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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.08.2003 INC.2003.49002

29 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,456 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.49002

Lugano 29 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 agosto 2003 da

__________, c/o Celle pretoriali, 6850 Mendrisio patrocinato di fiducia dall'avv. __________  

Contro

il mancato trasferimento al PCT;

preso atto delle osservazioni 26 agosto 2003 del Procuratore pubblico;

visto l'inc. MP 2003.__________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto e considerato

in fatto

A.

__________ è stato arrestato, a seguito dell'ordine di arresto internazionale 22 maggio 2003 emanato dal Procuratore pubblico ticinese, nell'ambito dell'inchiesta "indoor 15" per titolo di infrazione aggravata sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio, a __________ il 5 giugno 2003 e quindi trasferito presso le carceri di __________ dove è rimasto fino al 30 luglio 2003, giorno in cui è stato estradato in Svizzera ed associato alle Celle pretoriali di Mendrisio, dove si trova tuttora.

B.

Il 13 agosto 2003 __________, tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto al Procuratore pubblico che venisse disposto al più presto il suo trasferimento al PCT.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 21 agosto 2003 la difesa ha contattato telefonicamente il magistrato inquirente, il quale ha affermato l'impossibilità del trasferimento per pericolo di collusione con altre persone implicate nell'inchiesta e detenute al PCT.

C.

Con il presente reclamo __________ lamenta la mancata positiva evasione della sua richiesta. Dopo aver evidenziato che le condizioni di carcerazione presso le pretoriali di Mendrisio sarebbero "disumane", non potendo beneficiare nemmeno di un'aria al giorno, rileva che il rischio di collusione invocato dal magistrato inquirente per negare il trasferimento sarebbe del tutto teorico. In particolare, ritenuto che il reclamante avrebbe cessato la propria attività di consulenza per la __________ SA e la __________ SA, i cui responsabili sono peraltro tuttora latitanti, già nell'autunno 2002, da quel momento egli avrebbe potuto commettere qualsivoglia atto di collusione con le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Evidenzia infine che all'asserito pericolo di collusione si potrebbe ovviare trasferendo temporaneamente alle pretoriali i due detenuti con i quali sussiste tale pericolo.

D.

In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, dopo aver premesso che le condizioni della carcerazione preventiva non dipendono dalle Autorità inquirenti, ha motivato il proprio rifiuto al trasferimento di __________ con il rischio di collusione con le altre persone legate all'entourage di __________ e con quelle in procinto di essere trasferite al PCT, in quanto da maggior tempo alle pretoriali (__________e __________), tenuto anche conto dell'atteggiamento "minimalista" finora assunto dal reclamante. In sostanza, il suo trasferimento al PCT, prima dell'espletamento dei vari confronti, metterebbe a repentaglio il buon esito dell'inchiesta.

In diritto

1.

Se di primo acchito il reclamo potrebbe essere considerato come rivolto contro la mancata evasione formale della propria richiesta 13 agosto 2003, è altrettanto vero che il Procuratore pubblico in sede di osservazioni ha ribadito il proprio rifiuto al trasferimento ad altro carcere, confermando quanto già comunicato alla difesa nel corso della telefonata del 21 agosto 2003. In questo senso il reclamo può quindi essere considerato come diretto contro un provvedimento del Procuratore pubblico relativo al luogo di detenzione. Il reclamo è tempestivo (art. 281 cpv. 1 CPP) e pacifica la legittimazione di __________, accusato e detenuto. Esso è quindi ricevibile in ordine.

Si ricorda, comunque ed a scanso di equivoci, che ciò non è il caso per questioni relative all'attuazione pratica della carcerazione non dipendenti direttamente dalla decisione del Procuratore pubblico; in questo caso la competenza è della Direzione del Penitenziario (art. 43 cpv. 2 in relazione con gli artt. 39 e 37 ss del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, Raccolta no. 4.2.1.1.1).

2.

