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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.12.2004 INC.2002.20712

3 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,196 parole·~26 min·1

Riassunto

Ordine di perquisizione e sequestro

Testo integrale

Incarto n. INC.2002.20712

Lugano 3 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 7 settembre 2004 da

  __________, __________, residente a __________ __________, __________, residente a __________ (entrambi rappresentati dall’avv. __________)    

contro  

la decisione, datata 22 giugno 2004 e notificata il 30/31 agosto 2004, del Procuratore pubblico Claudia Solcà, con la quale si dissequestra solo parzialmente (rispettivamente si rifiuta il dissequestro integrale) la relazione __________;

viste le osservazioni dell’accusato __________ (17/21 settembre 2004), del magistrato inquirente (20/21 settembre 2004), come pure delle parti civili __________ __________ (8/9 settembre 2004), __________ e __________ (20/21 settembre 2004);

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Per i fatti essenziali, fino al 25 maggio 2004, si può far capo a precedente decisione di questo ufficio (sentenza 25 maggio 2004, inc. GIAR 207.2002.11), relativa alla stessa relazione e sempre in tema di sequestro/dissequestro:

"A.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, per avere nelle sue attività di fiduciario malversato fondi di clienti e compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da crimini commessi da terze persone.

In questo contesto la Procuratrice pubblica ha emanato diversi ordini di perquisizione e di sequestro bancari. Per quanto qui concerne si tratta della decisione del 10 aprile 2002, concernente il conto n. __________ presso il __________ (di seguito: __________), di cui i reclamanti sono gli aventi diritto economico. La decisione, che non è stata oggetto di impugnativa da parte di __________ e __________, non esplicita lo scopo del sequestro e meglio non indica che lo stesso è avvenuto a titolo probatorio, confiscatorio oppure risarcitorio, limitandosi a decretare in modo generico il sequestro del conto.

B.

Durante l’interrogatorio di Polizia del 21 agosto 2002, i reclamanti sono stati informati “che in data 30.01.2002 __________ ha versato per contanti sulla relazione __________ la somma di Lit. 2.25 miliardi pari a Euro 1'156'240.-“ e che “è stato accertato che questi fondi sono di illecita provenienza ed è per questo motivo che la relazione __________ ” è stata posta sotto sequestro.

C.

Con istanza 2 ottobre 2002 (AI 207), i reclamanti hanno chiesto alla magistrata inquirente di dissequestrare il conto __________ di loro pertinenza. L’evasione dell’istanza è stata ripetutamente sollecitata tra il 29 novembre 2002 e il 9 gennaio 2004 (17 solleciti rimasti inevasi).

D.

Con decisione 2 febbraio 2004, la Procuratrice pubblica ha respinto l’istanza di dissequestro, motivando il proprio diniego con il fatto che “__________ ha confermato che ha usato dei contanti che risultano essere provento di reato” allorquando in data 30 gennaio 2002 ha versato sul conto __________ l’importo di Lit. 2.25 miliardi (v. decisione punto 1) e che “dalla documentazione bancaria del conto __________ e dalla ricostruzione contabile si evince una perdita netta (teorica) per la gestione dei titoli ... di FRS 1'583'103.38” ed “essendo questa la situazione fattuale, non è possibile allo stadio attuale emettere una decisione di merito” non avendo la magistrata inquirente “gli elementi per ricondurre ad un reato imputabile a __________ le perdite subite dai suoi clienti sul conto __________ ” (v. decisione punto 2). Dopo generico richiamo alla giurisprudenza di questo ufficio, la Procuratrice pubblica conclude la motivazione di diniego del dissequestro evidenziando che, “pur volendo partire dal presupposto della buona fede dei signori __________ ”, con riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP, “ribadita l’eccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti prima della decisione di merito” il magistrato non potrebbe far ricorso in modo indiscriminato ad un simile dissequestro, “la pretesa formulata” dai reclamanti non risulterebbe “essere, allo stadio attuale, manifesta e liquida, dunque a fronte di dubbio” si dovrebbe “optare per il mantenimento dello status quo” e “la conclusione della procedura ordinaria” sarebbe “possibile in tempi ragionevoli” e quindi “nemmeno l’argomento dell’urgenza” potrebbe “essere richiamato a sostegno della richiesta di dissequestro” (v. decisione punto 3)."

