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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.10.2002 INC.2002.48503

3 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,730 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 485.2002.3 LM                                                      Lugano, 3 ottobre 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 26/27 settembre 2002 da

____________,       

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

e trasmessa in data 30 settembre / 1° ottobre 2002 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;

concessa all’accusato, con ordinanza 1° ottobre 2002, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 2 ottobre 2002;

letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/FL/ME:

ritenuto

in fatto:

A.

____________ è stato fermato in data 30 agosto 2002, siccome colpito da ordine d’arresto del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, in quanto sospettato di aver posto in atto dei preparativi per una rapina ai danni di un distributore di benzina del Mendrisiotto (v. rapporto d’arresto 30 agosto 2002, inc. Giar 485.2002.1 doc. 2). Il giorno successivo, questo giudice ha confermato l’arresto, con contestuale intimazione della promozione d’accusa per titolo di atti preparatori di rapina e infrazione alla LCStr. (doc. 4 e doc. 1 all’inc. Giar 485.2002.1).

B.

____________ ha subito ammesso che quel giorno, 9 agosto 2002, era effettivamente entrato in Svizzera allo scopo di perpetrare una rapina, tanto che si era equipaggiato con una pistola-giocattolo, ed aveva anche avuto la premura di sostituire la targa al proprio motoveicolo, appena entrato in Svizzera (v. verbale Giar, cit.). Da un po’ di tempo pensava alla possibilità di commettere una rapina, ma giunto sul posto, si sarebbe reso conto che stava commettendo una sciocchezza (ibid.; v. anche istanza di libertà provvisoria 26/27 settembre 2002, inc. Giar 485.2002.3 doc. 1, pto. 3 p. 2). Il Procuratore Pubblico, dal canto suo, sottolinea come testimoni abbiano dichiarato di aver visto l’accusato istante, quel giorno, girare ripetutamente nei pressi del distributore preso di mira, e che la sua rinuncia alla messa in atto dei propositi criminosi sarebbe da ricondurre al fatto che era stato notato da uno dei testi, che lo avrebbe tenuto d’occhio (v. preavviso negativo 30 settembre 2002, inc. Giar 485.2002.3 doc. 2, p. 2).

C.

L’istanza in discussione trae spunto dalla pretesa spontanea desistenza dell’accusato istante, ciò che condurrebbe ad un’esenzione obbligatoria dalla pena (v. istanza, cit., pto. 6 p. 3), rispettivamente “nella peggiore delle ipotesi” ad una pena detentiva di modesta entità (v. osservazioni 2 ottobre 2002, inc. Giar 485.2002.3 doc. 4 p. 2). Non dandosi timore di condanna, non sussisterebbe alcun pericolo di fuga (v. istanza, cit., pto. 7 p. 3). Inoltre, ____________ sottolinea la propria intenzione di usufruire della libertà provvisoria per dedicarsi ad un trattamento terapeutico che lo liberi definitivamente dal problema della tossicodipendenza (loc. cit., pto. 5 p. 2). Da ultimo, l’accusato istante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione e, soprattutto, di recidiva, ancora una volta facendo leva sull’asserita spontanea desistenza dall’atto, e sul fatto che il precedente penale in Italia non ha nulla a che fare con gli atti preparatori di rapina (v. osservazioni, cit., p. 2).

D.

Il Procuratore Pubblico, di cui si è già menzionata la differente posizione in tema di (pretesa) desistenza da parte dell’accusato istante, si oppone alla concessione della libertà provvisoria in considerazione dell’esistenza di bisogni istruttori (un confronto fra ____________ ed il teste che lo ha visto ripetutamente transitare nei pressi del distributore, v. preavviso, cit., p. 2), di pericolo di recidiva (la pena espiata in Italia fra luglio 2001 e febbraio 2002 esclude a priori la possibilità di una sospensione condizionale dell’eventuale nuova pena detentiva, loc. cit., p. 2-3) e di pericolo di fuga (in quanto l’accusato è cittadino straniero senza alcun legame con il territorio svizzero, loc. cit., p. 3).

Considerato

in diritto

1.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

2.

In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, almeno con riferimento ai presupposti oggettivi di reato non posta in discussione dalla difesa, può bastare generico rinvio a quanto dichiarato dall’accusato medesimo (supra, consid. B). La discussione sui motivi che hanno spinto l’accusato a non porre in atto il reato preparato compete al giudice di merito: sia detto, per quanto di competenza di questa sede, che in ogni caso l’ipotesi di una spontanea desistenza, come affermato da ____________, non appare liquida al punto da far cadere gli indizi di colpevolezza.

