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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.02.2004 INC.2003.45805

10 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,680 parole·~18 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 2003.45805

Lugano 9 giugno 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16 gennaio 2004 da

___________,  detenuto c/o PCT patr. dall'avv. __________  

contro

la decisione 29 dicembre 2003 emanata dal Procuratore pubblico __________ in materia di complementi istruttori (inc. MP 2003.4808 e 2003.4299);

viste le osservazioni del Procuratore pubblico e della parte civile;

letti ed esaminati gli atti di cui agli inc. MP 2003.4808 e 2003.4299;

ritenuto

in fatto

A.

___________ è stato arrestato a Losanna il 16 luglio 2003 sulla base dell'ordine di arresto di portata nazionale ed internazionale del 6 giugno 2003 e trasferito il 18 luglio 2003 in Ticino, con conferma dell'arresto da parte di questo giudice il giorno successivo (cfr. doc. 9 inc. GIAR 458.2003.1) e contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup, riciclaggio di denaro, falsità in certificati, sequestro di persona e rapimento semplice subordinatamente aggravato, estorsione, nonché subordinatamente coazione (inc. MP 2003.4808 e 4299).

Successivamente, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 2003.4808, in data 10 novembre 2003, l'accusa è stata estesa, a seguito della querela 29 agosto 2003 sporta da ___________, ai reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, ingiuria e minaccia.

In sostanza e riassuntivamente ___________ è accusato di avere acquistato, rivenduto a terzi ingenti quantità di canapa (inc. MP 2003.4299), nonché di avere partecipato, con altre persone, al "prelevamento" di ___________ dal ristorante/hotel __________ di Lugano, contribuendo a trattenerlo, spostarlo (contro la volontà di ___________) in diverse località del Cantone e della Svizzera, nel periodo fra il 16 ed il 18 giugno 2003, in quanto ___________ era "sospettato" di aver sottratto un importante quantitativo di marijuana (ca kg. 170) che ___________ ed altri avevano in precedenza depositato presso il suddetto ristorante/hotel, verosimilmente in vista di consegnarlo agli acquirenti (inc. MP 2003.4299).

B.

Il 12 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti.

Il 16 dicembre 2003 ___________ ha inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di diverse prove. Con decisione 29 dicembre 2003 il magistrato inquirente ha accolto soltanto alcune domande. Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova, ad eccezione del sopralluogo, della ricostruzione e dell'audizione di __________, oggetto dell'istanza 16 dicembre 2003 e respinti dal Procuratore pubblico.

Nelle rispettive osservazioni il magistrato inquirente e la parte civile hanno postulato la reiezione del gravame, la parte civile, con argomentazioni di cui si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.

C.

In data 29 gennaio 2004 il patrocinatore di ___________ ha trasmesso al Procuratore pubblico documentazione relativa allo stato di salute del suo cliente.

Con scritto 6 febbraio 2004 ha comunicato a questo giudice di aver ricevuto ulteriore documentazione relativa alle condizioni di ___________ e di aver richiesto, per il tramite del dr. __________, un nuovo certificato da parte dell'interessato ospedale psichiatrico serbo sull'interrogabilità e sulla capacità processuale di ___________.

In data 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha trasmesso a questo giudice lo scritto di pari data del dr. __________, contenente il riassunto del rapporto medico 6.2.2004 allestito dal medico serbo di ___________ (allegato), dal quale risulta che quest'ultimo è capace di intendere e di volere ed è interrogabile.

E ritenuto

In diritto

1.

Il reclamo, presentato dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, quindi da persona legittimata e tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

In termini generali, per l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta, valgono i seguenti principi.

a)

Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).

b)

I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).

"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".

c)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

3.

Per quanto riguarda le richieste di interrogatori isolati ed a confronto, ad eccezione di quello della parte civile con ___________, si tratta di mezzi di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.

Prima di procedere ad un esame degli atti istruttori richiesti, giova rilevare che l'istanza di complementi istruttori 16 dicembre 2003 era quantomai generica in merito ai motivi posti alla base delle singole richieste e che gli stessi sono stati indicati soltanto con il gravame in oggetto. Tale modo di procedere non può essere tutelato, ricordato che incombe a chi chiede un complemento istruttorio giustificare le proprie richieste, indicando i motivi posti alla base delle stesse, e non al Procuratore pubblico dilungarsi nel motivare il rifiuto di richieste non motivate.

