Incarto n. INC.2003.23715
Lugano 4 marzo 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/16 febbraio 2004 da
____________, (rappr. dall'avv. __________)
contro
la decisione 2 febbraio 2004 del Procuratore pubblico __________ che rifiuta i complementi istruttori proposti dal reclamante nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 1474/2003;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (27 febbraio 2004) e preso atto che la parte civile ____________ non ha presentato osservazioni;
visto l'inc. MP 1474/2003;
ritenuto
in fatto
A.
____________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. 1 inc. GIAR 237.2003.1).
L'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. 6 inc. GIAR 237.2003.1).
B.
In sintesi: da un lato ____________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di ____________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli (____________) era procuratore, e ciò per ca. 3 milioni di FRS. D'altro, ed in relazione al ferimento al volto di ____________ avvenuto a ____________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere. Alle accuse di cui sopra si sono aggiunte, in data 31 luglio 2003, quella di infrazione alle norme della circolazione, e in data 27 ottobre 2003, quella di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (cfr. Verbali PP ____________ di analoghe date).
C.
L'accusato si trova ancora in stato di detenzione preventiva a seguito di tre proroghe della carcerazione concesse da questo giudice con decisioni del 15 ottobre 2003, 12 dicembre 2003, rispettivamente 13 febbraio 2004 (incarti GIAR 237.2003.5, 237.2003.8 e 237.2003.12). Il 9 febbraio 2004 è pure stata respinta un'istanza di libertà provvisoria (Inc. GIAR 237.2003.13); la relativa decisione è stata impugnata ed è attualmente sub judice (CRP).
D.
A seguito di un primo deposito degli atti, questo giudice aveva accolto (su reclamo) due richieste di complemento istruttorio, decretando quanto segue:
"
1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto, al magistrato inquirente è fatto ordine di: § acquisire agli atti "rapporto forense" trasmesso dalla polizia scientifica alla dottoressa ____________; §§ acquisire agli atti le "sovrapposizioni" effettuate dalla polizia scientifica con le altre armi (SIG JP 226 e SIG P 228) reperite nella casa di ____________; Tutte le altre richieste sono respinte." (sentenza GIAR 14 gennaio 2004, inc. 237.2003.11)
L'accoglimento delle richieste si fondava sulle seguenti motivazioni:
"
Acquisizione agli atti rapporto forense inviato alla dott.ssa ____________
r)
In sede d'istanza di complemento, la difesa ha chiesto l'acquisizione agli atti di alcuni documenti menzionati nel rapporto della polizia scientifica ma non annessi allo stesso (Istanza 1.12.2003, punto 4).
La richiesta è stata in parte accolta dal magistrato inquirente (lettere della polizia alla ____________ Service SA) ed in parte "ritirata" dalla stessa difesa in sede di reclamo (Reclamo 15 dicembre 2003, p. 10 ultimo capoverso). Rimane aperta la questione dell'acquisizione del "rapporto forense" inviato dalla polizia scientifica
alla dott.ssa ____________ della polizia giudiziaria di Ginevra, utilizzato dalla stessa per redigere il suo scritto del 28 settembre 2003 (cfr. allegato 7 in AI 608).
Il magistrato inquirente ha rifiutato la richiesta asseverando irrilevanza della stessa in quanto le "constatazioni che ha rilevato dal rapporto della scientifica" sono riportate dalla stessa dott.ssa ____________ nel suo scritto (Decisione 3.12.2003, p. 3) e in sede di reclamo ha sollevato carenza di motivazione della richiesta (Osservazioni 24.12.2003, p. 2).
La parte civile si limita a chiedere conferma della decisione del Procuratore pubblico.
s)
In sede di decisione il magistrato inquirente è entrato nel merito della richiesta e non l'ha respinta per carenza di motivazione. In realtà la difesa ha chiesto l'acquisizione di una serie di atti menzionati nel rapporto della polizia scientifica "in quanto afferenti verifiche scientifiche esperite dalla polizia scientifica in riferimento al procedimento aperto in capo all'istante ed incomprensibilmente non versate agli atti" e per chiarire le indicazioni impartite al fine di "ulteriormente comprendere e censurare le conclusioni" (cfr. punto 4 dell'Istanza, con particolare riferimento al rinvio ai "motivi già esposti sopra a conforto dei precedenti richiami", di cui alla p. 7). Le richieste appaiono pertinenti sia perché si tratta di atti che effettivamente "appartengono" all'incarto (e non v'é ragione di estrometterli), sia perché sono certamente utili alla comprensione degli allegati (per meglio comprendere una risposta è più che opportuno conoscere il contenuto preciso della domanda). D'altro canto lo stesso Procuratore pubblico ha accolto la richiesta di mettere agli atti le comunicazioni scritte tra la polizia scientifica e la ____________ Service SA, richiesta che procedeva dalle stesse motivazioni.
