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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.11.2005 INC.2001.52007

14 novembre 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,518 parole·~23 min·3

Riassunto

Deposito atti

Testo integrale

Incarto n. INC.2001.52007

Lugano 14 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/25 ottobre 2005 da

__________, __________ (rappr. dall’avv. __________, __________)  

contro

il deposito degli atti del 12 ottobre 2005 del Procuratore pubblico generale Bruno Balestra e relativa fissazione di un termine per la richiesta di eventuali complementi;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico generale (7 novembre 2005);

preso atto che le altre parti al procedimento (coaccusati) non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato con ordinanza del 25 ottobre 2005;

richiamata la decisione 25 ottobre 2005 sulla richiesta di effetto sospensivo al gravame;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento penale i cui tratti essenziali (fatti e diritto) possono essere riassunti con riferimento a precedenti decisioni di questo ufficio:

"A.

__________, __________, è stato tratto in arresto lo scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già in decisione 15 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).

B.

Se __________, ancora in occasione della prima istanza di libertà provvisoria, respingeva ogni addebito, ammettendo unicamente di avere trattato con occhio benevolo degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata __________ allo scopo di ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili per la sua attività professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid. B p. 2), a partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha iniziato ad ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In seguito, l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli sarebbe intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10)."

(GIAR 21 dicembre 2001, 520.2001.7)

Il 12 ottobre 2005, l'accusa nei confronti di __________ è stata estesa al reato di cui all'art. 253 CP (AI 206). Lo stesso giorno, il Procuratore pubblico generale ha comunicato il deposito degli atti del procedimento (AI 207).

2.

Per quanto concerne l'istruttoria, e per quanto qui può interessare, scorrendo l'indice degli atti contenuto nell'incarto MP, si può rilevare che dopo il 31 dicembre 2002 non risultano più audizioni di testi e il qui reclamante è stato sentito una volta da un Procuratore pubblico "coadiuvante il Procuratore Generale Bruno Balestra ex art. 54a LOG", alla presenza del difensore (Verbale 20 febbraio 2004, V48).

Sempre per il periodo indicato, non risultano particolari atti istruttori (per quanto ricostruibile sulla base dell'inc. MP __________ e ritenuto che per i coaccusati sembrerebbero essere stati aperti incarti separati - cfr. AI 207), ma vi è un certo volume di corrispondenza fino alla notifica del presente reclamo per osservazioni, anche tra il legale del reclamante ed il Procuratore pubblico generale (cfr. AI da 178 a 208 classatore 2 inc. MP __________).

3.

Con reclamo del 24 ottobre 2005 (doc. 1, inc. GIAR 520.2001.7), __________ chiede l'annullamento del deposito atti (e relativo termine) per (se si preferisce, previo accertamento della) incompetenza del Procuratore pubblico generale la cui funzione è, a dire del reclamante, incompatibile con quella di magistrato inquirente e di pubblica accusa.

Il reclamo si esprime, in un primo momento (Reclamo capitoli I. e II.), in merito alla ricevibilità (contro omissione di un Procuratore pubblico non ancora designato, rispettivamente decisione da parte di autorità non competente), all'impugnabilità del deposito atti (in quanto decisione di "completazione dell'istruttoria") e ai fatti ritenuti essenziali (assunzione della carica di Procuratore generale da parte del -allora- Procuratore pubblico Balestra, assenza di coinvolgimento in atti procedurali dopo la scarcerazione e fino al deposito degli atti).

Successivamente, il reclamo sostiene incompatibilità della funzione di Procuratore generale con quella di inquirente o requirente, riproducendo per esteso le norme in questione, i bandi di concorso, passaggi del Messaggio CdS 4764 del 10 giugno 1998 (Reclamo, capitolo III, punti 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), per concludere che nessuna norma permetterebbe di estendere l'attività inquisitoria che la legge attribuisce ai Procuratori pubblici, anche al Procuratore generale che, di contro, avrebbe competenze proprie ed esclusive per rapporto a quelle attribuite ai Procuratori pubblici (tra cui la vigilanza su questi ultimi). Ciò, perlomeno dalla revisione (non indicata ma identificabile nella legge 8 ottobre 1998 entrata in vigore l'1 gennaio 1999, visti i ripetuti riferimenti al Messaggio 4764 del 10 giugno 1998) del CPP e della LOG a seguito della quale il Procuratore generale non sarebbe più primus inter pares (Reclamo, capitolo III, punti 2.4, 2.7 e 2.9).