Seguendo l'ordine proposto dal reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

a) Interrogatori isolati ed a confronto con

1. ___________

Il reclamante invoca il diritto al contraddittorio. È pertanto utile ribadire che il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, ma che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini preliminari o dell'istruttoria predibattimentale; é sufficiente che avvenga prima del giudizio di merito, se del caso al dibattimento che è, e rimane, il momento centrale e qualificato del processo penale per l'assunzione e la valorizzazione della prova (art. 6 § 3 lett. d.; DTF 116 Ia 289; DTF I 127; artt. 259 e 247 cpv. 1 CP; GIAR 23 luglio 2001 in re C., inc. 501.98.7).

Nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto al contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione e ritenuto che proprio i confronti sono mezzi di prova, di regola, da esperirsi al dibattimento (L. __________, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, in Rep. 2000, p. 39 ss).

In concreto, nella decisione di diniego, il Procuratore pubblico, dopo aver rilevato che lo shock emotivo con sindrome depressiva acuta reattiva caratterizzata da tratti paranoici di ___________ ha comportato il suo allontanamento, tuttora in corso dalla Svizzera, ha rifiutato tale confronto, da un lato, per l'impossibilità di procedervi e, dall'altro, in considerazione del fatto che sia ___________ che ___________ hanno più volte fornito la propria versione dei fatti, e che quindi sarebbe più che probabile che nel corso di un eventuale contraddittorio entrambi non farebbero che confermare le loro precedenti dichiarazioni, rendendo tale atto istruttorio inutile. Ha inoltre evidenziato la facoltà per la difesa del reclamante di postulare tale confronto in sede dibattimentale.

Da parte sua il reclamante, ricordato che "non è dato sapere dove all'estero ___________ effettivamente si trovi", ribadisce la necessità di un confronto, ritenuto che le ipotesi di sequestro di persona/rapimento a suo carico si fondano essenzialmente sulle dichiarazioni di ___________, evidenziando nel contempo "l'odierna marcia indietro dell'accusa", ritenuto che con scritto 3 novembre 2003 è stato lo stesso magistrato inquirente a proporre tre possibili date al patrocinatore di ___________ per procedere al confronto, a comprova della necessità di tale atto istruttorio.

Occorre ricordare che, successivamente all'inoltro del reclamo, il 29 gennaio 2004 il patrocinatore di ___________ ha trasmesso al Procuratore pubblico documentazione dalla quale risulta che quest'ultimo, si trova ancora in Serbia, dove è stato ricoverato dal 18.11.2003 al 23.12.2003 con la diagnosi di depressione e sofferenza post-traumatica in personalità Borderline e che lo psichiatra curante in Serbia ha espresso il parere che il paziente, terrorizzato all'idea di rientrare in Svizzera, debba essere curato in Patria per un periodo ancora incerto (cfr. scritto dr. __________ del 30 gennaio 2004) ed il 6 febbraio 2004 il dr. __________ ha trasmesso al Ministero pubblico ulteriore documentazione relativa allo stato di salute di ___________. Tuttavia da tale documentazione non risulta l'impossibilità da un punto di vista medico di ___________ ad essere interrogato, non essendovi alcun certificato medico in tal senso.

Su richiesta 6 febbraio 2004 del Procuratore pubblico, con fax 9 febbraio 2004 il dr. __________ ha trasmesso il riassunto del rapporto 6.2.2004 allestito dal medico dell'ospedale serbo in cui è stato ricoverato ___________, dal quale risulta che quest'ultimo è capace di intendere e di volere e di conseguenza capace di comparire davanti ad una Corte, seppure esista la possibilità che il rientro nei luoghi dove si sono svolti i fatti ed il confronto con le altre persone coinvolte possa provocare un peggioramento, peraltro già in atto, delle sue condizioni psichiche con un ulteriore regressione.

In concreto, come si evince dallo scritto 3 novembre 2003, quindi soltanto 9 giorni prima del deposito atti, è stato lo stesso magistrato inquirente ad aver rilevato la necessità di procedere ad un confronto fra ___________ e ___________ nella fase predibattimentale, evidenziando nel contempo l'assenza di certificati medici atti a comprovare la non interrogabilità di quest'ultimo: pertinenza e rilevanza di tale atto istruttorio erano quindi stati riconosciuti dal magistrato inquirente.

La decisione negativa 29 dicembre 2003 costituisce, in qualche modo, un "venire contra factum proprium" che si concretizza per il reclamante (in assenza di una dettagliata motivazione a sostegno e giustificazione.) in una violazione del principio della buona fede processuale (N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo, 1997, n. 249; DTF 25 marzo in re R., H.,S.,G, 6/1994) in materia di assunzione di prova.