2.

Con la decisione menzionata nel considerando precedente, il GIAR, dopo aver precisato che dovrebbe trattarsi di sequestro confiscatorio (nel silenzio del magistrato inquirente su questo punto), constatava da un lato l'esistenza di sufficienti indizi per ritenere l'importo versato il 30 gennaio 2002 da __________ sulla relazione __________ (LIT. 2,25 mia, pari ad EUR 1'156'240.--) come di provenienza illecita, dall'altro che non emergevano elementi per ritenere i titolari della relazione __________ in malafede, come peraltro riconosciuto dalla stessa Procuratrice pubblica (decisione citata, cons. 4, 5 e 6).

Inoltre, sempre il GIAR, rilevava improprio riferimento alla norma di cui all'art. 165 CPP, segnalava come il nodo da sciogliere fosse quello della "controprestazione adeguata" ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP, anche (se non soprattutto) in riferimento a quanto segnalato dal perito giudiziario che consigliava ulteriori approfondimenti già nel suo referto del 14 luglio 2003, per concludere nel modo seguente:

"Nessun approfondimento è stato eseguito dopo la consegna della suddetta relazione peritale. La decisione impugnata, non si sofferma né sugli interrogativi sollevati dalla relazione peritale né sui limiti entro i quali sarebbe adeguata la controprestazione offerta da __________ con il versamento sul conto __________ del 30 gennaio 2002. La decisione impugnata, pur partendo dal presupposto della buona fede dei reclamanti, si limita, a torto, a negare in via generale l’esistenza delle condizioni per un dissequestro, rinviando alla conclusione della procedura ordinaria, che sarebbe “possibile in tempi ragionevoli”. Quest’ultima affermazione della Procuratrice pubblica appare però smentita dalla situazione di stallo in cui sembra trovarsi l’istruttoria, per lo meno dalla consegna del referto peritale 14 luglio 2003 del perito __________. Vista l’impossibilità di questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti che ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________." (sentenza 25 maggio 2004, inc. GIAR 207.2002.11, consid. 7, ultima parte)

Il reclamo è stato, di conseguenza, accolto e la decisione impugnata annullata.

L'accoglimento del reclamo non ha comportato il dissequestro della relazione, bensì (come risulta dal considerando sopra riportato) il ritorno degli atti al titolare dell'inchiesta per gli accertamenti del caso e nuova decisione debitamente motivata.

3.

Con decisione che reca la data del 22 giugno 2004, ma risulta intimata solo il 30 agosto 2004, il magistrato inquirente ha dissequestrato la relazione __________ limitatamente alla somma di EUR 604'158,84, mantenendo il sequestro sul saldo che supera tale importo (cfr. doc. 2, inc. GIAR 207.2002.12).

Alla determinazione dell'importo in questione il Procuratore pubblico perviene detraendo addebiti per EUR 307'793,74 (asseritamente effettuati parte per contanti tra il 17.07.01 ed il 15.10.01 e parte per bonifico tra il gennaio ed il marzo 2002) e

EUR 95'023.-- (oggetto di precedente dissequestro) dall'importo di EUR 1'006'975,58 che risulta da un estratto conto del 31 dicembre 2000, di cui i clienti avrebbero avuto conoscenza e corrisponderebbe alla reale situazione del conto a quel momento.

A motivazione della somma dissequestrata e del mantenimento del sequestro per il rimanente, quindi del calcolo in questione, il magistrato adduce l'assenza di buona fede per la richiesta di dissequestro della totalità degli averi attualmente in conto (EUR 1'323'266,18 al 31.03.2002), in quanto "quasi il doppio del loro patrimonio dedotte le uscite, tanto più che essi non hanno apportato capitali per tale ammontare e che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto" (Decisione 22 giugno 2004, pag. 2, ultimo paragrafo).

Per completezza (nonché a parziale spiegazione della tempistica della presente decisione) va rilevato che le affermazioni del magistrato inquirente sono riportate così come formulate, cioé prive di riferimenti agli atti e verbali istruttori, con le immaginabili difficoltà di una verifica "immediata" e puntuale, vista l'entità materiale dell'incarto.

