Incarto n. INC.2003.75504
Lugano 7 luglio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 1. luglio 2004 dal
Procuratore pubblico __________, MP Lugano
nei confronti di
__________, 05.07.1968, attualmente detenuta c/o PCT La Stampa, Cadro (rappr. dall'avv. __________)
accusata di infrazione aggravata alla LFStup, art. 19 cifra 2;
viste le osservazioni della difesa (2 luglio 2004);
visto l'incarto MP 9091/2003;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stata arrestata il 20 novembre 2003 al valico di Chiasso (diretta al domicilio di __________, di ritorno dal Kosovo) alla guida della sua vettura, nella quale sono stati ritrovati oltre 26 Kg di eroina (doc. 2 inc. GIAR 755.2003.1);
l'arresto è stato confermato, il giorno successivo, da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie (doc. 3 inc. GIAR 755.2003.1);
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente aveva inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 5/6 maggio 2004), allo scopo di concludere l'inchiesta con particolare riferimento alla necessità di interrogare, ed eventualmente porre a confronto con l'accusata, tale __________ (detto __________), arrestato il 26 marzo 2004 per sospetta infrazione aggravata alla LFStup, con il quale la prima avrebbe avuto frequenti contatti (telefonici) prima del viaggio in Kosovo (Istanza punti 5 e 6);
con decisione del 13 maggio 2004 (GIAR 755.2003.3) questo giudice aveva accolto la richiesta, ritenendola giustificata, e aveva prorogato la carcerazione dell'accusata fino al 20 luglio 2004 compreso;
con la presente istanza, il magistrato inquirente chiede una ulteriore proroga di 10 giorni (fino al 30 luglio compreso) del carcere preventivo cui è astretta __________; a sostegno della richiesta, dopo aver ribadito presenza di gravi indizi di colpevolezza, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, pericolo di fuga e rispetto del principio di proporzionalità (durata del carcere e pena ipotizzabile in caso di condanna), precisa che l'audizione (ed il confronto) tra l'accusata e __________ hanno potuto aver luogo solo il 29 ed il 30 giugno, il rapporto di polizia verrà versato agli atti entro il 9 luglio ed il conseguente deposito degli atti (con facoltà per le parti di chiedere eventuali complementi istruttori) verrà a scadenza dopo il 20 luglio 2004;
la difesa non si oppone alla proroga richiesta (osservazioni 2/7 luglio 2004);
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza della carcerazione (prorogata), è ricevibile;
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;
nel caso in esame, per quanto concerne indizi di reato, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, nonché pericolo di fuga, si può far capo a quanto determinato nella precedente sentenza (GIAR 755.2003.3), vista l'assenza di modifiche sostanziali in relazione a quanto allora accertato:
"
- nel caso in esame, anche grazie alla precisa ricostruzione formulata dal Procuratore pubblico (con altrettanto precisi ed opportuni rinvii agli atti istruttori), non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza (ed il loro rafforzamento con lo svolgersi dell'inchiesta) di gravi indizi di reato in capo all'accusata, per i fatti che le sono imputati;
- sono tali le circostanze dell'arresto (AI 1), per nulla casuale (Verbale Polizia 5 gennaio 2004, pag. 1); le "ammissioni" contenute nei primi verbali (Polizia 20.11.2003, p. 1; GIAR 21. 11.2003, p. 2), sebbene successivamente ritrattate; le giustificazioni fornite in relazione al motivo del viaggio (vendita dell'auto da poco acquistata - verbale di Polizia 20.11.2003 ore 16.41, pag. 2 - poi) in contrasto con quelle della nipote che si trovava in auto con lei (Verbale Polizia __________ 20.11.2003, pag. 2) e che cozzano contro un minimo di logica economica (Verbale citato, pag. 3 e 5); risultanze oggettive in contrasto con le sue dichiarazioni sempre relative all'auto (Verbale Polizia 26.11.2003, pag. 1, 2 e 4, AI 72, per ciò che concerne le riparazioni da effettuarsi in Kosovo); le modifiche della versione circa il reperimento dei fondi per l'acquisto (di poco precedente il viaggio) della vettura (Verbale Polizia 5.01.2004 pag. 4 e verbale Polizia 26.11.2003, circa il denaro datole dalla suocera);
- a quanto sopra si aggiunge, non da ultimo, il contenuto di alcune telefonate dalle quali si deduce sia che la vettura non doveva essere venduta in Kosovo (Verbale Polizia 26.03.2004 pag. 1 e relativa trascrizione), sia che al viaggio in questione (in particolare al suo esito) era interessato, tra gli altri, __________ e che lo scopo dello stesso era di "far partire qualcosa" (Verbale Polizia 6.04.2004 e telefonate trascritte);
