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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.09.2003 INC.2003.23704

18 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·958 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.23704

Lugano 18 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato l'1/2 settembre 2003 da

__________ (Avv. __________)  

contro

la decisione 21 agosto 2003 del Procuratore pubblico __________ che rifiuta la trascrizione delle cassette VHS relative alle operazioni di ricostruzione di quanto avvenuto la sera del 24 febbraio 2003 a __________;

viste le osservazioni della parte civile __________ (8/10 settembre 2003) e del magistrato inquirente (12 settembre 2003);

visto, per quanto necessario, l'inc. MP __________/2003;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-   __________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc._ inc. GIAR __________);

-   l'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. _ inc. GIAR __________);

-   due sono le fattispecie oggetto d'inchiesta: da un lato __________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di __________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli __________ era procuratore (e ciò per ca. 3 milioni di FRS) dall'altro, ed in relazione al ferimento al volto di __________ avvenuto a __________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere;

-   nell'ambito degli accertamenti relativi all'ipotesi di reato contro la persona, il magistrato inquirente ha disposto delle ricostruzioni avvalendosi anche di videoregistrazioni (tre per la versione __________ e tre per la versione __________ - cfr. Reclamo p. 3 e incarto MP __________/2003);

-   l'accusato ha chiesto la trascrizione su supporto cartaceo di quanto riferito dalle parti in occasione delle stesse, una prima volta con scritto del 30 aprile 2003 (AI __________), ottenendo decisione negativa (AI __________), ed una seconda volta con scritto 14 agosto 2003 (AI __________) ottenendo la decisione (ancora negativa) qui impugnata;

-   con il reclamo oggetto della presente, l'accusato avanza ragioni di "agevolezza" nell'uso dell'atto istruttorio ovviando alla necessità di doverlo visionare e fa' riferimento ad una non meglio precisata casistica (pretesa) analoga;

-   il magistrato inquirente si oppone alla richiesta (ed all'accoglimento del reclamo), sostanzialmente per il fatto che lo scopo del "video" è di essere visto e non "letto"; inoltre, pone un problema di ricevibilità stante la precedente decisione negativa non impugnata;

-   la parte civile si oppone, parimenti, alla richiesta con riferimento all'art. 141 CPP che determina le modalità dell'ispezione;

-   il reclamo, presentato dall'accusato e nei termini, è ricevibile in ordine;

-   ci si può, effettivamente, chiedere se sia applicabile (nel caso in esame) la giurisprudenza che preclude la possibilità di ripresentare, nella fase istruttoria, prove già richieste e rifiutate mediante decisione formale (AI __________), in assenza di nuovi elementi (sentenza GIAR 24 novembre 2000 in re V., inc. __________), sebbene qui non si tratti dell'assunzione di una prova in quanto tale, bensì della modalità di assunzione e immissione dell'incarto e il magistrato inquirente abbia formalmente, e nuovamente, deciso (indicando facoltà di reclamo) e non semplicemente dichiarato improponibile la richiesta;

-   la questione (della ricevibilità) può rimanere aperta, ritenuto che il reclamo deve (comunque) essere respinto;

-   il reclamante non pretende nullità della prova assunta o annullabilità della stessa per violazione delle regole relative alla sua assunzione, bensì un sorta di "completazione" per "miglior uso";

-   le chiarissime e pertinenti osservazioni della parte civile possono essere qui riprese nel senso che la "ricostruzione" è una forma di ispezione regolata dagli artt. 140 e 141 CPP che prevedono la tenuta di un verbale chiaro e circostanziato delle operazioni svolte, a cui vanno unite, occorrendo (art. 141 CPP), rilievi, piani, fotografie, disegni e altri mezzi idonei (in casu la ripresa filmata);

-   la "trascrizione" di quanto va unito al verbale non è prevista e non appare neppure logica trattandosi di un supporto che ha funzione diversa, appunto, da quanto risulta scritto (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, n. 2251);

-   nel caso in esame, trattandosi di una videocassetta si tratterebbe di trascrivere il solo parlato, ciò che è da un lato "incompleto" e dall'altro privo di senso in quanto il detto non può prescindere dal momento, dal luogo, dagli eventuali gesti che lo accompagnano, ecc., cioè dalle immagini; inoltre, sono proprio le immagini a dover fornire quella "perception des sens" (G. Piquerez, op. cit. n. 2249) che costituisce la finalità principale dell'ispezione;

-   certamente non è impensabile che si possa procedere nel senso auspicato per motivi di "comodità" (nel caso in esame comunque non evidenti, per i motivi sopra descritti), ma ciò non può essere imposto;

-   invero, nel caso in esame i verbali d'ispezione sono scarni e rinviano semplicemente alla videoregistrazione ed alle fotografie (AI __________ e __________), ma ciò con l'accordo di tutti i presenti (compresa la difesa) e senza cenno ad eventualità di trascrizione; inoltre, se si considera che la seconda ricostruzione (23.05.2003, AI __________) è successiva alla richiesta di trascrizione rifiutata dal magistrato inquirente l'8 maggio 2003 (AI __________) e non impugnata, l'attuale richiesta e relativo reclamo è malvenuta anche dal profilo della buona fede processuale (applicabile nella procedura penale - DTF 107 Ia 206);

P.Q.M.

visti gli artt. 1ss, 113 ss, 140, 141, 280 e 284 (e contrario) CPP,

decide:

1.

Il reclamo, per quanto ricevibile, è integralmente respinto.

2.

La tassa di giustizia, stabilita in FRS 200.--, e le spese, FRS 50.--, sono a carico del reclamante il quale rifonderà pure la somma di FRS 300.-- alla parte civile __________ a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione a:

-       avv. __________, per sé e per il reclamante __________;

-       avv. __________, per sé e per __________;

-       Procuratore pubblico __________ (con l'incarto MP __________/2003 di ritorno).

                                                                           giudice __________

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