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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.02.2004 INC.2003.23714

27 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,012 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.23714

Lugano 27 febbraio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 6/9 febbraio 2004 da

__________ (rappr. dall'avv. __________)    

contro

lo scritto 3 febbraio 2004 del Procuratore pubblico __________ che gli nega la possibilità di intrattenere "libera corrispondenza postale con chichessia", nell'ambito del procedimento penale di cui all'incarto MP 1474/2003;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (18 febbraio 2004) e della parte civile (19 febbraio 2004);

visto l'incarto MP 1474/2003;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è detenuto, in carcerazione preventiva, dal 16 aprile 2003 (doc. 6, inc. GIAR 237.2003.1);

egli è sottoposto alle norme relative a tale suo attuale "statuto" (cfr. art. 104 CPP);

con scritto, inviato via telefax, del 30 gennaio 2004, egli ha chiesto di essere posto nella condizione di intrattenere "libera corrispondenza con chichessia" e non solo con il difensore (AI 732);

mediante lettera raccomandata del 3 febbraio 2004, il magistrato inquirente ha respinto la richiesta, ritenuto "il concreto pericolo di fuga ed il concreto pericolo di inquinamento delle prove" (AI 735);

-        __________ ha impugnato lo scritto in questione, ritenendolo decisione formale, contestando il fatto che la generica affermazione circa l'esistenza (contestata) di un pericolo di fuga e di un pericolo di collusione possano controindicare la libera corrispondenza con terzi, in assenza di specifici interessi istruttori; chiede che la decisione venga annullata e di essere autorizzato a corrispondere liberamente (e senza sorveglianza) con terzi, subordinatamente con l'eccezione della moglie e della parte civile (Reclamo 6 febbraio 2004, pag. 2 e 3);

con le proprie osservazioni, il magistrato inquirente richiama le norme applicabili alla materia, ricorda come a carico di __________ sussista pericolo di inquinamento delle prove e sottolinea come la richiesta presentata fosse generica e "illimitata", nonché priva di qualsivoglia riferimento circa l'identità dei corrispondenti (Osservazioni PP, 18 febbraio 2004);

la parte civile, osserva come l'accusato abbia già sfruttato la visita di un congiunto per "far passare un biglietto con istruzioni alla moglie" e fa sapere di non voler (lui) ricevere corrispondenza da __________ (Osservazioni, 19 febbraio 2004);

nella fase attuale dell'inchiesta, competente per i provvedimenti di censura e di controllo relativi ai colloqui con l'esterno ed alla corrispondenza è il Procuratore pubblico, le sue decisioni in merito sono impugnabili davanti a questo giudice (art. 280 CPP; Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, 1997, n. 27 ad art.104 CPP); il reclamo, che emana dalla persona detenuta, è ricevibile in merito e tempestivo;

giusta l'art. 104 cpv. 4 CPP, la corrispondenza di persona in detenzione preventiva "è soggetta a censura, salvo contraria decisione del magistrato";

la "censura", in concreto, può intervenire in due distinti momenti: in un primo momento mediante la visione/controllo del contenuto della corrispondenza da parte del magistrato (DTF 107 Ia 148), in un secondo momento mediante il rifiuto di trasmissione di scritti (visionati) da o per la persona incarcerata (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2419; N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, n. 721);

le limitazioni della libertà di corrispondenza non sono, di principio, contrarie alla Costituzione federale ed alla CEDU, ma devono essere giustificate da motivi inerenti la corretta conduzione dell'inchiesta o l'ordine pubblico, a dipendenza del contenuto, del destinatario, del mittente o anche del volume del traffico (DTF 99 Ia 262; DTF 118 Ia 64, cons. 3. p.; Rusca, Salmina, Verda, op. cit. n. 21 ad art. 104; G. Piquerez, op. cit., n. 2419 e relative note);

nel caso in esame, a giusta ragione, il magistrato inquirente lamenta il fatto che la richiesta è troppo generica e generale; infatti è vero che permane, anche con istruttoria chiusa, un pericolo di inquinamento delle prove (cfr. per tutte sentenza GIAR 9 febbraio 2004, inc. 237.2004.13, attualmente al vaglio della CRP ma non ancora smentita) e che l'accusato (come rilevato dalla parte civile) ha già cercato di utilizzare scritti per intervenire in qualche modo sui testi; inoltre appare più che legittimo proteggere anche la vittima dalla ricezione di corrispondenza indesiderata (artt. 84 cpv. 1 e 92 cpv. 1 CPP per analogia);

alla luce di tutto quanto sopra si deve constatare che il fatto che la decisione del magistrato inquirente si esprima in termini (come peraltro anche questo giudice) generali sulla base di constatazioni che emergono da precedenti decisioni non è che la conseguenza della genericità del contenuto dell'istanza di libera corrispondenza con "chichessia"; tale genericità non permette applicazione più concreta e precisa (per rapporto alla singola fattispecie) dei principi enunciati nelle sentenze citate più sopra;

così come formulata, la richiesta non permette decisione con sufficiente cognizione di causa;

le condizioni per una corrispondenza totalmente libera (come è già, di principio e salvo motivi di sicurezza - art. 65 cpv. 1 CPP -, quella con il difensore) con "chichessia" non sono date, comunque non sono sufficientemente indicate e motivate né nell'istanza originaria né nel reclamo;

all'accusato resta comunque la facoltà di corrispondere con chiunque mediante corrispondenza soggetta a censura da parte del magistrato (che dovrebbe decidere e motivare la non trasmissione), rispettivamente di indicare con quali persone vuole corrispondere senza che il magistrato abbia a visionarne il contenuto, e perché, con diritto ad ottenere una decisione motivata sulle singole richieste;

alla luce di tutto quanto sopra, il reclamo è respinto, con seguito di tasse e spese; trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà personale si ritiene dato il reclamo alla CRP ex art. 284 cpv. 1 lettera a) CPP.

P.Q.M

viste le norme citate e tutte quelle applicabili, in particolare gli artt. 104, 57 ss., 84 ss.280 ss, 284 cpv. 1 lett. a) CPP,

decide

1.     Il reclamo è respinto.

2.     La tassa di giustizia, fissata in FRS 100.-, e le spese, FRS 50.-, sono a carico del reclamante.

3.     Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.     Intimazione:

         -    PP __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

         (con copia delle osservazioni 19.2.2004 della parte civile;

         -    avv. __________ per sè e per il reclamante     (con copia delle osservazioni 18.2.2004 del magistrato inquirente e 19.2.2004 della parte civile);

         -    avv. __________ per sé e per la PC __________ (con copia delle osservazioni 18.2.2004 del magistrato inquirente).

                                                                                 giudice __________

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