Apparentemente a titolo abbondanziale (vista l'assenza di specifiche richieste nel petitum del reclamo), rispettivamente ad ulteriore argomentazione circa l'incompatibilità, il reclamante lamenta lo stallo dell'inchiesta (violazione del principio di celerità - reclamo, cap. III, punto 2.8.2) per oltre due anni (nonostante le asserite promesse del magistrato) imputabile, a dire del reclamante viste le reiterate dichiarazioni pubbliche in tal senso e le analoghe lamentele di legali partecipi ad altre inchieste gestite dallo stesso magistrato, proprio agli impegni precipui della carica di Procuratore generale (Reclamo, capitolo III, punto 2.8), nonché il fatto che il Procuratore pubblico generale potrebbe essere (da lui) citato quale teste (Reclamo, cap. III, punto 2.1).

Da ultimo, ancorché a titolo "marginale", __________ segnala che il deposito degli atti comprende pure un reato la cui promozione dell'accusa non è ancora cresciuta in giudicato (Reclamo, cap. III, punto 3).

Va pure rilevato che il reclamante sottolinea tempestività del reclamo in quanto la questione va stabilita d'ufficio, perché i verbali del GC sono accessibili da poco su internet e, soprattutto, perché il deposito degli atti qui impugnato è il primo atto ufficiale effettuato dal Procuratore (ora) generale in relazione al reclamante stesso (Reclamo, capitolo III, punto 2.1).

4.

Nelle sue osservazioni, il Procuratore pubblico generale, contesta l'asserita incompatibilità; a suo dire la LOG non distingue tra le due funzioni (PP e PG), se non per le competenze puramente organizzative (con riferimento agli artt. 54, 57 e 58 LOG). Per quanto concerne la vigilanza/sorveglianza, segnala i limiti della stessa (priva di potere coercitivo) ed il fatto che viene esercitata con l'ausilio dei tre Procuratori generali aggiunti (Osservazioni, punto 1.a.). Inoltre, sempre a dire dell'osservante, è inconsistente il rischio paventato dal reclamante secondo cui il Procuratore generale, in ragione dei suoi (altri) impegni, potrebbe limitare i diritti della difesa; questo sia per la possibilità di censura presso il GIAR, sia per la non veridicità delle affermazioni in tal senso che __________ attribuisce allo stesso osservante (Osservazioni, punto 1.c.).

Sulla questione della celerità (e le apparenti richieste contenute nel reclamo di procedere a nuovo verbale dell'accusato sull'aspetto soggettivo, nonché di accedere ai test psichiatrici per eventuali complementi), l'osservante segnala che il deposito atti non costituisce decisione sulle richieste di prove (non ancora decise) e che tutte saranno evase alla scadenza del termine di deposito degli atti (Osservazioni, punto 2).

Il Procuratore pubblico generale segnala anche che le contestazioni sull'estensione dell'accusa possono essere impugnate presso la CRP, cosa che il reclamante avrebbe già fatto (Osservazioni, punto 3).

Da ultimo, e sulla possibilità di essere chiamato quale teste, afferma di non essere in grado di esprimersi non comprendendo le circostanze a cui il reclamante si riferisce (Osservazioni, punto 1.b.).

Il Procuratore generale conclude chiedendo reiezione del gravame per infondatezza delle censure avanzate.

5.

Come detto in entrata della presente, le altre parti al procedimento non hanno presentato osservazioni e la richiesta di effetto sospensivo al reclamo è stata evasa con decisione del 25 ottobre 2005.

6.

a)

__________, accusato e destinatario dello scritto oggetto d'impugnativa è, di principio legittimato al reclamo. L'atto ricorsuale è stato introdotto nel termine di 10 giorni di cui all'art. 281 cpv. 1 CPP.

b)

A giudizio di questo giudice, l'avviso di deposito degli atti, in quanto tale, non rientra nella categoria degli atti o omissioni impugnabili ex art. 280 CPP (contra: GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1). Trattasi infatti di una comunicazione mediante la quale l'inquirente informa le parti di non aver più atti da esperire prima delle decisioni di sua competenza (abbandono o rinvio). La comunicazione (comunque soggetta a ricezione) in quanto tale non sembra avere le caratteristiche di un atto giurisdizionale e non tocca i diritti delle parti che, proprio in base alla comunicazione, vengono invitati a presentare (se lo ritengono) proposta di assunzione di ulteriori prove (cfr. L. Marazzi, in Rep 2000, pp. 64 e 65). L'attività giurisdizionale prosegue poi con la decisione relativa alle prove proposte.

