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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.06.2003 INC.2003.23702

20 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,200 parole·~21 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.23702 .

Lugano 20 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 13 giugno 2003 da

__________, attualmente detenuto al PCT, 6904 Lugano-Cadro (rappr. dall'avv. __________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 16/17 giugno 2003 dal

Procuratore pubblico avv. __________

viste le osservazioni, al preavviso negativo, presentate dalla difesa il 18 giugno 2003;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc._ inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. _ inc. GIAR __________).

B.

Due sono le fattispecie oggetto d'inchiesta. In sintesi: da un lato __________ è accusato di essersi appropriato, rispettivamente di aver amministrato infedelmente, di denaro di proprietà di __________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli __________ era procuratore, e ciò per ca. 3 milioni di FRS. D'altro, ed in relazione al ferimento al volto di __________ avvenuto a __________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere.

C.  

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Nei due mesi dall'arresto l'istruttoria si è, a suo dire, concentrata sugli ipotizzati reati contro la persona. In relazione ai reati finanziari, ammessi nel principio, è stata prospettata l'assunzione di nuovi atti (sostanzialmente interrogatori) a breve termine (Istanza 13 giugno 2003, p. 2 terzo paragrafo).

L'accusato esclude che, allo stadio attuale, vi siano concreti rischi di compromissione delle risultanze istruttorie finora assunte (ibidem, p. 2 quarto paragrafo) e si dichiara disponibile a sottostare a determinate misure a salvaguardia dell'inchiesta (deposito documenti, presenza giornaliera in polizia, impegno a non contattare chichessia).

A giudizio dell'istante, gli accertamenti concernenti i reati finanziari (ammessi e riscontrabili tramite documenti bancari) non possono essere compromessi neppure volendo, quelli relativi all'ipotesi di reato contro la persona, nella misura in cui già acquisiti, non possono subire modifiche di sorta a seguito di qualsivoglia sua attività.

D.

Con il preavviso negativo (16 giugno 2003) il Procuratore pubblico si oppone alla messa in libertà provvisoria dell'istante.

Con prolisse argomentazioni (che spesso travalicano quanto necessario per il presente giudizio ed interessano, se del caso, il giudice del merito), il magistrato inquirente indica nelle ammissioni dell'accusato i gravi indizi di reato per quanto concerne le ipotesi accusatorie relative ai reati finanziari e nel movente egoistico, in uno con le differenti versioni sulla dinamica dei fatti fornite da accusato e vittima, quelli relativi alle ipotesi di reato contro la persona.

Non vi sono dubbi, sempre secondo il magistrato inquirente, sullo "svuotamento" da parte dell'accusato del conto intestato a __________ (ca. 3 mio FRS), come peraltro ammesso dallo stesso accusato. Rimane da accertare il destino dato alle somme prelevate. Su questo punto __________ ha fornito, inizialmente, una versione poi dichiarata fasulla e sostituita da altra a sostegno della quale avrebbe, però, fornito documentazione incompleta (Preavviso 16 giugno 2003, p. 2).

Quanto al ferimento di __________, la versione dell'incidente fornita dall'accusato si scontra sia con le contraddizioni e la poca credibilità della  dinamica dei fatti così come ricostruita dallo stesso __________ (dimenticanza casuale sulla scrivania dello studio, per tre giorni, di una SIG 210 con colpo in canna e cane armato; assenza di spiegazioni in relazione alla "preparazione" dell'arma pronta al fuoco; assenza di credibilità sugli effetti - presenza dell'arma carica - delle minacce ricevute; percorso illogico per raggiungere lo __________ e mostrargli l'arma in questione - Preavviso, punti 2 c., d., e.,), sia con la diversa ricostruzione dei fatti fornita dallo __________ (nessun'arma sulla scrivania; indicazioni diverse sul percorso effettuato da __________ per raggiungerlo prima dell'"incidente"- Preavviso, punti 2 b., g., h.). A ciò si aggiunge, sempre a dire del Procuratore pubblico, la presenza di un movente (in relazione allo svuotamento del conto bancario - Preavviso punto 2 a.) e la relativa inusualità dell'invito ad entrare in casa (Preavviso, punti  2 i. e j.).

