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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.01.2006 INC.2003.72705

19 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,338 parole·~12 min·3

Riassunto

Istanza di dissequestro

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.72705

Lugano 19 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza presentata il 6/7 dicembre 2005 da

__________, __________ (rappr. dall'Avv. __________, __________)    

intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico di __________ di cui all'ACC 79/2005 - lo sblocco (dissequestro) dei fondi di cui alle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita utilizzando l’interessenza di __________ quale risarcimento parziale a favore delle parti civili nel procedimento penale che lo riguarda;  

viste le osservazioni presentate il 13 dicembre 2005 dal magistrato inquirente e il 19 dicembre 2005 dalle parti civili rappresentate dall'Avv. __________;

preso atto che tutte le altre parti a cui l'istanza è stata intimata (cfr. doc. 5, inc. GIAR 727.2003.5) non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato;

visto l'inc. MP relativo all'__________;

visto e richiamato l'inc. GIAR 727.2004.4;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________, accusato nell'ambito del procedimento penale sfociato nel rinvio a giudizio (mediante atto d'accusa) del 16 giugno 2005 (__________e relativo inc. MP), aveva già inoltrato analoga istanza il 1 luglio 2005 (cfr. inc. GIAR 727.2003.4).

Con decisione del 29 settembre 2005, questo ufficio, pur constatando che l'istanza era divenuta priva d'oggetto, aveva accertato e affermato che:

"

nell'ambito del procedimento penale a carico di __________, __________ e __________ per titolo di truffa per mestiere e ripetuta falsità in documenti (fatti avvenuti per quanto riguarda il qui istante nel periodo giugno 2002 - novembre 2003), il Procuratore pubblico ha tra l'altro disposto, il 17 febbraio 2004, il sequestro, con iscrizione a registro fondiario dell’interessenza di pertinenza di __________, dei fondi n° __________, __________ e __________ RFD di __________ (proprietà in regime comunione ereditaria con i fratelli __________ e __________ nata __________) e ciò “allo scopo di assicurare allo Stato la confisca di valori patrimoniali a titolo di risarcimento compensatorio, rispettivamente la loro assegnazione alle parti lese” (Inc. __________, AI 6.32);

il 16 giugno 2005 il Procuratore pubblico firmava il rinvio a giudizio di __________, __________ e __________ davanti alla Corte delle Assise criminali di Lugano (__________);

con istanza di dissequestro 1°/4 luglio 2005 __________ ha chiesto a questo giudice la cancellazione dell'iscrizione di blocco dei fondi di cui alle particelle n° __________, __________ e __________ RFD di __________ al fine di permetterne la vendita ai coniugi __________ per un importo di CHF 520'000.-- (Inc. GIAR 727.2003.4, doc. G allegato al doc. 1); la rimanenza del provento della vendita a favore di __________, una volta pagati gli oneri ipotecari, i rimborsi per i sussidi cantonali e federali, la TUI, le spese notarili a carico della C.E. connesse con la vendita del fondo, le imposte comunali scoperte, rimborsato la sorella dell’importo di CHF 5'000.-- da lei speso a favore del qui istante durante la sua carcerazione e pagati i debiti garantiti da pignoramento, ammonterebbe a CHF 15'220.55;

l’11 luglio 2005 il Procuratore pubblico non si oppone alla richiesta di sblocco “a condizione che il valore dell’interessenza riconducibile attualmente all’istante – e ora incorporato nei suddetti fondi – possa venire traslata, senza svantaggio alcuno per le parti civili, nell’importo di pertinenza di __________ che scaturirà dall’alienazione dei mappali in parola e su cui graverebbe poi il sequestro confiscatorio” in altre parole che si proceda alla vendita ad un prezzo di mercato con l’unica deduzione delle poste connesse con tale vendita ad esclusione quindi della tacitazione di crediti non connessi con le pratiche di alienazione;

le parti civili e i correi non hanno presentato osservazioni;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 1°/4 aprile 2005, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento;

con lettere 3 e 12 agosto 2005 (Inc. GIAR 7272.2003.4, doc. 7 e 9) l’istante ha comunicato il disinteresse dei signori Pini all’acquisto degli immobili e che di conseguenza “l’istanza di dissequestro perdeva di valore”;

malgrado la procedura debba quindi essere stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, questo giudice ritiene di dovere ugualmente esprimere alcune considerazioni in vista di possibili istanze di dissequestro future dei fondi in oggetto;

in concreto, essendo il blocco dei fondi (o meglio delle interessenze di spettanza dell’istante) di natura risarcitoria (art. 59 n. 2 CP), la richiesta di sblocco ai fini della vendita con conseguente sequestro del provento appare legittima anche nell’ottica di una migliore copertura dei crediti delle parti civili;

