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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 15.10.2003 INC.2003.23705

15 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,318 parole·~27 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.23705

Lugano 15 ottobre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

              sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 22 settembre 2003 dal

Procuratore pubblico __________  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o PCT, Cadro (patrocinato di fiducia dall'avv. __________)

accusato dei reati di cui agli artt. 112, sub. 111, in relazione con 22 CP, nonché 140 e 158 CP;

viste le osservazioni della difesa (2/3 ottobre 2003);

visto l'incarto MP __________/2003;

ritenuto

in fatto

A.

Per i fatti essenziali, e per quanto qui necessario, si può rinviare (DTF 123 I 31) a precedente decisione che negava la libertà provvisoria al qui accusato:

"A.

__________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc._ inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. _ inc. GIAR __________).

B.

Due sono le fattispecie oggetto d'inchiesta. In sintesi: da un lato __________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di __________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli __________ era procuratore, e ciò per ca. 3 milioni di FRS. D'altro, ed in relazione al ferimento al volto di __________ avvenuto a __________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere."

(sentenza 20 giugno 2003, GIAR __________)

B.

Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva cui è astretto __________ (che verrà a scadere il 16 ottobre 2003 ex art. 102 cpv. 2 CPP), sia prorogata di quattro mesi.

Dopo aver ripreso alcuni passaggi della sentenza 20 giugno 2003, il Procuratore pubblico segnala che, per quanto concerne i reati contro la persona, è emerso un ulteriore indizio. Rilevamenti effettuati il 23 maggio 2003, da parte della Polizia Scientifica, indicherebbero che un'arma da fuoco compatibile con quella dalla quale é partito il proiettile che ha colpito __________ la sera del 24 febbraio 2003 (SIG 210) è stata "depositata" su di un armadietto a muro nel bagno adiacente lo studio dove il fatto è avvenuto (Istanza, pp. 2 e 3; AI _). Questo accertamento smentirebbe (ulteriormente) il racconto dell'accusato sugli accadimenti di quella sera.

Nel contempo, e sempre secondo il magistrato inquirente, gli accertamenti effettuati per determinare il destino delle somme indebitamente prelevate dai conti di pertinenza di __________ evidenziano l'assenza di riscontri d'utilizzo (così come indicato dall'accusato) per una somma di ca. FRS 1,8 mio. (Istanza, pp. 3/4).

A queste due indicazioni, fa seguito un elenco di bisogni istruttori, spesso con indicazione generica dell'atto ma senza precisazioni sull'utilità/necessità e sulla tempistica, che si conclude con richiamo (sulla base di quanto affermato nella sentenza del 20 giugno 2003 e relativo preavviso negativo - Istanza, pp. 5/6) di pericolo di collusione con i testi __________ (parte civile) e __________ (moglie dell'accusato).

Il magistrato inquirente invoca pure un concreto pericolo di fuga, in particolare con riferimento al fatto che mancano all'appello (in merito a destinazione ed utilizzo) ca. FRS 1,8 mio., che l'accusato è privo d'attività lavorative e che la situazione famigliare sarebbe compromessa (Istanza p. 7).

In conclusione, viene richiesta una proroga di 4 mesi della carcerazione preventiva, ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità in virtù della pena presumibile in caso di condanna per i reati ascritti.

C.

Con le proprie osservazioni del 2 ottobre 2003, __________ si oppone alla proroga richiesta.

A suo dire, innanzitutto, le circostanze alla base della precedente decisione di questo ufficio (che negava libertà provvisoria) sono mutate: gli accertamenti allora da salvaguardare sono stati effettuati (Osservazioni, pp. 2/3).

Vengono contestate le deduzioni che il magistrato inquirente trae dall'accertamento della Polizia Scientifica in relazione alle tracce di polvere riscontrate nel bagno, per la tempistica e la modalità della raccolta, per la presenza di altre tracce non "rilevate" ed altro ancora (Osservazioni pp. da 3 a 6).