Dovendosi ancora determinare (o ricostruire) il destino effettivo delle somme sottratte e completare gli accertamenti relativi alla ricostruzione della dinamica del ferimento (oltre che eseguire una perizia psichiatrica), il magistrato inquirente ritiene che questi ulteriori accertamenti, ed il consolidamento di quelli già acquisiti,  debbano avvenire senza rischio che l'accusato possa in qualche modo intralciarli. Concreti indizi in tal senso vengono individuati nell'atteggiamento di __________ in relazione al destino delle somme prelevate indebitamente e nel tentativo già posto in atto di influenzare possibili testimoni (Preavviso, p. 3 e p. 7/8).

Quasi abbondanzialmente, il magistrato inquirente segnala che la pena, in caso di condanna per tutti i reati ascritti, sarebbe importante. Ciò fa sì che un pericolo di fuga non può essere escluso (Preavviso, p.8).

E.

Con le osservazioni del 18 giugno 2003, la difesa riprende e contesta i singoli punti del preavviso negativo.

In merito ai reati finanziari e relativi accertamenti ancora da esperire, afferma che la versione fornita inizialmente circa la destinazione delle somme prelevate era conseguente alla necessità di concordare con il patrocinatore la linea difensiva. Quanto alla documentazione, relativa alle spese per la casa, la difesa afferma che della sua incompletezza era stato informato (a voce) l'agente di polizia presente alla perquisizione. Da ultimo, gli accertamenti ancora da esperire (verifiche delle fatture presso gli artigiani) non paiono in alcun modo influenzabili dall'accusato (Osservazioni 18 giugno 2003, p. da 3 a 7).

In merito alle ipotesi di reato contro la persona, secondo la difesa, la questione del movente non tiene (la eventuale morte di __________ avrebbe fatto emergere il conto a lui intestato - Osservazioni p.8) e il fatto che __________ non abbia visto la SIG 210 sulla scrivania è irrilevante, visto il suo percorso per avvicinarsi a questa e la posizione della pistola (Osservazioni, p. 9). La credibilità dell'istante nulla ha a che vedere con l'inquinabilità delle prove (Osservazioni, p. 10) e la versione di __________ sul percorso effettuato da __________ per avvicinarlo è un'ipotesi, non una dichiarazione su quanto constatato (Osservazioni, p. 11).

Le osservazioni ribadiscono, inoltre, la non inquinabilità delle prove già raccolte (come di quelle ancora da assumere) e ribadisce volontà di accettare misure sostitutive a salvaguardia dell'inchiesta.

L'episodio del contatto con la moglie (con inviti vari) è, sempre secondo la difesa, poco indicativo di un concreto pericolo di collusione; trattasi di un episodio legato a rapporti personali tra i coniugi, ora compromessi (Osservazioni, p. 13).

Da ultimo, ed in merito al paventato pericolo di fuga, la difesa afferma che la motivazione addotta (rischio di pena elevata) è manifestamente insufficiente a giustificare il perdurare della detenzione.

Delle altre osservazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato alla presentazione dell'istanza di libertà provvisoria, che è stata trasmessa a questo ufficio nei termini di legge. Il termine per decidere scade il 19 giugno 2003 e, essendo (quest'ultimo) giorno festivo, è protratto al 20 giugno 2003 (art.20 cpv. 3 CPP).

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

a)

Gravi e concreti indizi di reato sono presenti nel caso in esame, sia per i reati di carattere patrimoniale, sia quelli contro la persona.

b)

Non occorre qui spendere molte parole in relazione alle ipotesi di reati patrimoniali. Gli elementi in tal senso, già emersi nei contatti tra le due parti prima dell'avvio del procedimento penale, sono stati ammessi dall'accusato fin dal suo primo verbale davanti al Procuratore pubblico:

"Io voglio qui precisare che lunedì mattina, 14.4.2003, ho avuto un incontro presso gli uffici della __________ con il mio avvocato, __________ e l'Avv. __________. In tale incontro, l'avv. __________ mi ha rimproverato di aver effettuato dei prelevamenti sul conto di __________ per complessivi 3 milioni di frs. Io in quella sede ho detto, e lo riconfermo, che ho indebitamente prelevato dei fondi dal conto __________ di pertinenza di __________. Per semplicità quando nel presente parlo del conto __________ di pertinenza di __________ mi riferisco alla relazione bancaria aperta a suo tempo presso __________, ricordo a memoria il numero di base cioé __________." (Verbale PP 16 aprile 2003 p.3)

La sostanza di queste ammissioni, peraltro conformi con quanto risulta dalla documentazione già acquisita (cfr. Verbale PP __________ 14 aprile 2003 e relativi allegati), è stata recentemente ribadita dall'accusato (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1).