4.

Mediante l'attuale reclamo (doc. 1, inc. GIAR 207.2002.12), i titolari della relazione __________ chiedono il dissequestro integrale della stessa; quindi, anche della somma che, con la decisione impugnata, è ancora oggetto della misura restrittiva.

Ribadiscono la perfetta buona fede nella ricezione (sul conto) della somma di

EUR 1'156'240.-- versata da __________ il 30 gennaio 2002, ricordano che prima di tale versamento (il 19 dicembre 2004) avevano ricevuto un estratto conto che indicava un patrimonio di EUR 1'477'757,45 (ancorché non corrispondente alla situazione reale della relazione a quella data che, causa perdite sottaciute, era di EUR 297'787,29), precisano che i versamenti effettuati (mai contestati dal Procuratore pubblico ed accertati anche dal perito) corrispondono a EUR 1'632166,70, mentre gli addebiti riconosciuti sono globalmente pari a EUR 335'001,23. Contestano, inoltre, di aver ricevuto/visionato l'estratto del dicembre 2000 (fatto che non risulterebbe da alcun accertamento istruttorio, oltre che dalla logica visto che lo stesso evidenziava una differenza di ca. 600'000.-- EURO tra lo stato ed il versato di quell'anno); a loro dire, in base agli estratti che hanno visionato (a fine 2001) il loro patrimonio era ancora (causa perdite che il gestore ha indicato come conseguenti l'11 settembre 2001) di ca. 1,3 mio di EUR.

Le affermazioni dei reclamanti fanno riferimento a verbali d'inchiesta ed ai lavori peritali.

5.

Con scritto del 20 settembre 2004, il magistrato inquirente comunica di rinunciare "a presentare particolari osservazioni" chiedendo conferma della decisione impugnata. Aggiunge (ancora senza riferimento alcuno agli atti) che i reclamanti sono stati informati dall'accusato della diminuzione del loro patrimonio ed avevano ricevuto una situazione patrimoniale corrispondente alla realtà (doc. 6, inc. GIAR 207.2002.12).

Due delle parti civili interpellate hanno comunicato di non avere osservazioni da presentare (doc. 4 e 7, inc. GIAR 207.2002.12) e l'accusato __________ si limita a puntualizzare in merito ad un bonifico del 6.02.2001 per EUR 77'509,25, a favore di una società a lui riconducibile, parlando di compensazione (doc. 5, inc. GIAR 207.2002.12).

6.

In diritto, accertata la legittimazione dei reclamanti, si ricordano preliminarmente (e brevemente) i principi applicabili alla confisca nei confronti di un terzo:

" Dato che la confisca è misura di carattere reale, essa deve poter essere pronunciata nei confronti di chiunque sia in possesso del bene in questione (n.d.r: provento di reato), indipendentemente dal fatto che egli abbia a vedere o meno con il reato (Messaggio, FF 1993 volume III, pto. 223.3 p. 219). Ciò spiega il tenore volutamente indeterminato dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS, che non si pronuncia in merito alla cerchia di persone nei confronti delle quali la norma possa trovare applicazione. Tuttavia, la confisca è esclusa in due casi: qualora i valori in questione “debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti” (art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase; v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff., in: RPS 113 [1995] p. 321 ss., pto. 4.4.1 p. 339), oppure nei confronti di un detentore in buona fede degli stessi valori (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Queste due varianti hanno intendimenti e portata ben distinti: la prima vuole rendere più semplice per la vittima diretta del reato il recupero del provento dell’atto illecito, e apre alla corte di merito la possibilità di procedere senza far capo ai meccanismi della confisca (v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 340). La seconda variante, invece, è da intendersi come correttivo alla regola dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte, ovvero che la confisca può essere ordinata contro chiunque. In effetti, un’applicazione rigorosa di questo principio potrebbe portare a conflitti con la garanzia costituzionale della proprietà di cui si dovesse avvalere il sequestratario asseritamente in buona fede ed estraneo al reato per il quale è stata condotta l’inchiesta penale (v. Schmid, cit., pto. 4.5.1 p. 342). Per questo motivo, in sede di revisione delle norme sulla confisca, il legislatore ha introdotto una “via penale” per la soluzione delle difficili questioni legate alle pretese di terzi in buona fede nei riguardi di beni sottoposti a confisca. Ai sensi del diritto penale, la buona fede che abilita il terzo detentore ad opporsi alla confisca è data se questi “ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata [inteso: la confisca, n.d.r.]”, ma soltanto se tale ignoranza sia accompagnata (e, in un certo senso, suffragata) dal pagamento di ”una controprestazione adeguata” (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS). Altro motivo di rinuncia alla confisca, qui senza rilievo, è costituito dall’eventuale eccessiva severità della misura nei confronti del terzo (art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS ultima frase). Ne discende, in conclusione, che un valore patrimoniale provento (diretto, ma anche indiretto, v. Schmid, cit., pto. 4.5.2 p. 343) di reato e rinvenuto in possesso di un terzo può essergli sottratto e restituito alla parte lesa (la restituzione diretta alla parte lesa del “surrogato” in senso stretto non ha invece base legale sufficiente nell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 prima parte CPS, v. Schmid, cit., pto. 4.4.2 p. 341), a meno che il terzo non dimostri la propria buona fede nei modi esposti."