In relazione ai reati patrimoniali, l'accusato respinge gli apprezzamenti del magistrato inquirente in merito al contenuto del suo primo verbale, in considerazione delle successive ampie e univoche ammissioni di appropriazione degli averi di pertinenza della parte civile. Per quanto concerne il destino di tali somme, egli l'avrebbe comunque indicato. Qualche inesattezza sugli importi, utilizzati nell'arco di una decina d'anni, non permette di dedurre che egli menta o "meni il can per l'aia" (Osservazioni p. 7). A prova dell'effettiva destinazione della maggior parte degli averi di pertinenza __________ ai costi della casa d'abitazione, produce perizia sul valore immobiliare della stessa (AI _).

In aggiunta a quanto sopra, precisa che sono ormai trascorsi cinque mesi dall'arresto e affermare che la documentazione sequestrata non è ancora stata esaminata, è lesivo del principio di proporzionalità/celerità (in considerazione del suo stato detentivo) e rende del tutto ipotetiche le affermazioni che ipotizzano una tesaurizzazione degli averi sottratti.

Di seguito, l'accusato passa in rassegna l'elenco di "bisogni istruttori" allestito dal magistrato inquirente, contestandone, di volta in volta (e per rapporto alla richiesta di proroga del carcere preventivo), tempestività, utilità e concreto pericolo d'inquinamento (Osservazioni, p.13 e ss.). Afferma inesistenza, a questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione con la parte civile e la moglie, siccome entrambi i testi, dal 20 giugno 2003, sono stati ripetutamente sentiti (salvo il contraddittorio con __________, chiesto dalla difesa, rinviato per motivi medici).

Da ultimo è negata l'esistenza di un concreto pericolo di fuga. Questo rischio non è stato ritenuto presente dal GIAR né in sede di conferma dell'arresto, né in sede di decisione sulla richiesta di messa in libertà provvisoria (sentenza del 20 giugno 2003). Comunque, si dichiara disposto sottoporsi a misure sostitutive (cauzione compresa) per limitare questo rischio, qualora fosse ritenuto presente.

Delle altre considerazioni e argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza formale della detenzione preventiva, ex art. 102 cpv. 2 CPP, e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

a)

Per quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30, cons. 2 c.) a quanto detto nella decisione del 20 giugno 2003. Infatti, non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni.

L'unico elemento nuovo, compiutamente indicato, è il contenuto del rapporto della polizia scientifica del 13 settembre 2003 (AI _) che segnala il ritrovamento, sul mobiletto del bagno, di "tracce" che indicherebbero il "deposito" di un'arma da fuoco compatibile con una SIG 210. A prescindere da ogni considerazione sulla concretezza e sulla portata del rilevamento (per la difesa inconsistente), è palese che volendolo considerare sarebbe un indizio a carico (viste le dichiarazioni dell'accusato in merito al luogo di situazione dell'arma la sera dei fatti), mentre il considerarlo inconsistente non scalfirebbe più di tanto la valenza degli (altri) indizi considerati nella precedente decisione.

Esistenza e consistenza degli inizi di reato contro il patrimonio non è messa in discussione neppure dalla difesa, quindi:

"3.

a)

Gravi e concreti indizi di reato sono presenti nel caso in esame, sia per i reati di carattere patrimoniale, sia quelli contro la persona.

b)

Non occorre qui spendere molte parole in relazione alle ipotesi di reati patrimoniali. Gli elementi in tal senso, già emersi nei contatti tra le due parti prima dell'avvio del procedimento penale, sono stati ammessi dall'accusato fin dal suo primo verbale davanti al Procuratore pubblico:

"Io voglio qui precisare che lunedì mattina, 14.4.2003, ho avuto un incontro presso gli uffici della __________ con il mio avvocato, __________ e l'Avv. __________. In tale incontro, l'avv. __________ mi ha rimproverato di aver effettuato dei prelevamenti sul conto di __________ per complessivi 3 milioni di frs. Io in quella sede ho detto, e lo riconfermo, che ho indebitamente prelevato dei fondi dal conto __________ di pertinenza di __________. Per semplicità quando nel presente parlo del conto __________ di pertinenza di __________ mi riferisco alla relazione bancaria aperta a suo tempo presso __________, ricordo a memoria il numero di base cioé __________." (Verbale PP 16 aprile 2003 p.3)

La sostanza di queste ammissioni, peraltro conformi con quanto risulta dalla documentazione già acquisita (cfr. Verbale PP __________ 14 aprile 2003 e relativi allegati), è stata recentemente ribadita dall'accusato (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1).

