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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.12.2004 INC.2003.66610

14 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,253 parole·~21 min·1

Riassunto

Proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.66610

Lugano 14 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 29 novembre 2004 dal

Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o PCT patr. di fiducia dall'avv. __________

viste le osservazioni 9 dicembre 2004 della difesa;

visto l'inc.MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Per i fatti essenziali e, per quanto qui necessario, si può rinviare a precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva cui è astretto __________:

"A.

(….)

"__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in Marocco - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".

(sentenza 12 febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).

B.

Con decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da __________, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).

In data 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice (cfr. AI 4.19).

Successivamente con decisione 8 aprile 2004 questo giudice ha, accogliendo parzialmente l'istanza del Procuratore pubblico, prorogato la detenzione preventiva di __________ di quattro mesi, cioè fino al 15 agosto 2004.

Per quanto concerne lo stadio dell'istruttoria risulta che gli atti sono stati depositati il 4 giugno 2004. L'istanza di complementi istruttori 2 luglio 2004 è stata integralmente respinta dal magistrato inquirente. Avverso tale decisione la difesa di __________ ha presentato reclamo a questo giudice (inc. GIAR 666.2003.7)".

(sentenza 12 agosto 2004, GIAR 666.2003.8)

B.

Con decisione 10 agosto 2004 questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da __________ contro la decisione 12 luglio 2004, con la quale il Procuratore pubblico ha respinto tutti i complementi di prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in Olanda e Marocco (decisione 10 agosto 2004, inc. GIAR 2003.666.07).

Con decisioni 12 agosto 2003 e 13 ottobre 2004 questo giudice ha ogni volta prorogato di ulteriori due mesi (da ultimo fino al 15 dicembre 2004) la detenzione preventiva cui è astretto __________ (inc. GIAR 2003.666.08 e 666.2003.09)

Per quanto concerne lo stadio dell'istruttoria, risulta che in data 10 novembre 2004 il Procuratore pubblico ha proceduto ad un secondo deposito atti limitatamente alle prove raccolte a seguito dell'istanza di complemento istruttorio 2 luglio 2004. A seguito dell'istanza di complementi istruttori 25 novembre 2004, il magistrato inquirente ha emanato la decisione 26 novembre 2004, con la quale li ha respinti integralmente.

C.

Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di un mese e mezzo, cioè sino al 31 gennaio 2005 compreso. Il Procuratore pubblico, dopo aver rinviato per i gravi e concreti indizi di colpevolezza, a precedenti decisioni di questo ufficio, della CRP e del Tribunale federale, ribadita l'esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, riassunto quanto avvenuto a livello istruttorio dopo la decisione di questo giudice del 13 ottobre 2004, con particolare riferimento alla sua decisione 26 novembre 2004 di rifiuto dei mezzi prova proposti dalla difesa, evidenzia che, in caso di mancato reclamo, la proroga richiesta appare sufficiente per chiudere l'istruttoria, così come nell'ipotesi di un accoglimento totale o parziale del reclamo. Il carcere preventivo sofferto, alla cui durata, secondo il magistrato inquirente, non è certo estraneo l'accusato visto il suo atteggiamento processuale, e quello ancora da soffrire sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto conto, da un lato, che l'accusa è stata ulteriormente estesa al titolo di correità, sub complicità, sub istigazione, di riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice per cui __________ è stato condannato a due anni di detenzione.

D.

La difesa con osservazioni 9 dicembre 2004 si oppone alla proroga richiesta e chiede l'immediata scarcerazione dell'accusato. Contestata l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e l'esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico, peraltro motivati in modo del tutto generico dal magistrato inquirente, con mente al principio di proporzionalità rileva che "il PP si limita a rimproverare al signor __________ un atteggiamento processuale dilatorio senza però motivare in alcun modo tale infondata critica. Nessun rimprovero di comportamento dilatorio è oggettivamente lecito nel caso del signor __________ ". In sostanza, a dire di Mohamed Najid, l'accusa "sostiene di aver sempre cercato di contenere al minimo il dispendio temporale, ciò è avvenuto unicamente in violazione dei diritti dell'accusato ad acquisire e sfogare le prove a discarico".

Delle ulteriori allegazioni si dirà, se necessario, nel seguito.