Quanto sopra basta a configurare gravi indizi di reato, anche a prescindere da questioni relative all'ammontare preciso dei prelievi, all'entità di eventuali "riversamenti", alla tipologia della gestione concordata e alle informazioni fornite a __________ circa lo scopo e le caratteristiche della procura (Verbale PP 3 giugno 2003, p. 1; Verbale PP 16 aprile 2003, pp. 3 e 4).

c) 

Per ciò che attiene le ipotesi di reato contro la persona, numerosi sono gli aspetti non chiari (o non ancora chiariti) in merito alla dinamica dei fatti, dinamica non priva d'importanza (per non dire determinante) per l'accertamento dell'esistenza o meno dei reati indicati nella promozione d'accusa.

Innanzitutto, non sono chiari i motivi per i quali __________ è stato invitato ad entrare in casa ed in studio. L'accusato, quando era ancora indiziato per lesioni colpose, fa riferimento al fatto che __________ poteva mostrargli come si fa a smontare una "parabellum" (Verbale PP __________ 25 febbraio 2003 p. 3). __________, che ha si riferito della richiesta relativa allo smontaggio della "parabellum" (Verbale PP 27 febbraio 2003, p. 2), ha poi precisato che il motivo principale stava nel fatto che __________ doveva mostrargli i conti (Verbali PP __________ 14 aprile 2003, p. 8 e 22 aprile 2003, p. 5) ed ha parlato di un disinteresse dell'accusato per l'operazione di smontaggio dell'arma (ibidem).

Pure non chiara è la situazione (localizzazione) dell'arma, che ha ferito __________, al momento in cui i due sono entrati in casa, rispettivamente nello studio. Per __________ si trovava sulla scrivania, carica, disassicurata e con il cane alzato, e ciò da tre giorni (Verbali PP __________ 25 febbraio 2003, p. 4 e 9 maggio 2003 p. 10), mentre __________, che alla scrivania si è seduto per smontare la "parabellum", non l'ha vista (Verbale PP __________ 27 febbraio 2003, p.2, 14 aprile 2003 p.8, 22 aprile p.5). Inoltre, __________ si dice sicuro che prima dello sparo __________, che era uscito dallo studio per orinare, è rientrato dirigendosi direttamente verso di lui (Verbale PP __________ 22 aprile 2003, p. 5), quindi senza "passare" dalla scrivania come afferma, invece, l'accusato (Verbale PP __________ 10 maggio 2003, p. 5). Da qui l'incertezza sulla posizione dell'arma, con conseguenze sul momento ed il motivo per cui l'accusato l'ha presa in mano. Ora, se è vero che __________ non stava guardando __________, al momento in cui questi rientrava nello studio, è altrettanto vero che in un locale relativamente piccolo lo spostamento di una persona, e la sua voce, possono fornire indicazioni circa la sua posizione e/o il suo spostarsi.

D'altro canto l'accusato non ha spiegato come e perché l'arma carica e pronta al tiro si trovasse da qualche giorno in quel locale (praticamente incustodita), perché era stata preparata al tiro (con cane alzato), quale fosse lo scopo di mostrarla a __________ senza nulla accennargli in merito prima che partisse il colpo (cfr. Verbali PP __________ 25 febbraio 2003, p. 4/5, 9 maggio 2003, p. 3 e 9, __________ 22 aprile 2003, p. 4). Soprattutto, l'accusato non fornisce spiegazione alcune sul perché egli, collezionista ed appassionato d'armi, dopo aver preso in mano la SIG 210, per avvicinarsi all'amico e mostrargliela, non si sia accorto dello stato dell'arma e non abbia provveduto  renderla inoffensiva (Verbale PP __________ 25 febbraio 2003, p. 5, 9 maggio 2003 p. 3, 10 maggio 2003, p. 4/5).

Non da ultimo (eufemisticamente parlando), la posizione delle due persone al momento in cui il proiettile è partito (entrambi si trovavano in piedi, __________ dietro __________) e le modalità d'impugnazione dell'arma da parte dell'accusato (all'altezza delle spalle e puntata verso __________ -Verbale __________ 25 febbraio 2003, p. 5) con __________ che viene colpito al volto, destano ulteriori perplessità (che si aggiungono a quanto si è appena detto) sulla dinamica dei fatti così come indicata dall'accusato.

