Incarto n. INC.2004.15305
Lugano 4 agosto 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull’istanza/decisione del 15 luglio 2004 della sedente per statuire sul reclamo presentato il ………………… da
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista di allontanamento cui è astretto
__________, cittadino nigeriano (rappr. dal lic. iur. __________)
visti gli inc. GIAR 153.2004.1/2/3/4/5;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato incarcerato il 12 maggio 2004, a seguito di decisione di stessa data della SPI (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1 inc. GIAR 153.2004.3). __________ è stato sentito il giorno successivo (13 maggio 2004) da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione (doc. 2 inc. 153.2004.3). Quest'ultima decisione è stata confermata dal TRAM l'11 giugno seguente (inc. 52.2004.195).
2.
Con decisione/istanza del 15 luglio 2004 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi, se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 153.2004.5; artt. 3 cpv. 2 lett a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, ricorda che nei confronti della persona oggetto della misura è stata pronunciata una decisione di non entrata in materia il 21.03.2003 e che immediatamente dopo lo straniero è stato invitato a procurarsi i documenti per il rientro al paese d'origine. __________ non sembra aver dato concreto seguito all'invito, ritenuto che il 12 dicembre 2003 ed il 6 maggio 2004 ha subito due condanne penali (assortite da espulsione) per infrazione alla LFStup.
Alla scarcerazione da parte dell'autorità penale ha fatto immediatamente seguito la carcerazione ai fini dell'allontanamento, decretata dall'autorità amministrativa (ex art. 13 b cpv. 1 lettere b. e c. LDDS; doc. 1 inc. GIAR 153.2004.3 ).
Questo giudice ha confermato legalità ed adeguatezza della misura in virtù della data della decisione di non entrata in materia sulla domanda d'asilo, la durata della successiva permanenza in Svizzera e l'attività illecita riscontrata dalle decisioni penali menzionate. Abbondanzialmente è pure stata ritenuta una mancata collaborazione per l'ottenimento della necessaria documentazione (art. 13f LDDS) alla luce delle dichiarazioni di __________ circa la possibilità di procurarsi la documentazione, con conseguente indizio di pericolo di latitanza (doc. 2 inc. GIAR 153.2004.3; si veda inltre FF 2003, pag. 4993).
3.
Preso atto che il patrocinatore di __________ non ha presentato osservazioni, nel termine assegnato.
4.
La decisione di questo giudice che accertava legalità ed adeguatezza della carcerazione, si fondava su di una serie di riscontri che indicavano come lo straniero non avesse lasciato la Svizzera, quando ne aveva la possibilità, e come la sua permanenza sul territorio abbia comportato condanne penali (assortite da espulsione) per reati contro la salute.
5.
La decisione sull’eventuale proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità.
Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...] all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2 LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
6.
Nel caso in esame, è evidente che i motivi che avevano giustificato l'arresto sono ancora presenti e l'allontanamento non è ancora (stato) possibile per la mancata collaborazione della persona interessata, che ha creato problemi al momento dell'imbarco (cfr. doc. 1 e relativo allegato, inc. GIAR 153.2004.5). L'autorità, reperendo i documenti di viaggio (rispettivamente permettendone il recupero), prenotando il volo e provvedendo al trasporto fino all'imbarco ha fatto quanto in suo potere per permettere l'allontanamento. Al contrario, è manifesto che sia il comportamento del resistente a impedire il corretto rientro.
7.
I motivi per la carcerazione essendo ancor dati, decisiva diviene dunque una valutazione della protrazione nell’ottica della proporzionalità.
Se si considerano i fatti e le ragioni giustificanti l'originaria incarcerazione (art. 13b cpv. 1 lett. b, con rinvio a 13a lett. e.), in particolare i reati (reiteratamente) commessi, l’atteggiamento di opposizione all'imbarco di __________ (rifiuto di collaborare che evidenzia, inoltre, come l'allontanamento non sia "impossibile") e la modifica dell'art. 13b cpv. 1 lett. c. LDDS, nonché il nuovo art.13f (mediante il quale il legislatore ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per quanto concerne la privazione della libertà), la protrazione è da considerare giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, ancorché l'autorità amministrativa non abbia fornito particolari indicazioni su quanto fatto dopo il 17 giugno 2004, per allontanare effettivamente il resistente.
Per i quali motivi,
visti i menzionati articoli di legge,
decide:
1. La decisione/istanza 15 luglio 2004 di proroga della carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________ è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il giorno 12 novembre 2004, compreso.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- lic.iur. __________, per sé e per __________;
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Viale Stefano Franscini 15, 6501 Bellinzona
(rif. RIS N 3/PROR-LUG);
- Sezione esecuzione pene e misure, CP 238, 6807 Taverne.
giudice __________