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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.05.2003 INC.2002.5408

28 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,274 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2002.5408

Lugano 28 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sull'istanza di proroga presentata il 16/19 maggio 2003 dal

Procuratore Generale __________, Ministero pubblico di Lugano   nei confronti di

  __________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (rappr. dall'avv. __________)

accusato dei reati di cui agli artt. 19 cifra 2 LFStup. e 305 bis cifra 2 CP;

viste le osservazioni 26 maggio 2003 dell'accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-        __________ è stato arrestato il 31 gennaio 2002 (quando si trovava, in espiazione pena e regime di semilibertà, presso il carcere di __________ /ZH) con l'accusa di aver organizzato, con terzi, un importante traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l'Europa, nel corso del 2001 (oltre 200 Kg di cocaina, sequestrati ad Atene l'8 gennaio 2002: cfr. doc. _ inc. GIAR __________), nonché di aver riciclato la somma di USD 400'000.consegnatagli da persone implicate nel traffico in questione, membri (secondo l'accusa) di un'organizzazione criminale (inc. GIAR __________, doc. _);

-        l'arresto è stato confermato da questo giudice l'1 febbraio 2002, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di recidiva, pericolo di fuga e necessità istruttorie (inc. GIAR __________, doc. _);

-        l'accusato è già stato oggetto di due decisioni di proroga del carcere preventivo, la prima emanata il 24 luglio 2002, fino al 31 gennaio 2003, e la seconda il 29 gennaio 2003, fino al 31 maggio 2003 (inc. GIAR __________);

-        con la richiesta qui in discussione il Procuratore pubblico chiede un'ulteriore proroga del carcere fino al 31 agosto 2003, al fine di poter decidere in merito agli oltre 50 complementi istruttori presentati dalla difesa a conclusione del deposito atti, rispettivamente permettere l'evasione di quelli accolti e/o la conclusione della procedura ricorsuale in relazione a quelli eventualmente respinti; per gli indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e di recidiva, rinvia alle precedenti istanze di proroga ed al rapporto di polizia giudiziaria, ritenendo la situazione immutata e gravemente indiziante l'accusato; i bisogni istruttori sono invocati ai fini dell'evasione dell'istanza di complemento e relative implicazioni; proporzionalità è, sempre per il Procuratore pubblico, ancora data;

-        __________ si oppone alla proroga "per sostanzialmente gli stessi motivi esposti nelle precedenti osservazioni"; contesta la consistenza degli elementi acquisiti dagli inquirenti italiani, nonostante il loro volume, e la non correlabilità tra la sua persona ed il "geometra", anche per questioni temporali; analoghe asserzioni concernono le acquisizioni di atti dalla Grecia, Colombia e Spagna;

-        né accusa né difesa hanno corredato il loro esposto con riferimenti o indicazioni concrete, limitandosi al rinvio a favore di esposti precedenti; se ne deve dedurre che la fase finale dell'inchiesta non ha portato particolari elementi né a (ulteriore) carico né a discarico di __________, per rapporto a quanto acquisito in precedenza;

-        l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss);

-        gli indizi, gravi, di reato accertati nella decisione del 29 gennaio 2003 sono ancora presenti, e vengono qui ripresi:

            "

Contrariamente all'assunto della difesa, l'identificazione del "geometra" nella persona di __________ non è (più) mera ipotesi, bensì indiziata da elementi di fatto quali l'identificazione dell'uso (da parte sua) di un collegamento telefonico che altri partecipanti all'operazione attribuiscono al geometra __________.L'intercettazione del citato collegamento ha permesso di seguire i contatti relativi all'operazione in corso sulla Grecia ed i vari collegamenti telefonici utilizzati (con frequenti cambi o utilizzi alternati [cfr. documentazione relativa agli ordini di controllo telefonico inc. MP __________, AI __________- nonché gli apparecchi e le schede trovate in possesso dell'accusato al momento del fermo e della perquisizione del luogo di lavoro e della cella - cfr. elenchi degli oggetti sequestrati dalla Polizia cantonale di Zurigo il 31.12.2002) fino a giungere a quelli in possesso di __________ al momento dell'arresto e comunque il cui utilizzo è stato da lui riconosciuto (in particolare __________ e __________8: cfr. Verbale PS __________ 1.02.2002 ore 11.00, p.2, nonché Verbale PS __________ 29.04.2002, p. 2 e 3, nonché gli elenchi menzionati più sopra). Alla luce di questi fatti, le telefonate tra terzi (con riferimento al traffico) nelle quali si menziona il "geometra" ed il suo ruolo, costituiscono gravi indizi nei confronti dell'accusato;

