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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 20.08.2003 INC.2003.13102

20 agosto 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,349 parole·~17 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2003.13102 INC.2003.13103 INC.2003.13104

Lugano 20 agosto 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sui reclami presentati

il 10 giugno 2003 da   __________ entrambi rappr. dall’avv. __________     l’11 giugno 2003 da   __________ rappr. dall’avv. __________     il 12 giugno 2003 dalla   Banca __________ rappr. dall’avv. __________    

contro

la decisione 4 giugno 2003 della Procuratrice pubblica __________, che ha disposto il dissequestro dell’importo di FRS 25'643.45, a favore dell’avv. __________ (rappr. dall’avv. __________), nell’ambito del procedimento condotto contro quest’ultimo per ripetuta appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 e 2 CPS), sub. amministrazione infedele (art. 158 CPS);

viste le osservazioni 20 giugno 2003 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore) e della Procuratrice pubblica, concludenti per la reiezione dei reclami;

visto l’incarto MP __________ e altri;

ritenuto

in fatto:

A.

L’avv. __________ è stato tratto in arresto il 5 marzo 2003 e nei suoi confronti è stata promossa accusa per titolo di ripetuta appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele. Questo giudice ne ha confermato l’arresto il giorno successivo, con contestuale intimazione dell’accusa per i reati sopra indicati. Con nota a verbale 21 marzo 2003, la magistrata inquirente ha esteso l’accusa all’appropriazione indebita aggravata, ciò con riferimento alle malversazioni commesse dall’avv. __________ nell’adempimento della funzione di pubblico notaio.

L’inchiesta ha permesso di accertare che l’accusato, sostanzialmente reo confesso sui fatti, in veste di avvocato e notaio, si è appropriato di complessivi circa 5 milioni di FRS di pertinenza dei suoi clienti (cfr. verbale ricapitolativo di interrogatorio PP del 16.6.2003).

In data 21 marzo 2003 l’accusato è stato posto in libertà provvisoria.

B.

Con ordine di perquisizione e sequestro 5 marzo 2003 a tutti gli istituti bancari del Cantone Ticino, la magistrata inquirente, tra altri averi, aveva posto sotto sequestro il conto corrente n. __________ presso __________, intestato all’avv. __________ (AI __________ dell’inc. MP). Con decisione 28 aprile 2003, notificata al patrocinatore dell’accusato, la Procuratrice pubblica ha mantenuto sotto sequestro il saldo presente sul conto suddetto, che in data 31 marzo 2003 era di FRS 25'711.-, ciò in vista di “un quantomeno parziale risarcimento delle pretese di parte civile” (AI __________ dell’inc. MP).

Dando seguito a richiesta 27 maggio 2003 dell’accusato (AI __________ dell’inc. MP), la magistrata inquirente, con decisione 4 giugno 2003 (AI __________ dell’inc. MP), ha provveduto a dissequestrare a favore dell’accusato stesso l’importo di FRS 25'643.45 depositato sul conto sopra menzionato. La Procuratrice pubblica ha motivato il dissequestro con il fatto che l’importo in questione non risulta essere provento di reato, ma dipendente dall’accredito sul conto bloccato del saldo di tre parcelle notarili emesse in precedenza dal notaio __________ e che il mantenimento del sequestro a titolo di risarcimento compensatorio ex art. 59 cifra 2 CPS impedirebbe il reinserimento sociale dell’accusato. Nella sua decisione la magistrata inquirente evidenzia che l’avv. __________ (istante) “motiva la richiesta di dissequestro asserendo di necessitare (del)la somma richiesta per far fronte al proprio sostentamento, non avendo più potuto espletare la propria attività professionale di avvocato e notaio dopo la concessione della libertà provvisoria” e che “dagli atti d’inchiesta non risultano altre fonti di reddito regolari nel tempo, oltre a quella lavorativa, che permettano all’istante di sopperire al proprio fabbisogno”.

C.

Con i reclami in discussione, le parti civili __________ e __________, __________ e Banca __________ postulano la revoca dell’ordine di dissequestro.

Banca __________ rileva che l’importo dissequestrato costituisce un surrogato del provento del reato, trattandosi, a suo dire, di importi ritornati sul conto sul quale è avvenuta l’appropriazione di cui è accusato l’avv. __________. Comunque la magistrata inquirente non potrebbe sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle condizioni di applicazione dell’art. 59 cpv. 2 CPS, per privare i danneggiati della possibilità di ottenere un risarcimento compensatorio.

