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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 23.05.2003 INC.2001.49205

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,717 parole·~24 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. INC.2001.49205

Lugano 23 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/28 aprile 2003 da

__________ (rappr. dall'avv. dott. __________)  

contro

la decisione, datata 17 aprile 2003, del Procuratore pubblico __________ di rifiuto parziale di complementi istruttori nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (7 maggio 2003) e delle parti civili _ e _

(8 maggio 2003);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

I fatti basilari oggetto del procedimento possono essere riassunti con riferimento a decisione precedente (GIAR 2 maggio 2002, inc. __________):

"__________ è stato arrestato il 6 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i reati di cui agli artt. 187, 190, 191, 219 CP; l'arresto è stato confermato da questo giudice il 7 settembre 2001.

__________ è accusato di aver commesso i reati menzionati nei confronti delle due figlie adottive _ (1979) e _ (1986), nel primo caso sull'arco di alcuni mesi nel 1991 o 1992, nel secondo caso (relativo ad un unico episodio) nel corso del 1998.

Dall'inchiesta è pure emerso che l'accusato avrebbe commesso atti di natura sessuale anche nei confronti della figlia naturale (_ - 1969), ancorché tali fatti non siano oggetto di formale procedimento in quanto già trascorso il periodo che da luogo a prescrizione (cfr. rapporto d'arresto 6.09.2001, richiesta di conferma d'arresto 7.09.2001).

L'accusato ammette di aver compiuto a più riprese atti di natura sessuale nei confronti della figlia adottiva _, così come nei confronti della figlia naturale _ (un episodio); nega, invece, di aver commesso atti di natura sessuale (in particolare il rapporto completo che è stato denunciato) con la figlia adottiva _ (cfr. Verbale PS __________ 6.09.2001, p. 3, rispettivamente p. 6 e pp. 9/10)."

B.

Il 3 maggio 2002, __________ è stato scarcerato e l'inchiesta è proseguita con l'accusato a piede libero.

Il deposito degli atti è stato decretato l'11 marzo 2003 (AI __________) con scadenza, a seguito di proroga, il 14 aprile 2003 (AI __________). L'accusato, entro il termine assegnato, ha richiesto alcuni complementi istruttori: audizioni di testi, richiamo di un incarto dal SMP, complemento/precisazione della perizia psichiatrica sull'accusato, richiesta di estromissione dagli atti della perizia psichiatrica (referto e complemento) relativa ad una delle vittime e assegnazione di mandato ad altro perito (AI __________).

Mediante decisione, motivata, del 17 aprile 2003 (AI __________), il magistrato inquirente ha accolto alcune delle richieste della difesa di __________ e ne ha rifiutate altre. In particolare ha rifiutato l'estromissione dagli atti della perizia relativa ad una delle vittime, per inciso si tratta della perizia effettuata dalla dott.ssa. __________ relativa a _ (AI __________).

C.

Con il presente reclamo, __________ contesta la decisione del magistrato laddove rifiuta l'audizione dei testi __________ e __________ (quest'ultima poi ammessa - cfr. doc. _ inc. GIAR __________), nonché l'estromissione della perizia __________ con conseguente nomina di nuovo perito.

Il reclamante afferma che la teste __________ dovrebbe riferire circa il vissuto di _ e _ prima dell'adozione, rispettivamente (per la sola _) prima del collocamento presso "Il __________ ". Questa testimonianza (del cui possibile contenuto si sarebbe appreso solo di recente) è rilevante, sempre a mente del reclamante, per determinare la credibilità di _, credibilità che è oggetto di perizia.

In merito alla perizia __________, il reclamante afferma che la stessa trae conclusioni non chiare ed omette di indicare i criteri metodologici utilizzati (dottrina e test). Il referto, non distinguendo tra risultanze peritali e diagnosi e non pronunciandosi sul possibile influsso dell'assunzione di stupefacenti da parte della periziata, presenta conclusioni non verificabili, vizio non sanabile in sede di pubblico dibattimento. Conclude chiedendone l'estromissione dagli atti (con riferimento a DTF 129 I 49 ed al diritto di essere sentito) e nomina di nuovo perito giudiziario.

