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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.11.2002 INC.2002.41601

6 novembre 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·998 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 416.2002.1/2 L                                                      Lugano, 6 novembre 2002

N. 417.2002.1/2 L

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Claudio Lepori

sedente per statuire sui reclami presentati il 30 luglio 2002 rispettivamente

da __________

(entrambi patrocinati dall'avv.__________)

e dalla ditta __________

(patrocinata dall'avv. __________)

contro la decisione 19 luglio 2002 del Procuratore pubblico avv. Mario Branda che ha rifiutato di ordinare il sequestro dell'inventario del Bar __________ nel procedimento conseguente a denuncia dei primi reclamanti contro __________, __________, e __________, __________, per titolo di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele;

viste le osservazioni 12 agosto 2002 del magistrato inquirente che postula la reiezione del gravame;

atteso che i due gravami possono essere evasi con un unico giudizio, per la loro pratica identità;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

che:

-    con atto 29 novembre 2001, __________ e __________ hanno denunciato __________ e __________ per titolo di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele, per essersi fraudolentemente appropriati di inventario e mobilio del Bar __________ ora __________ di __________, danneggiando inoltre gli interessi della ditta __________, che aveva in gestione il menzionato esercizio pubblico;

-    il reclamo si rivolge contro la decisione 19 luglio 2002 del Procuratore pubblico di rifiuto del postulato sequestro dell'inventario del Bar __________, oggetto centrale del contendere;

-    l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato: la norma corrisponde sostanzialmente a quanto in precedenza disposto successivamente dall’art. 120 CPP/1942 e dall’art. 120 CPP/1993, per cui ancora soccorre la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali e di questo Ufficio giudiziario sul tema (REP. 1987, p. 265; 1989, p. 599; sentenze 30 gennaio 1992 in re O.C., CRP 282/91 e 17 marzo 1992 in re G.M., CRP 38/92; decisione 24 novembre 1997 in re RTSI, GIAR 650.97.1, e riferimenti);

-    il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al dispiegamento della procedura e quindi alle necessità dell’istruzione preliminare, alle decisioni del magistrato requirente ed a quelle del giudice del merito come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione, il che sarebbe qui il caso (sequestro confiscatorio): come in tutti gli istituti procedurali, che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, tenuto anche conto del principio di proporzionalità;

-    il conteso inventario ha fatto oggetto di cessioni e trasferimenti, senza grandi riscontri di chiarezza fattuale e contrattuale: la proprietaria originaria __________ lo cedette, con riserva di proprietà (non iscritta) sino a suo completo pagamento, a __________ ed altre due persone poi estraniate; esso venne successivamente messo a disposizione a titolo fiduciario della ditta __________, che assunse pure la gestione del Bar __________, con contratto sottoscritto dall'allora socio gerente __________; a quest'ultimo sono subentrati ai vertici della __________ __________, quale socia gerente con diritto di firma individuale, e __________, quale socio senza diritto di firma; da ultimo la gerente __________ ha ceduto il bar, inventario compreso, a __________, nell'ambito della ditta __________, di cui lo stesso __________ è amministratore unico;

-    i denuncianti e reclamanti asseverano l'esistenza di manovre intese ad appropriarsi dell'inventario, trasferendolo a __________ per loro vantaggio pecuniario, non avendolo interamente pagato e per contro avendo trattenuto il prezzo di cessione, con inganno anche del proprietario dello stabile ing. __________ nella stipulazione del nuovo contratto di locazione con la ditta __________, come risulta dalla lettera 23 novembre 2001 dell'ing. __________ a quest'ultima, a conferma di essersi trovato raggirato, per cui disdiceva il contratto (doc. A di denuncia);

-    il Procuratore pubblico, come all'esposto nelle osservazioni al presente reclamo, non ravvede elementi per sostenere l'esistenza di concreti e sufficienti sospetti di reato ed in particolare che "la __________ abbia acquisito la disponibilità dell'inventario dell'esercizio pubblico mediante un reato" e che __________ "abbia acquisito l'inventario mediante un reato perché sapeva o doveva presumere che la __________ non aveva la disponibilità dei beni da lui poi rilevati";

in effetti l'inchiesta non consente un'altra determinazione, al di là della costatazione di rapporti alquanto confusi e di accordi contrattuali non sempre precisi, le divergenze non sembrando travalicare il campo civile: l'apparente probanza del comportamento dell'ing. __________, al confronto con preteso inganno, non ha trovato riscontro nel suo interrogatorio del 29 gennaio 2002 dinnanzi al Procuratore pubblico, dove ha affermato che la lettera del 23 novembre 2001 (menzionata sopra) venne redatta dalle controparti (come confermato dall'intestazione semplicemente a macchina), e che l'ha "firmata pensando che se era preparata da avvocati sicuramente doveva essere tutto in regola e in ordine", smentendosi poi - su inganno e conseguente disdetta - per fatti concludenti come risulta implicitamente dal suo scritto (qui su propria carta intestata) all'autorità cantonale competente dove, "in risposta alla Vostra lettera del 5.12 u.s.", comunica che ,"per accordi intervenuti tra le parti", il contratto di affitto con la __________ "rimane tuttora valido" (documento prodotto il 29 gennaio 2002 da

     __________ in occasione del suo interrogatorio dinnanzi al Procuratore pubblico, senza particolari approfondimenti o commenti);

-    i reclami vanno conseguentemente respinti con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP): tassa e spese di giudizio (art. 39 lett. f TG) sono a carico dei reclamanti in solido ed in parti uguali, a ragione della loro soccombenza;

visti gli art. 161 e 284 cpv. 1 lett. a CPP e per le spese l'art. 39 lett. f TG,

decide:

1.      I reclami sono respinti.

2.      La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 40.- sono a carico dei reclamanti in solido ed in parti uguali.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

Intimazione.

                                                                                        giudice Claudio Lepori

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