Non v'è ragione di rinviare tale acquisizione al pubblico dibattimento.
La richiesta è pertanto accolta.
Effettuazione di sovrapposizione fotografica e filmata (digitale) con altri oggetti presenti in casa ____________
t)
La difesa ha chiesto, subordinatamente alla richiesta di estromissione della parte 9 del rapporto di polizia scientifica e della prima parte del video, che la stessa operazione di sovrapposizione venga effettuata anche con altri oggetti ritrovati in casa ____________, rispettivamente che quelle già effettuate vengano prodotte (Istanza 1.12.2003, p. 7, con relativo elenco di pistole ed altri oggetti). La richiesta è stata respinta per carenza di motivazione (Decisione 3.12.2003, p. 3 ultimi due capoversi). Il magistrato inquirente non risulta, però, essersi espresso sulla richiesta di acquisizione agli atti delle (eventuali) altre sovrapposizioni.
In effetti l'istanza non è particolarmente motivata in relazione alla richiesta (subordinata) di effettuare altre verifiche di sovrapposizione; la motivazione è intuibile (verifica di compatibilità o esclusione di altre possibili "produttori di traccia"), ma non chiaramente indicata. In particolare non è sufficientemente motivata la richiesta di effettuare analoga sovrapposizione con altri oggetti che non siano le pistole. Occorreva indicare perché vengono menzionati quegli specifici oggetti e non altri che comunque possono trovarsi in una casa d'abitazione: sono stati reperiti nel bagno? vi sono elementi che possono far presumere un loro posizionamento sopra il mobiletto in questione?, ecc. In assenza di ciò la richiesta ha la caratteristica della ricerca indiscriminata di prove che non può essere assecondata.
u)
Per quanto concerne le (altre) pistole, la richiesta molto più comprensibile e non necessita di particolari motivazioni: si inserisce in modo chiaro nella logica di verifica adottata dagli inquirenti. Tant'è che lo stesso Procuratore pubblico ne afferma la già avvenuta esecuzione, come peraltro risulterebbe, sempre secondo il Procuratore pubblico, dallo stesso rapporto della polizia scientifica (Osservazioni 24.12.2003, p. 3 ultimo capoverso), affermando impertinenza della richiesta per questo motivo ma non esprimendosi sulla loro produzione (come detto, richiesta dalla difesa in alternativa all'effettuazione).
Per gli stessi motivi indicati al considerando 4. s) della presente decisione (cui si aggiunge il fatto che sulla richiesta d'acquisizione agli atti delle sovrapposizioni effettuate con le altre pistole il magistrato inquirente non sembra essersi pronunciato), questa richiesta è, di conseguenza, accolta."
(sentenza GIAR 14 gennaio 2004 cons. 4., inc. 237.2003.11)
E.
L'acquisizione agli atti, in esecuzione della decisione di questo ufficio, è avvenuta il 16 gennaio 2004 (AI 709 in esecuzione del dispositivo 1.§ della decisione 14 gennaio 2004 e AI 710 e 724 in esecuzione del dispositivo 1.§§). Lo stesso giorno è stato notificato alle parti il secondo deposito atti ex art. 196 cpv. 4 CPP (AI 712).
Di fatto, l'AI 710 concerne la documentazione fotografica relativa alle "sovrapposizioni digitali" effettuate per rapporto ad altre 4 armi ritrovate in casa ____________ e l'AI 724 è una cassetta VHS contenente il filmato di tali sovrapposizioni. Il documento di cui all'AI 710 è datato 16 gennaio 2004 e dichiarato effettuato su "Richiesta del Ministero pubblico PP ____________ del 15.01.2003 in base alla decisione del GIAR ____________ del 14.01.2003"; quello di cui all'AI 724 risulta effettuato il 23.01.2004. Per la cronaca (e non solo), si precisa che la decisione di questo giudice (del gennaio 2004 e non 2003) ordinava l'acquisizione di documentazione che si supponeva già esistente (cfr. considerando D. della presente).
