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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.05.2004 INC.2002.20711

25 maggio 2004·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,475 parole·~17 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2002.20711

Lugano 25 maggio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 13 febbraio 2004 da

__________ (entrambi rappresentati dall’avv__________)    

contro  

la decisione 2 febbraio 2004 della Procuratrice pubblica Claudia Solcà, che ha respinto la richiesta di dissequestro del conto n. __________ presso il __________, del quale sono gli aventi diritto economico, sequestrato nell’ambito del procedimento penale a carico di __________ di cui all’inc. MP __________;

viste le osservazioni dell’accusato __________ (20 febbraio 2004), della magistrata inquirente (1 marzo 2004), come pure delle parti civili __________ (6 maggio 2004), __________ (10 maggio 2004), __________ (14 maggio 2004), __________ (21 maggio 2004) e __________ (21 maggio 2004);

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, per avere nelle sue attività di fiduciario malversato fondi di clienti e compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da crimini commessi da terze persone.

In questo contesto la Procuratrice pubblica ha emanato diversi ordini di perquisizione e di sequestro bancari. Per quanto qui concerne si tratta della decisione del 10 aprile 2002, concernente il conto n. __________ presso il __________, Lugano (di seguito: __________), di cui i reclamanti sono gli aventi diritto economico. La decisione, che non è stata oggetto di impugnativa da parte di __________ e __________, non esplicita lo scopo del sequestro e meglio non indica che lo stesso è avvenuto a titolo probatorio, confiscatorio oppure risarcitorio, limitandosi a decretare in modo generico il sequestro del conto.

B.

Durante l’interrogatorio di Polizia del 21 agosto 2002, i reclamanti sono stati informati “che in data 30.01.2002 __________ ha versato per contanti sulla relazione __________ la somma di Lit. 2.25 miliardi pari a Euro 1'156'240.-“ e che “è stato accertato che questi fondi sono di illecita provenienza ed è per questo motivo che la relazione __________ presso __________” è stata posta sotto sequestro.

C.

Con istanza 2 ottobre 2002 (AI 207), i reclamanti hanno chiesto alla magistrata inquirente di dissequestrare il conto __________ di loro pertinenza. L’evasione dell’istanza è stata ripetutamente sollecitata tra il 29 novembre 2002 e il 9 gennaio 2004 (17 solleciti rimasti inevasi).

D.

Con decisione 2 febbraio 2004, la Procuratrice pubblica ha respinto l’istanza di dissequestro, motivando il proprio diniego con il fatto che “__________ ha confermato che ha usato dei contanti che risultano essere provento di reato” allorquando in data 30 gennaio 2002 ha versato sul conto __________ l’importo di Lit. 2.25 miliardi (v. decisione punto 1) e che “dalla documentazione bancaria del conto __________ e dalla ricostruzione contabile si evince una perdita netta (teorica) per la gestione dei titoli ... di FRS 1'583'103.38” ed “essendo questa la situazione fattuale, non è possibile allo stadio attuale emettere una decisione di merito” non avendo la magistrata inquirente “gli elementi per ricondurre ad un reato imputabile a __________ le perdite subite dai suoi clienti sul conto __________” (v. decisione punto 2).Dopo generico richiamo alla giurisprudenza di questo ufficio, la Procuratrice pubblica conclude la motivazione di diniego del dissequestro evidenziando che, “pur volendo partire dal presupposto della buona fede dei signori __________”, con riferimento alle condizioni stabilite dall’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP, “ribadita l’eccezionalità di un dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti prima della decisione di merito” il magistrato non potrebbe far ricorso in modo indiscriminato ad un simile dissequestro, “la pretesa formulata” dai reclamanti non risulterebbe “essere, allo stadio attuale, manifesta e liquida, dunque a fronte di dubbio” si dovrebbe “optare per il mantenimento dello status quo” e “la conclusione della procedura ordinaria” sarebbe “possibile in tempi ragionevoli” e quindi “nemmeno l’argomento dell’urgenza” potrebbe “essere richiamato a sostegno della richiesta di dissequestro” (v. decisione punto 3).

