Incarto n. INC.2004.20001
Lugano 6 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 16/20 aprile 2004 da
__________rappr. dall'__________
contro
l'ordine di perquisizione e sequestro del 5 aprile 2004 del Procuratore Pubblico Maria Galliani, nei procedimenti di cui agli incarti MP__________ e __________
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (26 aprile 2004) e di __________ (30 aprile/3 maggio 2004;
visti, per quanto necessario, gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto
in fatto
A.
Con decisioni del 16, rispettivamente 17 febbraio 2004, la CRP ha accolto (ex art 186 cpv. 4 CPP) due istanze presentate da __________ avverso altrettanti decreti di non luogo a procedere emanati dal Procuratore pubblico (il 26 giugno 2000, rispettivamente il 1. ottobre 2002) nell'ambito dei procedimenti menzionati in entrata della presente, conseguenti a sue denunce contro ignoti per reati patrimoniali, in relazione con il patrimonio del suo defunto padre e la gestione successiva alla morte di quest'ultimo (cfr. CRP inc. 60.2000.220, 60.2002.306).
In sostanza, ed in entrambe le decisioni concernenti praticamente lo stesso oggetto, la CRP ha ordinato la completazione delle informazioni preliminari ai fini di verificare l'esistenza di un ingente patrimonio (del padre del denunciante), chi ne ha e ne ha avuto la gestione e in base a quale titolo (sentenza CRP 16 febbraio 2004, cons. 2.2), nonché l'esistenza di una fondazione di famiglia di cui __________ sarebbe beneficiario, la composizione dei suoi organi ed i motivi della riduzione della rendita mensile versata (sentenza 17 febbraio 2004, cons. 3.2).
B.
La CRP non indica in modo esaustivo gli atti istruttori che il magistrato inquirente dovrà compiere, limitandosi a suggerirne alcuni tra i quali l'audizione del qui reclamante e di altre (e determinate) persone, perquisizioni bancarie, nonché ogni (se opportuno) altro volto a "garantire l'acquisizione della documentazione riguardante tutte le fondazioni di famiglia costituite da __________ e/o società di cui era avente diritto economico" (sentenza 17 febbraio 2004, cons. 3.2, pag. 7).
A seguito delle sentenze di cui si è detto, il magistrato inquirente ha emanato (il 5 aprile 2004) l'ordine (nella forma della perquisizione e del sequestro) qui impugnato, volto ad ottenere la documentazione "riguardante tutte le fondazioni di famiglia costituite da __________ e/o di tutte le società di cui quest'ultimo era avente diritto economico" (cfr. ordine 5 aprile 2004, pag. 2)
C.
Avverso l'ordine in questione si aggrava il perquirendo chiedendone annullamento e completazione delle informazioni preliminari partendo dall'interrogatorio di __________ (Reclamo 16 aprile 2004, petitum).
A sostegno della sua richiesta, il reclamante avanza una serie di argomenti: non corretta procedura davanti alla CRP (mancata indicazione dell'indiziato e/o violazione del diritto di essere sentito), denuncia strumentale ai fini di azioni civili in corso da tempo sia in __________ (luogo del decesso) sia in Svizzera (azione di rendiconto), incapacità del denunciante (in fase di accertamento davanti al Pretore di Lugano) con conseguente impossibilità di costituirsi parte civile, assenza di sufficienti indizi di reato sia per la questione dell'ingente patrimonio del defunto (di cui non si sarebbe trovata traccia alla morte) sia per la riduzione della rendita (fatto debitamente spiegato al beneficiario, sempre secondo il reclamante).
Inoltre, il reclamante sarebbe al beneficio del segreto professionale che lo esenta sia dal deporre che dal produrre documenti in relazione alla sua attività professionale per il defunto.
Da ultimo, il reclamante ha prodotto la documentazione richiesta in busta chiusa a questo giudice opponendo, all'ordine di perquisizione, l'art. 164 CPP.
D.