Quanto sopra basta a configurare gravi indizi di reato, anche a prescindere da questioni relative all'ammontare preciso dei prelievi, all'entità di eventuali "riversamenti", alla tipologia della gestione concordata e alle informazioni fornite a __________ circa lo scopo e le caratteristiche della procura (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1; Verbale PP 16 aprile 2003, pp. 3 e 4).

c) 

Per ciò che attiene le ipotesi di reato contro la persona, numerosi sono gli aspetti non chiari (o non ancora chiariti) in merito alla dinamica dei fatti, dinamica non priva d'importanza (per non dire determinante) per l'accertamento dell'esistenza o meno dei reati indicati nella promozione d'accusa.

Innanzitutto, non sono chiari i motivi per i quali __________ è stato invitato ad entrare in casa ed in studio. L'accusato, quando era ancora indiziato per lesioni colpose, fa riferimento al fatto che __________ poteva mostrargli come si fa a smontare una "parabellum" (Verbale PP __________ 25 febbraio 2003 p. 3). __________, che ha si riferito della richiesta relativa allo smontaggio della "parabellum" (Verbale PP 27 febbraio 2003, p. 2), ha poi precisato che il motivo principale stava nel fatto che __________ doveva mostrargli i conti (Verbali PP __________ 14 aprile 2003, p. 8 e 22 aprile 2003, p. 5) ed ha parlato di un disinteresse dell'accusato per l'operazione di smontaggio dell'arma (ibidem).

Pure non chiara è la situazione (localizzazione) dell'arma, che ha ferito __________, al momento in cui i due sono entrati in casa, rispettivamente nello studio. Per __________ si trovava sulla scrivania, carica, disassicurata e con il cane alzato, e ciò da tre giorni (Verbali PP __________ 25 febbraio 2003, p. 4 e 9 maggio 2003 p. 10), mentre __________, che alla scrivania si è seduto per smontare la "parabellum", non l'ha vista (Verbale PP __________ 27 febbraio 2003, p.2, 14 aprile 2003 p.8, 22 aprile p.5). Inoltre, __________ si dice sicuro che prima dello sparo __________, che era uscito dallo studio per orinare, è rientrato dirigendosi direttamente verso di lui (Verbale PP __________ 22 aprile 2003, p. 5), quindi senza "passare" dalla scrivania come afferma, invece, l'accusato (Verbale PP __________ 10 maggio 2003, p. 5). Da qui l'incertezza sulla posizione dell'arma, con conseguenze sul momento ed il motivo per cui l'accusato l'ha presa in mano. Ora, se è vero che __________ non stava guardando __________, al momento in cui questi rientrava nello studio, è altrettanto vero che in un locale relativamente piccolo lo spostamento di una persona, e la sua voce, possono fornire indicazioni circa la sua posizione e/o il suo spostarsi.

D'altro canto l'accusato non ha spiegato come e perché l'arma carica e pronta al tiro si trovasse da qualche giorno in quel locale (praticamente incustodita), perché era stata preparata al tiro (con cane alzato), quale fosse lo scopo di mostrarla a __________ senza nulla accennargli in merito prima che partisse il colpo (cfr. Verbali PP __________ 25 febbraio 2003, p. 4/5, 9 maggio 2003, p. 3 e 9, __________ 22 aprile 2003, p. 4). Soprattutto, l'accusato non fornisce spiegazione alcune sul perché egli, collezionista ed appassionato d'armi, dopo aver preso in mano la SIG 210, per avvicinarsi all'amico e mostrargliela, non si sia accorto dello stato dell'arma e non abbia provveduto  renderla inoffensiva (Verbale PP __________ 25 febbraio 2003, p. 5, 9 maggio 2003 p. 3, 10 maggio 2003, p. 4/5).

Non da ultimo (eufemisticamente parlando), la posizione delle due persone al momento in cui il proiettile è partito (entrambi si trovavano in piedi, __________ dietro __________) e le modalità d'impugnazione dell'arma da parte dell'accusato (all'altezza delle spalle e puntata verso __________ -Verbale __________ 25 febbraio 2003, p. 5) con __________ che viene colpito al volto, destano ulteriori perplessità (che si aggiungono a quanto si è appena detto) sulla dinamica dei fatti così come indicata dall'accusato.

