N. 582.2001.6 LM Lugano, 8 novembre 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
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sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 30 settembre / 2 ottobre 2002 da
__________,
(difeso di fiducia dallo studio legale avv. __________)
avverso la decisione 24 settembre 2002, con la quale il Procuratore Pubblico ha respinto alcuni quesiti formulati con la richiesta di delucidazione scritta della perizia di credibilità sulle vittime, nell’ambito del procedimento penale condotto nei suoi confronti per titolo di atti sessuali con fanciulli e con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale, violazione del dovere di assistenza o educazione;
viste le osservazioni 11 ottobre 2002 del magistrato inquirente, e preso atto che egli postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________/BA/mg;
sentite le parti, in applicazione dell’art. 283 CPP, all’udienza 18 ottobre 2002, e preso atto che è stato trovato un accordo sulla formulazione delle domande contestate;
atteso che, allora, il reclamo in oggetto è da ritenersi evaso, ciò che va constatato con la presente decisione definitiva, senza accollamento di tassa e spese di giustizia, come pure senza attribuzione di ripetibili, semmai compensate;
in applicazione degli artt. 148 e 280 ss. CPP
decide :
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti in sede di udienza 18 ottobre 2002.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;
avv. __________, per sé e per le parti civili, con copia delle osservazioni del Procuratore Pubblico;
- Procuratore Pubblico avv. __________, Lugano, con l’inc. MP __________/2001/BA/mg di ritorno.
giudice __________