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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.05.2004 INC.2003.33805

18 maggio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,058 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.33805

Lugano 25 maggio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

____________

            sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 aprile 2004/3 maggio 2004 da

__________, (patrocinato dall’avv. __________)    

per le omissioni, rispettivamente la denegata giustizia della Procuratrice pubblica __________ nel procedimento pendente a suo carico per mancato omicidio, sub. lesioni gravi di cui all’inc. MP 4064/2003;  

viste le osservazioni 12 maggio 2004 del magistrato inquirente e le osservazioni complementari 14 maggio 2004 del patrocinatore del reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nei confronti di __________ (qui reclamante) è pendente un procedimento penale per titolo di mancato omicidio e lesioni gravi, ciò in relazione al ferimento della signora __________, madre del reclamante, avvenuto a __________ la mattina del 27 maggio 2003;

-          __________, scarcerato dalla magistrata inquirente in data 5 novembre 2003, dopo una carcerazione preventiva che durava dal 27 maggio 2003, nega i fatti a lui imputati;

il reclamo, qui in esame, lamenta lo stallo in cui si troverebbe il procedimento, con violazione del principio di celerità, con conseguenze dirette sul reclamante, che non potrebbe “riprendere la sua professione di medico soltanto perché a suo carico è tuttora pendente un procedimento penale (cfr. decisione 7 gennaio 2004 del DSS)” e non avendo esercitato un’attività indipendente, non beneficierebbe “di prestazioni da parte dell’assicurazione disoccupazione”. L’istruttoria sarebbe “da ritenersi ampiamente terminata”; da ciò la richiesta di fare ordine alla Procuratrice pubblica di “procedere immediatamente al deposito degli atti”;

la magistrata inquirente, con le sue osservazioni al gravame del 12 maggio 2004, elenca gli atti istruttori che intende ancora effettuare prima di depositare gli atti e di cui ha dato informazione al patrocinatore del reclamante con lettera di medesima data e meglio la richiesta di alcuni chiarimenti da parte del Prof. __________ sull’interrogabilità della vittima (che la Procuratrice pubblica dice di voler ancora interrogare), la richiesta di un rapporto da parte del Dr. __________, medico psichiatra di __________, sulla situazione di quest’ultimo dalla sua scarcerazione ad oggi (sul quale i periti giudiziari dovranno successivamente esprimersi) e un ultimo interrogatorio, da parte sua, di __________. La Procuratrice pubblica, tenuto conto di quanto sopra, ritiene “quindi corretto stimare che il deposito degli atti ... potrà essere ragionevolmente effettuato nel mese di settembre 2004” e conclude chiedendo la reiezione del reclamo;

il reclamante, con osservazioni complementari del 14 maggio 2004, contesta l’interrogabilità della vittima, sia per il diniego già da lei formulato, per il tramite del suo patrocinatore, ad essere interrogata, sia per lo stato di salute attestato dal Prof. __________; ritiene inoltre che l’audizione di __________ può avvenire immediatamente e il rapporto del Dr. __________ e la susseguente presa di posizione dei periti potranno giungere a compimento “al più tardi entro due o tre settimane”. Il reclamante chiede pertanto che sia fatto ordine alla magistrata inquirente di procedere al deposito degli atti “entro e non oltre il 15 giugno 2004”;

si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160);

dagli atti emerge che dopo la scarcerazione di __________, avvenuta in data 5 novembre 2003, la magistrata inquirente ha provveduto ad acquisire una cartina elaborata dalla Scientifica (21.11.2003, AI 332) e un complemento di rapporto della Scientifica sulle analisi DNA (26.12.2003, AI 342), a far interrogare dalla Polizia una teste, chiesta dalla difesa (20.1.2004, AI 347), ad acquisire documentazione medica sulle attuali condizioni di salute della vittima (3.2.2004, AI 351), ad una ricostruzione della tempistica alla presenza delle parti, chiesta dalla difesa nel corso del mese di febbraio 2004 (29.3.2004, AI 362) e a chiedere al Prof. __________ informazioni sull’interrogabilità della vittima (22.4.2004, AI 370). Dopo la presentazione del reclamo, la Procuratrice pubblica ha acquisito il rapporto del Prof. __________, che attesta che la vittima, da un punto di vista medico e neuropsicologico, non è interrogabile (5/7.5.2004, AI 376) e ha chiesto al Dr. __________ un rapporto sul trattamento al quale è stato sottoposto l’accusato nel periodo novembre 2003/maggio 2004 (12.5.2004, AI 378) e al Prof. __________ alcune precisazioni del suo rapporto anzidetto (12.5.2004, AI 380);

l’istruttoria, per stessa indicazione della magistrata inquirente, è nella fase conclusiva; gli atti che restano da compiere e che possono di certo essere compiuti (audizione dell’accusato, acquisizione del rapporto del Dr. __________ e dei periti giudiziari su quest’ultimo rapporto) sono limitati e velocemente assumibili. Anche le precisazioni chieste al Prof. __________ possono essere acquisite rapidamente, ritenuto d’altronde che il rapporto 5 maggio 2004 di detto medico è già molto esplicito sulla gravità dei traumi subiti da __________ e sull’impossibilità di procedere ad un interrogatorio attendibile sui fatti del 27 maggio 2003;

i tempi indicati dalla Procuratrice pubblica (settembre 2004) per procedere ai residui atti istruttori che restano da compiere e al deposito atti sono eccessivi e costitutivi di ritardata giustizia, quale omissione a norma dell’art. 280 CPP; non può infatti essere trascurato l’interesse del reclamante ad una rapida conclusione del procedimento, ritenuto che la sospensione dal libero esercizio della professione medica è strettamente connessa anche al procedimento penale pendente (v. decisione 7.1.2004 del DSS, AI 344);

viene dunque rivolto uno stringente appello alla magistrata inquirente ad indilatamente procedere nei rimanenti incombenti per giungere in tempi ragionevoli alla conclusione della fase predibattimentale; i tempi indicati dal reclamante nelle proprie contro osservazioni (15 giugno 2004) sono finanche magnanimi;

il sostanziale buon fine del gravame non vuole carico di spese giudiziarie, ma di contro riconoscimento di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP);

Per questi motivi,

richiamato l’art. 280 CPP,

decide:

1.      Il reclamo è accolto come ai considerandi.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Lo Stato verserà al reclamante l’importo di FRS 250.-- a titolo di ripetibili.

4.      Intimazione a: -    avv. __________, per sé e per il

reclamante; -    Procuratrice Pubblica __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (con copia delle

contro osservazioni del reclamante e l’inc. 2003.4064 di ritorno).

                                                                     giudice ____________

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