- è dato, inoltre e manifestamente, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in capo all'accusata; anche a prescindere dall'atteggiamento contraddittorio assunto in sede di verbali (ritrattazioni, modifiche delle versioni, ecc. come risulta dai verbali citati al considerando precedente), costituiscono indizio concreto di pericolo di collusione/inquinamento delle prove gli scritti dell'accusata, destinati a terzi in qualche modo coinvolti nei fatti, che la polizia ha intercettato e che contengono indicazioni per versioni "di comodo" (AI 29, 33, con traduzione in AI 39); anche alla luce del fatto che si tratta di episodi ripetuti nel tempo è più che verosimile pensare che, in caso di rilascio, l'accusata si adoperi (ulteriormente) per ottenere dichiarazioni di terzi (a lei vicini e/o in qualche modo coinvolti nei
fatti) a conforto della sua versione (dopo ritrattazione) e a giustificazione dei fatti che le vengono imputati (REP 1988 414; REP 1980 45; RDAT 1988 n. 24; ZR 1973 p. 191);
- la situazione personale e familiare dell'accusata (cfr. verbale 20.11.2003 ore 16.41, pag. 1 e 2) permette anche di ritenere che la prospettiva di riparare all'estero per evitare il rischio di una detenzione di una certa durata, può apparirle quale male minore di quello derivante da eventuale ulteriore carcerazione; sebbene domiciliata a __________ (dove lavora in proprio come donna delle pulizie), non ha parenti in Svizzera ma legami familiari in Germania (dove vive una sorella) ed in Kosovo, fruisce di doppia nazionalità (kosovara e italiana) e conosce tre lingue; le figlie (che sembrerebbero esserle affidate con il divorzio) sono ancora in giovane età, ciò permette di presumere un non particolare sradicamento in caso di trasferimento all'estero; tutto questo in uno con la gravità dei reati ascritti (che prevedono la reclusione) ed il rischio di pena da espiare, (DTF 106 Ia 407; SJ 1981 135; DTF 12 agosto 1981 in re C.), fonda anche un concreto pericolo di fuga;"
in merito alla proporzionalità, questo ufficio ha già avuto modo di precisare (sentenza 26 agosto 2003, GIAR 120.2003.3) che:
"La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP)."
e, nella stessa decisione, che in tale contesto:
"E' già stato detto, sebbene in ambito non completamente analogo (cioé in sede di valutazione delle necessità istruttorie per il mantenimento della carcerazione) dell'irrilevanza dell'attesa del Rapporto di polizia giudiziaria (GIAR 2 maggio 2002 in re P., inc. 492.2001.4). Occorre qui ribadire che se l'inchiesta è conclusa (il che significa che tutti gli elementi sono stati raccolti e prospettati, tutti gli atti d'indagine esperiti) non è ammissibile protrarre la carcerazione nell'attesa (qui prospettata in un mese circa - cfr. Istanza p. 26) del Rapporto di polizia giudiziaria, a maggior ragione quando lo stesso non dovrebbe contenere alcun elemento nuovo da prospettare (rispettivamente quando gli elementi raccolti dalla polizia per delega, sono già agli atti in altra forma - cfr. AI 170). Ne consegue che tale attesa può violare il principio di celerità e, nel caso in esame, impone di limitare la proroga richiesta a poco più di un mese (e fino al giorno 30 settembre 2003), tempo sufficiente per espletare le formalità di chiusura."
nel caso in esame la proporzionalità nella prima accezione sopra indicata è senz'altro rispettata dalla richiesta di una proroga di 10 giorni; lo è anche nel suo secondo aspetto in quanto un termine di cinque/dieci giorni dall'ultimo atto istruttorio per il riordino e la completazione dell'incarto ai fini del formale deposito degli atti è assolutamente accettabile e, comunque, vista la data di espletamento dell'ultimo atto istruttorio anche l'immediato deposito degli atti (che ha una durata minima di 15 giorni - art. 196 cpv. 1 CPP) non avrebbe necessariamente permesso la chiusura entro il 20 luglio 2004;
si rileva, da ultimo ed abbondanzialmente, che in data odierna (7.7.2004) ha avuto luogo il deposito degli atti (AI 124);
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di collusione e, abbondanzialmente, di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e ancora da soffrire) e celerità del procedimento, l'istanza è accolta nella misura richiesta.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 196, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretta __________ è prorogato di 10 (dieci) giorni e verrà a scadere il 30 luglio 2004 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l'accusata;
- Procuratore pubblico __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (con copia delle osservazioni 7 maggio 2004 della difesa e l'incarto 9091/2003 di ritorno);
- Direzione PCT La Stampa, 6904 Lugano-Cadro.
giudice __________