       (sentenza 22 gennaio 1999 in re titolare relazione L., GIAR 167.1995.11)

L'applicazione dell'art. 161 CPP (rispettivamente il mantenimento della misura), presuppone quindi l'accertamento dell'esistenza (rispettivamente inesistenza) delle condizioni di cui sopra, con maggior rigore (e rispetto del principio di proporzionalità) con l'avanzare delle indagini e dei relativi accertamenti; ritenuto comunque (e sempre) l'obbligo di motivazione, pur nei limiti ammessi per le decisioni incidentali (sentenza GIAR 6 luglio 2004 in re B.; sentenza CRP 28 settembre 2004 in re C., pag. 6).

7.

L'invito contenuto nella decisione 25 maggio 2004 a "procedere indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________ " è stato disatteso. Gli atti istruttori successivi alla sentenza del 25 maggio 2004 (registrata quale AI 341) non concernono la relazione __________, se non quali solleciti di nuova decisione (AI 342) e, successivamente a questa, dell'esecuzione del dissequestro parziale (AI 259 a 366). Neppure risultano verbali resi al Ministero pubblico dagli accusati/indagati (l'ultimo è del 27 aprile 2004: A.22) o da testi (il penultimo è del 10 dicembre 2003, B.15, e l'ultimo, del 27 luglio 2004, concerne il dissequestro di oggetti a favore di altra persona: B.16). L'ultimo verbale di polizia che risulta dal "classatore interrogatori PG 2/2" è del 29 gennaio 2003 (n. 71), mentre quello che risulta dagli allegati al rapporto di polizia (AI 370) è dell'11 febbraio 2003 (classatore 6, n. 20).

Quindi, forza è constatare che nessun accertamento sembra essere stato effettuato per sciogliere gli interrogativi sollevati dalla relazione peritale agli atti, rispettivamente per definire i limiti della controprestazione adeguata (cfr. sentenza del 25.05.2004, cons. 7 in fine).

8.

La decisione impugnata motiva, come detto, il mantenimento parziale del dissequestro con il fatto che gli istanti (qui reclamanti) non potrebbero dirsi in buona fede sulla totalità degli averi in conto (indicati in EUR 1'323'266,18 al 31.03.2002) che corrisponderebbero al "doppio del loro patrimonio dedotte le uscite (n.d.r.: indicate in EUR 307'793,74) tanto più che essi non hanno apportato capitali per un tale ammontare e che questa cifra non è mai stata raggiunta sul conto"(decisione 22 giugno/30 agosto 2004, pag. 2 ultimo paragrafo).