E.

Con reclamo 13 febbraio 2004, i coniugi __________ e __________ postulano che venga ordinato il dissequestro del conto __________ presso la__________, di loro pertinenza. Con riferimento alla giurisprudenza della CRP, i reclamanti rilevano di essere stati in perfetta buona fede al momento in cui sul conto __________ in data 30 gennaio 2002 è affluito l’importo di Lit. 2.25 miliardi, “nel senso che di tale versamento essi non sapevano nulla e, anche effettuando tutte le verifiche del caso, non potevano avere alcun sospetto, visto che__________ si è premunito di mostrare loro e al loro commercialista degli estratti fasulli, da cui non risultavano le perdite di gestione”. L’importo suddetto costituirebbe inoltre la controprestazione adeguata alla quale avevano diritto in ragione del contratto di gestione patrimoniale (mandato) che vincolava __________ nei loro confronti e risulterebbe che “gli importi depositati dai coniugi __________ dal 2000 non siano inferiori, dedotto quanto da loro regolarmente prelevato, a quanto presente attualmente sul conto”. Il riferimento fatto dalla magistrata inquirente all’”eccezionalità del dissequestro a favore della parte lesa senza il consenso delle parti e prima della decisione di merito” sarebbe argomentazione che non trova alcun riscontro nella fattispecie in esame. Forti dubbi vengono pure sollevati sull’affermazione della Procuratrice pubblica di una conclusione della procedura “in termini ragionevoli” e quindi sull’estraneità del “presupposto dell’urgenza”.

F.

Con osservazioni 20 febbraio 2004, __________ si rimette al giudizio di questo giudice.

Con osservazioni 1. marzo 2004, la magistrata inquirente si sofferma invece sul ruolo del commercialista __________, rilevando che non solo non ha ritenuto di dover informare i clienti dell’ammontare delle perdite a fine 2001, “ma non lo ha fatto neppure dopo avere reintegrato il conto __________ con denaro affidatogli da __________”; rileva inoltre che “il fatto che vi sia una perdita netta tra il 1999 e il 2002 per la gestione dei titoli di FRS 1'583'103.38 per altro inferiore all’importo di Euro 1'156'240.-- di cui i reclamanti chiedono il dissequestro, non comporta automaticamente che detta perdita possa essere imputata direttamente e completamente a __________ come risultato di un’amministrazione infedele” e conclude per la reiezione del reclamo.

La parte civile __________ (con osservazioni 6 maggio 2004) chiede la reiezione del reclamo, rilevando che “ha un sicuro interesse al mantenimento del sequestro a scopo di restituzione a suo favore (qualora risultasse che la somma in questione provenga direttamante dal suo conto) o, quantomeno, a scopo di confisca risarcitoria, con conseguente assegnazione pro quota alle parti civili riconosciute”. Le parti civili __________ e __________ (con osservazioni 10 maggio 2004 e 14 maggio 2004) chiedono per contro l’accoglimento del reclamo. Le parti civili __________ e __________ (con osservazioni 21 maggio 2004, per altro non tempestive in quanto il termine scadeva il 20 maggio 2004) chiedono pure l’accoglimento del reclamo. Le parti civili __________ e __________ non hanno presentato osservazioni.

Considerato

in diritto:

1.

L’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359), ritenuto che, come in tutti gli istituti procedurali tali da intaccare eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).

2.

Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]). “Valori patrimoniali” non sono soltanto beni corporali, ma anche crediti (depositi bancari), carte valori e persino diritti immateriali e diritti reali limitati: essenziale è che essi abbiano un proprio, determinabile valore economico (v. Niklaus Schmid, nota 19 ad art. 59 CPS, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, qui di seguito citato: Schmid Kommentar) e che il loro illecito trasferimento nel patrimonio del reo conduca, quale conseguenza, ad un aumento dei suoi attivi o una diminuzione dei suoi passivi (v. Schmid, Kommentar, nota 17 ad art. 59 CPS). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Beni sostitutivi impropri possono essere bloccati unicamente in presenza di una traccia cartacea che li riconduca all’originario provento di reato, mentre per i beni sostitutivi propri deve essere dimostrato che essi hanno preso il posto del bene originale (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107). Il bene da confiscare deve essere facilmente identificabile nel patrimonio dell’autore, rispettivamente del terzo beneficiario (DTF 126 I 97, consid. 3.c.cc p. 107, con rinvio a DTF 4 maggio 1999 in re Z., consid. 2b). La confisca non può essere ordinata nei confronti del terzo, se questi ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura

eccessivamente severa (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CPS). Il diritto di proprietà acquisito da un terzo contemporaneamente o dopo la commissione del reato sarà quindi rispettato soltanto alle condizioni cumulative previste da questa disposizione. La confisca sarà allora pronunciata quando l’acquirente si è reso colpevole di ricettazione, oppure quando, benché non colpevole di ricettazione, l’acquirente ha agito sapendo che i valori patrimoniali acquistati erano il prodotto o la ricompensa di un reato o che avrebbe dovuto, viste le circostanze, presumere l’origine delittuosa dei valori patrimoniali acquistati; ossia quando l’acquirente ha agito in mala fede. Il dolo eventuale è sufficiente e il terzo è da considerarsi in mala fede anche quando non ha applicato la dovuta diligenza nelle verifiche che gli incombevano. La confisca non sarà invece ordinata se l’acquirente, ignorando i fatti che giustificherebbero la misura, ha fornito controprestazione adeguata, ad esempio acquistando l’oggetto al prezzo usuale; prestazione e controprestazione devono essere economicamente equivalenti. Al terzo in buona fede possono quindi essere confiscate prestazioni a titolo gratuito come donazioni e commissioni non pattuite (v. decisione CRP 27 agosto 2002 in re P.B., cons. 2.2 p. 4 e riferimenti dottrinali ivi menzionati). Non può invece essere confiscata la restituzione al mandante dell’importo affidato al mandatario nell’ambito di un “mandato di gestione generale”, secondo il quale il mandatario si impegnava ad effettuare operazioni di investimento finanziario con fondi depositati dal mandante. Il mandatario ha infatti l’obbligo di render conto del suo operato e di restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato; questo obbligo è la conseguenza dell’originario affidamento in gestione (v. decisione CRP 27 agosto 2002 in re P.B., cons. 2.4/2.4.1 p. 7). Il valore della controprestazione deve essere stimato in base a criteri oggettivi e con riferimento al momento dell’acquisizione dei beni.

3.

Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). In tal caso, i beni passibili di confisca sono necessariamente di provenienza lecita; il loro sequestro si distingue da quello di beni provento di reato (o sostitutivi) per la sua natura più prossima al sequestro LEF (v. Schmid, Kommentar, nota 171 ad art. 59 CPS), ciò che si traduce – fra l’altro – nel fatto che deve rispettare le regole di diritto esecutivo sul minimo esistenziale (art. 92 LEF; Schmid, Kommentar, nota 174 ad art. 59 CPS). Nei confronti di un terzo, tuttavia, conformemente all’art. 59 cifra 2 cpv. 2 CPS, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta l’art. 59 cifra 1 cpv. 2 CPS.

4.