Il contenuto di alcune telefonate intercettate sulle utenze in uso a __________ e relative ai contatti con la moglie (che si trovava in Grecia e lì è stata arrestata dopo il sequestro della cocaina) e ad altre persone interessate al traffico (che, tra l'altro, fanno esplicito riferimento alla moglie di __________ e a un suo ruolo nella vicenda: cfr. telefonata 31.12.2001 ore 21.10 utenza __________, Verbale PS __________ del 23.05.2002), poste in relazione con il sequestro della cocaina avvenuto l'8.01.2002 e con la documentazione trovata in possesso della moglie di __________ (cfr. rapporto d'arresto inc. MP __________, AI _), costituiscono ulteriori gravi indizi di reato nei confronti dell'accusato. A titolo esemplificativo, per quanto necessario al presente giudizio (che non concerne il merito), si vedano: il colloquio telefonico del 31.12.2001 ore 21.10 (già citato) nell'ambito del quale si fa riferimento ad un affare (che in qualche modo coinvolge anche la moglie di __________ che si trova sul posto) che sta subendo degli intoppi e per il quale é stata anticipata a __________ un'importante somma; i colloqui del 5.01.2002 ore 10.58 e 11.20, con la moglie, nei quali si fa riferimento al rischio di conseguenze per qualche cosa che sta succedendo con conseguente "apertura" di "scatole" e ci si preoccupa per la documentazione che potrebbe essere reperita presso la donna e consiglio a stare fuori casa per un po’ (cfr. Verbale PS __________ 24.05.2002); il colloquio del 9.01.2002 ore 14.14 con persona che parla greco e riferisce quanto riportato dai media in merito a qualche cosa "che era destinato per l'estero" e in relazione al quale "per 4, 5 persone di qua formeranno un atto processuale" (cfr. Verbale PS __________ 27.05.2002).

                -      Non da ultimo, vi é pure il fatto che verso la fine di dicembre del 2001 __________        risulta avere disponibilità finanziaria non indifferente così da poter consegnare         USD 30'000.- a __________ e prometterle ulteriore consegna in tempi brevi, ai            fini dell'acquisto, da parte di quest'ultima di una vettura del costo di USD 88'000.-            (cfr. Verbale PP __________ 2.05.2002; Verbale PS __________ 3.05.2002).

Gli indizi in questione, certamente gravi, non sono stati smentiti da seguito dell'istruttoria, né nella loro esistenza né nel loro significato per rapporto ai fatti oggetto d'indagine. Anzi, ulteriori elementi di fatto, acquisiti nel corso dell'istruttoria, si aggiungono a quelli indicati, rispettivamente li rafforzano o, per meglio dire, li confermano e li precisano (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, no. 2333). Ci si riferisce, in particolare, ai contatti ed ai viaggi della moglie dell'accusato e del nominato __________ in Colombia, ai contatti ed agli invii di denaro, sempre in Colombia (da parte della moglie e del figlio dell'accusato) a favore di tale __________ (che nega di conoscere i parenti di __________, rispettivamente contatti con quest'ultimo da diversi mesi - cfr. il complemento di rogatoria inviato in Colombia e di cui all'AI _), alla documentazione ricostruita in base alla perquisizione dei PC in uso alla moglie ed alla figlia dell'accusato (cfr. AI _, e allegati ai complementi di rogatoria del 29.11.2002 e 13.01.2003, AI _) relativa ai contatti con lo spedizioniere __________ (sempre in Colombia) e alla spedizione oggetto d'inchiesta.

Affermare che questi elementi non sono attribuibili a __________, rispettivamente che sono a lui estranei, significa fare astrazione dai rapporti tra __________, la moglie e __________, così come emergono dalle intercettazioni telefoniche effettuate all'inizio dell'inchiesta (segnatamente: possesso, da parte dell'accusato, di telefoni e carte SIM utilizzati per i contatti relativi all'operazione in questione con i __________ [attivi nel traffico sia in Colombia che in Italia] e con la moglie in Grecia; la presenza di __________ a Zurigo nel novembre 2001; la disponibilità d'importanti fondi da parte dell'accusato agli inizi del 2002; il contenuto di numerose telefonate intercettate; ecc.), rispettivamente al contenuto di queste intercettazioni (cfr. decisione d'arresto, doc. _ inc. GIAR __________; decisione prima proroga, inc. GIAR __________), senza dimenticare che la citata Aurita, già al PCT con l'accusato, afferma di conoscere (e aver avuto contatti con) lui e non la moglie e/o il figli (cfr. AI _).

