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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 18.12.2003 INC.2003.14403

18 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·926 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.14403

Lugano 18 dicembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

  sedente per statuire sull’istanza presentata il 29 novembre/5 dicembre 2003 da

__________  

intesa ad ottenere il dissequestro del conto bancario no. __________ a lui intestato presso la Banca __________, sequestrato nell’ambito del procedimento penale a carico di sua moglie __________ di cui agli ACC __________/2003 e ACC __________/2003 del Procuratore pubblico __________;

viste le osservazioni 10 dicembre 2003 presentate dall’avv. __________, patrocinatore dell’accusata __________;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC __________/2003,

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

nell’ambito del procedimento a carico di __________ e __________, per titolo di infrazione aggravata alla LFStup (art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup), il Procuratore pubblico __________ ha ordinato il sequestro, tra le altre cose, del conto n. __________ (intestato a __________) presso la Banca __________ (v. AI 5/11);

con istanza 29 novembre 2003, indirizzata a questo giudice, __________ chiedeva il dissequestro del suddetto conto;

con osservazioni 10 dicembre 2003, l’accusata __________ si è dichiarata consenziente con il dissequestro postulato da __________ ed ha comunicato che il conto del quale è chiesto il dissequestro nulla ha a che vedere con i fatti oggetto di procedimento penale;

il Procuratore pubblico non ha presentato osservazioni;

l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);

in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. _, inc. GIAR 268.1997.2);

per quanto qui concerne, questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 29 novembre 2003, trattandosi di nuova istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

per quanto attiene il conto n__________ (intestato a __________) presso la Banca __________ (v. AI 5/11), va detto che dagli atti trasmessi a questo giudice non emerge alcuna loro connessione con il procedimento a carico di __________ e __________; segnatamente non emerge che i fondi depositati sul conto bancario siano provento di reato o che il conto sia in qualche modo servito a perfezionare il reato.

Dall’analisi dell’estratto conto della relazione bancaria (v. AI 11) emerge infatti che il saldo iniziale al 1. gennaio 2001 era di fr. 8'412.60. Ritenuto che dagli atti d’accusa risulta che i fatti imputati agli accusati risalgono al periodo luglio 2001/marzo 2003 (ACC 101/2003) e maggio 2002/ febbraio 2003 (ACC 119/2003) e considerato che dal conto in esame sono stati effettuati solo prelevamenti, tranne un versamento di fr. 1'000.--, non vi sono motivi per ritenere che si tratti di denaro provento di reato. Del resto neppure il magistrato inquirente, che ha rinunciato a presentare osservazioni, ha evidenziato eventuali connessioni con i reati imputati a __________ e a __________. In relazione a detto conto, l’istanza di dissequestro merita dunque di essere accolta;

l’istanza è conseguentemente accolta, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie.

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

decide:

1.      L’istanza è accolta.

1.1. Di conseguenza è disposto il dissequestro del conto no. __________ intestato a __________ presso la Banca __________.

2.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione: - __________

          (con copia delle osservazioni 10 dicembre 2003 dell’avv. __________);

- avv. __________, per sè e per __________;

- avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni 10 dicembre 2003 dell'avv. __________);

- Presidente della Corte delle assise Criminali, 6900 Lugano

(con copia delle osservazioni 10 dicembre 2003 dell’avv. __________ e l’inc__________ di ritorno);

- Procuratore pubblico __________

   (con copia delle osservazioni 10 dicembre 2003 dell’avv. __________).

                                                                giudice __________

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