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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.04.2004 INC.2003.66605

23 aprile 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,648 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.66605

Lugano 23 aprile 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 marzo 2004 da

__________ patr. di fiducia dall'__________  

contro

la decisione 7 marzo 2004 con la quale il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui telefonici senza restrizioni con la famiglia, in particolare la moglie (Inc. MP __________);

viste le osservazioni 31 marzo 2004 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

A.

__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in __________ - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

Giova rilevare che il 15 ottobre 2003 __________ era accompagnato dalla moglie.

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349).

Con decisione 12 febbraio 2004 questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62), avverso la quale __________ ha presentato ricorso la Tribunale federale, procedura tuttora pendente.

Nel corso dell'interrogatorio 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche per "correità/complicità/istigazione a riciclaggio di denaro aggravato sub. semplice per aver concorso all'occultazione e al passaggio della frontiera italo-svizzera del denaro sequestrato a __________ ".

B.

Con decisione 7 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha negato l'autorizzazione a colloqui telefonici liberi fra __________ e la di lui moglie, in quanto gli stessi comporterebbero un alto pericolo di collusione, segnatamente con i membri dell'organizzazione ancora in libertà e comprometterebbero il buon esito delle rogatorie, in particolare quella in __________ e, in misura ancora maggiore, quella in __________.

Si precisa che con decisione 8 marzo 2004 questo giudice, ha parzialmente accolto l'istanza di proroga del carcere preventivo cui è astretto __________ (inc. GIAR 666.2003.6).

C.

Con reclamo 22 marzo 2004 __________ si riconferma nella richiesta di colloqui telefonici liberi con la moglie. A suo dire, non sussisterebbe alcun pericolo di collusione, peraltro invocato dal magistrato inquirente in maniera del tutto generica, ritenuto che la moglie sarebbe estranea ai fatti imputati al reclamante - fatti che vertono essenzialmente sulla natura dei legami di quest'ultimo con __________, persona che la signora __________ neppure conosce -, come peraltro risulta dalle dichiarazioni da lei rese nel corso dei verbali di polizia 15 e 16 ottobre 2003 - e dal fatto che la stessa subito dopo essere stata sentita è stata liberata, affatto determinante la circostanza che nei confronti della signora __________ sia stata promossa l'accusa "ritenuto che in concreto non è corroborata da elementi sostanziali". In siffatte circostanze, tenuto anche conto che dal giorno del suo arresto fino al 23 dicembre 2003 __________ è stato tenuto in totale isolamento e che durante i primi mesi di detenzione ha avuto sporadici contatti telefonici sorvegliati con la moglie e un incontro, pure sorvegliato, di circa 1/2 ora presso il PCT, il rifiuto del Procuratore pubblico sarebbe sproporzionato, ingiustificato e contrario all'art. 8 CEDU 465).

D.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata.

Delle ulteriori allegazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

Con scritto 1. aprile 2004, trasmesso per conoscenza a questo giudice, la difesa ha segnalato al Procuratore pubblico che __________ da ormai 15 giorni non conferiva con la moglie.

e considerato

In diritto

1.

Il reclamo tempestivo e presentato da persona legittimata, in quanto accusata e direttamente colpita dal provvedimento impugnato, è ricevibile in ordine (art. 280 e rel. CPP).

2.

L'art. 104 cpv. 2 CPP dispone che l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri.

Ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 CPP i colloqui - sia tra presenti che telefonici (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 25 ad art. 104 CPP) - tra la persona in detenzione e terze persone sono accordati e disciplinati dal magistrato.

La possibilità di colloqui con terze persone può essere ristretta unicamente in conformità con il principio di proporzionalità, principio che in materia di arresto e misure coercitive è peraltro espressamente sancito dall'art. 176 cpv. 2 CPP. A seconda dell'interlocutore possono variare le modalità del colloquio che può essere libero o sorvegliato, limitazioni possono essere giustificate sia da ragioni d'inchiesta (cfr. DTF 117 Ia 465; 102 Ia 299) sia per mantenere l'ordine carcerario. Ai colloqui con terzi si applicano le garanzie previste dall'art. 8 CEDU in materia di corrispondenza: non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità.

In sostanza, provvedimenti limitativi nei contatti con terzi non sono, di principio, contrari alla CEDU e neppure alla Costituzione federale (art. 36 CF), ma devono essere giustificati da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico (in proposito cfr. anche G. Piquerez, La Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, ad 2416; Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP).