L'AI 709 contiene un "Rapporto d'esecuzione 1" datato 16.01.2004 relativo al "Rapporto forense" trasmesso dalla polizia scientifica alla dott.ssa ____________ e copia di tale rapporto (indirizzato al MP) datato 21.08.2004, firmato in originale e vistato dal responsabile della Polizia scientifica.
F.
Con scritto del 30 gennaio 2004, la difesa ha presentato una nuova istanza di complementi istruttori, in relazione al complemento di cui all'AI 709 (cfr. AI 733).
Sono richieste l'assunzione del "rapporto separato" menzionato nel rapporto d'esecuzione del 16 gennaio 2004 quale documento "inviato ai nostri servizi per trasmissione al MP" (Istanza, 2.1), delle analisi e della documentazione fotografica inviata alla dott.ssa. ____________ (Istanza, 2.2), della corrispondenza elettronica (previo recupero) dalla Polizia scientifica alla dott.ssa ____________ (2.3). Queste acquisizioni si rendono necessarie (secondo la difesa) in quanto l'AI 709, ed in particolare l'allegato rapporto datato 21.08.2003, non chiarisce il "contenuto esatto ed estensione della domanda" (Istanza, pag. 5).
Inoltre, si chiede pure l'acquisizione di un (ancora!) "rapporto separato" della dott.ssa ____________ che si esprime(rebbe) sulle analisi al microscopio elettronico, menzionato anch'esso nel rapporto 21 agosto 2003 (Istanza, 3.1).
L'istanza, così come riassunta, sembra confusa. Come si vedrà in seguito, tale confusione risulta imputabile più alla terminologia usata nei "rapporti", ed alla poca chiarezza sulle date, che non alla comprensione da parte dell'istante.
G.
Con decisione del 2 febbraio 2004, il magistrato inquirente ha respinto i complementi richiesti argomentando, sostanzialmente, che non si tratta di richieste d'assunzione di prove, ma di richieste di specificazione di indicazioni contenute nei rapporti agli atti (Decisione 2 febbraio 2004, p. 2 ultimo paragrafo).
Precisa, nel dettaglio, che il "rapporto separato" menzionato nel punto 2.1 dell'istanza è quello recante la data 28 settembre 2003 ed allegato (n. 7) al rapporto di cui all'AI 608; la documentazione fotografica e gli accertamenti tecnici a cui si fa riferimento al punto 2.2 (sempre dell'istanza) sono già integralmente agli atti ancorché la polizia scientifica non sia in grado, se non facendo ricorso alla memoria (sic!), di indicare quali foto siano state trasmesse alla dott.ssa ____________; la posta elettronica, oggetto della richiesta di cui al punto 2.3 dell'istanza, é stata cancellata e non è più recuperabile; in definitiva, afferma il Procuratore, se si vuole conoscere direttamente dalla dott.ssa ____________
l'esatto mandato ricevuto, basterà (sempre secondo il Procuratore pubblico) citarla al dibattimento.
Da ultimo, e ancora per quanto concerne il "rapporto separato" richiesto al punto 3.1 dell'istanza siccome menzionato nell'AI 709, il magistrato inquirente rinvia di nuovo al rapporto annesso quale allegato 7 all'AI 608.
H.
Con il presente reclamo, la difesa dichiara di non insistere sulla richiesta di cui al punto 2.1 dell'istanza, il magistrato inquirente avendo chiarito l'equivoco. Insiste, invece, nelle altre richieste pur senza formulare un petitum preciso e limitandosi a indicarle al termine di ogni considerando.
Chiede che vengano "indicate esattamente" le foto inviate alla dott.ssa ____________ e che si recuperi la posta elettronica del 21 agosto 2003 in uscita dalla Scientifica di Bellinzona ed in entrata a Ginevra (e ciò, a suo dire, anche per rispettare le motivazioni con le quali il GIAR aveva accolto a suo tempo il complemento relativo al "rapporto forense"). Inoltre, ribadisce la richiesta d'acquisizione del "rapporto separato" della dott.ssa ____________ menzionato a p. 3 del rapporto di constatazione della Polizia scientifica datato 21.08.2003.