Quanto al movente, a prescindere dal fatto che ancora recentemente lo svuotamento di un conto bancario è stato ritenuto quale movente di un mancato omicidio (Assise criminali Lugano 17 maggio 2002), la sua esistenza (così come indicato dal magistrato inquirente) non può essere esclusa nel caso in esame (e non lo sarebbe neppure se fosse accertato che l'esistenza del conto depauperato sarebbe comunque venuto a galla, anche solo per il fatto che le eventuali spiegazioni che l'accusato poteva fornire non avrebbero potuto essere contraddette da __________).

Alla luce di tutto quanto esposto, anche per le ipotesi di reato contro la persona sono dati (a questo stadio dell'inchiesta e senza voler minimamente anticipare giudizi di merito che non sono nella competenza di questo giudice) sufficienti indizi di reato.

4.

a)

In relazione alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-         In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti            (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-         E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder               die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-         Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

      (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione  più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

b)

Si ha allora che la parte dell'inchiesta inerente i reati patrimoniali non è ancora conclusa, in particolare resta da determinare l'effettivo destino delle somme prelevate.

Su questa questione l'accusato ha dato, di fatto, versioni divergenti. In un primo tempo ha indicato, con dovizia di particolari, la consegna a terzi (per esportazione/compensazione) per successivo deposito, sul conto di una SIM, in banca estera con filiale in Svizzera (Verbale PP __________ 16 aprile 2003, p.7), rifiutandosi di fornire indicazioni atte ad identificare il corriere e la banca. Successivamente ha indicato il nome della SIM, poi risultata inesistente o comunque non situata dove indicato (Verbale GIAR __________ 16 aprile 2003, p. 3). Nei successivi verbali ha, invece, indicato, quale destinazione delle somme, la costruenda casa di __________. Poco importa che ciò sia dovuto alla volontà di discutere una linea di difesa, come egli sostiene. Non è privo di significato il fatto che tale necessità (che non si è esplicata con il semplice silenzio) sia sorta solo in relazione alla destinazione delle somme.

L'accertamento del destino di queste ultime non è importante solo per la qualifica giuridica del reato (appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro) e per la determinazione dell'eventuale pena (ex art. 63, motivi a delinquere cfr. DTF 116 IV  288) ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art.59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio (provento di reato).

Vi è pertanto la necessità di accertare se non vi siano somme ancora nella disponibilità dell'accusato (non necessariamente solo in Ticino o in Svizzera) prima che egli possa (se del caso ulteriormente) sottrarle al (eventuale) recupero da parte degli inquirenti. Le versioni diverse fornite dall'accusato costituiscono, di fatto, serio indizio di un concreto pericolo di inquinamento (nella forma di un ulteriore spostamento delle somme in questione, rispettivamente, laddove possibile, nella forma della cancellazione di "tracce") delle prove (GIAR 9 agosto 2001 in re G.C.; REP 1980 p.45) quo alla reale destinazione dei fondi. La necessità di portare a termine la ricostruzione di tale destino, anche sulla base delle recenti indicazioni fornite dall'accusato, senza che quest'ultimo possa in qualche modo intervenire a modificare la situazione di fatto, è esigenza che deve essere salvaguardata.

Non si dimentichi che, secondo le dichiarazioni di __________ stesso, la casa è costata ca. 2 milioni (di cui solo una parte in nero), mentre gli importi sottratti sono stimati globalmente attorno ai 3 milioni di franchi (Verbali PP __________ 16 aprile 2003 e 3 giugno 2003; verbale PP __________ 14 aprile 2003).

Meno concreto, ancorché non totalmente assente, appare il pericolo di collusione con gli artigiani che, qualora avessero ricevuto pagamenti in nero, potrebbero avere interessi divergenti ad una corretta ricostruzione da quelli dell'accusato e, quindi, essere poco influenzabili da quest'ultimo.

c)

Anche la parte d'inchiesta relativa alle ipotesi di reato contro la persona, non è ancora conclusa, accertamenti di tipo tecnico sono ancora in corso e le versioni dell'accusato e di __________ debbono (ancora) essere approfondite, se del caso consolidate, e poste a confronto. Lo stesso dicasi di altre circostanze, di carattere più circostanziale (motivazioni circa la presenza dell'arma carica in casa, le minacce ricevute, le paure della o per la moglie, ecc. - cfr. Verbale PP __________ 9 maggio 2003, p. da 4 a 9) sulle quali la moglie dell'accusato è teste non di marginale importanza.