E.

In data 10 dicembre 2004 __________ ha presentato reclamo - cui peraltro già faceva riferimento nelle osservazioni all'istanza qui in esame (cfr. p. 3) - a questo giudice contro la decisione 26 novembre 2004, con la quale il Procuratore pubblico ha respinto integralmente i complementi istruttori di cui all'istanza 25 novembre 2004.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 dicembre 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, valgono le considerazioni già espresse in precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva (decisione 8 aprile 2004, inc. GIAR 666.2003.6:

“Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ , tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

"2.2.

Il primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa - è nella fattispecie pacifico, il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovando riscontro agli atti, come già esposto con giudizio 14.11.2003:

"__________ è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di denaro, eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.-circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto 8.7.2003, AI 1.1 e rapporto d'expertise 18.7.2003, AI 1.2). Ritenuto che - con riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti versioni - __________ aveva affermato che l'importo in questione sarebbe stato di pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p. 3 ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al procuratore pubblico - tramite il legale di Habib Salahi - una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società __________, autorizzava __________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1, verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di __________, AI 4.5). Al proposito, in sede di interrogatorio __________ ha quindi sostenuto che "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a Casablanca il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente il compito di __________ è quello di raccogliere il mio denaro e di portarlo in Olanda, solamente presso la __________ ", che "(…) il denaro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5) e che "(…) l'ufficio di cambio (in Marocco) si è occupato del trasferimento in Europa del mio denaro e ha contattato __________, dandogli dei numeri di telefono da contattare per ritirare il denaro così giunto in Europa" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini - esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in Italia - hanno permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il Marocco e l'Italia, via Olanda e Svizzera (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il documento in Olanda, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l'avv. __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5), e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a Casablanca il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI 1.7) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli sarebbe stata prestata da tale __________ e che l'avrebbe ritirata presso un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9): ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura sarebbe di proprietà di __________, fratello del citato __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9)" (considerando 3, inc. 60.2003.349).

Al proposito, i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il predetto veicolo - intestato ad __________ - è stato utilizzato anche da __________ (cfr. risposta 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 44, AI 6.17), la cui utenza telefonica emerge ripetutamente in relazione ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 17.9.2003, p. 2, AI 4.2, e 20.10.2003, p. 3 e 4, AI 4.7) - condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena di due anni di detenzione, alla multa di fr. 5'000.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per sette anni, siccome riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato di denaro (cfr. sentenza 25.2.2004, cresciuta in giudicato, inc. __________) - ed al ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003, AI 4.14). In particolare, le indagini esperite tramite commissione rogatoria hanno evidenziato che "(…) tre suoi (di __________ u) numeri di telefono sono memorizzati nel cellulare di __________, mentre l'utenza cellulare italiana __________ risulta memorizzata nella scheda telefonica italiana __________ trovata nel mio portamonete, numero che viene memorizzato quale "__________", utenza cellulare corrispondente a quella memorizzata nel cellulare in uso a __________ con la dicitura "__________" " (verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di __________, p. 1, AI 4.14); dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. risposta rogatoriale 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 30, AI 6.17) risulta inoltre una corrispondenza fra l'utenza __________ (inerente una delle schede telefoniche rinvenute al momento dell'arresto) ed il cellulare __________, in suo possesso, a partire dal 6.10.2003 ore 22.41, quando è giunto in Italia [cfr. anche verbale di interrogatorio PO 15.10.2003 di __________, moglie del ricorrente, p. 7, AI 5.1: "(…) quello (telefonino) spento è di mio marito; ha una tessera svizzera; non so il numero che però posso dire che termina con il …25"]. Non appare pertanto credibile che il ricorrente abbia trovato le schede telefoniche __________ - che ha in memoria, tra l'altro, un numero riconducibile ad un collaboratore di __________, tale __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di __________, p. 4, AI 4.14) - e __________ il 13.10.2003 nel veicolo intestato ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 4.11.2003, p. 1, AI 4.10, e 16.12.2003, p. 4 e 5, AI 4.14). Ciò posto, il fatto che __________ abbia affermato che il ricorrente non sia "(...) per nulla coinvolto nelle questioni riguardanti il traffico di stupefacenti" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9; cfr. verbale di interrogatorio 24.1.2004 di __________, allegato alla risposta 26.1.2004 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.25) non è quindi sufficiente - allo stato attuale del procedimento - per ritenere che __________ sia estraneo alle attività illecite che interessano il citato __________, tanto più che questi ha asserito che l'avrebbe incaricato di ottenere la liberazione di __________ e la restituzione del denaro sequestratogli al momento dell'arresto, affermazioni che il ricorrente decisamente contesta (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 5.2.2004, AI 5.9). Al proposito, mal si comprende - come ha rilevato il giudice dell'istruzione e dell'arresto - perché "(…) fra tutte le dichiarazioni fatte da __________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i due si conoscerebbero bene, sono contestate (…)" (decisione 12.2.2004, p. 6). La circostanza che il ricorrente ometta di confrontarsi con le pertinenti motivazioni del giudizio impugnato inerenti, per esempio, il ritrovamento di schede telefoniche con i numeri di __________, persona che conoscerebbe appena (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18), o di suoi collaboratori - limitandosi a sostenere che la conclusione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in merito alla credibilità di __________ sia "(…) sbrigativa e per nulla motivata (…)" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9) - non depone peraltro a sostegno della sua tesi, secondo cui gli elementi evidenziati nella predetta decisione "(…) trovano facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette che (…) non ha mai negato con per es. __________ e __________ " (ricorso 19/20.2.2004, p. 10)."