Nel caso specifico, il magistrato inquirente, come detto, ha sostanzialmente negato il confronto in questione in ragione dell'assenza all'estero di ___________ anche a causa di problemi di salute, rispettivamente dell'inutilità di tale atto istruttorio, in quanto entrambi hanno già più volte fornito la propria versione dei fatti, quindi verosimilmente si riconfermerebbero nelle rispettive dichiarazioni, nonché tenuto conto delle numerose deposizioni delle altre persone coinvolte, peraltro già sentite prima del 3 novembre 2003 (unico confronto successivo a tale data e precedente la decisione impugnata è stato quello tra il reclamante e __________). Per contro, il magistrato inquirente con la decisione impugnata non ha motivato in alcun modo la "perdita" di rilevanza di tale prova - che lui stesso aveva indicato come da assumere, da ultimo poco prima di procedere al deposito degli atti - seppure nell'incarto non vi fosse documentazione atta a comprovare l'impossibilità da un punto di vista medico di ___________ di sottoporsi al richiesto verbale di confronto. Né, del resto, la pretesa inutilità di tale prova emerge dall'incarto, ritenuto che per le ipotesi di reato di sequestro/rapimento di persona le dichiarazioni di ___________, asserita vittima, sono indubbiamente rilevanti. Il fatto che ___________ si trovi attualmente all'estero e che al momento attuale un suo rientro in Svizzera non sia previsto né prevedibile non ostano all'assunzione dell'atto istruttorio richiesto.

Tutto ciò premesso e considerato che dallo scritto 9 febbraio 2004 del dr. __________ emerge che ___________ ha la capacità di intendere e di volere ed è interrogabile, non sussistono motivi per giustificare il diniego di tale complemento istruttorio.

E' ben vero che i confronti, come detto, sono, di regola, da esperirsi in sede dibattimentale e che per costante dottrina e giurisprudenza l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi (sentenza 13.2.2003, GIAR 428.1997.2 e sentenza 6.10.2003, GIAR 120.2003.5). Tuttavia nel caso specifico, pur non essendovi l'impossibilità certa di non poter procedere al confronto in sede dibattimentale, è altrettanto vero che dallo scritto 9 febbraio 2004 del dr. __________ risulta che le condizioni psichiche di ___________ sono recentemente peggiorate "per cui è stato pianificato un eventuale ammissione all'ospedale diurno del reparto di psichiatria" e che pertanto esiste il rischio concreto di un ulteriore peggioramento, con conseguente impossibilità di procedere al confronto in sede dibattimentale.

In virtù di quanto precede il reclamo su questo punto deve quindi essere accolto.

2. ___________

Il reclamante non dà sufficiente ragione dell'importanza di tale confronto per il chiarimento della fattispecie, né d'altronde si tratterebbe di novità, ma piuttosto di ripetizione di quanto già descritto da ___________ e dall'accusato stesso nel corso dei rispettivi verbali (cfr. verbali ___________ 12.8.2003 e 23.7.2003, AI 28 e all. 11 rapporto di polizia 6.11.2003; verbale B. ___________ 2.7.2003 e 6.8.2003 all. al rapporto di Polizia giudiziaria 6.11.2003). Giova inoltre evidenziare che dove si trovi attualmente ___________ risulta dalle tavole processuali, note alla difesa di ___________, senza che sia quindi necessario chiedere informazioni in merito alla moglie (cfr. lettere 2.2.2004 e 6.2.2004 PP a avv. __________ e relativi allegati).

In siffatte circostanze il confronto appare superfluo, oltre a non risultare produttivo per le conclusioni del Procuratore pubblico, per cui potrà - se del caso - essere chiesto ulteriormente al dibattimento.

3. __________, __________, __________, __________

Gli interrogatori, se del caso a confronto, in epigrafe sono stati chiesti per chiarire se i quattro dopo i fatti hanno continuato a frequentare ___________, rispettivamente per stabilire eventuali precedenti malefatte comuni, non potendosi escludere che gli stessi "fossero soliti agire in banda, ciò che renderebbe verosimile una loro partecipazione quale scorta a ___________ durante il viaggio a Zurigo".