Le prove richieste hanno, sempre a mente dlla difesa, carattere di novità e rilevanza per le conclusioni del magistrato inquirente.

D.

Con le sue osservazioni del 7 maggio 2003, il magistrato inquirente chiede la reiezione integrale del reclamo.

In merito alla teste __________, viene fatto osservare come la richiesta sia supportata da motivazioni diverse, o quantomeno più estese, in sede di reclamo per rapporto all'istanza originaria. Poco chiare, sempre a giudizio del Procuratore pubblico, sia la novità della prova (non indicata dal reclamante) sia la sua rilevanza ritenuto che _ ha lasciato la Colombia ai fini di affidamento/adozione all'età di due anni ed il consumo di stupefacente è stato oggetto d'analisi da parte del perito __________.

Sul lavoro peritale, il magistrato inquirente fa notare come lo stesso non sia stato oggetto di critiche/censure né di richieste di complemento o/e delucidazione orale. Quest'ultima è stata ordinata d'ufficio dal magistrato ed anche in quella sede il reclamante non ha sollevato alcun problema. Inoltre, il perito ha indicato chiaramente la metodologia seguita ed ha, altrettanto chiaramente distinto valutazione clinica, diagnosi e risposta ai quesiti peritali. Non si comprende, a giudizio del magistrato inquirente, a quale "dottrina" si riferisca il reclamante: questa non può che essere la scienza e la coscienza del perito.

Da ultimo, le contestazioni, così come presentate, risultano alquanto generiche e, quindi, inconferenti.

E.

Anche le parti civili (Osservazioni 8 maggio 2003) si oppongono all'accoglimento del reclamo.

La richiesta di nuove audizioni sul vissuto di _ costituisce una sorta di accanimento nei confronti della (presunta) vittima nel tentativo di screditarla, su questione ampiamente analizzata nella perizia di credibilità. Perizia, solo ora contestata, che invece risponde compiutamente ai quesiti posti. Da ultimo, le parti civili ritengono assurda la richiesta di nuova perizia allorquando quella agli atti non è mai stata oggetto di contestazioni e/o richieste di precisazioni.

Delle altre affermazioni e/o argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

1.

Sono date legittimazione del reclamante, accusato nel procedimento e destinatario della decisione del Procuratore pubblico, e tempestività del reclamo.

2.

Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti.

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.

3.

a)

Di fatto, il reclamo concerne due richieste di prova (complementi istruttori) la cui assunzione è stata rifiutata dal magistrato inquirente. La prima concerne l'audizione della signora __________.

La teste, fino ad oggi mai sentita (cfr. mappetta verbali interrogatorio davanti al PP e elenco verbali in Rapporto PG 2.05.2002), deve riferire sulle circostanze dell'adozione di _ e _, nonché sull'affidamento provvisorio prima del collocamento di _ presso "Il __________ " e, conseguentemente, sulle sue "peculiarità caratteriali" (Istanza 14 aprile 2003 p. 1, AI __________). In sede di osservazioni si ribadisce che gli elementi riferiti al vissuto di _ e _ prima dell'adozione, sono rilevanti per la credibilità di _, credibilità la cui importanza non può essere messa in dubbio essendo oggetto di una perizia. Analoga importanza hanno i problemi (non meglio precisati) connessi con l'affidamento provvisorio prima del collocamento. Sempre secondo il reclamante, la teste ha ricevuto confidenze dalla minore, fatto di cui si avrebbe avuta conoscenza solo recentemente. Del contenuto, anche solo approssimativo, di tali confidenze e del momento, nonché delle modalità, della loro conoscenza da parte della difesa, nulla è detto.