Ora, anche volendo prescindere dal fatto che la questione della buona fede pareva già essere stata risolta (dal Procuratore pubblico, con avallo del GIAR) al momento della decisione del 25.05.2004 (e l'assenza di ulteriori accertamenti/contestazioni ecc. non permette neppure di ipotizzare quale eventuale "fatto nuovo" abbia modificato la precedente posizione dell'inquirente), il calcolo effettuato per giungere alla conclusione è fonte di alcune perplessità. E ciò per più di un motivo:

a) "essi non hanno apportato capitali per un tale ammontare"

La relazione è stata aperta il 29 maggio 2000 e secondo gli istanti, che si fondano anche sulla relazione peritale del 14 luglio 2003, già in quell'anno vi sono stati bonifici in entrata superiori a, globalmente, EUR 1'323'266,18 (Reclamo, pag. 7, con la precisazione che il totale indicato comprende anche operazioni successive per EUR 56'180,26). Nel loro verbale (praticamente congiunto, cfr. PS 21 agosto 2002) parlano di un capitale iniziale di ca. 2,7 mia di LIT ed indicano provenienza per bonifici in entrata pari a EUR 1'421'514,37, non ricordandosi di un unico bonifico avvenuto in quel periodo (quello del 31 ottobre 2002 per EUR 154'472,27). L'ammontare delle entrate risulta dagli estratti bancari e dal riassunto dei bonifici in entrata effettuato dal perito (Relazione peritale pag. 9; Classatore sequestri bancari 1/25, estratto conto EUR dal 30.05.2000 al 29.12.2000). Pertanto l'affermazione in questione meritava (meglio necessitava dal profilo dell'obbligo di motivazione) qualche spiegazione supplementare. Abbondanzialmente, si rileva che anche l'accusato principale indica l'entità degli apporti in ca. 2,8/3 mia di LIT (verbale PS 3 maggio 2002, pag. 7) e anche il commercialista dei titolari della relazione parla di ca. 3 mia di LIT (B31, pag. 2).

b) "il doppio del loro patrimonio dedotte le uscite"

Questa affermazione si fonda su tre cifre: gli averi in conto al 31.03.2002 (EUR 1'323'266,18), la totalità degli addebiti (EUR 307'793,74) e quanto vi era sul conto a dicembre 2000 (EUR 1'006'975,58).

La prima cifra non è contestata. La seconda (che, nonostante l'avverbio complessivamente, tien conto degli addebiti solo a partire dal 17.01.2001) è in parte contestata dagli istanti (Verbale 21.08.2002, pag. 4; Reclamo, pag. 7) senza che vi sia indicazione (neppure in sede di osservazioni) del perché tale contestazione non viene considerata (e non risulta che la questione sia stata in qualche modo approfondita nei verbali dei titolari della relazione o in quelli di __________; cfr. A2, A3, A16, A20), neppure dopo le indicazioni del perito (relazione peritale, pag. 10), riprese da questo ufficio nella precedente sentenza. La terza cifra sembrerebbe essere desunta dall'estratto patrimoniale anonimizzato consegnato da __________ a tale __________, commercialista dei titolari della relazione. (Verbale B31 e allegati). A prescindere dal fatto che l'inchiesta ha accertato che __________ forniva ai vari clienti estratti conto fasulli (AI 270, pag. 4 e 5), che nella documentazione bancaria è reperibile unicamente l'estratto patrimoniale al 17.04.2002 (Classatore sequestri bancari 1/25) e che un raffronto degli averi in conto corrente risultanti dalla stato patrimoniale e dall'estratto conto evidenzia piccole differenze per alcune divise (ma forse dipendenti dalla chiusura al 29.12.2000), non si comprende da dove il magistrato derivi l'affermazione secondo cui gli istanti sapevano di avere quella somma al 31.12.2000. I titolari affermano che il primo anno il patrimonio è rimasto stabile e sono state illustrate perdite dopo il settembre 2001 (Verbale PS 21.08.2002. pag. 3), il commercialista (che produce l'estratto anonimizzato e afferma di essere sempre venuto in Ticino con i titolari) non precisa (e non gli viene chiesto di farlo: B31 p. 3) né quando ha ricevuto l'estratto in questione, né quando lo avrebbe mostrato ai clienti ("Non solo non ha ritenuto di dover informare i clienti delle perdite a fine 2001, perdite di cui erano informati già da __________, ma non lo ha fatto neppure dopo aver reintegrato …", così il magistrato inquirente nelle osservazioni al reclamo che ha dato origine alla sentenza 25 maggio 2004; doc. 2 inc. GIAR 207.2002.11) e a __________ la domanda non è stata posta (perlomeno nei verbali PP visionati dallo scrivente). Inoltre, anche volendo dare per accertato che lo stato patrimoniale al 31.12.2000 fosse corrispondente a realtà e sia stato consegnato alla data indicata, perché vi sarebbe mala fede per tutto quanto supera quella somma e quella data, ritenuto che il patrimonio è composto da titoli di vario genere (anche speculativi) il cui valore di mercato e/o di realizzo può variare (anche notevolmente) in tempi brevi, è rimasto in gestione per un ulteriore anno al termine del quale è stato consegnato (sempre al commercialista) un (nuovo) stato patrimoniale che indicava un valore (a quel momento) di EUR 1'477'757,45 (Decisione, pag. 1)? Forse perché quest'ultimo stato patrimoniale non corrisponde alla realtà? Ma ciò era noto, o poteva esserlo, ai titolari?