Quanto al movente, a prescindere dal fatto che ancora recentemente lo svuotamento di un conto bancario è stato ritenuto quale movente di un mancato omicidio (Assise criminali Lugano 17 maggio 2002), la sua esistenza (così come indicato dal magistrato inquirente) non può essere esclusa nel caso in esame (e non lo sarebbe neppure se fosse accertato che l'esistenza del conto depauperato sarebbe comunque venuto a galla, anche solo per il fatto che le eventuali spiegazioni che l'accusato poteva fornire non avrebbero potuto essere contraddette da __________).

Alla luce di tutto quanto esposto, anche per le ipotesi di reato contro la persona sono dati (a questo stadio dell'inchiesta e senza voler minimamente anticipare giudizi di merito che non sono nella competenza di questo giudice) sufficienti indizi di reato.

(GIAR __________)

b)

Come detto, dai verbali dell'accusato davanti al Procuratore pubblico dopo il 20 giugno, non emergono ulteriori particolari elementi relativi alle ipotesi di reato contro la persona, se si eccettua la prospettazione dei rilevamenti operati dalla polizia scientifica nel bagno (Verbali PP __________ 24 giugno 2003, 18 settembre 2003) ed i commenti relativi alla ricostruzione (verbale 31 luglio 2003). Quanto alle ipotesi di reato patrimoniale, le stesse trovano ampia conferma (documentale e per ammissione dello stesso __________) nel verbale del 7 agosto 2003.

Pertanto, e quale conclusione su questo punto, gravi e concreti indizi sono tutt'ora presenti per le ipotesi di reato menzionate nella promozione d'accusa.

4.

a)

In relazione all'esistenza di necessità istruttorie, non è inopportuno ricordare, con altre parole, quanto già sostanzialmente detto, sui principi, nella precedente sentenza (sentenza 20 giugno 2003, considerando 6.a.):

"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98; decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto, costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25 giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata nel precedente riferimento al REP);"

(sentenza 13 marzo 2003, GIAR __________)

Col che, è di poca utilità, per la decisione di questo giudice, l'elenco dei bisogni istruttori (recte: atti istruttori) menzionato alle pagine 5 e 6 dell'istanza di proroga, senza alcun riferimento alla loro utilità per l'inchiesta (se si preferisce per le decisioni di competenza del magistrato inquirente), al concreto pericolo di un loro inquinamento (o collusione) da parte dell'accusato, rispettivamente (per quanto concerne gli obblighi di proporzionalità/celerità) sui motivi della tempistica di tali atti (si veda ad esempio il "rapporto Polizia scientifica", così menzionato senza alcuna precisazione circa il suo oggetto ed i motivi per cui è "atteso"), che questo giudice non conosce e non sempre può dedurre dalla lettura dell'incarto. È comunque compito del magistrato inquirente fornire indicazioni e precisazioni, nel senso indicato sopra, in relazione agli elementi sui quali fonda una decisione o un'istanza:

"E' compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.);"

(sentenza 23 settembre 2002, GIAR __________)

E, con particolare riferimento al tempo trascorso da eventuale precedente decisione ed alle modalità di un rinvio alla stessa o agli atti:

"In tema di esigenze istruttorie ancora da evadere, il Procuratore Pubblico si limita a rinviare a quanto esposto dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto in occasione della decisione ... omissis... (v. preavviso negativo, cit., p. 3). Questo rinvio, tuttavia, è un po’ troppo lapidario, e non tiene conto del tempo trascorso, nel senso che ciò che era d’attualità tre mesi orsono può non più esserlo oggi."

(sentenza 8 novembre 2001, GIAR __________)

"Ein blosser Hinweis auf "die Akten" im zweitinstanzlichen Urteil genüge jedoch in keinem Fall als Begründung und verletze Art. 4 BV (BGE 111 Ia 4 E. 4a mit Hinweisen; 103 Ia 409 E. 3a; 98 Ia 464 E. 5a)."

(DTF 123 I 31)

b)

Di fatto, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove é esplicitamente menzionato (con riferimento a quanto confermato da questo giudice il 20 giugno 2003) unicamente in relazione ai testi __________ e __________ (Istanza, pagina 6), nonché (implicitamente) per rapporto ai fondi la cui destinazione non risulterebbe essere quella indicata dall'accusato (Istanza p. 4/5).

