. verbale di Ministero pubblico del 25 agosto 2004, p. 4) che si ritrovano nel messaggino n° 8 (“cortello” invece di “coltello”), gli inviti a tornare con “il signor __________ ” o a spacciarsi per “amici del signor __________ ” (messaggini n° 5,10 e 11) e il richiamo all’abitudine di __________ di dormire sul lato destro del letto con una scatola di cleenex sul comodino (messaggino n° 14), che solo una persona che ha condiviso lo stesso letto, come in casu __________, può conoscere e soprattutto ricordare.
__________ ha anche ammesso di avere più volte seguito l’ex fidanzata nel mese di luglio 2004 a bordo di una motocicletta con applicate targhe risultate rubate (cfr. verbale di Polizia 5 agosto 2004, allegato 1.3 al rapporto di Polizia 30 novembre 2004) o con la sua automobile. In riferimento alle attività di inseguimento messe in atto dal __________ è utile menzionare quanto dichiarato dalla teste __________, amica del __________, alla quale quest’ultimo, nel mese di luglio 2004, le aveva chiesto in prestito il suo veicolo per pedinare una persona che a suo dire gli doveva dei soldi (cfr. verbale di Polizia della teste __________ 30 settembre 2004, allegato 1.39 al Rapporto di Polizia 30 settembre 2004).
2.1.2
Per quanto riguarda il furto in danno di __________ avvenuto tra il 22 e il 23 luglio 2004, significativamente indiziante appare la tipologia della refurtiva sottratta e cioè: quasi tutta la biancheria intima – le mutandine ed il reggiseno, le calze autoreggenti, body intimi, costumi da bagno, camice da notte –; tutti i gioielli e la bigiotteria ad eccezione di una collana in argento con un ciondolo regalatale dal __________ che era stata appoggiata dall’autore del furto sul davanzale interno della finestra della camera da letto; un unico classificatore contenente corrispondenza e contabilità del 2004 – all’interno del quale a mente della vittima vi erano i riconoscimenti di debito del __________ nei suoi confronti per 30'000.- CHF; un’agenda con indirizzi; i certificati veterinari dei due gatti della __________, a suo dire regalatile dal __________ a relazione già terminata.
Appare chiaro che il furto in questione non è stato perpetrato dall’autore con lo scopo di conseguire un arricchimento personale, è bensì ben più verosimile l’intenzione di spaventare o molestare la vittima sottraendole oggetti legati alla sua sfera intima e sessuale.
Vi è poi da aggiungere che il 1° settembre 2004 l’automobile __________, targata TI __________, di proprietà ed in uso a __________ è stata perquisita approfonditamente dagli agenti del __________ delle Guardie federali di confine (cfr. rapporto 03.09.2004 del Corpo delle guardie di confine, allegato 5.1 al Rapporto di Polizia 30 novembre 2004). Sono stati ritrovati, nascosti in un intaglio originale di fabbrica sotto la moquette del pavimento, sotto il sedile dell’autista, due anelli e dei documenti facenti parte della refurtiva sottratta a __________ in occasione del furto del 23 luglio 2004. A precisa contestazione di quanto rinvenuto dalle Guardie di confine nella sua automobile __________ ha continuato a negare di essere l’autore di quel furto non riuscendo a spiegarsi il rinvenimento (cfr. verbale di Polizia 01.09.2004 e 02.09.2004 di __________).
Per quanto concerne il furto subito da __________ particolarmente significativo per ciò che qui interessa è il messaggino ricevuto sul telefonino di __________ in data 25 luglio 2004 (SMS n° 14 del Rapporto di Polizia 30 novembre 2004) “Senta __________ i clinex lato destro del letto dicono che dorme li lei come sua abitudine e i pupazzi di __________ con la gola tagliata?...”. Solo colui che è penetrato all’interno dell’appartamento del __________ poteva conoscere i particolari dei peluches tagliati all’altezza della gola (di cui ancora non si era accorto __________) e della presenza dei cleenex sul comodino della camera da letto, ed è verosimilmente la stessa persona che conosce le abitudini di coricarsi della __________ come d’altronde esplicitato nel testo del messaggino stesso.