A suo dire, viste le affermazioni del magistrato inquirente in sede di decisione (Ad 3.1, secondo cui l'unico rapporto ____________ è quello del 28.09.2003) e raffrontando il contenuto del rapporto ____________ del 28.09.2003 con il documento sottoscritto dalla Polizia scientifica e datato 21.08.2003, quest'ultimo non potrebbe essere il "rapporto forense" oggetto della decisione di questo giudice sui primi complementi istruttori. Infatti, secondo quanto affermato dalla difesa, lo scritto del 28.09.2003 riporta delle constatazioni dettagliate che emergerebbero dal menzionato "rapporto forense" ma non risultano dal rapporto 21.08.2003 (Reclamo, punti 5.3.1 e 5.3.2).
Da ultimo, il reclamante lamenta denegata giustizia laddove il Procuratore pubblico non
si esprimerebbe sulla possibilità (alternativa) di recuperare presso la stessa dott.ssa ____________, quanto inviatole dalla Polizia scientifica (Reclamo, punto 4, p. 6).
I.
Con le osservazioni del 27 febbraio 2004, il magistrato inquirente ribadisce di aver indicato quali sono le fotografie trasmesse alla dott.ssa ____________ (ancorché "a memoria") e che, comunque, tutte quelle utilizzate sono agli atti, che gli e-mail sono stati cancellati e non sono più recuperabili, che di "rapporti ____________" esiste solo quello del 28 settembre 2003 e di "rapporti forensi" messi a disposizione della dott.ssa ____________ solo quello datato 21 agosto 2003.
Il diniego di giustizia, quo al recupero della documentazione presso la dott.ssa ____________, è negato: il magistrato si sarebbe espresso respingendo i complementi ed asserendo
che la dott.ssa ____________ può essere citata al dibattimento per spiegare il mandato ricevuto.
Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà, qualora necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto
1.
Il reclamo, formulato dall'accusato entro il termine previsto dalla legge (art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) è ricevibile in ordine.
Analogamente sono ricevibili le osservazioni del magistrato inquirente.
Della ricevibilità sul merito, si dirà, se necessario, nel seguito della presente.
2.
a)
Preliminarmente, s'impone qualche considerazione su quanto emerge dal lungo e (non a caso) laborioso esposto dei fatti riportato ai considerandi da D. ad I. della presente decisione.
Innanzitutto per ribadire (se del caso precisare) che l'accoglimento di due richieste di complemento con la sentenza del 14 gennaio 2004 (GIAR 237.2003.11) si fondava anche (se non soprattutto) sul presupposto della loro esistenza non smentita dal magistrato inquirente per quanto concerne il "rapporto forense" inviato alla dott.ssa ____________ (cfr. decisione 3.12.2003 pag. 3 e Osservazioni 24.12.2003, pag. 2, in GIAR inc. 237.2003.11) ed addirittura affermata per quanto concerne le "sovrapposizioni digitali" (Osservazioni 24.12.2003, pag. 3 ultimo capoverso). E' vero che per le sovrapposizioni il magistrato inquirente ne afferma esistenza richiamando una frase del rapporto della polizia scientifica (AI 608), ma non è certo azzardato supporre che il titolare e responsabile dell'inchiesta (artt. 193, 194 ed anche 179 CPP) sia a conoscenza degli atti relativi la sua inchiesta che vengono effettuati (per sua delega anche implicita) e di cui dovrebbe tenere verbale cronologico (art. 195 CPP).
b)
Le sovrapposizioni digitali, di fatto, non erano state effettuate; lo sono state solo dopo la decisione di questo giudice (cfr. AI da 707 a 724). Così il "Rapporto d'esecuzione 2" del 16 gennaio 2004: "La 'sovrapposizione digitale' veniva unicamente realizzata per l'arma risultata a tutti gli effetti compatibile con il disegno della traccia stessa (dimostrazione di concordanza), ovvero per la SIG 210, n. A 190702. Avendo potuto escludere
visivamente le altre armi da fuoco corte in questione, non è stato ovviamente a quel momento ritenuto pertinente produrne un'effettiva dimostrazione di tali discordanze" (AI 710, pag. 1 e 2).