Le altre due parti civili reclamanti contestano poi che sia provato che il sequestro in oggetto (e meglio il corrispondente risarcimento compensatorio) pregiudichi il reinserimento sociale dell’accusato: l’accusato può ancora esercitare attività di consulenza giuridica e di rappresentanza di clienti in vertenze non soggette al monopolio sancito dalla Lavv __________ e non è stato oggetto di debita verifica da parte della magistrata inquirente in ordine alle sue entrate ricorrenti ed al suo fabbisogno __________.

D.

Nelle proprie osservazioni la Procuratrice pubblica chiede che i reclami siano respinti.

La magistrata inquirente mette in primo luogo in dubbio la legittimazione di __________ ad interporre reclamo, non avendo egli a tutt’oggi dimostrato di aver patito un danno concreto.

Per quanto attiene al merito dei reclami, la Procuratrice pubblica rileva che l’importo dissequestrato non è un surrogato del provento del reato, in quanto la relazione oggetto del dissequestro non è il conto clienti oggetto delle malversazioni dell’accusato. Sarebbe inoltre compito dell’autorità inquirente e requirente verificare costantemente in corso d’inchiesta il perdurare dei requisiti che giustificano il mantenimento della misura del sequestro.

Secondo la Procuratrice pubblica il dissequestro dell’importo di FRS 25'643.45 non appare poi sproporzionato rispetto all’attuale situazione personale e professionale dell’accusato, che avendo trascorso alcune settimane in detenzione preventiva, ha avuto un influsso negativo sulla sua attività, ed ha quantificato nei suoi verbali di avere un fabbisogno mensile personale di FRS 5'000.- / 10'000.- e per le spese relative allo Studio legale di circa FRS 15'000.- mensili. La tutela delle pretese delle parti civili non deve dunque, a suo dire, in ogni caso impedire all’accusato di reinserirsi socialmente.

E.

Con le proprie osservazioni il patrocinatore dell’accusato rileva che nell’interrogatorio del 16 giugno 2003 il suo patrocinato “ha precisato che attualmente non dispone di fonti di reddito regolari e che gli immobili di sua proprietà nulla mutano a tale stato di fatto”. Egli aggiunge che “i canoni di locazione inerenti gli appartamenti di tre immobili vengono versati all’Ufficio esecuzioni e fallimenti a seguito dell’avvio di procedure esecutive da parte di alcuni creditori ipotecari, mentre quelli relativi al quarto immobile servono integralmente per far fronte alle spese della società proprietaria, in particolare per il pagamento delle spese correnti, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti”. La decisione impugnata avrebbe dunque, a suo dire, tenuto in debita considerazione “oltre le potenzialità di guadagno” del suo assistito “in relazione all’attività professionale sinora svolta, anche le sue entrate ricorrenti e il proprio fabbisogno”.

Chiede quindi che i reclami siano respinti.

F.

Delle altre parti civili (non reclamanti), solo __________ ha presentato osservazioni, associandosi ai reclami.

Delle altre allegazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto:

1.

I reclamanti si sono costituiti parte civile nel procedimento a carico dell’accusato. La magistrata inquirente ha loro riconosciuto la veste di parte civile, intimando loro la decisione impugnata (v. AI __________ dell’inc. MP). I reclamanti sono dunque certamente legittimati ad interporre reclamo.

2.

I principi generali in materia di perquisizione sequestro, quali misure cautelari, sebbene noti ai patrocinatori delle parti ed alla Procuratrice pubblica, sono ricordati qui di seguito.

In diritto, l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente e a quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). Se il provento di reato è pervenuto sotto forma di denaro, esso resta direttamente confiscabile anche se è stato modificato, ad esempio depositato e prelevato da conti bancari, trasformato in chèques o simili, infine cambiato in altra valuta (tutte forme di trasformazione in bene sostitutivo improprio, v. Schmid, Kommentar, nota 50 ad art. 59 CPS).

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS).

Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107).

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

Anche il sequestro ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS) deve rispettare i principi sopra menzionati, con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è l’appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell’indiziato / accusato.

3.