2.1.3
In relazione al taglio del tubo dei freni dell’automobile di __________ particolarmente indizianti per la presenza di __________ sui luoghi e sul possibile movente risultano i seguenti elementi.
__________ e la sua convivente __________ hanno passato la serata dell’11 agosto 2004 a casa di __________ e della compagna __________ rientrando al proprio domicilio verso mezzanotte.
__________ ha dichiarato di non essere riuscita a prendere sonno e di avere intravisto verso le ore 00.15 – 00.20 del 12 agosto, attraverso la porta finestra la sagoma di una persona in giardino. Svegliato il convivente entrambi si sarebbero spostati nel salone, dalla cui finestra __________ ha dichiarato di avere riconosciuto __________ come l’uomo che era penetrato nel suo giardino (cfr. verbali di Polizia 13 e 27 agosto 2004 di __________, e 13 settembre 2004 di __________, allegati 1.25, 1.26 e 1.27 al rapporto di Polizia 30 novembre 2004).
Il teste __________ ha dichiarato a verbale 17 settembre 2004 (cfr. allegato 1.24 al Rapporto di Polizia 30 novembre 2004) di avere notato __________, verso le ore 00.15 – 00.30 del 12 agosto a bordo della sua automobile __________ – che a suo dire conosce bene e di cui sa che il numero di targa inizia con il numero __________ – in zona via __________ a Massagno svoltare in direzione delle Cinque Vie/Breganzona. Gli indizi di cui sopra non sono d’altro canto smentiti da un alibi dell’accusato nei tempi critici tra le 00.00 e le 00.30 del 12 agosto 2004 essendosi limitato a dichiarare che a quell’ora si trovava al suo domicilio da solo a guardare la televisione.
Del resto non mancano gli elementi a sostegno della tesi che __________ possa avere provato dei sentimenti di vendetta o di negazione nei confronti di __________.
__________ – ex amico del __________ in quanto quest’ultimo e la __________ erano stati testimoni alle sue nozze – è il vicino di casa di __________ al quale ha presentato la __________ con cui è sempre stato buon amico, dettaglio che ha sempre alimentato la gelosia di __________ (cfr. verbale 26 agosto 2004 di __________, p. 3, allegato 1.44 al rapporto di Polizia 30 novembre 2004) e che, non da ultimo, ha chiamato la Polizia e avvisato __________ in occasione dell’incursione notturna del 12 agosto 2004 di __________ nel giardino comune delle abitazioni __________.
Numerose testimonianze agli atti escludono poi che __________ possa avere altri nemici. La ex moglie e la ex fidanzata lo hanno descritto positivamente ed hanno dichiarato di mantenere con __________ ottimi rapporti ancora attualmente, lo stesso dicasi per il datore di lavoro ed i colleghi (cfr. verbale di Polizia di __________ del 28 ottobre 2004, verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004 e verbale di Polizia di __________ del 22 ottobre 2004, di cui agli allegati 1.35, 1.42 e 1.31 al rapporto di Polizia del 30 novembre 2004).
Per quanto riguarda la dolosità del danno riportato ai freni dell’automobile di __________, il 18 agosto 2004 il PP Luca Maghetti ha ordinato una perizia tecnica con lo scopo di accertare lo stato generale dell’impianto frenante della vettura __________, targata TI __________ di __________, la presenza di alterazioni dello stesso e le possibili cause nonché, in caso di alterazioni riscontrate, di esprimersi sulle manifestazioni e conseguenze delle stesse.
Il 30 agosto 2004 il perito (ingegnere diplomato in tecniche d’auto __________) ha rilasciato la propria perizia sul veicolo di __________ (cfr. AI 53) concludendo che in condizioni normali il veicolo avrebbe avuto una discreta efficacia frenante ma che allo stato attuale la vettura frenava con un solo circuito (ruota anteriore destra e posteriore sinistra) poiché il tubo flessibile del freno anteriore era stato intagliato con una lama. Di conseguenza la frenata del veicolo avrebbe avuto un’efficacia ridotta di almeno il 50% (con conseguente raddoppio dello spazio di frenata) e l’attivazione dei freni avrebbe richiesto un corsa del pedale assai più lunga rispetto alla norma.