In concreto, il Procuratore pubblico ha rifiutato l'autorizzazione a colloqui telefonici liberi tra __________ e la moglie, in quanto vanificherebbero l'inchiesta. In particolare, colloqui non controllati comporterebbero un alto pericolo di collusione, specie con i membri dell'organizzazione ancora in libertà, e comprometterebbero il buon esito delle rogatorie estere, segnatamente quelle in __________ ed in __________.

Occorre innanzitutto rilevare che la moglie del reclamante, __________, è coaccusata nel procedimento: il Procuratore pubblico ha infatti promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di complicità sub correità in favoreggiamento, falsità in documenti e truffa processuale. La stessa nel corso del verbale di polizia 15 ottobre 2003 ha inoltre dichiarato di essere al corrente di tutte le attività del marito (cfr. rapporto d'arresto 15 ottobre 2003 e relativi allegati, AI 1/3).

Ciò premesso va ricordato che il Procuratore pubblico è tuttora in attesa che le autorità rogate di __________ ed __________ diano evasione alle rogatorie del 17 gennaio 2004 e del 5 febbraio 2004 (AI 6/21 e 6/26). Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo tali rogatorie non riguardano soltanto i rapporti tra __________ e __________, persona che __________ ha dichiarato di non conoscere. In particolare, quella del 17 gennaio 2004, inviata alle Autorità __________, si riferisce, tra l'altro, a parenti del reclamante - il nipote __________, un secondo famigliare __________ ed il cognato __________ - mentre quella inviata in __________ ha per oggetto gli interrogatori di __________, persona indicata da __________ quale proprio collaboratore ed agente commerciale, e della moglie di __________, __________, sorella di __________, uno degli indagati in Italia. Il contenuto di tali rogatorie è noto al reclamante, al quale il Procuratore pubblico ha dato pieno accesso agli atti. L'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle informazioni oggetto delle suddette rogatorie è stata riconosciuta dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62, AI 2/45) e ribadita da questo giudice con decisione 8 aprile 2004, concernente la proroga del carcere preventivo cui è astretto il reclamante (cfr. doc. 5, inc. GIAR 666.2003.6).

Ne consegue che, così come ritenuto dal Procuratore pubblico, allo stadio attuale dell'inchiesta, colloqui liberi con la moglie comporterebbero il pericolo concreto di inquinamento e collusione delle prove, ritenuto che __________ potrebbe informare la moglie sul contenuto delle suddette rogatorie, sino ad ora a conoscenza unicamente delle autorità inquirenti e del reclamante stesso, con il rischio concreto che quest'ultima possa a sua volta informarne terze persone, segnatamente quelle oggetto delle commissioni rogatorie e/o coinvolte nei fatti inchiestati, con conseguente grave pregiudizio per l'inchiesta in corso.

In siffatte circostanze il diniego all'autorizzazione a colloqui liberi tra il reclamante e la moglie non può quindi essere considerato né misura sproporzionata, né contrario all'art. 8 CEDU e deve pertanto essere confermato.

Da ultimo, con riferimento allo scritto 1. aprile 2004 della difesa, giova precisare che dagli atti risulta che a far tempo dall'inizio dell'anno il reclamante ha potuto conferire telefonicamente con la moglie in modo regolare (in un'occasione ha rifiutato di recarsi negli uffici della polizia per la telefonata settimanale), da ultimo il 2 aprile 2004 per circa mezz'ora, e che il reclamante stesso nel corso dell'ultima settimana di marzo 2004, preso atto dell'impossibilità, causa urgenze, della polizia di fargli fare la telefonata settimanale alla moglie ha verbalmente risposto agli agenti di capire il loro problema e che non avrebbe fatto reclamo (cfr. rapporto di segnalazione 2 aprile 2004, noto alla difesa). Spetterà comunque al magistrato inquirente vigilare affinché venga garantita la regolarità dei colloqui telefonici sorvegliati tra il reclamante e la moglie.

3.

Il reclamo è conseguentemente respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 104 CPP, n. 27).

Per i quali motivi

richiamate le norme di legge citate

decide

1.       Il reclamo è respinto.

2.       Non si prelevano né tasse né spese.

3.       Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.       Intimazione :

                                                                  giudice Ursula Züblin

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