Con le sue osservazioni del 26 aprile 2004, il magistrato inquirente, dopo aver brevemente ripercorso le due denunce e ricordato il loro esito primitivo, segnala come sia stata la stessa CRP a ritenere presenti sufficienti indizi di reato per la messa in opera di misure anche coercitive, indicando l'ispezione bancaria e l'acquisizione di documentazione tra gli atti d'inchiesta da effettuare. Irrilevante, sempre secondo il magistrato inquirente, il fatto che alcune informazioni potrebbero essere ottenute con misure meno coercitive (audizioni): celerità e completezza militano per la soluzione adottata, ritenuto che la scelta dell'ordine in cui procedere all'acquisizione compete comunque al magistrato inquirente stesso. La decisione di procedere mediante l'ordine impugnato è, inoltre e sempre secondo il Procuratore pubblico, dettata anche dal fatto che le persone da sentire lo sarebbero quali possibili indiziati (quindi con facoltà di non rispondere), rispettivamente potrebbero avvalersi del segreto professionale, a dipendenza della loro situazione (Osservazioni 26 aprile 2004, pag. 3).
E.
Anche __________ chiede il respingimento del reclamo (Osservazioni 30 aprile 2004).
A suo dire, il reclamo è, innanzitutto, irricevibile per tutte quelle domande non contenute nel petitum e per tutto quanto non concerne direttamente l'ordine impugnato (accertamento della capacità processuale del denunciante, violazioni procedurali da parte della CRP, questioni legate al diritto successorio ed al foro di tale materia) che non possono essere trattate dal GIAR nell'ambito del reclamo contro l'ordine di perquisizione. Analogamente, é irricevibile la richiesta di ordinare al magistrato inquirente di procedere in altro modo (per rapporto a quello adottato) nella raccolta delle informazioni preliminari.
Nel merito, gli indizi di reato (sufficienti) a giustificare l'ordine sono già stati ritenuti dalla CRP, così come il fatto che il perquirendo non possa (nel caso in esame) avvalersi del segreto professionale. Inoltre, secondo la parte civile, è evidente che l'attività del reclamante per rapporto all'oggetto dell'inchiesta, anche per come indicata nel reclamo stesso, non rientra tra quella prevista dall'art. 321 CP (Osservazioni, pag. 6 e ss.).
Quanto ai documenti richiesti, secondo il denunciante spetta solo al magistrato decidere quali siano quelli utili all'inchiesta penale.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà se necessario nei considerandi che seguono.
in diritto
1.
Il reclamo, presentato tempestivamente dal destinatario della decisione impugnata, è ricevibile in ordine.
La ricevibilità del reclamo in riferimento a questioni di merito è difficilmente analizzabile in via preliminare viste le connessioni con l'ordine stesso ed il suo fondamento; la valutazione avverrà, se del caso, nell'ambito delle considerazioni relative al merito.
2.
I principi applicabili in materia di perquisizione e sequestro sono, notoriamente, i seguenti:
"a)
In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).
b)
Un ordine di perquisizione e sequestro (bancario o non) rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii).
La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal (concreto) sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
La misura ordinata dal Procuratore pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6)."
(per tutte sentenza 8 aprile 2004 in re V., GIAR 83.2004.1)
Al GIAR compete verificare se queste condizioni sono presenti e rispettate nel singolo caso.
3.
È subito evidente che, nel caso in esame, la verifica dell'esistenza delle condizioni enunciate al considerando che precede è suscettibile di generare una situazione di conflitto di competenza con la CRP.
Se, come afferma il magistrato inquirente, l'ordine impugnato è stato emanato a seguito (o in esecuzione) di quanto disposto dalla CRP, le condizioni che ne presiedono l'emanazione (sufficienti - o gravi che dir si voglia - indizi di reato, finalità probatorie in connessione con la fattispecie inquisita, proporzionalità) sono già state valutate (esplicitamente o implicitamente) da quella camera in una decisione di sua competenza, decisione che è specifica e particolare per rapporto al "generico reclamo" a questo giudice (ex art. 280 CPP) e che, quindi, prevale (cfr. L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001, pag. 16/17 e citazioni). Inoltre, nei casi in cui tra gli atti d'inchiesta richiesti a completazione delle informazioni preliminari vi fossero (come nel caso in esame) perquisizioni e sequestri, non va dimenticato che la CRP è anche autorità di ricorso contro le decisioni di questo ufficio, con tutto quanto consegue.
In questi casi l'esame (da parte di questo giudice) dell'atto d'inchiesta oggetto di reclamo, dovrà essere limitato alla verifica della forma e, prima ancora, del rispetto (o conformità) di quanto disposto dalla CRP.
4.
La conclusione di cui sopra non è intaccata dalle critiche del reclamante alla procedura davanti alla CRP (cfr. Reclamo, punto 2).