A giudizio della difesa, gli interrogatori di __________ e __________ avvenuti dopo l'emanazione della decisione (negativa) sulla libertà provvisoria hanno eliminato il pericolo di collusione con questi due testi che, peraltro e sempre a giudizio della difesa, non sarebbero neppure testi "a scarico" (Osservazioni, p. 15). La difesa sembra dimenticare che il pericolo di collusione può, a dipendenza dell'importanza degli accertamenti oggetto delle deposizioni e dei rapporti con i testi, sussistere anche fino al dibattimento. La ripetuta audizione dei testi in questione, in sé e senza riferimento al contenuto delle deposizioni, non necessariamente elimina il rischio di una collusione. Il fatto (ulteriore) che, al momento attuale, il contraddittorio con uno di questi testi non possa essere garantito (per motivi medici e nonostante sia stato sentito dagli inquirenti ancora il 5 settembre) non concerne tanto l'esistenza o l'inesistenza del pericolo di collusione, bensì la proporzionalità del mantenimento della detenzione sulla base di questa "necessità istruttoria". Tuttavia, nel caso in esame, occorre dare atto che è lo stesso magistrato inquirente a non fornire particolari indicazioni sugli accertamenti (effettuati, da effettuare o da salvaguardare) e sul rischio di compromissione degli stessi. Limitandosi a riprendere quanto detto nella decisione del 20 giugno 2003, senza alcun riferimento o indicazione sullo sviluppo successivo delle testimonianze in questione, il Procuratore pubblico non fornisce elementi di valutazione circa l'attualità (o il persistere) e la rilevanza del rischio in questione.

c)

Diverso è, invece, l'apprezzamento del rischio connesso all'accertamento relativo alla reale destinazione dei fondi sottratti.

Su questa questione, l'inchiesta è certamente proseguita seguendo, da un lato le indicazioni dell'accusato circa la destinazione dei fondi prelevati dai conti di pertinenza __________ (costruzione casa di __________), dall'altro prospettandogli quanto emergeva, man mano, dalla documentazione acquisita (cfr. in particolare, Verbali __________ PP 3 giugno 2003 e relativo allegato, 24 giugno 2003, 7 agosto 2003, 28 agosto 2003). Anche l'acquisizione di documenti, laddove necessaria, è avvenuta ai fini della verifica delle affermazioni dell'accusato e con tempi dettati da queste (cfr. in particolare e per le richieste: AI __________).

Sulla base della documentazione sin qui raccolta, l'EFIN del Ministero pubblico ha cercato di ricostruire il destino dei fondi "prelevati" (globalmente 3,195 mio FRS). L'esito, ad oggi, della ricostruzione indica che mancano all'appello (per così dire) 1,87 mio di FRS, la cui destinazione non è stato possibile determinare (cfr. verbale PP __________, 7 agosto 2003 e tabelle allegate). Va detto che a questa cifra si è giunti considerando utilizzati per la casa di __________ anche FRS 500'000.-, indicati dall'accusato ma non verificabili documentalmente (verbale citato, p. 4 e relativi doc. _).

A mente di questo giudice, non modifica in modo sostanziale la situazione (come invece sembra sostenere l'accusato - Osservazioni, p. 7), la perizia di parte prodotta dalla difesa e relativa al "valore commerciale attuale" della casa (AI _). Il documento stima in FRS 2,45 mio il valore ponderato dell'immobile al settembre 2003 ed in 2,2 mio FRS i costi di costruzione nel 1996/1998; da un lato si tratta di una stima e non del computo delle spese effettive, in secondo luogo (e soprattutto) l'investimento accertato dall'EFIN (comprensivo, lo si ricorda, di FRS 500'000.- non verificati documentalmente) risulta pari a FRS 2,081 mio di FRS (doc. _ allegato al verbale citato), quindi molto prossimo ai costi di costruzione stimati nella perizia in questione.