3.

a)        Ciò significa, altresì, che l’inchiesta nei confronti dell’accusato istante non può dirsi conclusa: il confronto cui accenna il magistrato inquirente appare utile proprio per meglio inquadrare l’aspetto soggettivo dell’agire del reo, sul quale le posizioni di accusa e difesa divergono. Appare nondimeno difficile ravvisare pericolo di collusione.

b)        È indubbiamente dato, invece, pericolo di fuga, l’accusato istante non avendo alcun legame con il territorio svizzero. La tesi difensiva, secondo la quale tale pericolo non sussisterebbe data l’esenzione da pena cui l’accusato istante andrebbe incontro, non può essere condivisa, ritenuto che ad essere oggetto di ulteriori indagini – e, verosimilmente, di discussione in aula – sono proprio le condizioni per il riconoscimento della desistenza. Comunque, il codice penale non lascia spazio ad alternative, ed impone – nelle circostanze di fatto qui presenti – la condanna ad una pena da espiare. Ora, non essendo risolta la questione principale riguardante la presunta desistenza, è certo che se vi sarà condanna a pena detentiva, quest’ultima sarà obbligatoriamente da espiare – motivo in più per ritenere concreto il pericolo che l’accusato, posto di fronte all’alternativa se presentarsi a processo o rimanere in Italia, opti per la seconda possibilità.

c)         Sussiste, da ultimo, senz’altro pericolo di recidiva: la tossicodipendenza, alla base della condanna italiana che lo ha portato in carcere da luglio 2001 a febbraio 2002, è pure la molla che ha portato ____________ a commettere il reato per il quale è qui sotto inchiesta. È pur vero che si tratta di reati diversi, ma manifestamente riconducibili alla medesima matrice.

4.

a)        Resta da esprimersi sulla proporzionalità della carcerazione già patita ed ancora prospettabile, peraltro neppure espressamente contestata dall’accusato istante.

b)        ____________ è in detenzione preventiva da poco più di un mese. Si evince dall’incarto MP che l’inchiesta è stata portata avanti con ritmo serrato fino al 12 settembre 2002, data di consegna del rapporto preliminare di polizia: da quel momento, non emergono atti istruttori di rilievo. D’altro canto, il mese di carcere preventivo già patito appare poca cosa per rapporto alla gravità astratta del reato imputato.

c)         Allora, se si può ritenere ancora appena rispettosa del principio di proporzionalità la detenzione preventiva già patita ed ancora prospettabile per la conclusione dell’istruttoria, è d’altro canto assolutamente necessario che l’istruttoria torni ad essere gestita con maggiore rapidità: in particolare, il confronto fra accusato istante ed il teste – prospettato dal Procuratore Pubblico – dovrà essere eseguito quanto prima, seguito immediatamente, salvo emergere di altre necessità istruttorie, dalle formalità legate alla conclusione dell’istruttoria formale (deposito atti ed assunzione di eventuali complementi, rispettivamente chiusura).

d)        Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). L’istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.

5.

Tanto ____________ quanto il Procuratore Pubblico hanno menzionato l’intenzione dell’accusato istante di affrontare terapeuticamente la tossicodipendenza di cui lui soffre, e che senz’altro ha avuto un ruolo importante nel suo delinquere. Anzi, parrebbe che proprio la conduzione, da parte del Procuratore Pubblico, di un discorso parallelo con la SEPEM sulla possibilità di collocare l’accusato istante in comunità estera abbia portato a ciò che a prima vista sembra essere stato un rallentamento dell’istruttoria. Il fatto che ora ____________ abbia interposto l’istanza qui discussa sembra, dunque, incoerente con il preteso desiderio di voltare definitivamente le spalle alla droga, nella misura in cui vanifica gli sforzi posti in atto dal magistrato inquirente in vista di trovare una soluzione consona con i principi dell’art. 44 CPS. Se ____________ avesse veramente voluto affrontare un discorso terapeutico serio, non avrebbe postulato la libertà provvisoria nel momento in cui le trattative per una soluzione proprio in quella direzione stavano per concretizzarsi: tutto ciò concorre a rendere meno credibile la pretesa serietà dei suoi sforzi per allontanarsi definitivamente dalla tossicodipendenza, e di converso più acuto il pericolo di recidiva, come pure quello di fuga.

6.

In conclusione, l’istanza in discussione deve essere respinta principalmente per pericolo di fuga e di recidiva, ciò che avviene con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenze di tassa e spese.

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

decide :

1.      L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 26/27 settembre 2002 da ____________ è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’accusato istante;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato istante, nonché con l’inc. MP __________/FL/ME di ritorno.

giudice __________

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