Su gran parte di questi elementi, va detto che all'accusato è stata data possibilità di esprimersi (cfr. Verbale PS __________, 9.01.2003)."

si dirà dopo se tali  indizi sono (ancora) sufficienti per giustificare, dal profilo della proporzionalità, la proroga richiesta;

-       anche per pericolo di fuga e recidiva si può far capo alla precedente decisione, anche qui con riserva di proporzionalità, nulla essendo cambiato in proposito:

"__________, già condannato (due volte) a pene importanti per fatti relativi al traffico di stupefacenti, é gravemente indiziato per atti analoghi commessi durante il regime di semilibertà; ciò é sufficiente a configurare concreto pericolo di recidiva (M. Luvini, in REP 1989 p.295).

Vista la gravità del reato imputato (non da ultimo per il quantitativo) ed i precedenti, in caso di condanna é certamente prevedibile una pena importante da espiare (comminatoria: reclusione), l'età dell'imputato, l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero (tali non sono la presenza della figlia per motivi di studio, né quella dell'amica __________) permettono di presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292); irrilevanti, in questo contesto, sia il fatto che egli non abbia approfittato della semi libertà per sottrarsi alla rimanente espiazione della pena precedente, essendosi modificata sostanzialmente la sua situazione, sia la possibilità di una ricerca internazionale con successiva (eventuale) estradizione alla Svizzera;"

-        a titolo di bisogni istruttori viene fatta valere unicamente la necessità di  decidere sui complementi presentati; non si tratta, invero, di bisogni istruttori in senso tecnico, bensì della necessità di concludere l'istruttoria salvaguardando pericolo di fuga e di recidiva;

-        la questione centrale relativa all'istanza presentata dal magistrato inquirente è, quindi, quella della proporzionalità;

-        __________ è detenuto dal 31 gennaio 2002 per ipotesi di reato certamente gravi (crimini) e per i quali, in caso di condanna, è verosimile che egli non possa fruire della sospensione condizionale della pena (sia per le comminatorie di pena dei reati in questione, sia per i precedenti) ed è altrettanto verosimile ipotizzare pene ben maggiori del carcere preventivo sin qui sofferto ed ancora da soffrire; se anche fosse che quanto acquisito nell'ultima fase dell'istruttoria non ha aggiunto ulteriori indizi (o prove) a quelli presenti al momento dell'ultima decisione di proroga (e sostanzialmente, nonché dettagliatamente, riassunte nel rapporto di Polizia giudiziaria del 31 marzo 2003 - AI __________- alle pagine da 7 a 34) neppure questi risultano indeboliti e, a giudizio dello scrivente (per quanto nelle sue competenze e senza voler invadere il campo del giudice del merito) questi appaiono sufficientemente consolidati e gravi da giustificare il mantenimento il perdurare del carcere preventivo ai fini del prospettato rinvio a giudizio per i reati ascritti; come già detto nella precedente decisione nella valutazione della proporzionalità debbono pure essere considerati altri elementi che influiscono sulla durata dell'istruttoria: le ramificazioni internazionali dei reati imputati e la scelta del silenzio da parte dell'imputato (SJ 1998 p.247; GIAR 386.99.9, sentenza 19.08.1999 in re L. cons. 2. d.);

-        alla luce di tutto quanto sopra espresso, la proroga di tre mesi richiesta, e volta a determinarsi (ciò che dovrà essere fatto celermente come già prospettato dal magistrato inquirente) sui complementi istruttori proposti dalla difesa appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 19 cifra 2 LFStup. e 305 bis CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP;

decide

1.      L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 31 agosto 2003 (compreso).

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-          Procuratore generale avv. __________

(con fotocopia delle osservazioni del patrocinatore dell'accusato);

avv. __________ a, per sé e per l’accusato;

-          Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.

                                                                                giudice _____________

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