Il perito ha chiaramente concluso che le alterazioni riscontrate al tubo flessibile del freno sono state effettuate con una lama e che la tipologia del taglio denota un atto intenzionale (cfr. AI 53, p. 23, punto 4.5).
Si aggiunga che __________ è persona cognita in meccanica come ha lui stesso ammesso al magistrato inquirente (cfr. verbale di __________ dell’8 settembre 2004 a p. 6 e 7).
2.1.4
Gli elementi fattuali di cui sopra si inseriscono nei problemi psicopatologici di cui è affetto __________ da anni.
Significativa a questo proposito è la perizia psichiatrica 8 novembre 2004 (AI 146) ordinata dal magistrato inquirente che a p. 12 descrive il periziato affetto da personalità dissociale – che comporta incapacità di rispettare le norme sociali, ripetute condotte di rilevanza penale, mentire, truffare per profitto e rubare, impulsività, irritabilità, inosservanza della sicurezza propria e degli altri, irresponsabilità, incapacità di sostenere una attività lavorativa continuativa, di far fronte ad obblighi finanziari e mancanza di rimorso dopo avere danneggiato o derubato – , narcisistica – che si manifesta nell’incapacità di capire i sentimenti o le necessità degli altri dei quali è spesso invidioso – e affettivamente instabile – che si riveleva attraverso i suoi sforzi di evitare un abbandono. “Vi sono stati anche ricorrenti minacce e comportamenti suicidari e difficoltà nel controllarsi come ad esempio quando in occasione del divieto di avvicinarsi ai denuncianti __________ e __________, si è recato appena rilasciato verso il loro domicilio. Il suo desiderio di vendetta si può spiegare con l’ideazione paranoie che fa parte di quest’ultimo disturbo della personalità”.
__________ ha poi ammesso al perito di avere l’abitudine di mentire affermando che la maggior parte dei suoi problemi deriverebbero dalle bugie che racconta (Perizia p. 9 e 10).
2.2.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n. 1479/1483).
Per quanto riguarda i precedenti che hanno interessato Magistratura e Polizia iniziano nel 1986 quando ancora __________ era minorenne (fatti ammessi da __________ al Magistrato dei minorenni). La perizia psichiatrica (AI 147), a p. 7 e 8 li ripercorre riassuntivamente e vengono qui di seguito ripresi per quanto utili alla presente decisione:
il 19 giugno 1986, incappucciato, minacciò una donna con un coltello tascabile intimandole di seguirlo, alle grida della vittima si diede alla fuga;
il 31 luglio 1986 inviò una lettera firmata “cane pazzo” ad una donna alla quale aveva precedentemente sottratto una parte del costume da bagno dallo stenditoio, invitandola a presentarsi in un luogo stabilito e minacciandola che in caso non si fosse presentata sarebbe potuto accadere qualcosa di grave a lei ed alla di lei figlia. La donna si sarebbe dovuta presentare abbigliata in modo sexi;
il 16 agosto 1986 la stessa donna, nottetempo, uditi dei rumori provenienti dal solaio di casa sua, chiamò la Polizia la quale identificò il __________ come autore del furto di indumenti intimi;
il 9 settembre 1986, nello stesso luogo delle minacce del 19 giugno precedente, seguì la stessa vittima;
il 20 ottobre 1994 al mattino, in un posteggio, sequestrò una giovane donna tappandole la bocca con uno straccio imbevuto di benzina, chiudendola nel bagagliaio dell’automobile e portandola in un bosco dove la baciò sulla bocca, sul viso, le toccò i seni le tagliò e strappò gli indumenti intimi, le leccò i genitali e le penetrò la vagina con le dita. Poi la richiuse nel bagagliaio, legandola, dirigendosi in un’altra direzione. La vittima riuscì a fuggire durante una sosta del veicolo nel traffico cittadino. Nell’ambito dell’inchiesta condotta nel Canto San Gallo si scoprì quella che oggi può essere descritta come un’analogia con il comportamento di __________ attualmente al vaglio degli inquirenti e cioè che __________ anche allora sottrasse diversi oggetti presso il datore di lavoro dell’epoca;
nel 2002 fu condannato dal Ministero pubblico di Lugano a 5 giorni di detenzione per truffa per avere effettuato vari rifornimenti di carburante servendosi di tessere destinate a rifornire veicoli del datore di lavoro;
nel luglio 2002 ha ammesso di avere circolato a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata munita di targhe rubate e sprovvista di copertura assicurativa mentre seguiva la sua ex convivente.