b)

Per il magistrato inquirente, come detto, l'audizione non ha pertinenza per i fatti oggetto d'inchiesta in quanto la teste è chiamata a riferire in merito a periodo successivo, rispettivamente a fornire impressioni personali. Il fatto che la teste possa fornire indicazioni anche sul vissuto prima dell'adozione é stato introdotto solo in sede d'osservazioni (in realtà se ne parla già nell'istanza del 14 aprile p.1, punto 1 righe 1 e 2) e, comunque, il vissuto di _ e le sue "peculiarità caratteriali" sono già state oggetto di indagine peritale.

c)

In merito alla richiesta d'audizione testimoniale, conviene sottolineare l'obbligo di motivazione d'istanze e gravami per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94), non essendo in particolare sufficiente indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione, dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

Non occorrono molte parole per evidenziare la genericità (di motivazione) dell'istanza del 14 aprile 2003 (cfr. AI __________), nonché del reclamo, in merito all'audizione della teste.

Se è vero che la teste, in quanto tale, è "nuova", non è stato indicato il carattere di (possibile) novità di quanto potrebbe riferire (sui fatti) ritenuto anche che la personalità della giovane (presunta) vittima parrebbe esser stato sondato in lungo ed in largo e non solo mediante perizia (cfr. verbali PP __________; AI __________). Non è, quindi, possibile valutare l'importanza della deposizione per le successive decisioni del magistrato inquirente (senza dimenticare che oggetto d'inchiesta non è la presunta vittima in quanto tale) e, non da ultimo, la teste può essere sentita al dibattimento.

In conclusione novità e pertinenza dell'audizione testimoniale proposta non sono sufficientemente indicate e motivate (tantomeno emergono in modo palese dall'incarto) per permettere una decisione favorevole al reclamante.

4.

a)

La seconda questione posta dal reclamo, concerne la perizia (primo referto e complemento) della dott.ssa __________ sulla "credibilità" di _ (presunta vittima). Il reclamante chiede estromissione dei referti dagli atti e nomina di un nuovo perito che si pronunci sulle stesse questioni. Ovviamente questa seconda richiesta è strettamente connessa all'accoglimento della prima.

Preliminarmente, il magistrato inquirente pone il problema della ricevibilità del gravame in quanto, a suo dire, le censure sono tardive non essendo state sollevate in sede di complemento peritale e/o di delucidazione orale.

Non pare, a questo giudice, che la questione possa essere risolta in questi termini, cioè senza ulteriore approfondimento delle circostanze specifiche.

Se è vero che l'art. 60 cpv. 1 del CPP permette alla difesa di proporre prove in ogni tempo, è altrettanto vero che nulla le impedisce di attendere il termine di cui al deposito degli atti per farlo. E' a quel momento che la difesa può avere una visione globale dell'inchiesta e la "certezza formale" che il magistrato inquirente ritiene di aver raccolto tutte le prove utili. D'altro canto, anche al titolare dell'inchiesta è concesso di attendere il deposito degli atti per determinarsi sulle prove proposte prima dello stesso:

"Gli artt. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporre assunzione di prove in ogni tempo, nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12)."

Ne consegue che, salvo accertamento di eventuali abusi di diritto (REP 1999 n. 116; GIAR 6 agosto 1999 in re B.), il reclamo non può essere considerato "tardivo".

b)

In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109).

Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).

Il materiale, sul quale l'esperto è chiamato a lavorare, ed il metodo (o gli strumenti) utilizzato, non devono dar adito a dubbi particolari, altrimenti si esce dal campo degli accertamenti e si entra in quello delle speculazioni, di nessuna rilevanza in campo penale.

c)

Nel caso in esame, la necessità e l'utilità di sottoporre (anche) la presunta vittima ad una perizia di "credibilità" non è in discussione, segno che i preminenti interessi difensivi che lo esigevano sono stati riconosciuti da tutte le parti al procedimento (REP 1998 n. __________).

