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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.08.2002 INC.2002.3202

23 agosto 2002·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,241 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 32.2002.2                                                               Lugano, 23 agosto 2002

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Edy Meli

Sedente per statuire sul reclamo 29/30 luglio 2002 presentato da

__________(rappr. dall'Avv. __________)

contro la decisione, di data 16 luglio 2002, del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti in materia di (dis)sequestro, emanata nel procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (31 luglio 2002), delle parti civili __________ e __________ (5 agosto 2002), dell'indagato __________ (9 agosto 2002);

preso atto che le altre parti al procedimento (rappresentate) hanno comunicato di non presentare osservazioni (6 agosto 2002 per __________, 12 agosto 2002 per __________);

visto l'inc. MP __________,

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

a seguito di un esposto inerente "fatti di rilevanza penale", presentato da __________ il 13 settembre 2001, il Ministero pubblico ha avviato

informazioni preliminari per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 158 CP, nei confronti di __________ (AI 1, 2, 39, 42);

allo stato non risultano promozioni formali dell'accusa né contro __________ né contro le altre persone (tra cui il qui reclamante) sentite in corso di indagini con l'avvertenza di cui all'art. 118 CPP (cfr. elenco atti inc. MP __________ ed in particolare AI 24,39, 42, 46);

nel corso dell'assunzione di informazioni preliminari, il magistrato inquirente a proceduto a notificare, a più di un istituto di credito, ordini di perquisizione e sequestro; uno di questi ha colpito la relazione no. __________ intestata a __________ presso __________ (AI 11 e 17, nonché classificatore Conti Bancari 2);

con scritto di data 25 giugno 2002 __________ ha chiesto dissequestro della relazione, sostanzialmente (per quanto è dato comprendere) per dimostrata "lecita provenienza" dei fondi (AI 69);

con la decisione qui impugnata, il Procuratore pubblico ha respinto la richiesta in quanto la somma in questione, vista la provenienza dalla relazione della __________ oggetto di denuncia (previo transito da una relazione dell'indagato __________), potrebbe costituire provento di reato, il ruolo dello stesso reclamante non sarebbe chiaro così come non risulterebbe provata né la buona fede né la controprestazione equivalente (cfr. decisione 16 luglio 2002);

mediante il reclamo in oggetto, __________ chiede il dissequestro della relazione in quanto "l'importo di EUR 774'000" gli sarebbe stato bonificato con il consenso del denunciante __________ di questo egli sarebbe certo per averlo sentito dalla "viva voce" di quest'ultimo (Reclamo 29.07.2002 punto 4.);

nelle sue osservazioni il magistrato ribadisce complessità della fattispecie, che necessita ulteriori scandagli, in particolare per quanto attiene la causale del trasferimento della somma di EURO 774'000 a favore del reclamante, rispettivamente le vantate buona fede e controprestazione equivalente; non si esprime sul "consenso" del denunciante __________ al trasferimento della somma, ma implicitamente lo nega;

-         __________ e la __________ postulano la reiezione del gravame; lo svuotamento della relazione bancaria intestata a __________ é uno dei punti centrali della denuncia del 13 settembre 2002 e la somma oggetto dell'istanza risulta provenire proprio da quella relazione;

l'indagato __________ postula, di contro, accoglimento del reclamo in quanto "lo stesso __________ avrebbe personalmente confermato a __________ di aver acconsentito al trasferimento di fondi in questione" (apprendendo ciò dal reclamo stesso) ed il fatto sarebbe corroborato da una dichiarazione dell'indagato __________, da lui (__________) prodotta al Procuratore pubblico e verosimilmente già confermata dallo stesso in sede di interrogatorio (Osservazioni 9 agosto 2002 punto 8);

il reclamo é fondato esclusivamente sull'esistenza del consenso di __________ al momento del trasferimento dei fondi (a favore del reclamante e effettuato mediante ordine di bonifico a debito di una relazione intestata a __________, a sua volta accreditata - ancora d'ordine __________- della relazione intestata a __________, circostanza che non risulta contestata e, comunque, è verificabile in base alla documentazione bancaria - cfr. Rapporto Efin __________) non vengono fornite indicazioni concrete in merito alla (in altri scritti) asserita buona fede e controprestazione equivalente; invero, ma forse conseguentemente, neppure il magistrato inquirente si dilunga più di tanto sul primo aspetto e omette di fornire indicazioni concrete (con riferimento agli atti istruttori) in merito al secondo;