Le norme, ed i principi generali, applicabili alla questione relativa il luogo di carcerazione per le persone in detenzione preventiva, sono già state definite in numerose decisioni di quest'ufficio (sentenze GIAR: 11.02.1993 [17.93.2], 24.02.1994 concernente il qui reclamante [977.93.3], 20.01.1995 [1066.93.5], 23.08.1999 [368.99.5], 22.03.1999 [REP 1999 n. 129], 28.09.2001 [369.2001.3]), che possono essere qui riprese non essendovi ragione di scostarsi dalle stesse:

"a)        Il codice di procedura penale ticinese non definisce il luogo di esecuzione della carcerazione preventiva dell’accusato. L’art. 104 CPP (Esecuzione dell’arresto) precisa unicamente che l’arrestato è di regola separato dai detenuti in espiazione di pena (cpv. 2), mentre l’art. 4 della Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti (LEPMS) dispone segnatamente che i prevenuti “sono assegnati al penitenziario: nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale”. Le carceri pretorili - che sono delle sezioni dell’istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1]) - “accolgono [...] i prevenuti nella misura dettata dalle esigenze dell’inchiesta e del procedimento di istruzione” (art. 43 cpv. 1 REPMS [Raccolta delle leggi n. 4.2.1.1.1]; così, verbatim, sentenza della Camera dei ricorsi penali 15 febbraio 1999 in re A.J.W., inc. CRP 60.99.00017, consid. 2 p. 3; v. inoltre sentenza CRP 1 settembre 1988 in re A.B., inc. CRP 196/88, consid. 2 p. 4). L’art. 104 cpv. 3 CPP precisa poi che il prevenuto è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell’arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, mentre l’art. 176 cpv. 2 CPP sancisce espressamente il principio della proporzionalità nell’esecuzione del carcere preventivo (sentenza CRP, loc. cit.). Competente per ordinare le condizioni di detenzione durante il carcere preventivo è il Procuratore Pubblico (art. 40 cpv. 1 REPMS; sentenza CRP 15 febbraio 1999, cit., consid. 4 p. 5)(così, verbatim, decisione 22 marzo 1999 in re E., inc. Giar 582.98.7, in: Rep. 132 [1999] n. 129 consid. 4a p. 357 s.).

b)         Si deduce da quanto precede che in realtà, il magistrato inquirente non ha la facoltà di decidere autonomamente dove debba essere detenuta una persona in stato di arresto: visto che anche le carceri pretorili non sono altro che sezioni dell’istituto principale (art. 4 cpv. 1 lit. a LEPMS), ogni decisione in proposito spetta all’autorità amministrativa preposta alla gestione delle carceri. Di regola, la detenzione preventiva ha luogo presso le carceri pretorili, poiché solo queste strutture sono atte a garantire l’effettiva ed assoluta segregazione del detenuto da persone con le quali era ipotizzabile un pericolo di collusione. Quando il Procuratore Pubblico autorizza il trasferimento di un detenuto da un carcere pretorile alla Stampa decide, in verità, piuttosto sulle modalità d’esecuzione della detenzione preventiva: di fatto, rinuncia consapevolmente alla totale separazione dei vari correi, accettando un accresciuto rischio di possibili collusioni.

c)         Dunque, fino a quando sussiste pericolo di collusione il rifiuto (esplicito o implicito) di trasferimento di un detenuto presso la struttura della Stampa è di principio lecito.

d)                   Non basta, tuttavia, accertare che una detenzione preventiva sia lecita, in termini assoluti, poiché persegue gli scopi previsti dalla legge. Come già accennato (supra consid. 2a in fine), la legittimità di una detenzione preventiva dipende anche da un esame di proporzionalità (così già nelle decisioni in re W. 21 dicembre 1993 [inc. Giar 977.93.2] e 24 febbraio 1994 [inc. Giar 977.93.3], riprese da ultimo in decisione 23 agosto 1999 in re B.A., inc. Giar 368.99.5-7 consid. 7.1 p. 9). La misura è proporzionata se le restrizioni imposte al detenuto si giustificano con le esigenze che la carcerazione deve soddisfare nel caso specifico: quanto più gravose sono le condizioni di detenzione, tanto più marcate dovranno essere queste esigenze. Ciò vale anche con riferimento al luogo di detenzione, e significa che se le condizioni di detenzione sono inaccettabili, l’autorità inquirente deve trovare un’alternativa compatibile con gli standard internazionali oppure, al limite, rinunciare alla misura. L’esame va ovviamente effettuato di caso in caso, con riferimento alle concrete esigenze, e non può basarsi unicamente su opinioni dottrinali (per quanto di peso, come quella riportata dal reclamante) o sulle generiche risultanze delle periodiche visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (CPT, v. reclamo, cit., pto. 4 p. 4; si tratta dell’organo di monitoraggio istituito dalla Convenzione europea di identica denominazione [art. 1], con funzione espressamente consultiva e non di condanna, v. pagina web introduttiva, www.coe.int/en/about.htm)."