Peccato che analoga chiarezza non si riscontri nelle osservazioni a questo ufficio nell'ambito della procedura che ha prodotto la decisione del 14 gennaio 2004: "Si rileva comunque che non è pertinente chiedere l'effettuazione di sovrapposizione digitale con le armi indicate dalla difesa (pistola SIG 226, calibro 9 mm n. JP 1995, pistola SIG 228, calibro 9 mm n. B 2774204) dal momento che il rapporto della Polizia scientifica ne accerta [sottolineatura nel testo] (p. 13) la già avvenuta esecuzione con le altre armi in possesso di ____________ " (Osservazioni PP 24.12.2003, pag. 3, inc. GIAR 237.2003.11).
c)
Quanto al "rapporto forense" che si ipotizzava costituisse la base (o il mandato che dir si voglia) del rapporto 28.09.2003 della dott.ssa ____________ (all. 7 all'AI 608), la situazione sembra essersi ulteriormente ingarbugliata e par di comprendere (ora) perché la relativa richiesta sia stata ritenuta (dal magistrato inquirente e nell'ambito della prima richiesta di complementi) irrilevante ed abbia avuto trattamento diverso da quello riservato agli scritti/richieste indirizzati alla ____________ SA (cfr. cons. 5.r. e 5.s. sentenza 14 gennaio 2004, riportati al considerando E. della presente).
Dal "Rapporto di esecuzione 1" del 16 gennaio 2004 si evince che, dopo un contatto (telefonico?) tra il capo servizio della polizia scientifica e la dott.ssa ____________, alla stessa è stata inviata una "richiesta tramite posta elettronica in data 21.08.2003, contenente due allegati. Trattasi di un estratto del rapporto di Constatazione (n.d.r.: attualmente AI 608 per quanto par di comprendere) e di uno con la parziale documentazione fotografica inerente alle constatazioni effettuate in bagno ed i relativi risultati d'analisi" (AI 709). Quanto inviato per posta elettronica non è stato conservato nel PC, né stampato. Solo ha potuto essere prodotto l'estratto del rapporto di "constatazione e accertamenti tecnici" che sarebbe stato inviato per e-mail (AI 709).
d)
Alla luce di quanto sopra alcune delle perplessità sollevate dalla difesa (in particolare per quanto concerne il "rapporto forense" trasmesso alla dott.ssa ____________ ed il "rapporto" da lei stilato) appaiono giustificate.
A prescindere dalle considerazioni sulle "sovrapposizioni digitali" (cfr. considerando 2.b. della presente), risulta che il 21.08.2003 viene conferito (sembrerebbe dalla sola polizia) una sorta di incarico ad un terzo "esterno" il cui esito viene annesso agli atti (AI 608), nel contempo non si è in grado di documentare in modo completo e chiaro le richieste formulate ed il materiale trasmesso (come invece era stato il caso per la ____________ SA). L'unico documento che si produce, affermando trattarsi della copia di uno degli allegati trasmessi via e-mail, è un documento della polizia scientifica, recante la stessa data (21.08.2003), indirizzato al Ministero pubblico e firmato in originale, documento che però non si ritrova negli atti d'inchiesta (classatore G, Rapp. scientifica) se non quale annesso al Rapporto d'esecuzione del (e trasmesso il) 16 gennaio 2004.
In questo documento (che il magistrato inquirente definisce "parziale bozza" di quello datato 28.09.2003 - Decisione 2 febbraio 2004, punto 3.1- ma che, lo si ricorda, è
datato e firmato in originale), si fa riferimento ad un "rapporto separato" della dott.ssa ____________ e, in parte, alle relative conclusioni. Ritenuto che il documento è presentato come quello inviato quale "richiesta" alla dottoressa (AI 709), è più che legittimo interrogarsi sul perché già contenga non solo il riferimento ad un rapporto che verrà redatto e trasmesso in seguito, ma anche parte delle relative conclusioni.
e)
In conclusione di queste considerazioni/constatazioni preliminari non si può che constatare che alla decisione di questo giudice del 14 gennaio 2004 (rivelatasi, ora, come fondata su elementi di fatto presentati in modo perlomeno ambiguo) non è stato dato seguito in modo corretto e completo. Con le non trascurabili conseguenze di un difetto di trasparenza in relazione alle modalità con le quali si è giunti a determinati accertamenti da un lato (sottovalutando, quindi, l'importanza del modo di procedere, e non solo del risultato, in procedura penale - il bisticcio di parole è voluto; cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 19 ss, 44; L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 126 ss.; si veda pure l'art. 57 cpv. 1 CPP) e, dall'altro, di una persistenza di procedure incidentali a 4, rispettivamente 5, mesi dalla datazione degli atti in discussione, con tutto quanto ne consegue.
3.
a)
Trattasi ora di verificare se quanto richiesto a titolo di ulteriore complemento complemento é suscettibile di apportare significativi chiarimenti all'oggetto del secondo deposito degli atti (rispettivamente se sono dati i requisiti della novità, pertinenza e rilevanza per le decisioni successive del magistrato inquirente - cfr. in generale sentenza GIAR 14.01.2004, inc. 237.2004.11).