Contestate sono la "correttezza" e la "validità" della perizia, con conseguente richiesta di ordinarne una nuova che la sostituisca.

Va sottolineato che questo giudice deve astenersi dall'esprimersi su questioni di merito, quali la valutazione della prova in quanto tale (in casu le conclusioni del perito). La questione da analizzare, in questa sede, è quella a sapere se i referti peritali rispondano in modo adeguato ai quesiti posti, rispettivamente se il loro contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o contraddittorio, così da giustificare una nuova perizia:

"Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671)." 

(GIAR 8.11.2002 in re D.)

d)

Per il reclamante i referti peritali in questione non giungono a conclusioni chiare in quanto il perito non ha  indicato i criteri metodologici, la dottrina ed i test utilizzati, rendendo inconcludente il suo lavoro. Inoltre, i referti non permetterebbero di distinguere tra diagnosi e risultanze peritali rendendo le conclusioni non verificabili e incomprensibili. Da ultimo, il perito avrebbe omesso di considerare, nel contesto dell'attendibilità del minore, "l'influsso dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti" da parte di _. Tale modo di procedere sarebbe contrario ai dettami imposti dalla giurisprudenza, con riferimento a DTF 129 I 49 (Reclamo 25 aprile 2003, p. 4 e 5).

Di parere diametralmente opposto il magistrato inquirente, per il quale i referti consegnati indicano chiaramente la metodologia seguita, i test utilizzati sono indicati e il lavoro peritale risponde adeguatamente ai quesiti posti (Osservazioni 7 maggio 2003 p. 2 e relativi riferimenti). Inoltre, la diagnosi, preceduta dalla valutazione clinica, è ben distinta dalle risultanze peritali (ibidem).

e)

Il riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 129 I 49, pur non essendo privo di pertinenza, deve essere relativizzato per rapporto a quanto asserito dal reclamante, cosa che quest'ufficio ha già avuto modo di fare in caso analogo (come si vedrà in seguito).

La sentenza, che si addentra nell'analisi concreta di una specifica perizia di credibilità (Glaubhaftigkeitsbegutachtung) di una vittima/teste di diciotto anni, riprende, per i "dettami imposti dalla recente giurisprudenza" di cui parla il reclamante (reclamo p. 5), quanto detto in precedenti decisioni nelle quali ci si occupava di perizie volte ad acclarare l'attendibilità delle dichiarazioni di minori, sospette vittime di abusi sessuali, per affermare che "Diese Standards gelten grundsätzlich auch für die Abklärung des Wahrheitsgehaltes  von erwachsenen Zeugen" (DTF 129 I 49, cons. 5). La più recente si trova in DTF 128 I 81, e questo ufficio ha già avuto modo di considerarla precisando che:

"…

Si tratta di una sentenza della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, con la quale viene annullata la condanna di un padre, accusato di atti sessuali nei confronti della figlia di sei anni. Ora, a parte un breve capoverso introduttivo …omissis…, tutta la sentenza si diffonde in un esame dettagliato del lavoro peritale svolto nel concreto incarto: parte dalla convinzione che esistano standard scientifici per l’analisi del grado di verità di dichiarazioni di bambini, fra i quali rileva in particolare la analisi delle dichiarazioni (“Aussageanalyse”, originariamente sviluppata da Undeutsch; DTF cit., consid. 2 p. 85, dove l’Alta Corte riproduce anche una lunga lista di bibliografia). Nel prosieguo della sentenza, i giudici spiegano perché, nel caso concreto, il lavoro dei periti non regga ad un esame dettagliato: contraddizioni fra prima e seconda perizia, criteri metodologici in aperto contrasto con l’univoca dottrina, incompletezza degli esami. Il tutto per concludere che, facendo affidamento sui risultati peritali proposti, la Corte di merito si sia basata su una perizia non concludente. Ciò, in casi estremi, può configurare un arbitrio, e può giustificare l’annullamento di una sentenza (DTF cit., consid. 2 in fine, p. 86, con rinvio a DTF 127 I 38 consid. 2a).