Anche per quanto concerne il titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004, dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5, 4.9, 4.11 e 4.17) e che con sentenza 25 febbraio 2004 la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di denaro, segnatamente per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di provento di crimine”.

__________, interrogato dalle Autorità marocchine, ha asserito di non avere mai effettuato operazioni di trasferimento di denaro verso l'Italia tramite l'ufficio cambi di cui è gerente per conto di __________ che preso atto delle suddette dichiarazioni, ha ribadito la propria versione dei fatti (cfr. risposta rogatoria Marocco e verbale PP 8 ottobre 2004).

Giova rilevare che l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ è stata riconosciuta anche dal Tribunale federale (sentenza 7 maggio 2004, inc. 1P.223.2004) e che nel corso del verbale di interrogatorio 14 maggio 2004, tenutosi a __________ alla presenza del Procuratore pubblico e del difensore di __________, __________ ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel precedente verbale del 24 gennaio 2004.

4.

La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza, contestata dalla difesa, di un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004 e riprese in quelle del 12 agosto 2004 e 13 ottobre 2004:

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

L'imputato è cittadino straniero, titolare di un passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di riparare all'estero, in Marocco o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto.

Tale pericolo, a questo stadio della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione di soli Euro 10'000.--, come proposto dalla difesa, apparendo tale importo insufficiente, tenuto conto della gravità dei reati di cui è accusato __________, a garantire la sua presenza al dibattimento."

5.

Alla base della richiesta di proroga vi è la richiesta di complementi istruttori 25 novembre 2004, peraltro intervenuta l'ultimo giorno disponibile, cui ha fatto seguito la decisione di rifiuto 26 novembre 2004 del Procuratore pubblico ed il reclamo 10/13 dicembre 2004.

In particolare, per quanto concerne l'istruttoria, successivamente alla decisione 13 ottobre 2004, con la quale questo giudice ha ulteriormente prorogato la detenzione cui è astretto __________, è pervenuta la risposta delle Autorità olandesi (novembre 2004). Il magistrato inquirente, ordinata la traduzione, ha tempestivamente, il 10 novembre 2004, proceduto all'interrogatorio di __________ per le necessarie contestazioni ed al termine di tale verbale, allo scopo di accelerare i tempi della procedura, ha ordinato un nuovo deposito atti sui complementi istruttori acquisti. Il 26 novembre 2004 ricevuta l'istanza di complementi istruttori formulata dall'accusato il 25 novembre 2004 (cioè alla scadenza del deposito atti), lo stesso giorno ha emanato decisione negativa (con intimazione anticipata via fax). Avverso tale decisione __________ è insorto con reclamo 10 dicembre 2004, riconfermando integralmente le richieste di cui all'istanza 25 novembre 2004. Il 13 dicembre 2004 questo ufficio ha ricevuto il reclamo contro la decisione del Procuratore pubblico 26 novembre 2004 ed ha avviato la procedura decisionale (notifica alle parti per osservazioni).