Anche queste necessità istruttorie debbono essere salvaguardate da possibili interventi dell'accusato.

La gravità del reato ipotizzato, ed il carattere indiziario dell'inchiesta, rendono di particolare importanza anche la raccolta di indizi minimi, rispettivamente di elementi circostanziali; i particolari rapporti con la vittima (nonché con testimoni come la moglie) inducono a maggior rigore nella protezione della raccolta degli elementi, quindi nell'approfondimento e nella verifica delle versioni della vittima e dei testi.

Ne consegue che i contatti che __________ ha cercato di avere (passando un biglietto al fratello durante una visita) con la moglie, fornendogli anche indicazioni sul come comportarsi in caso di interrogatorio (cfr. verbale PP __________ 28 maggio 2003, p.2), non possono assolutamente essere sottovalutati, come sembra fare la difesa (Osservazioni 18 giugno 2003, p. 12  ).Anzi, debbono essere letti in uno con altri atteggiamenti, per certi versi analoghi, che __________ ha assunto nei confronti di __________, dopo i fatti e prima dell'arresto, cercando di incontrarlo nonostante questi non lo desiderasse (Verbale PP __________ 15 aprile 2003 ed allegati).

Queste circostanze non sono semplici atteggiamenti di diniego da parte dell'accusato (in sé non sufficiente a fondare pericolo di collusione e/o d'inquinamento delle prove - SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257), bensì elementi concreti (oggettivi e soggettivi) che permettono di ritenere che egli, se posto in libertà, potrebbe cercare di indurre vittima e testi a modificare (edulcorare o rendere dubitative) le dichiarazioni già rese. Si ricorda che si tratta di testi con i quali l'accusato intrattiene (o, perlomeno ha intrattenuto) relazioni personali e che in simili casi determinati atteggiamenti di un accusato nei confronti dell'inchiesta possono anche giungere a giustificare persistenza del pericolo di collusione fino al dibattimento (sul principio: DTF 95 I 242).

d)

Da tutto quanto sopra (punto c.), si desume un concreto pericolo di collusione in merito agli accertamenti necessari al chiarimento di aspetti non secondari della fattispecie (per analogia: Rep 1980 p.45, SJ 1981 p. 379/380). L’istruttoria è in corso da circa due mesi e si è proceduto agli accertamenti immediatamente possibili in modo celere. E’ vero che è stata data priorità ad alcuni atti d'inchiesta per rapporto ad altri, tuttavia non si può pretendere che tutto venga fatto in contemporanea dal primo giorno e occorre considerare che  vi sono prove la cui assunzione, con il trascorrere del tempo, diviene maggiormente a rischio.

Va da sé, invece, che non è sugli esiti delle perizie psichiatriche che si concretizza pericolo di collusione o inquinamento delle prove ( GIAR 28 febbraio 2002 in re P., inc. 492.2001.3).

Quanto alle misure sostitutive indicate dalla difesa, si deve considerare che le stesse sono atte a limitare il pericolo di fuga ma poco idonee a scongiurare quello di collusione e/o inquinamento (ciò vale anche per  il "divieto di contattare terzi"). Pacifico che a poco valgono, a questo proposito, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

5.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Il preavviso negativo, su questo punto, si limita a parlare della pena presumibile. Ne consegue che non sono indicati (né immediatamente deducibili dall'incarto) sufficienti elementi atti a fondare concreto pericolo di fuga.

6.

Il carcere preventivo sin qui sofferto, e quello ancora ragionevolmente prevedibile, da __________ è, alla luce della complessità dei fatti, della gravità oggettiva dei reati ascritti e delle pene ipotizzabili in caso di condanna, ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

Non si pone, nel caso in esame (e come visto più sopra al considerando 3) il problema della proporzionalità della misura cautelare non tanto in termini generali e per rapporto al comminatoria di pena, bensì nell'ambito del rapporto tra durata del carcere e gravità degli indizi (cfr. anche G. Piquerez, op. cit., no. 2333; REP 1988 416).

Il presente giudizio, relativo a libertà personale, è esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 95 ss. CPP, 9, 10, 31 CF,  138, 158, 111, 112 CPS;

decide:

1.      L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

          -    avv. __________ per sé e per l'accusato;

          -    Procuratore pubblico avv. __________;

             (con copia delle osservazioni e con l'incarto MP __________ di ritorno);

         -    Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.

                                                                                giudice __________

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