Se vi sono stati bonifici in entrata (nel 2000, da giugno!) per ca. 1,4/1,5 mio di EUR ed alla fine dell'anno in questione il patrimonio era di ca. EUR 1'000'000.-- (quindi con perdite di ca. EUR 500'000.--), è impensabile (dal punto di vista dei titolari della relazione e in relazione alla buona fede) che un anno dopo, quindi in almeno il doppio del tempo, lo stesso patrimonio possa aver recuperato EUR 400'000.--, pur tenendo conto di possibili perdite a seguito dell'11 settembre? Se si perché?

In aggiunta a quanto sopra, va anche detto che i titolari della relazione hanno denunciato __________ e si sono costituiti parte civile per le perdite di gestione subite (verbali di polizia n. 45 e 46, classatore 1 / 2), il perito ha indicato in CHF 1'583'103,38 le perdite teoriche (verosimilmente nel senso che il calcolo tiene conto anche del valore di mercato - al momento della determinazione - di titoli ancora in portafoglio) della gestione titoli sulla relazione __________. La Polizia Giudiziaria, nel rapporto del 29 ottobre 2004, indica, tra i reati a carico di __________, l'amministrazione infedele (per aver disatteso le istruzioni e sottaciuto le perdite) anche in relazione al conto __________ (AI 370, pag. 5 e 6). In assenza di approfondimenti (ma anche solo di indicazioni) sulla gestione da parte dell'accusato (ed impregiudicato il giudizio sull'esistenza e l'entità del reato oggetto d'indagine) appare un po' semplicistico affermare mala fede per tutto quanto "supera" gli importi indicati sull'estratto il 31.12.2000.

Pertanto, anche volendo dimenticare che tutti gli elementi indicati nella decisione erano già noti prima della sentenza del 25 maggio 2004, nell'ambito della quale la buona fede non è stata messa in discussione ("pur volendo partire dalla buona fede dei signori …", così scriveva lo stesso Procuratore pubblico nella precedente decisione del 2 febbraio 2004, AI 326), la malafede (che, lo si ricorda concerne l'accredito al 30.01.2002 di EUR 1'156'240,00) non é (sufficientemente) motivata alla luce di quanto emerge dagli atti (meglio, di quanto questo giudice ha potuto reperire in assenza di indicazioni da parte dell'autorità che ha deciso).

9.

Avendo il magistrato inquirente rifiutato il dissequestro integrale della relazione, con la motivazione dell'assenza della buona fede, non si è espresso sulla questione della controprestazione adeguata (ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP).

La questione della controprestazione (che, lo si ricorda, in base alla sentenza 25.5.2004 era la condizione sulla quale il magistrato doveva pronunciarsi, se del caso dopo approfondimento) non è oggetto di alcuna argomentazione, neppure lapidaria (con riferimento alle cifre e circostanze affermate nella decisione stessa). Non può essere questo giudice a ipotizzare se il magistrato inquirente, prendendo quale base di calcolo il patrimonio risultante dallo stato patrimoniale al 31.12.2000, sottointenda che questa è la cifra che considera quale controprestazione equivalente, oppure, visto che vi è un esplicito riferimento all'apporto in capitali, se non sia quest'ultimo elemento ad essere considerato. Motivazioni implicite non sono ammesse (CRP 28 settembre 2004 in re C.) già per il solo fatto che violano il diritto di essere sentito delle parti interessate al provvedimento.

