N. 405.2002.1 CL Lugano, 23 luglio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 luglio 2002 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro il dispositivo di confisca del decreto di non luogo a procedere emanato il 10 luglio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;
ritenuto superfluo, dato l'esito del presente giudizio, chiamare il magistrato inquirente a formulare eventuali osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
il 10 giugno 2002 __________ ha querelato il padre __________ per titolo di minaccia attuata con ventilato uso di armi, di conseguenza sequestrate unitamente a corrispondente munizione;
il 21 giugno 2002 la stessa __________ ha desistito dalla querela, per cui è stato emanato il non luogo a procedere 10 luglio 2002 (inc. NLP 2585/2002), che al dispositivo n. 3 ha disposto la confisca delle richiamate
armi e munizioni, in applicazione dell'art. 58 cpv. 1 CP, in quanto "provvedimento assolutamente necessario, per motivi d'ordine pubblico e di sicurezza";
il reclamo, qui inoltrato in quanto diretto contro un provvedimento del Procuratore pubblico, contesta la competenza di quest'ultimo a pronunciare la confisca (dall'art. 350 cpv. 2 CPP attribuita al Presidente del Tribunale penale cantonale) e nel merito assume assenza di correlazione tra detenzione di armi e comportamento oggetto della querela;
la decisione di non luogo a procedere ha sostanzialmente valenza di giudizio di merito che chiude il procedimento penale, nel presente caso addirittura trattandosi di costatazione di venir meno dell'azione penale per desistenza dalla querela: di conseguenza non è data applicabilità dell'art. 280 CPP (v. decisione 29 maggio 2002 in re A.I. S.A., inc. GIAR 293.2002.1) ed il gravame si rivela così irricevibile;
occorre tuttavia rilevare l'apparente nullità del contestato dispositivo n. 3, non rientrando nelle competenze del Procuratore pubblico la pronuncia di una confisca, strettamente riservata ad un giudice (art. 58 CP) e cioè a conclusione del procedimento ad una Corte o al Pretore e, come è qui il caso, "fuori di un procedimento" al Presidente del Tribunale penale cantonale, con procedura rispettosa del diritto di essere sentito (art. 350 CPP): giustizia allora vuole che il magistrato requirente annulli l'irrita confisca e faccia semmai capo al corso voluto dalla legge;
le contingenze non portano né a carico di spese giudiziarie (per le buone ragioni del reclamante) né a riconoscimento di ripetibili (per l'irricevibilità del reclamo);
visti i citati articoli di legge,
decide:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per il reclamante;
- Procuratore pubblico avv. __________, sede (con copia del reclamo);
5. Comunicazione alla Camera dei ricorsi penali, sede.
giudice __________