Verso metà agosto (cfr. AI _), l'accusato ha presentato un "budget" per indicare le spese da lui sostenute nel corso degli ultimi 10 anni, che dovrebbero aggiungersi a quelle per la casa e diminuire l'importo dei fondi per i quali non ha potuto essere stabilita l'effettiva destinazione. Lo specchietto indica spese per ca. 1,8 mio FRS e considererebbe anche il reddito regolarmente conseguito (Osservazioni pag. 8). Ora, lo specchietto in questione menziona due voci d'entrata (prelievi da conto __________ e reddito imponibile) e diciannove di spesa. Se, come detto dal Procuratore pubblico e non contestato dalla difesa, le spese indicate assommano a ca. 1,8 mio FRS (un rapido calcolo effettuato da questo giudice dà quale risultato FRS 1'815'240.-), sarà solo la differenza tra questa cifra ed il reddito conseguito nello stesso periodo a poter essere (eventualmente) posta in deduzione dell'importo (anch'esso pari a ca. 1,8) con destinazione "non accertata". Inoltre, va detto che il reddito da considerare non può essere quello "imponibile". Infatti, da un lato tra le spese menzionate nello specchietto l'accusato ne indica di quelle che già concorrono (per deduzione) alla determinazione di tale reddito (per es. cassa malati), dall'altro il "reddito imponibile" è anche determinato da deduzioni che non corrispondono necessariamente a spese effettive (deduzioni sociali e/o quote esenti). Sulla base delle notifiche di tassazione (per gli anni dal 93/94 al 01/02) il reddito (globale) conseguito dall'accusato risulta essere di ca. FRS 1,5 milioni e quello imponibile di ca. FRS 800'000.-. Pur considerando che le notifiche riportano il reddito dei due anni precedenti il periodo fiscale (quindi manca 2001/2002 e c'è 91/92) non è inverosimile o arbitrario, ritenere, a questo stadio, che il reddito da considerare si aggiri attorno ai FRS 1 mio, quindi anche con il budget prodotto dall'accusato resta ancora indeterminata la destinazione di almeno 1 mio FRS di quanto prelevato dai conti di pertinenza __________.

Non da ultimo, l'entità e la conformità delle spese risultanti dal budget è attualmente al vaglio degli inquirenti e dell'EFIN (Verbale PS 19 settembre 2003): emergono incongruenze quo al loro computo così come presentate, vuoi perché in realità inferiori a quanto indicato, vuoi perché già altrove considerate (cfr. verbale citato, p. 2, per esempio).

d)

Da tutto quanto sopra risulta che, oggettivamente, una parte non irrilevante dei fondi prelevati dai conti di __________ non ha ancora trovato conferma di utilizzo (e non si può escludere, quindi, tesaurizzazione). Quanto detto in merito nella precedente decisione, rimane attuale e giustifica il mantenimento della detenzione cautelare:

"L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV  288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art.59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p.45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata."

(sentenza 20 giugno 2003)

5.

Quanto determinato al considerando precedente permette di soprassedere all'approfondimento dell'esistenza di un concreto pericolo di fuga (sentenza 21 febbraio 2001, GIAR 516.2000.4) che, comunque, non potrebbe essere determinato unicamente sulla base dell'assenza di determinazione del destino di una parte, anche cospicua, dei fondi prelevati e senza considerare altri fattori altrettanto determinanti (cfr. per esempio sentenza 6 febbraio 2003 in re B., GIAR 207.2002.9) e gli effetti, nonché l'entità, di una cauzione. Su quest'ultima questione, richiamato il principio per cui è compito dell'autorità inquirente porsi il problema delle misure sostitutive dell'arresto (sentenza 8 novembre 2001, GIAR 390.2001.9), a futura memoria va comunque ricordato che:

"L’entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586)."

(sentenza 26 ottobre 2001, GIAR 529.2001.2)

6.

a)

Resta da determinare se la durata della proroga richiesta dal magistrato inquirente sia adeguata (meglio, rispettosa del principio di proporzionalità).

Questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

"La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP)."

