N. 413.2002.2 L Lugano, 18 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata l'8 novembre 2002 da
__________, attualmente presso il Penitenziario cantonale
(patrocinato dall’avv. __________)
e qui trasmessa il 14 novembre con preavviso negativo dalla Procuratrice pubblica avv. __________;
viste le osservazioni 15 novembre 2002 dell’accusato, che si riconferma nell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
- __________ è stato arrestato il 28 luglio 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di tentato omicidio e lesioni gravi (doc. 1 e 2 dell'inc. MP __________/2002), per aver ferito al collo con un seghetto
__________ nuovo compagno di __________, precedente relazione affettiva dell'accusato, la fattispecie nella sostanza ed oggettivamente essendo stata chiarita e ammessa dall'autore: l'accusa è stata poi estesa al reato di pornografia per la detenzione di immagini vietate (verbale dinnanzi alla magistrata inquirente del 7 agosto 2002, pag. 2), essendo pendente presso la Camera dei ricorsi penali il gravame 24 ottobre 2002 dell'accusato contro questa estensione (do. 65 dell'inc. penale);
ammessa l'esistenza di indizi di colpabilità "circa le lesioni", __________ ha postulato la concessione della libertà provvisoria (con le misure sostitutive del deposito dei documenti, della cauzione di fr. 10'000.- e dell'obbligo di seguire una terapia psichiatrica), in quanto più non esistono bisogni dell'istruttoria (la perizia psichiatrica potendo essere completata con l'accusato in libertà), il pericolo di recidiva non è evidente (per il venir meno di tensioni e sollecitazioni, per il miglioramento della sua situazione psicofisica, per l'erezione di curatela volontaria che ha sistemato le i rapporti economici tra le varie parti e per l'accettazione di una terapia psichiatrica), ed il pericolo di fuga è escluso (e semmai tutelato dall'offerta cauzione), senza dimenticare la concreta possibilità di riprendere la sua attività lavorativa;
ampiamente riassunta la fattispecie inquisita, con evidenza quindi dei gravi indizi di colpevolezza, la Procuratrice pubblica preavvisa negativamente l'istanza di libertà provvisoria a ragione di necessità istruttorie, connesse con l'allestimento della perizia psichiatrica (la cui espletazione è stata ritardata dal rifiuto dell'accusato di rispondere alle domande dei periti, in particolare ai test dello psicologo), e per pericolo di recidiva a ragione di paventate imprevisibili reazioni violente nei confronti dell'ex amica e di __________, stante anche la preoccupazione in tal senso espressa dal perito psichiatra designato dott. __________;
le osservazioni dell'accusato al preavviso negativo si diffondono a precisare e ridimensionare i rimproveri di aver ritardato i lavori peritali per asserito rifiuto di sottoporsi ad esami e test, mentre ciò avvenne in attesa del più volte postulato trasferimento al Penitenziario cantonale e cioè al momento di riacquisita relativa tranquillità: sul merito del discorso viene ribadita in particolare l'assenza di pericolo di recidiva, per nulla in concreto reso verosimile;
come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di recidiva, circostanze che vanno approfondite con maggior rigore, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss), anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringendo la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128) e nel rispetto della proporzionalità;
senza necessità di soffermarsi sul reato di pornografia, qui assolutamente non determinante (tanto da neppure essere evocato nel preavviso negativo), è pacifica la commissione da parte di __________ di un reato contro la vita e l'integrità di una persona, rimandando al giudizio di merito la sua esatta qualifica e l'apprezzamento soggettivo: resta in ogni modo la gravità del colpo inferto al collo della vittima, con possibilità di danno estremo;
particolari necessità istruttorie sono meno che evidenti, par l'avvenuta definizione dell'assetto probatorio con la consegna del rapporto di polizia giudiziaria dell'8 ottobre 2002 (doc. 74 dell'inc. MP): infatti la completazione della perizia psichiatrica e di test connessi non vuole obbligatoriamente privazione della libertà, ritenuta la disponibilità dell'accusato ora di sottoporsi agli incombenti dei periti incaricati (avendo già incontrato il perito dott. __________ almeno tre volte: verbale dinnanzi alla Procuratrice pubblica del 17 ottobre 2002, pag. 1, contrariamente quindi a quanto sostenuto nelle osservazioni al preavviso negativo) e l'assenza di possibilità in tale ambito di inquinamento della prova;
rimane da esaminare il presupposto del pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7);
valutando le pretese responsabilità di __________ sul ritardo dell'avvio degli esami peritali siccome frutto di un malinteso connesso con l'aspirazione dell'accusato di ritrovarsi in una situazione carceraria più consona (egli venne trasferito al Penitenziario cantonale solo il 10 settembre 2002), si deve costatare che egli ha pure incontrato il perito incaricato dott. __________, che ha condensato i suoi primi accertamenti nel rapporto 17 novembre 2002, il quale, se da un lato fa stato "di un vissuto traumatico in un soggetto che è stato esposto alle condizioni psicosociali stressanti, ora in via di elaborazione cognitiva abbastanza adeguata e con un atteggiamento ragionevole nei confronti della condizione attuale", dall'altro sottolinea la permanenza di "alcuni elementi inquietanti" e cioè la presenza di "segni di situazioni stressanti con notevole aggressività e difficoltà nel controllo degli impulsi di fronte alla provocazione", senza possibilità quindi di "escludere con certezza un certo rischio di auto od eteroaggressività, particolarmente come risposta alla provocazione" (l'accusato avendo affermato "di non nutrire sentimenti di odio" nei confronti di __________ e di __________, ma altresì che "un giorno anche loro, secondo le leggi della "contabilità" dovranno, in qualche modo, pagare per tutto il male che hanno seminato", quand'anche "senza alcuna azione da parte del periziato");
data la ristrettezza dei tempi non è possibile sottoporre alla difesa quel parere, che in ogni modo presentemente rende sufficientemente verosimile un pericolo di reiterazione, quale reazione a corto circuito in caso di incontro anche solo fortuito con __________ o con __________;
l'istanza è conseguentemente respinta con la presente decisione esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. L'istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
avv. __________ per sé e per __________ (con fotocopia del rapporto 17 novembre 2002 del dott. __________;
- Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia delle osservazioni dell'accusato e con l'inc. MP __________/2002 di ritorno).
giudice __________