per quanto attiene il prezzo offerto dagli interessati (CHF 520'000.--), sebbene non sia stato contestato né dal PP né dalle parti civili, non ne viene valutata l’adeguatezza visto l’esito della presente istanza; comunque, in caso di accoglimento dell’istanza di dissequestro, il provento della vendita dei fondi in oggetto avrebbe sicuramente permesso di far fronte alle spese in stretta connessione con essi; la rimanenza, in quanto proprietà comune della CE fu __________ e __________ (art. 602 e ss CCS), sarebbe stata posta sotto sequestro penale per quanto di competenza del giudice del merito, ciò in mancanza di un contratto di divisione ereditaria (art. 607 CCS e ss) che avrebbe permesso a questo giudice di valutare dissequestri a favore dei singoli membri della comunione ereditaria, non potendosi valutare altrimenti le interessenze dei vari membri della CE;

-  per quanto riguarda il pagamento dell’importo di CHF 5'000.-- alla sorella del qui istante e dell’importo di CHF 22'518.90 a favore dell’UEF di Locarno, che ha pignorato i diritti del qui istante sui fondi in questione per questo importo (cfr. doc. A e S dell’istanza, DG 13224 del 3 agosto 2004) successivamente al blocco ordinato dal Procuratore pubblico, la richiesta dell’istante difficilmente avrebbe potuto essere accolta per i seguenti motivi; il credito di CHF 5'000.-- vantato dalla sorella __________ non è infatti connesso con i fondi posti sotto sequestro, o meglio con la possibilità di realizzo di tali fondi, e non costituisce credito privilegiato nei confronti dei crediti delle parti civili; per quanto riguarda poi il pagamento all’UEF di Locarno dell’importo di CHF 22'518.90, sebbene vi sia un blocco dell’interessenza di __________ sul fondo di cui alla particella n° __________ RFD di __________, di data 3 agosto 2004, lo stesso è successivo a quello ordinato dal Procuratore pubblico sulla stessa interessenza in data 18 febbraio 2004 e “le conflit entre deux droits absolus concurrents sur le même objet est nécessairement résolu par la règle de priorité dans le temps” (Denis Piotet, “Les effets civils de la confiscation pénale”, ed. Staempfli, Berna, 1995, n° 261 e ss, e n° 270): inoltre, tacitare tale credito con il provento residuo della vendita degli immobili equivarrebbe a privilegiare i crediti vantati nella procedura esecutiva a scapito di quelli delle parti civili nell’ambito del procedimento penale, problematica che non rientra nella competenza di questo giudice;"

Il contenuto della decisione riportata è qui ribadito, sia per quanto concerne le questioni di legittimità e competenza, sia per quanto concerne quelle di merito.

2.

L'istanza qui in discussione è, nella sostanza, identica alla precedente. Le differenze stanno da un lato nel prezzo di vendita (a luglio concordato in FRS 520'000.-- e ora sceso a FRS 488'000.--) e nel fatto che la bozza di contratto prodotta con l'istanza del luglio 2005 (doc. 2 G, inc. GIAR 727.2003.5) prevedeva la vendita delle tre particelle oggetto di blocco a RFD di __________ (numeri __________, __________, __________), mentre che l'offerta attualmente in discussione (se si preferisce, in fase di realizzazione) è relativa alla sola part. n. __________ RFD di __________ (doc. 3, inc. GIAR 727.2003.5), senza che sia precisato se la mancata menzione degli altri due mappali sia dovuta a dimenticanza o se la vendita attualmente in discussione riguardi effettivamente il solo mappale n. __________.

Inoltre, con l'attuale istanza non è stata prodotta una bozza di contratto di vendita che chiarisca (o risolva) le problematiche sollevate nel precedente giudizio relative alla determinazione dell'interessenza di __________ ed agli impegni cui si deve far fronte (in quanto connessi alla vendita stessa e/o prioritari per rapporto alle finalità del blocco ordinato dal magistrato inquirente).

3.

La richiesta di levata del blocco a RFD, per come è presentata e per come formulato il nulla osta del Procuratore pubblico, è, di fatto, una richiesta di sostituzione del blocco stesso con sequestro di valori sostitutivi (in casu: liquidità). La levata del blocco può essere concessa solo mediante condizione di contestuale sostituzione (o, nel caso specifico, di impegno corrispondente da parte del notaio rogante) della parte spettante all'accusato, previa deduzioni delle spese strettamente connesse all'immobile ed alla sua vendita, rispettivamente alle iscrizioni anteriori al sequestro penale (come peraltro già detto nella decisione del 29 settembre 2005). Ora, sulla base dell'istanza e della documentazione allegata alla stessa, questo giudice non è in grado di determinare tali condizioni, né di esprimersi in merito alle stesse, non essendo nota l'interessenza dell'accusato sul provento della vendita (trattandosi di CE non è possibile affermare sic et sempliciter che si tratta di 1/3), né sugli importi che la diminuiscono e che non possono essere oggetto del sequestro penale.