A prescindere dal fatto che non compete a questo giudice la verifica della correttezza della procedura adottata dall'autorità di ricorso, va comunque detto che sia le denunce sia le istanze di promozione d'accusa sono state presentate contro "ignoti", non vi era, pertanto, alcun formale "denunciato" a cui intimarle per osservazioni. Inoltre, le istanze in questione sono state accolte solo nella loro richiesta subordinata di completazione delle informazioni preliminari in un procedimento (ancora) contro ignoti e non di accoglimento parziale di una promozione d'accusa contro accusato non indicato (come invece sembra dedurre il reclamante).
Quanto al diritto più generale di essere sentito, come in tutti i casi analoghi in cui vengono ordinate/decise misure d'inchiesta che in qualche modo coinvolgono persone che non sono (o non ancora) formalmente parti al procedimento (per. es. decisioni in materia di prove, complementi istruttori, ecc.) lo stesso è garantito, come nel caso in esame, al momento della concretizzazione della misura stessa (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 769 e 770; N. Schmid, Strafprozessrecht, 2004, nos. 253 e 254).
5.
E' opportuno, quindi, ricordare che, nelle sentenze citate, la CRP ha affermato quanto segue:
"2.2
… omissis …
Infatti, occorre verificare se quanto sostenuto dall'istante in relazione all'esistenza di un ingente patrimonio del padre corrisponda alla verità. Se così fosse, bisognerebbe ancora accertare chi ne ha avuto, rispettivamente chi ne ha la gestione attualmente, a che titolo e in base a quale disposizione del defunto __________.
Il procuratore pubblico non ha infatti compiuto alcun accertamento teso ad identificare chi erano, rispettivamente chi sono le persone tenute all'amministrazione del patrimonio del padre dell'istante, come invece sarebbe stato necessario.
La fattispecie potrà essere chiarita segnatamente mediante l'audizione dell'__________, ritenuto che dagli atti risulta che i versamenti effettuati in favore dell'istante provengono dallo stesso, .... omissis ...... . Sarebbe inoltre opportuno effettuare un'ispezione bancaria presso gli istituti di credito noti ai testi, al fine di determinare l'esistenza di relazioni bancarie e/o di deposito di averi intestati e/o di pertinenza di __________ e/o di cui __________ sarebbe stato l'avente diritto economico, nonché ogni altro atto istruttorio che il magistrato inquirente riterrà utile per approfondire la fattispecie.
Inoltre, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenuto, tra l'altro, che "in qualità di legali, gli avv. __________ e __________ sono comunque tenuti al segreto professionale. Pertanto, non potendosi ragionevolmente escludere che essi stiano agendo conformemente alle istruzioni ricevute dal defunto, il loro asserito silenzio non può certo essere interpretato come indizio di reato" (decreto di non luogo a procedere 26.6.2000, p. 3). Questa considerazione non trova alcun conforto giuridico. Infatti, é difficile determinare quali attività siano coperte dal segreto professionale. Indubbiamente, l'attività esercitata nell'ambito del monopolio dell'avvocato è protetta. Il segreto professionale copre quindi tutte le fattispecie e tutti i documenti affidati all'avvocato che presentano un legame certo con l'esercizio della professione. Per contro, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. STF 112 Ib 606, 87 IV 108), l'avvocato che esercita per un cliente attività diverse da quelle direttamente connesse con la professione, non può avvalersi in tale ambito del segreto professionale; questo istituto non tutela infatti le attività commerciali dell'avvocato, quali l'amministrazione di società e la gestione di patrimoni o di fondi, che potrebbero essere esercitate anche da amministratori di patrimoni, fiduciari o banchieri (cfr. Messaggio 99.027 del 28.4.1999 concernente la LF sulla libera circolazione degli avvocati, n. 233.23). Nel caso concreto, l'attività esercitata dagli avvocati in questione rientra apparentemente nelle attività di una fiduciaria, di una banca o di un amministratore di patrimoni, motivo per cui gli stessi non possono avvalersi del segreto professionale.
Il procuratore pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei considerandi, prima di determinarsi nuovamente sull'esito della denuncia."
(sentenza 16 febbraio 2004)
e
"3.2
… omissis ...
Infatti, il magistrato inquirente ha omesso di verificare l'esistenza della Fondazione di famiglia di cui __________ è il beneficiario, nonché il nome di tale Fondazione, la composizione degli organi e il Regolamento. In seguito a ciò il procuratore pubblico dovrebbe inoltre accertare il motivo alla base della riduzione della rendita mensile versata al beneficiario e ancora se tale motivo può essere la conseguenza di malversazioni al patrimonio di __________.