c)  È dunque errato voler distillare dalla discussa sentenza del Tribunale federale dei principi assoluti, rappresentativi di fantomatici “standard posti dalla giurisprudenza federale” (reclamo, cit., pto. 2 p. 2): gli unici principi generali ribaditi in sentenza sono quelli della libertà di metodo – con la precisazione che la scelta metodologica deve essere motivata, così come i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati – , della necessità di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, infine dell’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili per le parti (DTF cit., consid. 2 p. 85). Viene, da ultimo, ribadito l’obbligo, per il giudice, di attenersi ad una perizia, a meno che quest’ultima sia seriamente messa in dubbio sulla base di dati di fatto o indizi resi plausibili in termini attendibili: in tal caso, può verificarsi una situazione di arbitrio se il giudice fonda nondimeno la propria decisione su dati di fatto manifestamente in contrasto con la realtà, assunti in seguito ad errori manifesti, o comunque contrastanti in maniera eclatante con il sentimento di giustizia (loc. cit., p. 86).

d)  Per il resto, la sentenza si occupa esclusivamente di discutere una ben determinata condanna penale, mostrando cosa intenda l’Alta Corte quando postula un esame critico di una perizia, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti. Il caso discusso ben si presta ad illustrare quando l’acritica accettazione di una perizia assurga ad arbitrio, tanto numerose ed evidenti sono le pecche del lavoro peritale in quel determinato caso. L’analisi proposta in quella sede illustra come non si deve lavorare, ma non formula positivamente delle regole, disattendendo le quali una perizia psichiatrica sia eo ipso inattendibile. Al più, oltre a quelle di carattere generale già evidenziate (qui sopra, consid. 4c), gli addetti ai lavori possono estrarvi indicazioni sulla bibliografia cui l’Alta Corte ha fatto riferimento nel contesto di una perizia di attendibilità su minori, rispettivamente quali determinati passaggi di una perizia di questo genere possano essere considerati come unanimemente riconosciuti dalla dottrina: ad esempio l’inammissibilità dell’utilizzo di dichiarazioni della vittima inconcludenti e viziate a monte da domande capziose (loc. cit., consid. 3a p. 87 s.); l’inammissibilità di un giudizio che attribuisca un peso predominante a forme di comunicazione non verbale, quando esse vengano considerate avulse dal contesto verbale (loc. cit., consid. 3c p. 89); l’applicazione di determinati criteri reali (“Realkennzeichen”) sviluppati per l’analisi delle dichiarazioni (“kriterienorientierte Aussageanalyse”) ad espressioni non verbali, addirittura quando si sia in ammessa presenza di dichiarazioni verbali inutilizzabili (loc. cit., consid. 3d p. 90).

Ma ciò, ancora una volta, non significa positivamente che qualsiasi perizia che seguisse dottrina non menzionata sarebbe inutilizzabile. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha utilizzato esclusivamente dottrina di lingua tedesca; ma è più che possibile che in altre circostanze, segnatamente qualora confrontato con un caso francofono o italofono, avrebbe magari attinto (anche) ad altre fonti. Senza dimenticare, da ultimo, il fondamentale principio in virtù del quale è il giudice che deve valutare liberamente ogni prova, e dunque anche una perizia; ed è pertanto semmai la valutazione del giudice, che sarà viziata da arbitrio, non la perizia medesima."

(GIAR 8 novembre 2002 in re D.)