Va detto in primo luogo che sussistono indizi sufficienti per ritenere che l’importo di Lit. 2.25 miliardi versato da __________ per contanti in data 30 gennaio 2002 sul conto __________, presso la __________, sia di provenienza illecita. Le circostanze nelle quali __________ è giunto in possesso del suddetto importo e la presunzione di illecita provenienza (personaggi facenti capo all’organizzazione criminale __________ della __________ __________), sono spiegate e ammesse dall’accusato stesso nei propri verbali di interrogatorio (v. in particolare verb. PP 9.4. 2002, AI A 1 p. 10-15; verb. PP 12.6.2002, AI A 7 p. 7-9; verb. PP

21.11.2002, AI A 15 p. 4-5) e sono oggetto di inchiesta e di promozione d’accusa per titolo di riciclaggio a carico dello stesso __________. Dagli atti non emerge per contro alcun elemento che permetta di far risalire detto importo ai conti delle altre parti civili del procedimento contro __________.

5.

Il mantenimento del sequestro dei fondi ancora depositati sul conto __________ non appare essere dettato da esigenze probatorie; la decisione di sequestro del 10 aprile 2002 è in proposito silente e nessun riferimento ad un sequestro probatorio è fatto dalla magistrata inquirente nella decisione del 2 febbraio 2004 (qui impugnata) e nelle sue osservazioni del 1 marzo 2004. Del resto i contanti, originariamente contenuti in borsoni, non esistono più e le esigenze probatorie sono salvaguardate dalla documentazione prodotta dalla __________, di cui non è stato chiesto il dissequestro.

6.

Benché non espresso in termini chiari (la decisione iniziale di sequestro è silente e la decisione qui impugnata è alquanto ermetica), il mancato dissequestro parrebbe essere motivato da esigenze confiscatorie (per il riferimento al provento di reato) e risarcitorie in favore dello Stato o di altre parti lese (per il riferimento al mancato consenso delle parti al dissequestro).

Il primo quesito da affrontare è dunque quello a sapere se i reclamanti, ricevendo sul conto __________ l’importo di Lit. 2.25 miliardi, di provenienza illecita, fossero o meno in buona fede. La Procuratrice pubblica, nella decisione impugnata parte dal presupposto della buona fede dei coniugi __________ (v. decisione 2 febbraio 2004 punto 3). Il riconoscimento della buona fede da parte della magistrata inquirente trova conferma anche nelle osservazioni al reclamo, là dove rileva che i coniugi __________ non furono informati dal commercialista __________ né dell’ammontare delle perdite a fine 2001, né di essere stati reintegrati con il denaro affidato da __________. Gli atti dell’inchiesta messi a disposizione di questo giudice, segnatamente i verbali di interrogatorio di __________, dei reclamanti e del commercialista __________ non permettono di giungere a conclusioni diverse da quelle a cui è giunta la magistrata inquirente sull’esistenza del presupposto della buona fede. Del resto non risulta che la magistrata inquirente abbia dato seguito agli “ulteriori approfondimenti presso i beneficiari economici noti”, che erano consigliati dal perito contabile __________ (v. relazione peritale 14 luglio 2003, non repertata nell’elenco atti, p. 10) e che forse avrebbero fornito altri elementi utili per il giudizio. La buona fede dei reclamanti può comunque trovare conferma nel fatto che, dopo aver ricevuto la somma in questione sul loro conto in data 30 gennaio 2002, abbiano lasciato la medesima per quasi due mesi e mezzo sul conto bancario e meglio fino al momento del sequestro, intervenuto in data 10 aprile 2002.

7.

Il riferimento fatto dalla Procuratrice pubblica all’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP appare poi improprio, in situazioni come quella ora in esame nelle quali sono stati sequestrati fondi di origine illecita giunti nelle disponibilità di terzi in buona fede. Riconosciuta la buona fede dei terzi, la magistrata inquirente non può infatti rinviare la propria decisione al consenso (mancato) delle parti e alla decisione di merito, ma deve affrontare il quesito della sussistenza o meno di una controprestazione adeguata e, in caso di risposta affermativa, procedere indilatamente al