La fattispecie potrà essere chiarita segnatamente mediante l'audizione dell'__________, ritenuto che dagli atti risulta che i versamenti effettuati in favore dell'istante provengono dallo stesso, ....... omissis ...... . Il procuratore pubblico valuterà inoltre l'opportunità di compiere ulteriori atti istruttori, volti a garantire l'acquisizione della documentazione riguardante tutte le Fondazioni di famiglia costituite da __________ e/o società di cui era avente diritto economico.
Il procuratore pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari ai sensi dei considerandi, tenuto anche conto degli atti istruttori da esperire a seguito dell'emanzione della sentenza di questa Camera (inc. 60.2000.220), prima di determinarsi nuovamente sull'esito della denuncia."
(sentenza 17 febbraio 2004)
In virtù di quanto sopra, si deve concludere che l'accertamento che si intende effettuare con la decisione impugnata è tra quelli richiesti/ordinati dalla CRP nelle specifiche decisioni che ordinano il completamento delle informazioni preliminari (sentenza 16 febbraio 2004, cons. 2.2, secondo paragrafo; sentenza 17 febbraio 2004, considerando 3.2 secondo paragrafo), il metodo scelto (perquisizione e sequestro) è tra quelli che la CRP ha esplicitamente indicato come effettuabili (e opportuno: sentenza 16 febbraio 2004, cons. 2.2, terzo paragrafo) e il qui reclamante (destinatario dell'ordine e, quindi, oggetto della misura) è già stato ritenuto non al beneficio del segreto professionale (poco chiara, ma senza influsso sulla presente, l'ipotesi del magistrato inquirente formulata a pagina 3 delle osservazioni in merito al segreto professionale, peraltro apparentemente associata a ruoli processuali diversi da quelli del teste). Negare questa evidenza per il solo fatto che in nessuna delle due sentenze si indichi esplicitamente la perquisizione ed il sequestro di documenti presso il reclamante apparirebbe specioso.
Pertanto, l'ordine di perquisizione e sequestro, sufficientemente motivato e emesso dall'autorità competente, è conforme a quanto disposto/richiesto dalla CRP. Quindi, nella misura in cui ne chiede l'annullamento, il reclamo deve essere respinto.
6.
Per completezza si dirà che nel solco di quanto determinato al considerando che precede, l'argomento di un preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale (Reclamo, punto 11) viene a cadere: la CRP ha stabilito che vi sono sufficienti motivi per proseguire nella raccolta delle informazioni preliminari.
Spetterà al magistrato inquirente evitare l'utilizzo strumentale delle informazioni preliminari, se del caso limitando l'accesso agli atti anche alle eventuali parti civili, segnatamente se è ipotizzabile che il vero interesse è quello di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede, al di fuori dalla procedura penale penale (art. 79 cpv. 2 CPP; L. Marazzi, op. cit., pag. 43). Ciò a maggior ragione fintanto che ci si trova nello stadio delle informazioni preliminari.
Si rileva che il reclamante ha già formulato esplicita richiesta in tal senso (Reclamo, pag. 20) nell'eventualità di una reiezione del reclamo.
Analogamente, spetta al Procuratore pubblico, in prima battuta, determinarsi sull'esistenza (iniziale o successiva) della capacità processuale di una parte qualora dovesse avere dei dubbi in merito (cfr. Osservazioni 26 aprile 2004, pag. 2, terzo capoverso). La questione è comunque irrilevante in relazione all'ordine impugnato, non trattandosi di reati a querela di parte (cfr. art. 28 CP).
7.
Stabilita la legittimità dell'ordine impugnato, ci si deve ora occupare della procedura di messa sotto suggello richiesta dal reclamante (in sede di reclamo), quale forma d'effetto sospensivo.
La questione concerne la perquisizione della documentazione (art. 164 CCP; L. Marazzi, Sull'ordine di perquisizione e sequestro bancario - La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un ordine di perquisizione e sequestro, in Il Ticino ed il diritto, Lugano 1997 p. 501 ss, 502; DTF 114 Ib 357). Lo scopo di questa procedura, che può essere trattata contestualmente al reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro, è quella di permettere, al detentore o all'avente diritto di carte, di far valere la loro (delle carte) estraneità al procedimento penale. Ciò comporta motivazione specifica in tal senso, con prova praticamente liquida d'estraneità affinché questo giudice, che non ha compiti istruttori (e non può determinarsi in prima istanza sulle prove spulciando magari l'intero incarto e tutta la documentazione bancaria sin qui acquisita), possa esprimersi in merito.