Cimentarsi in questo tipo di operazioni è alquanto aleatorio ed il risultato di fatto sarebbe quello di "prestare" al magistrato inquirente la propria interpretazione e, quindi, quella di decidere al suo posto allorquando "Questo giudice non è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie (sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7). Se lo facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione.

Inoltre, non spetta a questo giudice (che non è giudice del merito), da solo, il compito di ricostruire le tesi dell'una o dell'altra parte sulla base della (copiosa) documentazione agli atti (CRP 5 dicembre 1997 in re P.)." (Sentenza 7 maggio 2004 in re C.)

Nel caso in esame, poi, questo giudice non potrebbe far astrazione, anche per la eventuale determinazione/valutazione della controprestazione adeguata, dalle perplessità indicate al considerando che precede, non certo prive di valenza nella determinazione di entrambe le condizioni ostative alla confisca degli averi provento di reato nelle mani di un terzo, ex art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP (cfr. sentenze GIAR 22 gennaio 1999 in re Titolare relazione L.; 5 giugno 2002 in re Titolare relazione A.).

Inoltre, ancora, a questo giudice è preclusa la possibilità di effettuare quegli accertamenti che la sentenza 25 maggio 2004 invitava ad effettuare, e che non sono stati effettuati (non si sa per quale motivo).

10.

Da ultimo, ma non ultimo, le difficoltà di comprensione del fondamento (motivazione) della decisione, in particolare in merito alla questione della controprestazione adeguata, sono confermate (accentuate) dalla lettura di due altre decisioni di dissequestro posteriori a quella qui in esame. Trattasi degli AI 371 e 372 del 3, rispettivamente 8 novembre 2004, relativi a due relazioni bancarie con averi conferiti in gestione a __________ (tramite __________ e __________) e sui quali __________ ha versato, all'inizio del 2002 (in un caso il versamento è avvenuto alla stessa data di quello a favore __________, nell'altro pochi giorni prima), somme provenienti da reato asseritamente per coprire perdite di gestione. A prima vista, quindi, situazioni analoghe a quelle del conto __________ (forse a prescindere dai movimenti "sensibili" segnalati dal perito per quest'ultima relazione, comunque non approfonditi/verificati).

Anche queste due decisioni sembrano considerare unicamente la buona fede. Infatti, non vi è alcun riferimento alla controprestazione e neppure ai concetti di "patrimonio reale conosciuto" o "patrimonio massimo raggiunto dal conto", neppure l'entità globale degli apporti sembra averle in qualche modo indirizzate. Con la decisione di cui all'AI 371 viene dissequestrato un importo superiore (di ca. ¼) agli apporti indicati, laddove già il versamento di __________ era superiore (di poco) agli stessi e il valore reale al momento del versamento illecito di circa ¼ per rapporto alla somma inizialmente versata; si è, inoltre, tenuto conto degli stati patrimoniali fittizi presentati da __________.

Con la decisione di cui all'AI 372, si è dissequestrata una somma inferiore (seppur di poco) dagli apporti dichiarati (la cui entità precisa, trattandosi di un trasferimento titoli) non risulta in modo chiaro dagli atti, senza tener conto del valore reale della relazione prima del versamento illecito, né dei prelevamenti noti al titolare.

È evidente come la lettura di queste due decisioni non sia di alcun ausilio per comprendere i criteri di calcolo (della sottointesa controprestazione) utilizzati nella decisione qui in esame.

Si rileva, di transenna, che le decisioni del 3, rispettivamente 8 novembre, sono state notificate (entrambe) a sette patrocinatori di parti civili (due dei quali nell'una, rispettivamente nell'altra decisione sono anche istanti) ma non al patrocinatore dei qui reclamanti, anch'essi parti civili (cfr. verbale di polizia verbali di polizia n. 45 e 46, classatore 1 / 2; Osservazioni PP al reclamo 13 febbraio 2004, doc. 6 inc. GIAR 207.2002.12), sebbene sulla decisione sia esplicitamente prevista comunicazione separata alla banca (evidentemente per esecuzione) alla crescita in giudicato.