(sentenza GIAR 28 settembre 2001, citata, cons. 2)

Ricordando, inoltre, che:

b)       Solo per l’espiazione di una pena o l’esecuzione di una misura, il Dipartimento delle istituzioni può far capo a stabilimenti di altri Cantoni (art. 9 LEPMS; sentenza CRP 1 settembre 1988, loc. cit.; sentenza CRP 26 febbraio 1992 in re D.G., inc. CRP 26/92, consid. 2 p. 4). Sulla base di questo espresso dettame di legge, soprattutto se letto in relazione con il già menzionato principio di proporzionalità nell’esecuzione del carcere preventivo scaturente dall’art. 176 cpv. 2 CPP, “si deve concludere che ogni prevenuto ha il diritto di essere trattenuto in carcere preventivo nel Ticino, sia per i contatti con eventuali familiari qui residenti o con il suo ambiente, sia soprattutto per le correnti necessità del procedimento e per poter agevolmente conferire con i propri difensori. Eccezioni possono essere ammesse [...] per non pregiudicare la ricerca della verità, nei confronti di pericolo di collusione specie con altri coprevenuti” (sentenza CRP 1 settembre 1988, cit., consid. 2 p. 4-5). "

(sentenza GIAR 22 marzo 1999, citata, cons. 4 c.)

3.

La questione relativa alla legalità delle condizioni della detenzione preventiva presso le celle pretoriali è stata recentemente affrontata dalla Camera dei ricorsi penali nella sentenza 19 agosto 2002 (CRP 60.2001.00313), nella quale è stato ritenuto che:

"4.2

4.2.1

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CF ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

Eventuali restrizioni di diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità. In tutti i casi, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 CF).

In materia di privazione della libertà durante l'esecuzione della pena e del carcere preventivo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) riconosce le medesime garanzie sancite dalla CF (STF 118 Ia 73; 113 Ia 328; PKG-1993-40).

Quanto alle risoluzioni e raccomandazioni emanate dagli organi del Consiglio d'Europa concernenti il trattamento dei detenuti, il Tribunale federale ha precisato che le stesse non sono vincolanti, ma vengono quantomeno osservate (STF 118 Ia 64; 111 Ia 344).