Poco importa, nel caso in esame, il fatto che non si tratti di una effettiva assunzione di nuove prove (Osservazioni, pag. 2, ultime due frasi) ritenuto che le richieste partono dal presupposto di una non corretta/completa evasione di complementi precedentemente accolti, è sufficiente che sia accertata pertinenza e rilevanza a questo specifico fine. Il reclamo è pertanto ricevibile anche nel merito.
b)
E allora, non si può che prendere atto, laconicamente, di quanto segue.
b.a)
Gli e-mail inviati alla dottoressa ____________ il 21.08.2003 sono stati cancellati (AI 709, Rapporto d'esecuzione 1, p.2) e non più recuperabili mediante intervento "tecnico" (Decisione 2 febbraio 2004, ad. 2.3; Osservazioni 27 febbraio 2004, p. 2 prima riga). Analogamente, quanto inviato non é recuperabile neppure presso la destinataria, nonché autrice del rapporto (AI 709, Rapporto d'esecuzione 1, p.2).
b.b)
Riscontro circa le fotografie inviate può essere ottenuto solo per il tramite della "memoria" del responsabile della polizia scientifica, comunque quelle inviate sono tra quelle contenute nell'AI 608 (Decisione, ad 2.1; Osservazioni, p. 1).
b.c)
L'unico rapporto redatto dalla dottoressa ____________ è quello del 29 settembre 2003, agli atti quale allegato 7 dell'AI 608, e ciò nonostante riferimenti a tale rapporto si trovino anche in atti che recano date precedenti al rapporto stesso (Decisione, ad. 2.1, 3.1; Osservazioni pag. 2).
Con la conseguenza che quanto richiesto in sede di complemento e di reclamo non risulta poter essere acquisito nelle forme e modalità richieste.
c)
Per quanto possa sembrare "incredibile" (Reclamo, punto 4) che chi conferisce un incarico a terzi non ne conservi testo ed allegati e non lo faccia neppure chi lo riceve, questo è quanto esplicitamente affermato dagli inquirenti. Questo giudice non può, in assenza di concreti elementi, ritenere tali affermazioni non veritiere (neppure dopo quanto menzionato al considerando 2.a.) né esperire autonomamente un qualche atto verifica.
Abbondanzialmente, comunque, si rileva che, alla luce dei fatti così come ricostruiti, neppure l'acquisizione di quanto trasmesso via e-mail il 21.08.2003 alla dottoressa ____________ permetterebbe di chiarire la situazione (mandato, informazioni ecc.) ritenuto che i contatti telefonici precedenti all'invio dell'e-mail non paiono essersi limitati all'incarico in quanto tale visto che nel documento inviato, a valere quale incarico appunto, già si menzionano alcuni risultati.
Ne consegue che, analogamente alla questione delle fotografie e del numero dei rapporti, solo un chiarimento verbale (o "a verbale") potrebbe permettere definitiva chiarezza.
Ora, anche volendo prescindere dal fatto che nessuna richiesta di complemento prevedeva tale forma di accertamento, questo può avvenire meglio e più opportunamente, se lo si ritiene necessario, davanti al (eventuale) giudice del merito. E ciò, sia perché i chiarimenti richiesti non sono relativi (nessuno, neppure il reclamante, lo sostiene) ad atti determinanti per le conclusioni del magistrato (trattasi di una problematica di fair trial), sia al fine di accelerare la chiusura dell'istruttoria in presenza di persona in detenzione preventiva.
4.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto e richiamati i principi che presiedono all'assunzione di complementi istruttori (con la precisazione di cui al considerando 3.a. della presente), il reclamo viene respinto.
Vista la particolarità della situazione oggetto del reclamo stesso, la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 22,111,112, 138, 158 CP, 1 ss., 9, 58 ss, 113, 142 ss, 196, 280 ss, 284 (e contrario) CPP, decide 1. Il reclamo è respinto, ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.--, e le spese, FRS 100.--, sono a carico dello Stato, non si assegnano ripetibili. 3. La presente decisione è definitiva. 4. Intimazione: - avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni 27 febbraio 2004 del magistrato inquirente); - avv. __________, per sé e per la parte civile (con copia delle osservazioni 27 febbraio 2004 del magistrato inquirente); - PP ____________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano (con l'incarto MP 1474/2003 di ritorno).
giudice ____________