Si tratta di atti istruttori del tutto irrilevanti ai fini della posizione processuale di ___________. L'ipotesi di una loro "scorta" appare, così come indicato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, "fantasiosa" e non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, mentre del tutto ininfluenti eventuali "malefatte comuni" precedenti ai fatti inchiestati (delle quali peraltro non vi è agli atti alcun indizio concreto), così come eventuali contatti successivi alla loro scarcerazione e alle audizioni in polizia, ritenuto che a quel momento ___________ aveva già reso la propria versione dei fatti sia in merito al furto che a quanto avvenuto il 16/18 giugno 2003.

4. ___________

Anche tale atto istruttorio non appare utile ai fini dell'inchiesta.

Innanzitutto la dichiarata assenza dalla Svizzera di ___________, come già evidenziato, trova riscontro nelle risultanze processuali. In secondo luogo, considerato che ___________ ha dichiarato di essere d'accordo (perlomeno sino al suo arrivo in albergo a Zurigo) ad incontrare il reclamante e di essere volontariamente salito sul taxi di ___________, inutili ai fini della posizione processuale di ___________ ulteriori accertamenti sul viaggio a Zurigo, segnatamente in merito allo sosta alla stazione di Stalvedro a Sihlbrugg. Per quanto riguarda la telefonata del 17 giugno 2003, ___________ ne ha già descritto il contenuto nel corso del verbale di polizia del 18 giugno 2003 (all. 47 al rapporto di polizia 6.11.2003), mentre per quella intercorsa fra ___________ e la figlia, ___________, avendovi unicamente assistito, potrebbe fornire soltanto una testimonianza indiretta, quindi di scarsa valenza.

5. ___________

Ricordato che oggetto del procedimento in questione non sono le relazioni d'affari fra ___________ e __________, relativamente ai fatti di __________ ___________ si è già espresso nel corso del verbale 18.6.2003 asserendo che "devo dire che nel pomeriggio non aveva tutti quegli ematomi che si vedono ora in fotografia": in proposito non si vede in quale modo tali affermazioni possano essere approfondite. Ciò vale anche per il contenuto della conversazione fra ___________ e ___________ durante il viaggio di ritorno da __________, ritenuto che entrambi sono già stati sentiti in proposito e comunque quanto i due si sono detti appare irrilevante ai fini della posizione del qui reclamante.

Tale mezzo di prova non appare quindi né rilevante, né pertinente ed inoltre difetta di novità.

6. __________ e __________, __________ e __________

Nella misura in cui ___________ ha ammesso il reato di cui all'art. 19 cifra 2 lett. b e c LFStup (cfr. verbali 29.7.2003 e 26.11.2003, AI 8 e 11 inc. MP 2003.4299), non si vede quali circostanze siano ancora da chiarire e/o delucidare, né tantomeno il reclamante dà sufficiente ragione della rilevanza di tali atti istruttori, facendo genericamente riferimento "ad una serie di allegazioni false quanto alle loro relazioni d'affari e quanto alla personalità dell'accusato".

b) perizie

In proposito, nel reclamo si afferma "la difesa si riconferma nelle proprie richieste d'istanza, contestando nel contempo quanto esposto dal Procuratore pubblico. E' convinta che il consumo continuato durante più anni (non solo da quando ___________ è giunto in Ticino) di 10-15 spinelli al giorno, inibisca le facoltà volitive ed intellettuali di una persona. Si prende comunque atto che il PP __________ definisca "droga leggera" il consumo di canapa proveniente dalle piantagioni ticinesi".

La richiesta è quindi formulata in modo del tutto generico e affatto motivato, ritenuto che il reclamante si limita a riconfermarsi nell'istanza 16 dicembre 2003, anch'essa insufficientemente motivata, senza neppure indicare i motivi per i quali vengono contestate le motivazioni addotte dal Procuratore pubblico alla base del suo rifiuto, e deve pertanto essere respinta.

4.

In conclusione, il reclamo merita accoglimento per il confronto con ___________, mentre per il rimanente è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), con seguito di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati,

decide

1.      Il reclamo è accolto limitatamente alla richiesta di confronto con ___________; le altre richieste di prove sono respinte.

2.      La tassa di giustizia, fissata in fr. 400.-- e le spese in fr. 50.--, sono a carico del reclamante per fr. 350.--, senza assegnazione di ripetibili per prevalente soccombenza, e per fr. 100.-- a carico dello Stato.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione a:

avv. __________ (con copia delle osservazioni del PP e della PC);

avv. __________ (con copia delle osservazioni del PP);

-      Procuratore pubblico __________, 6900 Lugano (con gli incarti di ritorno e le osservazioni della PC).

                                                                                 giudice ____________

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