L'unico elemento che potrebbe toccare in qualche modo i diritti delle parti è il termine fissato nella comunicazione. Tuttavia, questo è prorogabile a istanza di parte e la relativa decisione (questa sì) è impugnabile; un’impugnativa sul termine senza preventiva richiesta di proroga sarebbe contraria al principio della buona fede processuale, rispettivamente trasmessa al Ministero pubblico per evasione.

c)

Nel caso in esame la questione può rimanere in sospeso. Infatti, il reclamante, partendo dalla pretesa incompetenza del Procuratore generale a sottoscrivere la comunicazione del deposito atti (nonché da abbondanziali motivi a favore della nullità), fa' valere anche, quale omissione, il fatto che nessun atto sia stato più esperito nei suoi confronti da un paio d'anni (sostanzialmente ritardata giustizia). È, quindi, opportuno entrare nel merito della questione.

7.

a)

Sulla questione della incompatibilità funzionale, si segnala preliminarmente che il qui reclamante ha avuto in passato altre occasioni (formali) per sollevare il problema (cfr. AI 191, 199, 2002), ma non l'ha fatto. Comunque, il fatto non può essere pregiudizievole per la ricevibilità (in ordine) del presente reclamo in quanto l'eventuale vizio di incompetenze non può essere sanato con l'accordo (esplicito o implicito) delle parti.

b)

A mente di questo giudice, non occorrono molte parole per respingere, siccome infondata, la tesi del reclamante quo all'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella di Procuratore pubblico inquirente e, se del caso, di pubblico accusatore. Basta far riferimento all'art. 54 LOG che al cpv. 1 precisa che il Ministero pubblico è composto di un Procuratore pubblico generale e di quattordici Procuratori pubblici, con giurisdizione (tutti) sull'intero territorio del Cantone, e al cpv. 3 puntualizza (qualora fosse necessario) che le disposizioni di legge che si applicano al Procuratore pubblico si applicano a tutti i componenti del Ministero pubblico (cfr. anche art. 56 cpv. 2 LOG). Che poi vi siano norme che definiscono ulteriori (se si preferisce, le altre) competenze del Procuratore pubblico generale, ciò non comporta diminuzione/eliminazione di quelle di cui all'art. 54 LOG.

Se è vero che fino al gennaio 1999 il Procuratore pubblico generale era considerato (solo, secondo il reclamante) un primo inter pares, è altrettanto vero che le sue competenze (quelle organizzative e di vigilanza sull'organizzazione, per intenderci) sono state accresciute, senza diminuzione di quelle giurisdizionali (d'inchiesta e di rappresentanza dell'accusa), tantomeno con sostituzione delle nuove con le precedenti (Messaggio 4764 del 10 giugno 1998, punto 4.2).

c)

A titolo puramente abbondanziale, e a ulteriore supporto della conclusione enunciata al punto precedente, possono essere formulate altre considerazioni.

Il fatto che nessuna autorità giudiziaria, esecutiva o legislativa, fino ad oggi, abbia in qualche modo sollevato il problema dell'incompatibilità in questione (sebbene l'esercizio di fatto del ruolo di inquirente e di pubblica accusa da parte del Procuratore pubblico generale sia avvenuto davanti alla prima e notorio alle altre due), non è certo vincolante dal profilo strettamente giuridico, ma può avere un peso nell'interpretazione della volontà del legislatore, rispettivamente dell'interpretazione della legge ai sensi dell'art. 1 CCS.

Inoltre, la LOG (che utilizza, forse non del tutto casualmente, il termine Procuratore pubblico generale e non di Procuratore generale, quest'ultima denominazione essendo utilizzata solo nella Costituzione -norme sulle competenze elettive del GC, art. 36- del 1997, quindi entrata in vigore in un momento in cui, anche per il reclamante, la funzione era quella di primo inter pares) non indica, tra i motivi di incompatibilità, quello preteso dal reclamante (art. 66 LOG).

Da ultimo, come rilevato dal Procuratore pubblico generale, anche per altri uffici/tribunali la LOG prevede la designazione di un Presidente, a volte eletto dal Gran Consiglio (art. 60a LOG), con funzioni (organizzative) precipue e accresciute, stipendi (recte: indennità, cfr. artt. 1 e 2 Legge onorari magistrati) diversi dagli altri magistrati, senza limitazione/esclusione alcuna dell'attività giurisdizionale.