Con riferimento a fatti più recenti ed oggetto del procedimento penale in corso, quali ad esempio i furti, sono negati dall’accusato nonostante la presenza di chiari indizi – quali ad esempio il ritrovamento di refurtiva nel suo veicolo o nella cantina del suo domicilio – non sapendo a volte spiegarsi la presenza di tale refurtiva e sostenendo per il resto che gli oggetti dichiarati rubati gli sarebbero stato regalati o dimenticati nel suo appartamento o, per quanto riguarda la refurtiva in danno dell’ex datore di lavoro, che si tratterebbe di merce scartata e destinata ad essere buttata via quando in realtà si tratta di oggetti perlopiù ancora imballati dal fornitore (e non si ritiene di dovere entrare nel merito esaminando fantasiosi diritti di ritenzione o compensazioni neppure mai annunciate al presunto debitore).
Per quanto riguarda la figura dell’accusato il perito psichiatrico ha avuto modo di appurare che “non vi sono segni di rimorso per i danni arrecati nel passato ... bensì una specie di razionalizzazione e attribuzione delle colpe ad altri, mentendo anche di fronte all’evidenza” (AI 147, p. 11). Il perito ha definito il quadro diagnostico di __________ come “psicopatico con delirio erotomaniaco” o, come seconda versione “stalker con disturbo di personalità dissociale, borderline e narcisistica”. Ciò che preoccupa è che il clinico ritiene alto il rischio di recidiva. “Trattasi di un soggetto a rischio che può serbare rancore per un lungo periodo e tornare a truffare, rubare, molestare, minacciare e aggredire anche senza seni premonitori, molto capace a criptare le proprie intenzioni e danneggiare seriamente il prossimo, soprattutto il più debole. Una preoccupazione supplementare è rappresentata dai segni indicanti la devianza sessuale; di conseguenza sono possibili anche delitti a sfondo sessuale” (AI 147, p. 15)
Sulla personalità dell’accusato e sui precedenti già si è detto, per quanto riguarda il suo comportamento durante l’istruttoria e la modalità di commissione dei reati si sottolinea la preoccupante ripetizione nel tempo di atti dello stesso genere (modalità, scelta delle vittime e motivazioni) che prendono la forma di un climax ascendente che non può essere sottovalutato, come non può essere sottovalutata la tendenza revisionista di __________ (cfr. a questo proposito a titolo esemplificativo la descrizione dei gravi fatti del 1994 fatta dall’accusato al magistrato inquirente nel verbale 27 agosto 2004 a p. 2) che non sembra purtroppo a questo giudice essere una mera tecnica difensiva bensì una cattiva e pericolosa elaborazione del passato che ci riporta a quanto descritto nella perizia psichiatrica.
3.
La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del gran numero di atti istruttori compiuti è sicuramente data.
Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________, alcuni dei quali crimini.
Quattro mesi di carcere preventivo – se si considera che l’inchiesta appare ormai al termine e che il magistrato inquirente presto potrà procedere al deposito degli atti e alla formulazione dell’atto d’accusa verosimilmente, e a scanso della richiesta di complementi istruttori, ancora nel termine generale di 6 mesi tanto da arrivare al processo in tempi brevi – non appaiono sproporzionati.
4.
In conclusione, l’istanza in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
__________
giudice Claudia Solcà