Ciò premesso - potendo nelle circostanze concrete rimanere indeciso il pericolo di recidiva - occorre ora stabilire se la proroga del carcere preventivo sia (ancora) rispettosa di proporzionalità e celerità (art. 102 CPP).

Nella decisione 13 ottobre 2004 questo giudice aveva affermato che "un ulteriore proroga nei limiti di due mesi della carcerazione preventiva, tenuto conto della gravità dei reati addebitati a __________, della pena prospettabile in caso di condanna e della complessità del caso, è ancora rispettosa del principio di proporzionalità, anche se ci stiamo avvicinando al limite". Successivamente a tale decisione va rilevato che il magistrato inquirente ha cercato di accelerare i tempi del procedimento (vedi quanto detto più sopra) e che l'istanza 25 novembre 2004, indipendentemente dalle conseguenze di una sua valutazione (merito che sarà oggetto di separata decisione a seguito del reclamo pervenuto il 13 dicembre 2004) legittimava (o meglio imponeva) una decisione del magistrato inquirente in relazione al seguito dell'istruttoria.

In siffatte circostanze l'inchiesta è stata condotta del Procuratore pubblico nel rispetto dell'art. 102 CPP. Rallentamenti nella procedura sono semmai riconducibili alla difesa: il patrocinatore può certamente scegliere (quasi sistematicamente) di far capo a decelerazioni procedurali (presentazione istanze e/o reclami, visione atti l'ultimo giorno utile), non può invece pretendere che il trascorrere del tempo venga addebitato all'inquirente e/o visto come strumentale proprio ai fini dell'ottenimento di una scarcerazione per pretesa incompatibilità del tempo trascorso con il principio di proporzionalità. Non va inoltre dimenticato l'atteggiamento processuale, sostanzialmente negatorio, di __________ (in proposito si rinvia a quanto già evidenziato nelle precedenti decisioni di proroga). Nel caso in esame sono presenti gravi indizi di reato (cfr. considerando 3.), permane concreto pericolo di fuga (cfr. considerando 4.) ed il perdurare della carcerazione, nei termini indicati, è ancora rispettoso del principio di proporzionalità. A tale ultimo proposito giova ribadire quanto già evidenziato nella precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva:

"Per quanto concerne la pena prospettabile in caso di condanna, il fatto che __________ sia stato condannato ad una pena di due anni di detenzione non è affatto determinante. Quest'ultimo è stato infatti condannato unicamente per il reato di riciclaggio aggravato; mentre nei confronti di __________ è stata promossa l'accusa, non soltanto per correità sub. complicità, sub. istigazione in riciclaggio di denaro aggravato sub. semplice, ma anche per altri reati di indubbia gravità, segnatamente infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti e truffa, per i quali, come detto sopra (consid. 3), sono dati gravi e concreti indizi di colpevolezza. Qualora tutte le suddette accuse dovessero essere confermate, potrebbe quindi entrare in considerazione per __________ una pena superiore a quella inflitta a __________."

(cfr. decisione 13 ottobre 2004, inc. GIAR 666.2003.09).

In conclusione, la richiesta del magistrato inquirente merita accoglimento: gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, un'ulteriore proroga nei limiti di un mese e mezzo appare adeguata ed è ancora rispettosa, tenuto conto della gravità dei reati, della pena prospettabile in caso di condanna e della complessità del caso, del principio di proporzionalità, anche se ormai molto vicino al limite, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente di procedere indilatamente, a dipendenza della decisione di questo giudice sul reclamo 10/13 dicembre 2004, nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.

6.

Conformemente a quanto sopra espresso, l’istanza viene accolta, il carcere preventivo cui è astretto l’accusato è prorogato fino al 31 gennaio 2005 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 251, 305, 305 bis CP, 19 cifra 1 e 2 LFStup., 102, 103, 279 e 284 CPP,

decide:

1.      L'istanza è accolta.

       §.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di un mese e mezzo e verrà a scadere il 31 gennaio 2005 (compreso).

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione: (anticipata via fax e per raccomandata)

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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