Nel caso in esame, l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dell’avv. __________ non è contestata e quindi non è oggetto di discussione in sede di reclamo; basta quindi constatare, in questa sede e senza pregiudizio del merito, che gli stessi sono dati già in base alle ammissioni dell’accusato, ricapitolate nel verbale di interrogatorio 16 giugno 2003 davanti alla magistrata inquirente, con evidenza di profitti indebiti di circa 5 milioni di FRS.

Dagli atti emerge poi in tutta evidenza che l’importo oggetto del contestato dissequestro non è provento di reato, quanto piuttosto il lecito profitto conseguito dal notaio __________ per l’incasso di tre parcelle notarili - emesse prima dell’arresto - per i rogiti __________ e __________ (cfr. AI __________ dell’inc. MP).

L’importo in questione neppure può essere considerato un valore sostitutivo del provento del reato, quindi confiscabile ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS. A giusta ragione la magistrata inquirente evidenzia infatti che il conto bancario n. __________ __________, sul quale l’importo è giunto dopo l’arresto dell’accusato, non è stato oggetto delle malversazioni imputate all’avv. __________; trattasi in effetti del conto utilizzato dall’accusato per le necessità del suo Studio legale e notarile e non di uno dei conti clienti oggetto di malversazione segnatamente il conto FRS n. __________ e il conto EURO __________ (cfr. inc. MP: documentazione bancaria e giustificativi __________, classatori n. 1 e 2).

In ragione di quanto sopra sono allora dati i presupposti solo per un sequestro confiscatorio e cioè in vista di un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 CPS. Nella decisione 28 aprile 2003 (AI __________ dell’inc. MP), non impugnata dall’accusato, la magistrata inquirente aveva del resto esplicitato che il saldo presente sul conto in oggetto in data 31 marzo 2003 (FRS 25'711.-) veniva mantenuto sotto sequestro proprio (e solo) in vista di un parziale risarcimento delle pretese di parte civile. Nulla ostava d’altronde al sequestro di fondi pervenuti sul conto bancario dell’accusato, dopo il suo arresto e dopo i provvedimenti di perquisizione e sequestro di conti bancari, in conseguenza di crediti esigibili da lui vantati (v. decisione CRP del 2.5.2003 in re F.B.) – in questo caso addirittura - prima della promozione dell’accusa che ha determinato l’arresto.

4.

La Procuratrice pubblica è certamente legittimata a valutare le condizioni alle quali mettere in atto il sequestro confiscatorio in vista del risarcimento equivalente ex art. 59 cfr. 2 CPS; è poi compito dell’autorità inquirente e requirente (e quindi non solo del giudice in sede di giudizio di merito) verificare costantemente in corso di procedura il perdurare degli elementi che giustificano il mantenimento di tale misura (v. decisione 23 gennaio 2003 in re S.M.S.; inc. GIAR 402.2000.4). Anche la magistrata inquirente deve comunque tener conto dei rigorosi criteri che applicherebbe il giudice del merito e procedere ad un’adeguata valutazione dei contrapposti interessi (quello dell’accusato a non vedersi seriamente compromesso il reinserimento sociale e quello delle parti lese ad essere risarcite).

L’attenzione prestata dalla magistrata inquirente al fatto che il risarcimento compensatorio a favore delle parti civili non deve seriamente impedire il reinserimento sociale dell’accusato, appare di per sé giustificata e trova fondamento nell’art. 59 cfr. 2 cpv. 2 CPS. Il diritto penale, oltre alla punizione vera e propria, persegue infatti pure lo scopo del reinserimento sociale dell’autore del reato (FF 1993 III p. 222).

Chi appartiene a categorie sociali e attività / funzioni di livello superiore (avvocato, imprenditore, Broker ecc.), non può però pretendere che, facendo capo a fondi da destinarsi prioritariamente al risarcimento delle vittime, abbia garantiti il precedente tenore di vita e il reinserimento immediato nell’attività / funzione nella quale ha delinquito.