8.

a)

Le argomentazioni del reclamante circa la limitazione dei diritti della difesa (in particolare celerità) che deriverebbero dal cumulo di fatto delle funzioni e degli obblighi inerenti il ruolo di Procuratore pubblico generale con quello dell'inquirente, così come quelle sulla pretesa assurdità di una sua "autovigilanza", non modificano la conclusione cui si è giunti nel considerando precedente. Anzi, sulla questione dell'incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale e quella di inquirente/requirente sono prive di rilevanza (e connessione).

b)

Il rispetto dei diritti della difesa, e delle parti in generale, compreso quello a non sopportare ingiustificato ritardo (principio di celerità) è obbligo che incombe a tutte le autorità che concorrono al procedimento penale (inquirenti, requirenti, giudicanti) e in tutti gli stadi del procedimento (anche se non sempre con la stessa forza). Il rispetto di tali diritti, rispettivamente la violazione degli obblighi che incombono all'autorità, è verificabile (e sanzionabile) nello stesso modo (nel caso degli inquirenti/requirenti), sia che si tratti del Procuratore pubblico generale, di un Procuratore pubblico generale aggiunto, di un Procuratore pubblico o di un Sostituto Procuratore pubblico: il CPP non propone alcuna distinzione (cfr. ad esempio artt. 280 e102 CPP, con il secondo che si riferisce esplicitamente a "…tutte le autorità che cooperano …") in ragione di eventuali ulteriori o limitate funzioni. Le considerazioni giurisprudenziali sui carichi di lavoro, rispettivamente sulle esigenze derivanti dal numero di inchieste gestite ("…on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire…" DTF 124 I 139), non considerano (né, a giudizio dello scrivente, permettono di considerare) altre attività dell'inquirente: spetta quindi a quest'ultimo (forse ancora prima all'ufficio), e quindi anche al Procuratore pubblico generale, organizzarsi in modo che attività estranee o collaterali a quella di inquirente non comportino lesioni dei diritti delle parti e, in particolare, del principio di celerità (d'altro canto la stessa LOG ed il CPP forniscono adeguati strumenti in merito : 57 cpv. 1, 55 LOG, 192 cpv. 2 CPP).

c)

Quanto alla vigilanza, il reclamante dimentica che questo compito (comunque privo di potere coercitivo, come indicato dal Procuratore pubblico generale), anche allorquando esercitato nei confronti dell'attività degli altri Procuratori pubblici e dei Sostituti, concerne gli aspetti organizzativi e non in merito delle inchieste (art. 57 cpv. 2 LOG; Messaggio 4764, pag. 20), è esercitato con la collaborazione dei Procuratori pubblici generali aggiunti (art. 58 cpv. 2 LOG; anche loro incompatibili con la funzione inquirente?). Inoltre, l'esercizio della menzionata vigilanza, all'interno dell'ufficio, non sottrae il Procuratore pubblico generale dalla sorveglianza da parte del Consiglio della magistratura, i cui componenti togati (Presidente compreso), non sono esclusi dall'esercizio delle attività giurisdizionali, dell'ufficio o tribunale d'appartenenza, al momento in cui entrano a far parte del Consiglio.

9.

a)

Alla luce di tutto quanto espresso ai considerandi che precedono, la pretesa "incompatibilità tra la funzione di Procuratore pubblico generale con quella di magistrato inquirente e della pubblica accusa" è priva di fondamento e la richiesta di annullamento della "decisione di deposito degli atti" con "termine improrogabile" (ma questo non nei confronti del qui reclamante) deve essere respinta.

b)

Per gli stessi motivi (se si preferisce, di conseguenza) non può essere considerata (rispettivamente deve essere respinta), in quanto priva d'oggetto, la doglianza (peraltro priva di conseguente richiesta nel petitum del reclamo) di omissione da parte di un (non ancora designato) Procuratore pubblico: il deposito degli atti non essendo nullo né annullato, non é stato omesso da un Procuratore pubblico.

10.