Inspiegabilmente, se si considera che i qui reclamanti, per ottenere l'esecuzione di quanto parzialmente dissequestrato, hanno dovuto attendere la notifica alle altre parti civili, e successiva crescita in giudicato, omessa nella decisione impugnata (AI 362, 365, doc. 15 inc. GIAR 207.2002.12). La notifica è avvenuta il 30.11.2004 ad opera dell'attuale titolare dell'inchiesta (doc. 16, inc. GIAR 207.2002.12).

11.

In virtù di quanto esposto ai considerandi che precedono, occorre constatare che la decisione impugnata è, ancora una volta, carente nella motivazione sia per quanto concerne la determinazione della controprestazione (nulla è detto in proposito) sia per quanto concerne la buona fede (ammessa nella precedente decisione e ora negata senza leggibile indicazione di fatti, rispettivamente degli accertamenti che li fondano, - successivi o precedenti la decisione del 25.05.2004 - a sostegno, fatti ed accertamenti che non emergono in modo evidente dal voluminoso incarto).

Le conclusioni a cui si è giunti nella precedente decisione ("Vista l’impossibilità di questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti che ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________.") sono, di principio, tutt'ora valide, con constatazione supplementare di sostanziale denegata/ritardata giustizia e di disattenzione delle indicazioni contenute nella sentenza del 25 maggio 2004, circa gli incombenti istruttori da effettuare per la verifica della misura restrittiva di un diritto costituzionale (REP 1994, n. 111, per analogia). Anche la decisione del 22 giugno/31 agosto 2004, qui impugnata, deve essere annullata.

12.

L'annullamento della decisione impugnata (per carente/errata motivazione, rispettivamente per il non approfondimento degli elementi che dovrebbero fondarla) non comporta automaticamente decisione positiva di dissequestro da parte di questo giudice che (come detto sopra: considerando 8) non è competente per emanare provvedimenti (propri) in luogo e vece del Procuratore pubblico (e cui non spetta il compito di ricostruire le tesi dell'una o dell'altra parte sulla base della copiosa documentazione agli atti - CRP 5 dicembre 1997 in re P.) Laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie

Compito di questo giudice (quale autorità di reclamo) è sostanzialmente quello di verificare la conformità delle decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le eccezioni previste dal CPP).

Può rimanere aperta la questione a sapere se un dissequestro possa essere ordinato da questo giudice allorquando il suo mantenimento (a seguito, come in casu, dell'annullamento della decisione di rifiuto di dissequestro) violi il principio di proporzionalità (cfr. per analogia, trattandosi comunque di limitazione di diritti garantiti costituzionalmente, REP 1994, n. 111). Infatti, nel caso in esame, sebbene il sequestro sia in essere da oltre due anni, gli istanti abbiano atteso sedici mesi la prima decisione e la seconda (conseguente alla decisione 25 maggio 2004 di questo ufficio) è ancora oggetto di rinvio all'autorità inquirente, vi è comunque stato un parziale dissequestro (per una cifra abbastanza importante in termini reali e di ca. la metà degli averi in conto, divenuto effettivo il 25 ottobre 2004) che permette di ritenere i tempi necessari per nuova (ovviamente se sollecita) decisione debitamente motivata, ancora rispettosi del principio di proporzionalità in relazione al mantenimento della misura.

13.

Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata, nella sua parte che rifiuta il dissequestro della relazione __________ per quanto eccede la somma di EUR 604'158,84, va pertanto annullata, come ai considerandi, con la presente decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP). La tassa di giustizia e spese rimangono a carico dello Stato; vengono riconosciute congrue ripetibili ai reclamanti in ragione del sostanziale accoglimento del reclamo (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamati le norme applicabili ed in particolare gli articoli 305 bis, 158, 138, 251 CP, 7, 78, 157 ss., 161, 193, 281, 284 CPP, 26 e 36 CF,

decide:

1.             Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1    Di conseguenza la decisione 22 giugno/ 30 agosto 2004 è annullata nella sua parte che nega il dissequestro della relazione __________ per gli averi in conto che superano il valore di EUR 604'158,84.

2.             La tassa di giustizia, fissata in FRS 800.--, e le spese di FRS 120.--, restano a carico dello Stato, che rifonderà FRS 800.-- ai reclamanti a titolo di ripetibili.

3.             Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni dall’intimazione.

4.             Intimazione a:

                                                                                   giudice Edy Meli

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