Ritenuto che questo giudice (come già detto) non è chiamato a pronunciarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni di _, quindi sull'esito della perizia (essendo, questo, compito del giudice del merito, come peraltro ribadito anche nella sentenza citata dal reclamante: "Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist primär Sache der Gerichte", cfr. cons. 4.), solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano effettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare ulteriore approfondimento o, addirittura, nuova perizia (cfr. considerando 4 c.).

f)

Nel caso specifico, le censure sollevate dal reclamante nei confronti della perizia giudiziaria sono generiche e sprovviste di ogni e qualsiasi rinvio ai lavori peritali contestati. Ciò vale anche per le censure sulla "metodologia" utilizzata.

Su quest'ultimo punto va detto che non basta, per ottenere una nuova perizia, asserire che (in quella contestata) è stata omessa l'indicazione dei criteri metodologici, la dottrina ed i test utilizzati (Reclamo p. 4). Anche ammettendo che ciò sia vero (ma tenendo ben presente che in materia vige comunque il principio della "Methodenfreiheit"), queste pretese carenze non bastano certo per giustificare l'allestimento di una nuova perizia anche (ma non solo) perché alle stesse si poteva tranquillamente ovviare con la richiesta di precisazioni mirate, in sede di complemento rispettivamente in sede di delucidazione orale, se non addirittura in sede di formulazione di quesiti di parte ex art. 146 cpv. 1 CPP.

Anche la censura (di metodo in senso proprio) secondo cui i lavori peritali non permettono di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, rendendo le conclusioni non verificabili, è troppo generica per meritare approfondimento ed appare comunque priva di fondamento. Infatti, entrambi i referti (AI __________ e __________) suddividono in capitoli distinti l'anamnesi, la valutazione testistica, le osservazioni peritali, la valutazione clinica, la diagnosi, le conclusioni e le risposte ai quesiti (in modo peraltro conforme alle "Leitlinien" indicate da J. Martinius nel suo contributo al volume "Begutachtung sexuell missbrauchter Kinder", ed. Luchterhand, 2001, p. 15); queste ultime, appaiono chiare e comprensibili (altra cosa è se siano condivisibili, ma questa verifica non compete a questo giudice). Il reclamante non indica dove, all'interno dei lavori peritali o per rapporto ad altre prove acquisite, vi siano contraddizioni o incomprensibilità: si limita ad afferma che il perito non ha valutato l'influsso "dell'uso/abuso di sostanze stupefacenti" da parte della periziata (Reclamo p. 4, ultimo capoverso). In realtà, il perito non sembra aver omesso di considerare il problema (AI 158 p. 3, 12 e 13), semplicemente non pare averlo ritenuto influente sull'attendibilità.

g)

Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono elementi significativi che giustifichino l'estromissione (comunque difficilmente ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita illecitamente) dagli atti dei referti peritali della dott.ssa __________, rispettivamente (e più correttamente) l'erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate, anche a prescindere dalla loro fondatezza (vista la genericità degli argomenti), potevano e dovevano trovare risposta in sede di complemento e/o delucidazione peritale e, se del caso, potranno trovarla in sede dibattimentale senza particolari problemi.

5.

In conclusione, il reclamo è respinto ai sensi dei considerandi precedenti (con la presente decisione definitiva - cfr. art. 284 CPP), sia per quanto concerne la richiesta di audizione della teste __________, sia per quanto concerne la richiesta di estromettere dagli atti i referti peritali della dott.ssa __________ con imposizione di ordinare l'erezione di una nuova perizia.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 142 ss., 146, 113 ss, 280, 284 CPP, 9 CF;

decide

1.         Il reclamo è integralmente respinto.

2.         La tassa di giustizia, fissata in FRS 600.-, e le spese, FRS 70.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle osservanti la somma globale di FRS 400.- a titolo di ripetibili.

3.         Intimazione:

-    avv. dott. __________, per sè e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente e delle parti civili);

-    avv. __________, per sé e per le parti civili

     (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

-    PP avv. __________

     (con copia delle osservazioni delle parti civili e con inc. MP __________ di ritorno).

                                                                       giudice __________

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