(sentenza 29 settembre 2003, GIAR 120.2003.4)

In senso analogo si vedano: G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2433; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2002, § 68 n. 36, ultima frase; DTF 107 Ia 259; SJ 1980 583; REP 1988 416; GIAR 17 marzo 2003, inc. __________).

b)

L'elenco degli atti ancora da effettuare (Istanza p. 5/6), così come presentato (cfr. considerando 4. a.) è, come già detto ai considerandi che precedono, di poca utilità per determinare una proroga rispettosa del principio di proporzionalità (cfr. sentenza 21 febbraio 2001, GIAR __________; sentenza 6 febbraio 2003, GIAR __________). Tale elenco, infatti, non permette di verificare la rilevanza di determinati atti né il motivo per cui sono ancora da espletare (di transenna, neppure quale differenza ci sia tra la "ricostruzione finanziaria" la "verifica della destinazione dei fondi" e il "rapporto finale EFIN"). D'altro canto, gli atti istruttori che non sono stati considerati (sulla base delle motivazioni indicate nell'istanza) quali fondanti concreti bisogni istruttori ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 CPP (cfr. sentenza 20 giugno 2003, cons. 4 a.), non possono essere posti a fondamento di una proroga (Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 36; N. Schmid, Strafprozessrecht, 1997, n. 714a).

c)

Quanto alla ricostruzione della destinazione dei fondi prelevati dai conti __________, è indiscutibile che i relativi tempi sono stati dettati (per così dire) dall'accusato ed in particolare dalle indicazioni da lui fornite man mano che l'esito di precedenti accertamenti gli veniva prospettato (cfr. per esempio Verbale PP 7 agosto 2003 e AI _). Ciò vale anche per la necessità di reperire documentazioni ed informazioni presso gli artigiani (AI _ e ss.), presso gli istituti di emissione delle carte di credito (AI _ e ss.), ecc.

L'istanza non indica i tempi previsti per completare/verificare la ricostruzione del destino dei fondi e non ci si può certo fondare su di uno scambio di opinioni tra la difesa e un membro dell'EFIN, manifestamente generico, interlocutorio e avvenuto non si sa a quale momento (Osservazioni p. 9).

Ritenuto che, sulla base di quanto emerge dall'incarto, la completazione del lavoro sembra interessare unicamente il già più volte citato "budget", che tale analisi risulta essere iniziata già il 19 settembre 2003 (come da relativo verbale PS __________), che le cifre da sottoporre a verifica sono relativamente limitate e ripetitive (cfr. AI _), che la documentazione relativa alle carte di credito è agli atti dalla stessa data, così come quanto ulteriormente sequestrato a casa  (AI _), un tempo di due mesi appare ragionevole. Di conseguenza, e visto che dall'istanza è già trascorso poco meno di un mese (sicuramente messo a frutto dagli inquirenti per le necessità dell'inchiesta) appare opportuno concedere una proroga di due mesi.

d)

Non è, invece, opportuno tener conto, per la determinazione della durata della proroga del carcere preventivo, di eventualità ipotetiche quale quella di una presentazione di complementi istruttori. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, così come nell'eventualità che dovessero manifestarsi nuove e pertinenti necessità d'indagine, chi ha la responsabilità dell'inchiesta valuterà e deciderà se sia necessario, e se vi sono le condizioni di legge, per richiedere una ulteriore proroga; questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento.

7.

In conclusione, nel caso in esame sono dati gravi e sufficienti indizi di colpevolezza, in capo all'accusato, sia per quanto concerne le ipotesi di reati patrimoniali, sia per quanto concerne le ipotesi di reati contro la persona. Sono pure presenti necessità istruttorie (rischio d'inquinamento) in relazione alla ricostruzione, anche ai fini dell'eventuale reperimento di un saldo, del destino delle somme oggetto di prelevamento indebito da parte dell'accusato.

Una proroga del carcere preventivo di due mesi (a far tempo dal 16 ottobre) è rispettosa del principio di proporzionalità, sia per rapporto all'entità della pena ipotizzabile in caso di condanna, sia per rapporto all'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP (e 29 CF), che deve comunque essere rispettato anche in presenza di reati (ipotizzati) di sicura gravità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 112, sub. 111, in relazione con 22 CP, nonché 140 e 158 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.  L'istanza è parzialmente accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di (2) due mesi e verrà a scadere il 16 dicembre 2003 (compreso).

2.  Non si prelevano tasse e spese.

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.  Intimazione:

     -    avv. __________ per sé e

          per l'accusato;

     -    Procuratore pubblico __________;

         (con copia delle osservazioni 2/3 ottobre 2003 della difesa);

    -    Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.

                                                                                  giudice __________

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