Tra i motivi di incompetenza, il reclamante ha pure inserito il fatto che il Procuratore pubblico generale potrebbe essere chiamato come teste per fatti connessi con la posizione dell'accusato e risalenti al 1994. Ora, ci si potrebbe chiedere se tale indicazione debba essere considerata ed analizzata in questa sede, oppure se non debba essere dichiarata irricevibile per il fatto che lo stesso reclamante ne parla come di un motivo di semplice opportunità e nel petitum sembrerebbe indicare, quale motivo di annullamento del deposito atti (1.2), solo la questione dell'incompatibilità di funzione.

Supponendo che tale conclusione possa costituire un eccesso di formalismo, sulla questione sollevata si deve comunque concludere per la sua irricevibilità, in questa sede, per più di un motivo.

Innanzitutto le conseguenze dell'eventualità che l'inquirente sia (o divenga) anche teste nel procedimento è questione regolamentata dalle norme sull'esclusione (art. 40 lett. g) del CPP); la relativa procedura (di esclusione o di ricusa per mancata esclusione) non prevede l'intervento di questo ufficio che è, quindi, incompetente (artt. 41 cpv. 1, 43 cpv. 1 e 44 CPP).

In secondo luogo, ed abbondanzialmente, anche se la giurisprudenza ha riconosciuto che già la possibilità che il magistrato sia chiamato a deporre come teste può comportare esclusione ex art. 40 lett. g) CPP (anche se la norma sembra limitare la stessa al caso in cui il magistrato già sia stato sentito - cfr. CRP 27 maggio 1998 inc. 60.1998.131), occorre, per appellarsi a tale normativa, che il magistrato in questione sia effettivamente teste e, cioè, che la sua audizione sia relativa a fatti "direttamente relativi all'inchiesta", "direttamente pertinenti a quelli oggetto del procedimento", "accertati direttamente" e non "a lui riferiti da persone viventi" (CRP 28 febbraio 2005, inc. 60.2004.393); quanto sopra anche al fine di evitare una richiesta di audizione abusiva (ibidem).

Nel caso in esame, il reclamante (limitandosi a parlare di "fatti della primavera 1994", quindi ben precedenti quelli oggi oggetto d'inchiesta, "che hanno connessione con la posizione dell'accusato", quindi non con il procedimento, e che "non concernono una pratica penale", quindi "?") non ha minimamente sostanziato/motivato la sua affermazione, così da permettere alle altre parti ed al giudice, adeguate e pertinenti considerazioni e conclusioni.

Su questo punto il reclamo è irricevibile per incompetenza di questo giudice e palese assenza di motivazione.

11.

Al punto 2.8.2 del reclamo, __________ sembra richiedere a questo giudice verifica di "quella che pare essere una violazione del principio di celerità", anche qui senza ripresa nel petitum.

Ritenuto che questo ufficio è sì competente per esprimersi in merito a questioni di denegata e/o ritardata giustizia (compresa la violazione del principio di celerità), ma nell'ambito di reclamo contro specifici atti o omissioni (anche di incombenti) e non in termini di mera "sorveglianza" sull'attività del Ministero pubblico, la questione è divenuta priva d'oggetto (se si preferisce: superata dai fatti)con la constatazione che non vi è stata omissione (cfr. considerando 9 b) della presente).

Altre conseguenze della violazione di tale principio (quali l'attenuazione della pena, o, eccezionalmente, l'improcedibilità - DTF 117 IV 124) competono al merito.

Nel caso in esame, inoltre, va rilevato come la doglianza di ritardata giustizia (o violazione del principio di celerità) è sollevata per la prima volta in questa sede. Nella corrispondenza intercorsa con il Procuratore pubblico generale a partire dal 1 gennaio 2003, il reclamante non si è mai lamentato dei tempi d'inchiesta, presentando istanze varie (cfr. ad esempio, AI 178, 187, 189, 191,193, 194, 200) che il magistrato ha (prima facie tutte quelle non relative a singoli mezzi di prova) evaso, dando seguito in particolare ad una richiesta di colloquio "per discutere il seguito della procedura" (cfr. AI 187 e 189) ed emanando decisioni di dissequestro, di rifiuto di congiunzione e rifiuto di rito abbreviato (AI 191, 199, 2002), peraltro mai contestate neppure in merito alla competenza. Col che, in merito a questa doglianza, il reclamo (nell'ipotesi, negata, di sua ricevibilità) sarebbe contrario alla buona fede processuale.

12.

Ancorché segnalata a titolo marginale, è opportuno spendere due parole anche sul fatto che, al momento della comunicazione del deposito degli atti, l'estensione dell'accusa per il reato di cui all'art. 253 CP non era (e non è, visto il reclamo pendente alla CRP) cresciuta in giudicato.