dissequestro dei fondi sui quali le (altre) parti nulla hanno da dire o pretendere. Nella fattispecie in esame emerge dagli atti che la relazione __________ è stata aperta dai reclamanti presso la __________ in data 29 maggio 2000. Dall’apertura del conto e fino al 2 agosto 2001 esisteva una procura amministrativa per gestori patrimoniali esterni a favore di __________, signori __________ e __________; dal 2 agosto 2001 detta procura è stata trasferita a __________, signori __________, __________ e __________ (v. relazione peritale __________, p. 9). Con le suddette procure i signori __________ e __________ (mandanti), autorizzavano i procuratori (mandatari) ad amministrare senza alcuna restrizione i valori patrimoniali depositati sul conto; non è dato sapere se tra mandanti e mandatari siano esistite altre pattuizioni scritte extra bancarie. Durante l’interrogatorio del 9 aprile 2002, l’accusato __________ ha ammesso di aver depositato sul conto __________ circa 2 miliardi di Lit di provenienza illecita “a copertura di grosse perdite dovute alla gestione __________” (AI A 1 p. 14); negli ulteriori interrogatori di __________ da parte della magistrata inquirente non si ritrovano altre dichiarazioni o contestazioni sulla precisa entità e sull’origine delle perdite. Sta comunque il fatto che la già menzionata relazione peritale di __________ quantifica in FRS 1'583'103.38 la “perdita netta (teorica) della gestione titoli 1999-2002” della relazione __________. Nella decisione impugnata la magistrata inquirente dà atto della perdita quantificata dal perito giudiziario e nelle osservazioni 1 marzo 2004 evidenzia che l’importo della perdita è per altro inferiore agli Euro 1'156'240.- di provenienza illecita giunti sul conto __________ in data 30 gennaio 2002. Nella relazione peritale del 14 luglio 2003, __________, soffermandosi sugli ingenti movimenti operati anche a contanti sul conto __________, raccomandava cautela, ciò anche “in virtù del versamento a favore di __________ avvenuto in data 6 febbraio 2001 (ed apparentemente mai contestato dagli aventi diritto)” e, “onde sbloccare questa relazione”, che il 17 aprile 2002 (momento del sequestro) era in attivo di FRS 1'938'640.76, consigliava di procedere “ad ulteriori approfondimenti presso i beneficiari economici noti”. Nessun approfondimento è stato eseguito dopo la consegna della suddetta relazione peritale. La decisione impugnata, non si sofferma né sugli interrogativi sollevati dalla relazione peritale né sui limiti entro i quali sarebbe adeguata la controprestazione offerta da __________ con il versamento sul conto __________ del 30 gennaio 2002. La decisione impugnata, pur partendo dal presupposto della buona fede dei reclamanti, si limita, a torto, a negare in via generale l’esistenza delle condizioni per un dissequestro, rinviando alla conclusione della procedura ordinaria, che sarebbe “possibile in tempi ragionevoli”. Quest’ultima affermazione della Procuratrice pubblica appare però smentita dalla situazione di stallo in cui sembra trovarsi l’istruttoria, per lo meno dalla consegna del referto peritale 14 luglio 2003 del perito __________. Vista l’impossibilità di questo giudice di sostituirsi alla magistrata inquirente negli accertamenti che ancora restano da fare per quantificare i limiti entro i quali la controprestazione fornita da __________ sia adeguata, la decisione impugnata deve essere annullata, con invito alla Procuratrice pubblica a procedere indilatamente alle contestazioni e agli accertamenti ancora necessari e a definire, con ulteriore decisione, i limiti della controprestazione adeguata e del dissequestro del conto __________.

8.

Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione impugnata va pertanto annullata, come ai considerandi, con la presente decisione impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e spese giudiziarie, ma con riconoscimento di ripetibili ai reclamanti in ragione del sostanziale accoglimento del reclamo (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.      Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1 Di conseguenza la decisione 2 febbraio 2004 è annullata.

2.      La tassa di giustizia e le spese restano a carico dello Stato, che rifonderà FRS 300.-- ai reclamanti a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione a:

                                                                              giudice Franco Lardelli

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