4.2.2

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti (in seguito: CPT) ha più volte ribadito che il diritto del detenuto di fruire quotidianamente dell'"ora d'aria" rappresenta una garanzia minima che non è passibile di alcuna restrizione (v. CPT/Inf (2001) 10, par. 51). A proposito la commissione di sorveglianza delle condizioni di carcerazione in Ticino, dopo aver visitato nel corso del 2001 le carceri pretoriali di Bellinzona, Lugano e Mendrisio, ha specificato che "(..) si tratta di strutture che più non adempiono gli standard minimi attuali di detenzione" e che"(..) nonostante i limiti logistici delle attuali strutture" il diritto all'ora d'aria "deve essere garantito a tutti i detenuti , qualunque sia il loro regime, come ha avuto modo di ricordare ancora di recente il CPT nel rapporto sulla visita periodica alla Francia del 14-25 maggio 2000 a proposito della struttura di attesa all'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, struttura che può essere paragonata a quelle delle carceri pretoriali" (v. Rapporto 19.2.2002 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi concernente il 1° Rapporto di attività della Sottocommissione di sorveglianza delle condizioni di carcerazione, p. 2-3). Pure la dottrina (v. in particolare J. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p. 72-73) e la giurisprudenza (cfr. STF 122 I 222; 118 Ia 64; 118 Ia 360; 106 Ia 293; 102 Ia 279 consid. 7c; 99 Ia 262; PKG-1993-40) concordano nel riconoscere al detenuto il diritto al passeggio quotidiano all'aria aperta per almeno mezz'ora che deve essere obbligatoriamente organizzato, e ciò indipendentemente dalla struttura carceraria e dalle difficoltà logistiche ed organizzative del carcere in cui il detenuto risiede. Dove le circostanze lo permettano, deve essere concessa un'ora d'aria (STF 118 Ia 64 consid. 3k; v. pure Regolamento penitenziario di Stato del Cantone Ticino "La Stampa", art. 44). Irrilevante a tal fine è il regime di carcerazione del singolo detenuto e/o la sua potenziale pericolosità (cfr. STF 118 Ia 64 consid. 3c; sentenza non pubblicata del TF del 27.9.1999 in re A.B.).

Sulla base della suddetta dottrina e giurisprudenza, la CRP ha concluso che, nella misura in cui al detenuto viene negato il passeggio giornaliero all'aria aperta o perlomeno un surrogato dello stesso - come avviene presso le celle pretoriali di Mendrisio e Lugano lo stato di detenzione cui è sottoposto lede il diritto federale e la CEDU. Ciò a prescindere dal pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e dall'atteggiamento assunto dal detenuto nel corso dell'istruzione formale.

4.

Discende dalla suddetta giurisprudenza che le condizioni di detenzione preventiva cui è sottoposto __________ da ormai 1 mese presso le celle pretoriali di Mendrisio, dove non beneficia nemmeno di un'aria al giorno (e, a suo dire, neppure viene fatto uscire dalla propria cella anche soltanto per passeggiare per i corridoi) sono illegali, irrilevanti a tale proposito l'atteggiamento processuale del reclamante ed il rischio di collusione ed inquinamento delle prove invocato dal Procuratore pubblico a sostegno del proprio diniego al trasferimento.

Il Procuratore pubblico dovrà quindi provvedere indilatamente al trasferimento di __________ in una struttura carceraria, non necessariamente il PCT, in cui le condizioni detentive siano conformi alla CEDU e al diritto federale, con le disposizioni, quo al regime carcerario che riterrà più opportune per ovviare al pericolo di collusione e quindi salvaguardare il buon esito dell'inchiesta (cfr. sentenza GIAR 24.7.2002 in re P.E.W., inc. 54.2002.3). Abbondanzialmente si rileva che il pericolo di collusione è fatto valere dal magistrato inquirente in maniera piuttosto generica e senza il necessario grado di concretezza: il magistrato inquirente fa infatti riferimento ad un pericolo di collusione con __________ e __________ - peraltro scarcerato in data odierna - a suo dire in procinto di essere trasferiti alla Stampa in quanto arrestati precedentemente a __________ e nei cui confronti le istruttorie sono in fase avanzata, e ad altre persone detenute alla Stampa e legate a __________, senza tuttavia precisare su quali punti essi potrebbero concertarsi al punto da compromettere l'inchiesta. Non va d'altronde dimenticato che i responsabili delle ditte presso le quali __________ avrebbe svolto l'attività criminosa imputatagli sono tuttora latitanti.

Trattandosi di decisione in tema di libertà personale, contro di essa è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali entro 10 gironi.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 104, 280 CPP, artt. 4 LEPMS, 39 ss, 43 REPMS,

decide

1.    Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

      1.1  Al magistrato inquirente è fatto ordine di provvedere al trasferimento di __________ ad altra struttura carceraria ai sensi dei considerandi.

2.      Non si prelevano tasse e spese, al reclamante lo Stato rifonderà FRS 300.-- a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione (anticipata per fax) e per posta a:

avv__________, per sé e per __________;

-         Procuratore Pubblico __________ (con l’incarto di ritorno).

giudice __________

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