Il criterio fornito dalla dottrina e dalla giurisprudenza per valutare i limiti entro i quali orientare il reinserimento sociale, appare del resto vincolato alla garanzia del minimo esistenziale secondo le regole del diritto esecutivo previste dalla LEF (v. decisione 23 gennaio 2003 in re S.M.S. , inc. GIAR 402.2000.4; decisione 8 agosto 2002 in re A.K., inc. GIAR 51.2002.2; sentenza 19 luglio 1991 del Tribunale di Cassazione del Canton Zurigo, ZR 90 [1991], n. 31 consid. 5 p. 104 s.; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS; Niklaus SCHMID, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, marg. 752 ed in nota 175 ibid.).

Nella fattispecie ora in esame, le parti civili a giusta ragione lamentano il fatto che il dissequestro contestato non è fondato su criteri rigorosi e sulla salvaguardia anche del loro legittimo interesse ad essere risarciti.

La decisione impugnata si limita ad indicare che il dissequestro è giustificato in quanto “dagli atti di inchiesta non risultano altre fonti di reddito regolari nel tempo  oltre a quella lavorativa, che permettano all’istante di sopperire al proprio fabbisogno”.

Dagli atti trasmessi dal Ministero pubblico non è possibile ricavare un chiaro e preciso quadro degli averi e delle entrate di cui dispone l’accusato da quando il 21 marzo 2003 è stato messo in libertà provvisoria (l’esclusione delle fonti di reddito regolari di cui riferisce l’accusato nel verbale PP del 16 giugno 2003, lascia trasparire l’esistenza di fonti irregolari), per rapporto al suo effettivo fabbisogno secondo i criteri del minimo esistenziale.

Non essendo stata chiesta l’assistenza giudiziaria ai sensi della Lag, questo giudice non dispone del resto neppure della documentazione che solitamente viene presentata per dimostrare l’indigenza e il non raggiungimento del minimo esistenziale; per cui è impossibile procedere ad un calcolo anche solo approssimativo.

D’altronde, che in questo caso non si sia proceduto ad una puntuale verifica delle entrate e del fabbisogno dell’accusato, traspare anche dalle osservazioni 20 giugno 2003 della magistrata inquirente, là dove, riprendendo le dichiarazioni fatte dall’accusato nei verbali 12 marzo 2003 (p. 2) e 21 marzo 2003 (p. 6), valuta il suo fabbisogno mensile personale tra i FRS 5'000.- e i FRS 10'000.- e le spese relative allo Studio legale in circa FRS 15'000.- mensili.

Stante quanto indicato dalla magistrata inquirente e dall’accusato, ci si può comunque chiedere – al di là del fabbisogno personale mensile, che appare già a prima vista impreciso e fuori misura rispetto ai parametri del minimo esistenziale – come possa essere ancora giustificato il mantenimento di una spesa mensile di FRS 15'000.- per lo Studio legale ritenuto il forzato ridimensionamento dell’attività di __________ (sospeso, tra l'altro, dall'esercizio).

Appare pertanto necessario rinviare ad un necessario accertamento tra magistrata inquirente e accusato interessato ed alla valutazione secondo i parametri della tabella della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74 ss.), in ossequio ai principi sopra ricordati.

5.

Sulla scorta di quanto sopra espresso si deve pertanto concludere che appare giustificato annullare la decisione di dissequestro dell’importo di FRS 25'643.45 depositato sul conto n. __________ presso la __________, intestato all’avv. __________. Di conseguenza i reclami devono essere accolti, con tasse e spese a carico dello Stato, che rifonderà ripetibili ai reclamanti.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.        I reclami sono accolti ai sensi dei considerandi.

1.1 Di conseguenza la decisione 4 giugno 2003 è annullata.

2.        La tassa di giustizia e le spese restano a carico della Stato, che rifonderà FRS 300.- a titolo di ripetibili ad ogni parte civile reclamante.

3.        Contro la presente decisione e dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione a:

-        Procuratrice pubblica __________ (con copia delle osservazioni dell'avv. __________ e con l’incarto MP di ritorno);

avv. __________, per sé e per l'accusato (con copia delle osservazioni della PP);

avv. __________, per sé e per la parte civile __________ (con copia delle osservazioni della PP e dell'avv. __________);

avv. __________, per sé e per la parte civile Banca __________ (con copia delle osservazioni della PP e dell'avv. __________);

avv. __________, per sé e per la parte civile __________ (con copia delle osservazioni della PP e dell'avv. __________);

-        __________, Servizio Giuridico, __________, parte civile;

avv. __________, per sé e per la parte civile __________.

                                                                                giudice __________

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