La possibilità di promuovere l'accusa (quindi anche estendere) e contemporaneamente procedere al deposito degli atti, è stata oggetto in passato di decisioni anche contrastanti tra questo ufficio e la CRP. Come segnalato in L. Marazzi, IL GIAR L'arbitro nel processo penale (CFPG 2001), la questione ha perso d'interesse concreto con l'introduzione dell'art. 207a CPP. Comunque, questo ufficio l'aveva già risolta in precedenza (e la CRP, non risulta aver più messo in dubbio tali conclusioni - cfr. per tutte CRP 17 gennaio 2005, 60.2004.285) :

"3.1

La Camera dei ricorsi penali (sentenza CRP 305/94, citata) ha avuto modo di osservare che “l’istituto della promozione dell’accusa con contemporaneo eposito degli atti non è previsto dal CPP” e che “la prassi instaurata dal Ministero pubblico di promuovere l’accusa e contemporaneamente depositare gli atti del procedimento, seppur comprensibile per motivi di ordine pratico e di snellimento dell’onere di lavoro, non rispetta appieno le norme procedurali introdotte con la revisione parziale in vigore dal 1.1.1993, che non ha previsto nessuna distinzione in questo ambito, anche se questo <avviene sempre e soltanto per il penale minore - LCR e LFStup. > (Risposta 27.4.1994 del Procuratore generale avv. Mordasini alla Commissione per la riforma del CPP, p. 4)”

Con tutto l’ossequio per l’autorità superiore con piena giurisdizione (indipendentemente dalla competenza definitiva di questo giudice in materia di provvedimenti del Procuratore pubblico, quale è il deposito degli atti: art. 280 cpv. 1 e 284 cpv. 1 lett. 1 CPP e contrario), si deve qui osservare, che le menzionate affermazioni non trovano riscontro in positive norme processuali, silenti in particolare ed alquanto ovviamente sui tempi del convincimento del magistrato inquirente in punto al raggiunto scopo della sua attività inquisitoria. Di contro i lavori preparatori della revisione - vuoi parziale, vuoi totale - del CPP, ammettono la “contemporaneità” (e meglio è dire: l’immediata successione) di promozione dell’accusa e deposito formale degli atti, e appunto:

 “...per fattispecie semplici e immediatamente accertabili senza necessità di particolare assetto probatorio, la promozione dell’accusa può avvenire contemporaneamente al deposito degli atti per l’eventuale completazione a richiesta delle parti, quanto acquisito con le informazioni preliminari assumendo valore di istruzione formale (qui si può far semplicemente riferimento ai reati della circolazione stradale, con il già completo rapporto di polizia trasmesso dall’Ufficio giuridico della circolazione)”;

(Claudio Lepori, loc. cit., pag. 70)

“Questo stadio dell’istruzione formale non costituisce però un aggravamento degli oneri per il procuratore pubblico e i funzionari giudiziari, in quanto le fattispecie semplici e immediatamente accertabili di reati minori possono persino vedere comunicazione congiunta di promozione dell’accusa e di deposito degli atti per eventuale completazione ad istanza di parte, ritenuto che le informazioni preliminari assumono così valore di istruzione formale (potendo trattarsi dell’incarto trasmesso dall’Ufficio giuridico della circolazione oppure dell’inchiesta o accertamenti affidati dal magistrato a propri funzionari o ad agenti di polizia)”;

(Messaggio aggiuntivo, loc. cit., pag. 21)

In sede legislativa (Commissione speciale per l’esame del CPP e Gran Consiglio) non vi sono stati aggiustamenti o smentite di queste indicazioni. Il tema venne marginalmente affrontato senza seguito di soluzione da magistrati, ai quali la Commissione speciale diede udienza il 20 ottobre 1993: il Presidente della Camera dei ricorsi penali giudice Michele Rusca, nel sottolineare l’importanza dell’istituto della promozione dell’accusa, ebbe ad accennare alla “prassi” per la quale “l’accusa viene talora promossa contemporaneamente al deposito degli atti, ragione per cui, in simili casi, si apre e si chiude l’istruzione formale nello stesso tempo” (verbale commissionale pag. 16), con la precisazione del Procuratore pubblico generale avv. Piergiorgio Mordasini di contemporaneità solo “nei casi minori”, situazione comunque considerata restrittiva dal Presidente Rusca (loc. cit. pag. 18).

