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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.08.2003 INC.2003.1605

28 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,648 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.1605

Lugano 28 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 21 agosto 2003 dal

Procuratore pubblico __________  

nei confronti di

__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa, Lugano-Cadro (patrocinato dall’avv. __________)   accusato dei reati di cui agli artt. 125 CPS, 221 cpv. 2 CPS e 223 CPS

viste le osservazioni 28 agosto 2003 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

visto l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato l'8 gennaio 2003 con l'accusa di incendio intenzionale aggravato, esplosione e lesioni colpose, segnatamente per avere, nella notte 31 dicembre 2002/1 gennaio 2003 a __________, in correità con __________, cagionato intenzionalmente l'incendio dello stabile sede __________, provocando ingenti danni alla cosa altrui e pericolo per l'incolumità pubblica, rispettivamente l'esplosione, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, nonché per avere cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di __________ (cfr. richiesta di conferma dell'arresto 9 gennaio 2003, doc. 1, inc. GIAR __________).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno stesso, stante l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell'istruzione e dei pericoli di fuga e di recidiva (cfr. doc. 3, inc. GIAR citato sopra).

B.

Il carcere preventivo cui è astretto __________ è già stato prorogato una volta, per un periodo di due mesi, con decisione 2 luglio 2003 (doc. _, inc. GIAR __________); la scadenza del termine (prorogato) di carcerazione preventiva è prevista per l’8 settembre 2003.

C.

Con l’istanza qui in discussione, il Procuratore pubblico chiede una (ulteriore) proroga di altri due mesi della detenzione preventiva cui è astretto __________.

Il magistrato inquirente ribadisce che sussistono, nei confronti di __________, gravi e concreti indizi di colpevolezza, che confermano per altro le ammissioni fatte dallo stesso accusato.

Manifesto sarebbe, secondo il Procuratore pubblico, il pericolo di fuga, essendo l’accusato cittadino straniero senza legami significativi con il nostro territorio e in ragione anche dell’approssimarsi del processo e della possibile pena in caso di condanna.

Avuto riguardo della gravità dei reati imputati a __________, una proroga di ulteriori due mesi del carcere preventivo non violerebbe il principio di proporzionalità e permetterebbe di procedere al deposito degli atti (prospettato entro la fine del corrente mese) e, salvo richieste di complementi istruttori, di chiudere l’istruttoria formale alla scadenza del deposito stesso.

D.

Con le osservazioni la difesa di __________ non si oppone ad una richiesta di proroga.

in diritto:

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne – il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

2.

La legittimità dell’arresto già è stata esaminata in occasione della conferma dell’arresto (doc. _, inc. GIAR __________) e della precedente decisione di proroga del carcere preventivo (doc. _, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà oltre il termine legale previsto dall’art. 102 cpv. 2 CPP.

Come già detto in occasione della precedente decisione di proroga del carcere preventivo, i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica d'ufficio da parte di questo giudice) sono senz'altro dati. L'accusato ha infatti ammesso di aver eseguito "il lavoro" con __________ e di ritenere che l'incarico fosse stato dato a quest'ultimo da __________, gerente del locale, e dietro previsto compenso di fr. 10'000.--, precisando pure di avere acquistato con __________ la benzina per appiccare l'incendio presso una stazione di servizio di __________ il 31 dicembre 2002 (cfr. verbali PP 14 febbraio 2003 e 8 aprile 2003, Rappol all. __________e __________). Le dichiarazioni di __________ trovano del resto conferma nella chiamata di correo di __________, che pure attesta il coinvolgimento diretto di __________ nei fatti (v. verbale PP 21 agosto 2003, confronto tra __________ e __________).

3.

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta di evitare che intervengano accordi tra accusato e testimoni (già sentiti o ancora da sentire) e complici o correi (non arrestati o confrontati con dichiarazioni divergenti da quelle dell’accusato), messi in atto per nascondere la verità.

Ora, in questo caso, dagli atti messi a disposizione dal magistrato inquirente, non è dato sapere se il confronto con __________ (prospettato nella precedente istanza di proroga) sia stato nel frattempo eseguito. Il confronto con __________ risulta invece essere stato eseguito nell’interrogatorio PP del 21 agosto 2003 (v. allegato all’istanza di proroga).

Resta però il fatto che il Procuratore pubblico – cui compete in questa fase dell’inchiesta determinarsi sui bisogni istruttori – non ha indicato il sussistere di rischi di collusione e di inquinamento delle prove. Per cui se ne deve concludere che detti bisogni e rischi non sono, in questo momento, più preminenti.

4.

La detenzione preventiva può comunque giustificarsi in presenza di un pericolo di fuga, considerato che uno dei suoi scopi è quello di assicurare la presenza dell’imputato al dibattimento e l’esecuzione della pena. Per quanto concerne il pericolo di fuga, va qui riconfermato quanto già detto nella decisione 2 luglio 2003 (doc. 4 inc. GIAR 16.2003.4) e meglio che:

“I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino italiano, ivi residente e senza legami significativi con la Svizzera, ciò che rende concreto il pericolo che, una volta messo in libertà provvisoria, egli tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna.”

I presupposti soprammenzionati non sono mutati, per cui il pericolo di fuga sussiste tutt’ora.

5.

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o la proroga della detenzione preventiva sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonchè il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

__________, come detto, è detenuto dall'8 gennaio 2003 per reati certamente gravi (crimini) e per alcuni dei quali (segnatamente incendio ed esplosione) è prevista la pena della reclusione ed, in caso di condanna, è ipotizzabile una pena di durata verosimilmente ben maggiore del carcere sin qui sofferto ed ancora da soffrire.

Come evidenziato dallo stesso magistrato inquirente nell’istanza di proroga, l’inchiesta è nella fase conclusiva: il deposito degli atti è prospettato entro la fine del corrente mese.

Quanto alla durata dell’ulteriore protrazione, occorre dunque valutare il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla chiusura dell’istruttoria. Tenuto conto del termine minimo previsto dalla legge per il deposito degli atti, una proroga fino al 17 ottobre 2003 (compreso) appare sufficiente ed adeguata, nonchè rispettosa del principio di proporzionalità.

6.

Conformemente a quanto sopra espresso, l’istanza viene parzialmente accolta, nel senso che il carcere preventivo cui è astretto l’accusato è prorogato fino al 17 ottobre 2003 (compreso), con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 17 ottobre 2003 (compreso).

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione a:

-      Procuratore pubblico __________

(con copia delle osservazioni 28 agosto 2003 del patrocinatore dell’accusato e l’incarto MP __________di ritorno);

avv. __________ o, per sé e per l’accusato;

-      Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano - Cadro.

                                                                                 giudice _____________

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