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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.08.2003 INC.2003.19002

13 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,596 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.19002

Lugano 13 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20 maggio 2003 da

__________patrocinato dall’avv.__________  

contro

la decisione 6 maggio 2003 della Procuratrice pubblica Maria Galliani , che ha respinto l’istanza di dissequestro degli importi di FRS. 5'400.- ed EURO 2'630.-;

preso atto delle osservazioni 22 maggio 2003 della Procuratrice pubblica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

in data 27 marzo 2003, la Procuratrice pubblica ha emanato un ordine d’arresto nei confronti di __________, promuovendo accusa nei suoi confronti per titolo di acquisizione illecita di dati, di abuso di un impianto di elaborazione dati, truffa e falsità in documenti;

contestualmente all’arresto del qui reclamante, in data 27 marzo 2003, il magistrato inquirente ha emanato la perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perchè soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato; durante la perquisizione, avvenuta quello stesso giorno, tra le altre cose, sono stati rinvenuti e sequestrati FRS. 5'400.- ed EURO 2'630.- (v. AI 40 , allegati al rapporto di arresto del 28 marzo 2003);

il 30 aprile 2003, __________ ha chiesto al Procuratore pubblico il dissequestro dei suddetti importi, sostenendo, sostanzialmente, che questi averi non costituiscono il prodotto del reato oggetto delle accuse mosse nei suoi confronti (AI 74);

con decisione datata 6 maggio 2003 il magistrato inquirente, con riferimento agli articoli 161 CPP e 59 CPS, ha rifiutato il dissequestro;

con il reclamo oggetto della presente, __________ chiede a questo giudice di accogliere la sua richiesta di dissequestro, ribadendo che gli importi sequestrati non sono provento di reato, nè tanto meno sono in qualche modo connessi con le imputazioni mossegli; detti importi non potrebbero comunque, a suo dire, essere utilizzati nè per tacitare le presunte parti lese nè per garantire il pagamento delle spese processuali, sia perchè le parti lese non si sono costituite parti civli, sia perchè la sua attuale difficile situazione economica – che ha giustificato la contemporanea presentazione di un’istanza di gratuito patrocinio – fanno sì che egli abbia assoluta ed urgente necessità di disporre degli averi sotto sequestro;

per la Procuratrice pubblica il reclamo deve essere respinto ed il sequestro mantenuto, in quanto non si può escludere che gli importi suddetti costituiscano parte del provento dei reati commessi dal reclamante; inoltre, quand’anche gli importi in questione non costituissero provento di reato, gli stessi dovrebbero rimanere sotto sequestro ai sensi dell’art. 59 cifra 2 CPS per tacitare le parti civili;

il reclamo è tempestivo e presentato da persona legittimata a ricorrere;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al Procuratore Pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per il processo, sia come mezzi di prova sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato: la norma - meglio poi specificata nei capoversi successivi - corrisponde all’art. 120 CPP/1941, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 17 gennaio 1996 in re CS, GIAR 1.95.5: v. ora REP 1996, n. 107), ed allora il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, come gli art. 58 ss CP rispettivamente 270-271 CPP (sequestro confiscatorio), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro é legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale (cfr. in contesto più generale: Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, p. 191 n. 926 ss);

l’istituto della confisca risarcitoria, ai sensi dell’art. 59 cifra 2 cpv. 1 CPS, permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cifra 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1., p. 333 s.; pto. 4.3.2., p. 336; FF 1993 III, p. 221). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo risarcitorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3); anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio deve rispettare i principi sopramenzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’apparetenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato/accusato;

nell’esame dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione – che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per l’emanazione dell’ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e dall’altro – ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire – dall’opportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza di altre sedi di giudizio. Nel caso in esame l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico del reclamante non è contestata e, quindi non è oggetto di discussione in sede di reclamo; basta quindi constatare, in questa sede e senza pregiudizio del merito, che gli stessi sono dati già in base alle ammissioni di __________ (v. verb. PP 17 aprile 2003: utilizzo di carte di credito clonate presso il negozio __________ di __________ in 26/38 occasioni, con addebiti su ogni carta di FRS. 1'000.- /1'200.- e presso il negozio __________ di __________ in 4/5 occasioni, con addebiti su ogni carta di FRS. 1'000.- /1'500.-), confermate dal correo __________ (v. verb. PP 18 aprile 2003);

nella fattispecie l’ordine di sequestro indica chiaramente che il sequestro ha per oggetto tutto quanto potesse avere importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzo di prova, sia perchè soggetto a confisca o a devoluzione allo Stato; in sede di rifiuto del dissequestro e di osservazioni questo concetto è precisato con esplicito riferimento agli art. 59 cifra 2 CPS e 161 cpv. 3 CPP;

il sequestro conservativo di cui agli art. 59 cifra 2 CPS e 161 cpv. 2 CPP, come detto, non richiede che gli averi posti sotto sequestro provengano dal reato: è sufficiente che gli stessi siano di pertinenza dell’accusato e che il loro valore non superi l’importo dell’eventuale risarcimento (FF 1993 III , p. 221); ciò che è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame, ritenuto che il reclamante rivendica la restituzione degli averi sequestrati in casa sua e che gli importi sono inferiori al danno causato dal ripetuto uso indebito (ammesso) di carte clonate;

non è pertanto necessario, ai fini della presente decisione, determinare se gli importi sotto sequestro siano effettivamente estranei al reato; come detto più sopra le combinate norme degli art. 59 cifra 2 CPS e 161 CPP permettono, o addirittura impongono, il sequestro anche di averi che non sono provento di reato, alla condizione che, come nella presente fattispecie, a monte vi sia un reato che giustificherebbe la confisca di valori quale relativo provento (e i reati di cui agli art. 143 , 147 e 146 CPS adempiono tale requisito, indipendentemente dal fatto che ad arricchirsi sia stato l’autore o un terzo), la confisca del provento diretto del reato non sia più possibile e la totalità di quanto sequestrato (provento del reato o non) superi l’importo oggetto del reato;

nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, esistono più parti lese, che si sono costituite parti civili al momento in cui hanno formalizzato le denunce e meglio la __________, __________ (19.12.2002), la __________, __________ (16.8.2002 e 17.12.2002) e la __________, __________ (27.11.2002 e 3.2.2003). La pretesa difficile situazione economica del reclamante - nei confronti del quale il magistrato inquirente non ha comunque emanato perquisizioni bancarie generalizzate e ordini di blocco di tutti i beni - non è stata in alcun modo documentata, nè con l’istanza di dissequestro del 30 aprile 2003, nè con il reclamo del 19 maggio 2003, nè tantomeno con l’istanza per la concessione del gratuito patrocinio (pure presentata il 19 maggio 2003); il certificato municipale per l’ammissione al gratuito patrocinio, dal quale si potrebbero ricavare precise indicazioni sulle effettive capacità finanziarie dell’accusato (fonti di reddito e sostanza) non è a tutt’oggi stato presentato. Non compete del resto a questo giudice mettersi alla ricerca di documentazione non prodotta da chi ha l’onere di provare le proprie asserzioni;

sulla scorta di tutto quanto sopra espresso si deve concludere che il mantenimento del sequestro appare giustificato e, di conseguenza, il reclamo deve essere respinto con seguito di tasse e spese a carico del reclamante; alle parti civili, che non hanno presentato osservazioni, non vengono assegnate ripetibili;

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.       Il reclamo è respinto.

2.       La tassa di giustizia di FRS. 200.– e le spese di FRS. 50.– sono a carico del reclamante.

3.       Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:

giudice Franco Lardelli

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