Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.04.2003 INC.2003.15701

22 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·832 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.15701

Lugano 22 aprile 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 17 marzo 2003 dall’

Avv. __________ rappr. dall’avv. __________  

contro

le omissioni del Procuratore pubblico __________, nel procedimento conseguente a denuncia-querela penale 14 luglio 2002 nei confronti dell’avv. __________, per titolo di lesioni personali, diffamazione e ingiurie;

viste le osservazioni 24 marzo 2003 e la comunicazione 10 aprile 2003 del magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che il 14 luglio 2002 l’avv. __________ ha sporto querela/denuncia nei confronti dell’avv. __________ per lesioni personali, diffamazione e ingiurie;

che il Procuratore pubblico __________, a seguito del sollecito 21 gennaio 2003, per il tramite della segretaria giudiziaria, provvedeva a contattare la reclamante per fissare il suo interrogatorio e quest’ultima, con lettera 4 febbraio 2003, comunicava che “per preesistenti impegni miei e del mio legale avv. __________ non è possibile aggiornare l’udienza per confermare la denuncia querela prima del mese di marzo” ed indicava quali possibili date “martedì 18 marzo ore 9.00 oppure mercoledì 19 marzo ore 9.00”;

che il magistrato inquirente in data 6 febbraio 2003 spiccava dunque una citazione della reclamante per il giorno 18 marzo 2003 alle ore 9.00 per essere interrogata come querelante;

che a causa di malattia della segretaria giudiziaria, il Ministero pubblico riprendeva contatto con l’avv. __________, rispettivamente con il suo patrocinatore avv. __________, informando che la data dell’interrogatorio doveva essere spostata e che contemporaneamente, dal canto suo, la reclamante con lettera 17 marzo 2003 informava il Ministero pubblico che, in relazione alla citazione fissata per il 18 marzo 2003, “per intervenuti impegni” non poteva presenziare all’interrogatorio e che intendeva aggravarsi a questo giudice “contro le omissioni del PP”;

che in data 17 marzo 2003 l’avv. __________ provvedeva ad inoltrare il reclamo ora in esame nel quale sostiene che “la Procura Pubblica non sembra essersi mossa nè commossa a vedere i diritti della sottoscritta tanto rudemente calpestati malgrado con scritto 21 gennaio 2003 la reclamante abbia sollecitato la Procura in tal senso” e “di ritenere sufficiente quanto esposto con atto 14 luglio 2002” e di aver già chiesto al Procuratore pubblico di prescindere dal suo interrogatorio;

che, nelle sue osservazioni del 24 marzo 2003, il magistrato inquirente rileva che “l’interrogatorio della querelante costituisce atto istruttorio consueto quanto opportuno ai fini dell’inchiesta, ragione per cui non è possibile accedere alla richiesta” della reclamante “di riferirsi esclusivamente al suo documento scritto”;

che nel seguito sono stati fatti ulteriori tentativi da parte del magistrato inquirente di procedere all’interrogatorio dell’avv. __________, ma senza successo;

che, secondo costante giurisprudenza, si ha diniego di giustizia formale con violazione dell’art. 4 Cost., quando l’autorità giudiziaria, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono richiesti, rispettivamente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della vertenza e del complesso di tutte le circostanze determinanti (REP 1982 pag. 318; DTF 117 Ia 197; decisioni 31 gennaio 1995 in re M.S., GIAR 455.94.2, 23 febbraio 1995 in re R.G., GIAR 780.93.3, e riferimenti);

che anche nelle informazioni preliminari l’acquisizione delle prove avviene sotto la direzione del Procuratore pubblico, nel rispetto dei diritti delle parti, come nel corso dell’istruzione formale (con riferimento per analogia all’art. 193 CPP): il magistrato inquirente è autonomo nell’assunzione delle prove e nella valutazione di completezza delle indagini predibattimentali (decisione 22 dicembre 1999 in re C.B., GIAR 806.99.2), essendogli riservata ampia facoltà di scelta negli accertamenti, ritenuti – comunque e sempre – da una parte per lo meno apparenza di utilità e di pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita e dall’altra ossequio del principio di legalità e di buona fede in concorso con l’esigenza di operare in modo leale (cfr. decisione GIAR 14 agosto 2002 in re S.P., GIAR __________);

che nella fattispecie ora in esame il Procuratore pubblico ha prontamente dato seguito al sollecito della reclamante, convocando e tentando ripetutamente di convocare la reclamante stessa per l’audizione che il magistrato inquirente ritiene atto istruttorio consueto ed opportuno ai fini dell’inchiesta;

che non spetta del resto a questo giudice impartire direttive al magistrato inquirente, che come detto è autonomo nell’assunzione delle prove, con riserva del reclamo garantito dall’art. 280 CPP;

che il Procuratore pubblico ha compiuto quanto doveva per dar seguito all’inchiesta e che quindi non sono manifestamente dati gli estremi di una denegata giustizia;

che conseguentemente il reclamo è respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario) e carico di tassa e spese giudiziarie alla reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG);

richiamati i citati articoli di legge,

decide

1.      Il reclamo è respinto.

2.      La tassa di giustizia di Frs. 150.00 e le spese di Frs. 50.00 sono a carico della reclamante.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione a:

avv. __________ (con copia delle osservazioni del PP e copia lettera 10.4.2003 PP);

avv. __________ (con copia delle osservazioni del PP e copia lettera 10.4.2003 PP);

-      Procuratore pubblico avv. __________, con l’incarto di ritorno.

                                                                                 giudice __________

INC.2003.15701 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.04.2003 INC.2003.15701 — Swissrulings