vista la motivazione del reclamo, non è compito di questo giudice approfondire d'ufficio (altri) aspetti, non sollevati dal reclamante (per tutte sentenza: 13 marzo 2001 in re C., GIAR 436.2000.6, con conferma di irricevibilità di reclami privi di motivazione o con motivazione generica senza smentita dell'eccezione in materia di libertà personale); è comunque pacifico che la somma di EURO 774'000.-, attualmente sulla relazione di cui si chiede il dissequestro, proviene dalla relazione __________ __________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000) precedentemente accreditata di analogo importo a debito della relazione __________ __________ intestata a __________ (bonifico del 28 giugno 2000); oggetto delle indagini essendo il destino e l'utilizzo degli averi a suo tempo depositati/accreditati su quest'ultima relazione, il sequestro non appare, di principio, privo di fondamento (né ciò è contestato);

in merito all'asserito accordo si constata che il denunciante __________ lo nega in modo deciso (Verbale PP 14 febbraio 2002 p. 8), così come nega di aver mai ricevuto telefonate in tal senso da __________; la circostanza è, invece, asserita da __________ con la precisazione che nella telefonata (a cui lui avrebbe assistito) non vi è stato alcun riferimento esplicito al qui reclamante (Verbale PP __________ 7 febbraio 2002 p.5); quanto a __________, che avrebbe anche sottoscritto una dichiarazione a conferma della telefonata in oggetto, non ne fa menzione nel suo verbale di confronto con il qui reclamante (Verbale 5 marzo 2002 p. 5/6), ma precisa di non conoscere i retroscena dell'operazione oggetto del bonifico di EURO 774'000.-;

per quanto concerne la dichiarazione che __________ ha prodotto indicandola come sottoscritta da __________ (cfr. allegato al Verbale PP __________ 7 febbraio 2002), occorre rilevare che: la stessa è apparentemente compilata da due diverse mani (con ostentata ripetizione del passaggio relativo all'autorizzazione __________), non menziona (spazio bianco) il conto accreditato, la cifra oggetto del bonifico è menzionata in LIT 1'500'000, reca cancellazione del passaggio relativo alla causale "restituzione della cifra prestata al Sig. __________" e indica la relazione __________ quale conto addebitato (quando __________ sa che il versamento relativo a __________ proviene da un conto di __________ - cfr. Verbale PP __________/__________ 5 marzo 2001 p.5);

alla luce di quanto sopra, affermare che il bonifico in questione sia stato autorizzato dal denunciante appare quantomeno prematuro; di sicuro non vi è accertamento in tal senso, ma semplice versione divergente tra la parte civile e l'indagato __________; quanto a __________ non vi è neppure chiarezza sul fatto che quanto da lui sottoscritto si riferisca allo stesso oggetto dell'istanza di dissequestro e, comunque con assoluta negazione di conoscenza della causale del bonifico (con implicita conferma dell'asserzione del magistrato inquirente in merito alla non comprovata "controprestazione equivalente";

problematiche connesse con la durata dell'indagine, la limitazione dell'accesso agli atti, l'assenza di confronti, ecc., avanzate nelle osservazioni da __________ non sono oggetto del reclamo e comunque non evidenziano situazioni palesemente "arbitrarie" tali da modificare le considerazioni di cui ai punti precedenti;

alla luce di tutto quanto sopra, ritenuto che il sequestro appare conforme ai disposti degli artt. 161 CPP e 59 CP, il reclamo deve essere respinto con seguito di tasse, spese e ripetibili in base alla soccombenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161 ss, 280, 284 CPP, artt. 58, 59, 140, 158 CP,

decide

1.      Il reclamo presentato da __________ è respinto.

2.      La tassa di giustizia di FRS 500.- e le spese giudiziarie di FRS 50.sono poste a carico della reclamante la quale rifonderà alle parti civili resistenti __________, __________, e __________ la somma di FRS 100.- a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci (10) giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                              giudice Edy Meli

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