Sebbene l'art. 164 CPP sia stato invocato, per così dire, a garanzia dell'effetto sospensivo del reclamo e le motivazioni a sostegno dell'esclusione di tale documentazione concernono più (per non dire esclusivamente) la protezione di terzi che non l'estraneità al procedimento in corso, appare prudente, vista anche l'avvenuta produzione in busta chiusa, pronunciarsi sulla loro "perquisibilità" da parte del magistrato inquirente previa visione degli stessi (non da ultimo per garantire, in caso di reclamo contro la presente, il doppio grado di giurisdizione anche su questa questione ed evitare eventuale rinvio da parte dell'autorità superiore (CRP 5 febbraio 2003 in re C., 60.2002.393).
8.
Dopo apertura della busta prodotta dal reclamante, questo giudice è in grado di affermare che i documenti in essa contenuti non possono essere definiti come certamente e liquidamente estranei al procedimento. Per ovvie ragioni (la presente decisione non è definitiva neppure a livello cantonale) non si procede ad una descrizione di dettaglio dei documenti in questione. Si può comunque dire che si tratta di due tipi di documenti, bancari e non. I secondi contengono indicazioni che permettono di ritenerli "connessi" con gli oggetti delle verifiche richieste dalla CRP. I primi non recano indicazioni specifiche in tal senso; tuttavia il raffronto di alcuni dati con fatti menzionati in denuncia e nel reclamo (e non contestati) permettono di affermare possibile (fors'anche probabile) connessione. Di certo, sulla base del contenuto e delle indicazioni fornite da chi ha richiesto la messa sotto sugello, non é possibile dichiararli estranei.
Di conseguenza, è ammessa la perquisizione delle carte in questione da parte del Procuratore pubblico per quanto di sua competenza relativamente al seguito della procedura.
Va ricordato che l'ordine di perquisizione e sequestro, contiene due atti procedurali (o momenti procedurali, se si preferisce) tra loro distinti: quello della perquisizione e quello del sequestro.
Ovviamente la prima precede, generalmente, il secondo e ne determina la fondatezza anche per quanto concerne la (successiva) acquisizione agli atti della documentazione e/o degli averi (REP 1997 no. 102; sentenza GIAR 2 novembre 1993 in re banca B., inc. 863.93.1; sentenza GIAR 23 marzo 1994 in re M-B., inc. 224.94.1).
La prassi che ammette sostituzione della perquisizione "domiciliare" mediante trasmissione di un ordine scritto per posta, non deve far dimenticare questi due momenti.
Il sequestro (quindi e come detto sopra) segue la perquisizione e, nella misura in cui è già stato ordinato cautelativamente, deve trovare conferma o smentita (se del caso formale) a seguito dell'esecuzione di quest'ultima (art. 164 CPP, ultima frase; GIAR 23 marzo 1994, inc. 224.94.1), che il magistrato inquirente non ha, di fatto, ancora effettuato.
Riservatezza, approfondito esame delle circostanze e quindi della proporzionalità sono garanzie che dovranno presiedere alla perquisizione, vale a dire alla presa di conoscenza ed all'esame della documentazione da parte del magistrato inquirente (cui spettano tali incombenti: CRP 21 gennaio 1991 in re C. D. B., inc. 354/90; GIAR 2 novembre 1993, inc. 863.93.1), con restituzione (e quindi non acquisizione agli atti dell'istruttoria) di tutte quelle carte che si constateranno estranee al processo.
I documenti verranno trasmessi al magistrato inquirente solo dopo la crescita in giudicato della presente.
9.
In conclusione, il reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro è respinto ed al magistrato inquirente è consentita la perquisizione delle carte prodotte dal reclamante ex art. 164.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
La presente decisione, che comunque concerne la materia del sequestro, è impugnabile alla CRP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158, 254 CP, 1 ss., 6, 68 ss., 69, 79, 157 ss., 161, 164, 178 ss., 183, 186, 280 ss., 281, 284 CPP, 29 CF,
decide
1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. La documentazione prodotta sotto suggello non viene restituita al reclamante. Alla crescita in giudicato della presente, il Procuratore pubblico potrà procedere alla relativa perquisizione.
3. La tassa di giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese (FRS 80.-) sono a carico del reclamante, il quale rifonderà all'osservante resistente la somma di FRS 800.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dalla notifica.
5. Intimazione:
giudice Edy Meli