Non è sufficiente, nel caso in esame, far riferimento alla bozza di rogito prodotta con l'istanza del luglio 2005, rispettivamente porre sotto sequestro l'intero importo di spettanza della CE (operazione dubbia dato che per le parti corrispondenti alle interessenze degli altri membri della CE si tratterebbe di un sequestro senza titolo valido ex art. 161 ss. CPP, ancorché se da loro "accettato" con la firma dell’atto di vendita che conterrebbe tale condizione/obbligo un successivo dissequestro presupporrebbe comunque la determinazione dell'interessenza) in attesa di successiva divisione.

La bozza del luglio 2005 prevedeva la vendita dei tre mappali concernenti la CE, l'attuale prospettiva sembra essere relativa ad uno solo con conseguente ulteriore difficoltà per la determinazione dell'interessenza, rispettivamente della corretta ripartizione tra coeredi (e corrispondenti eventuali pagamenti).

Sempre in base alla bozza del luglio 2005, si può ritenere che quanto debba essere prioritariamente pagato con il prezzo di vendita, in quanto strettamente legato all'immobile (ufficio abitazioni, ufficio sussidi cantonali, ipoteca, TUI e rogito), ammonti a ca. FRS 372'000.-- (senza calcolare gli ulteriori interessi maturati). La cifra disponibile massima sarebbe quindi di ca. 116'000.-- (ammesso e non concesso che non vi siano altri importi "prioritari") e l'UEF di __________ pretende, per la cancellazione del pignoramento nei confronti del fratello dell'istante, FRS 40'000.-- sul prezzo di vendita per "…den Kufvertrag unterschreiben zu lassen" (doc. R e G, inc. GIAR 727.2003.4). In virtù delle cifre sopra esposte (ancorché calcolate sommariamente e non aggiornate) non è per nulla certo che tale somma possa essere pagata (prioritariamente, come previsto dalla bozza del luglio 2005) con la sola interessenza di __________.

4.

In virtù di quanto sopra, occorre concludere che l'istanza non fornisce indicazioni sufficientemente chiare circa il valore dell'interessenza oggetto del blocco imposto dall'autorità giudiziaria penale, rispettivamente sul fatto che tale interessenza non venga intaccata dalle condizioni di vendita e, di conseguenza, che l'importo che dovrà sostituire (nella forma del sequestro) il blocco a RFD ordinato dal magistrato inquirente il 17 febbraio 2004, sia equipollente (per non creare uno "svantaggio" per le parti civili al procedimento penale - Osservazioni PP, pag. 2).

Certo, non sfugge a questo giudice che l'entità concreta (se si preferisce, in moneta) dell'interessenza dipende anche, se non in gran parte, dal prezzo di vendita che potrebbe ulteriormente scendere (come è già sceso), con conseguente interesse di tutti (quindi anche delle parti civili) a far sì che ciò non accada. Tuttavia, ciò non autorizza questo giudice (perlomeno in assenza di un consenso esplicito di tutte le parti) a consentire che l'interessenza di pertinenza dell'accusato possa essere intaccata per permettere la levata di altre limitazioni alla facoltà di disporre che concernono l'interessenza di altri membri della CE (cfr. pignoramento da parte del Betreibungsamt di __________ a carico di __________).

5.

In conclusione, e senza che sia necessario disquisire più di tanto sull'aderenza del prezzo qui in discussione con il prezzo di mercato (che, comunque, non può essere determinato in modo astratto, bensì tenendo conto dell'effettiva domanda), l'istanza così come presentata non permette di determinare le condizioni alle quali subordinare la levata del blocco, tantomeno l'importo dell'interessenza di __________ che deve essere sottoposta sostitutivamente a sequestro.

L'istanza, carente nella motivazione, deve quindi essere respinta con la presente decisione impugnabile alla CRP ex art. 284 lett. a).

Tasse e spese seguono la soccombenza.

Resta, ovviamente, aperta la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza debitamente motivata, in particolare sulle interessenze e sugli importi strettamente connessi con l'immobile e da versare prioritariamente.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 148, 251, 59 CP, 161 e ss., 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 250.-- e le spese, limitate a FRS 1'500.--, sono a carico dell'istante.

3.

Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

                                                                           giudice Edy Meli

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