3.2

Quanto riassunto al punto precedente consente di concludere - in via di massima - che non vi sono ostacoli di legge alla contemporaneità e meglio all’immediata successione temporale di promozione dell’accusa e deposito degli atti. Si può in ogni modo anche aggiungere che questa “prassi” - oltre ad essere utile a snellimento e sollecitudine processuali - resiste ad un esame degli istituti processuali vigenti, nella loro valenza, nel loro divenire e nelle loro finalità.

Intanto, impropriamente si parla di “chiusura dell’istruzione formale”, quando il Procuratore pubblico procede al deposito degli atti in applicazione dell’art. 196 cpv. 1 CPP, tanto è vero che la marginale di questa norma la dice intesa alla “completazione dell’istruzione formale” e che questa potrà essere considerata chiusa a tutti gli effetti solo una volta esaurita la procedura per i complementi di inchiesta e l’eventuale assunzione delle nuove proposte di prova ammesse (come all’art. 197 CPP). E’ infatti solo per il magistrato inquirente che l’assetto probatorio sarebbe completo e sufficiente per le conclusioni di sua competenza (deferimento alla Corte del merito o abbandono), tanto da poter - e dover tutto mettere a disposizione delle parti, come all’inequivocabile espressione dell’art. 196 cpv. 1 CPP: “Quando il Procuratore pubblico ritiene raggiunto lo scopo dell’istruzione formale...”. Trattandosi di convinzione personale di stretta pertinenza funzionale, nulla e nessuno può indicare o imporre al Procuratore pubblico in quale momento e dopo assunzione di quali prove dovrebbe “chiudere” (interlocutoriamente) l’istruzione predibattimentale, per suo raggiunto scopo. Non si vede pertanto perché il Procuratore pubblico non potrebbe valutare siccome sufficienti le indagini raccolte attraverso le informazioni preliminari a sostanziare non solo la promozione dell’accusa, ma anche - ed allora con valore di materiale probatorio istruttorio - un atto o decreto d’accusa (difficilmente un abbandono del procedimento, invece di un non luogo a procedere, a meno che non si voglia meglio garantire le parti attraverso completazione dell’istruzione per loro moto).

Né difesa o parte civile si vedono così diminuiti i loro diritti di partecipazione al processo, in quanto potranno far capo alla procedura di completazione disposta dall’art. 196 CPP, non in un unico momento, ma per così dire “a cascata” (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP, ad art. 165 nota 5). Bisogna ricordare in proposito che nel corso dell’istruzione formale questa facoltà di partecipazione si trova già limitata in particolare da preminenti esigenze di inchiesta e che - come già accennato sopra - non è fatto obbligo al Procuratore pubblico di preventivamente decidere sull’ammissibilità di mezzi di prova, tenuto a pronunciarsi solo a conclusione dell’inchiesta (decisione GIAR 510.97.1, citata). Impedire al Procuratore pubblico di determinarsi contestualmente su promozione dell’accusa e deposito degli atti, quando personalmente non ritiene di avere altre prove da assumere, porterebbe ad anticipare l’istituto della completazione, forzatamente con un informale preliminare deposito degli atti né previsto né giustificato."

(GIAR 9 settembre 1997, 531.1997.1)

Quanto sopra, in assenza di altre argomentazioni/motivazioni da parte del reclamante, basta per ritenere che la comunicazione del deposito degli atti non è nulla (né annullabile) a conseguenza della sola contemporaneità con estensione dell'accusa.

13.

In conclusione, il reclamo in parte irricevibile per carenza di motivazione e incompetenza di questo ufficio e per il resto al limite della temerarietà, è respinto con la presente decisone definitiva a livello cantonale (art. 284 lett. a) e contrario).

Tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

viste le norme applicabili e citate, in particolare gli artt. 1 ss., 40, 196, 280 ss., 284 (e contrario) CPP, 1 ss., 54 ss., 57, 58, 66 LOG, 36 CC, 31 CF e 5 CEDU, nonché la TG,

decide

1.  Il reclamo, in parte irricevibile, è respinto.

2.  La tassa di giustizia, fissata in FRS 1'500.- e le spese di FRS 225.-, sono a carico del            reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.  La presente decisione è definitiva.

4.  Intimazione:

                                                                                  giudice Edy Meli

INC.2001.52007 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 14.11.2005 INC.2001.52007 — Swissrulings