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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.02.2003 INC.2003.1503

28 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,407 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 2003.1503

Lugano 28 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 18/19 febbraio 2003 da

__________, attualmente presso le Carceri pretoriali di Bellinzona (patrocinato dall’avv.__________)  

e qui trasmessa il 24/26 febbraio 2003 con preavviso negativo dal Procuratore pubblico Mario Branda;

viste le osservazioni 27 febbraio 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

che:

-          __________ è stato arrestato l’8 gennaio 2003, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di rapina aggravata, ciò in relazione ai fatti avvenuti quello stesso giorno ai danni dell’Ufficio postale di __________. Quel giorno un uomo armato di pistola, approfittando dell’apertura pomeridiana dell’Ufficio e dell’arrivo del buralista, che accedeva all’edificio passando dalla porta di servizio, puntando l’arma contro il buralista, si faceva aprire la cassa e si impadroniva del denaro contante per un importo complessivo di oltre fr. 41'000.--, allontanandosi poi a piedi. Il __________, ripetutamente interrogato dalla polizia (negli interrogatori del 8/9/15/17/20 e 23 gennaio 2003) e dal Procuratore pubblico (negli interrogatori del 24 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003), nega i fatti, fatta eccezione per l’interrogatorio del 15 gennaio 2003 durante il quale ha fatto delle ammissioni, poi subito ritrattate nella fase finale di quello stesso interrogatorio;

con l’istanza di libertà provvisoria, l’accusato lamenta l’assenza, nei suoi confronti, del presupposto fondamentale circa la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza. Egli evidenzia in primo luogo che i fatti addebitatigli sono avvenuti a __________ l’8 gennaio 2003 verso le ore 14.00 ed il suo arresto è stato eseguito poco dopo presso un bar di __________ attorno alle ore 14.20; gli inquirenti nè mediante la perquisizione personale, domiciliare e della sua autovettura, hanno rinvenuto da un lato il bottino sottratto all’Ufficio postale e dall’altro la pistola utilizzata dall’autore della rapina. Tantomeno sono stati recuperati gli abiti indossati dall’autore al fine di camuffarsi. In secondo luogo egli evidenzia pure che non è stato fatto alcun confronto diretto tra lui e i testimoni e che esistono divergenze tra le descrizione fatta dai testimoni sull’abbigliamento dell’autore della rapina e i vestiti che lui indossava quel giorno. L’accusato esclude poi che esista un pericolo di fuga, un pericolo collusione e di inquinamento delle prove e un pericolo di recidiva, ciò a maggior ragione che nega anche di essere l’autore della rapina. Per cui chiede, in via principale, che gli venga concessa la libertà provvisoria; in via subordinata, che la carcerazione venga sostituita con un ricovero presso la Clinica __________ o presso l’Ospedale Regionale di __________;

nel formulare preavviso negativo, il Procuratore pubblico puntualizza diffusamente gli elementi a suo modo di vedere convergenti a dimostrare la colpevolezza di __________ nella fattispecie inquisita, con conseguenti bisogni istruttori al mantenimento dell’arresto. Bottino, vestiti e arma impiegata per la rapina non sono (ancora) stati recuperati; grava il forte sospetto che complici o correi abbiano assistito l’accusato nel progetto criminoso, tenuto conto del poco tempo a disposizione di __________ tra il momento della rapina e il suo arresto per liberarsi, rispettivamente nascondere in modo sicuro il bottino e l’arma. In ogni caso, proprio perchè non sono stati ritrovati refurtiva, arma e vestiti, la liberazione di __________ potrebbe compromettere l’assicurazione di queste prove. Se libero l’accusato potrebbe inoltre adoperarsi per fabbricare un alibi, inquinando indebitamente l’assunzione delle prove e la ricerca della verità;

le osservazioni al preavviso negativo ripercorrono e sottolineano le argomentazioni dell’istanza di libertà provvisoria, contrapponendosi agli assunti del magistrato inquirente;

come al dettato di legge ed alla giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga e di recidiva: l'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381) e ritenuto che i menzionati presupposti vengano approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128);

sugli indizi di colpevolezza accusa e difesa si trovano su posizioni opposte, confortate da una parte e dall’altra da argomentazioni e riferimenti alle risultanze istruttorie. Dato l’esito del presente giudizio, derivato da mancata evidenza di altri presupposti per il mantenimento della carcerazione preventiva é conveniente astenersi in questa sede dallo statuire in proposito, per evitare pregiudizio al seguito delle indagini e del procedimento;

infatti pericolo di fuga e rischio di recidiva non sono neppure stati avanzati dal Procuratore pubblico, quali elementi a sostegno del preavviso negativo. Prima facie a giusta ragione. Dall’incarto non sembrano emergere indicazioni precise di esistenza dei rischi menzionati;

per quanto concerne i bisogni istruttori, il Procuratore pubblico non spende neppure una parola sugli atti istruttori e le prove che intende ancora assumere per la ricerca della verità. Va detto che le deposizioni testimoniali sono già state assunte e che il Procuratore pubblico non ha neppure ipotizzato di procedere a riconoscimenti o ad audizioni di confronto per dirimere eventuali divergenze. L’assenza di necessità istruttorie emerge del resto anche dalla lettura degli atti messi a disposizione di questo giudice dal Procuratore pubblico con il suo preavviso negativo. L’inchiesta sembra infatti languire; l’ultimo interrogatorio di polizia risale ormai a cinque settimane fa (23 gennaio 2003) e nel corso del mese di febbraio 2003 c’è stata una sola audizione (l’11 febbraio il Procuratore pubblico ha interrogato l’accusato per una cinquantina di minuti). In relazione al bottino, all’arma e ai vestiti utilizzati dall’autore della rapina, agli atti non vi è traccia delle ricerche che sono state fino ad ora eseguite; nè tantomeno il magistrato inquirente indica quali ricerche intenda ancora mettere in atto per assicurare tali prove. Analoghe considerazioni valgono per l’identificazione dei presunti complici o correi, a carico dei quali, a detta del magistrato inquirente, “grava il forte sospetto” che abbiano assistito l’accusato nel progetto criminoso. Agli atti non vi è alcun elemento concreto che permetta di suffragare l’esistenza di complici o correi e nulla si dice su quanto debba ancora essere esperito per giungere alla loro identificazione. Il pericolo che la liberazione dell’accusato possa favorire la creazione di un alibi, da solo non giustifica il mantenimento dell’arresto; ciò a maggior ragione se tale pericolo poteva semmai essere evitato con l’esecuzione di confronti con i testimoni già ampiamente e dettagliatamente assunti dalla polizia. Ma, come detto, il Procuratore pubblico non ha a tutt’oggi preso in considerazione la possibilità di eseguire confronti, il che lascia presumere che anche per il magistrato inquirente il suddetto pericolo resti su un piano di mera ipotesi astratta;

in virtù di quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion d’essere. Significa solamente che allo stadio attuale gli indizi nei suoi confronti e le necessità istruttorie invocate solo in modo generico, senza essere meglio specificate, non giustificano (più), anche per motivi di proporzionalità, la privazione della libertà personale. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove necessità.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 ss., 279 ss CPP, 10 CF, 5 CEDU,

decide

1.        L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è accolta. Di conseguenza l’istante deve essere immediatamente scarcerato.

2.        Non si percepiscono tasse e spese.

3.         Intimazione:

                                                                                 giudice Franco Lardelli

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