Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.09.2001 INC.2001.42103

21 settembre 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,422 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 421.2001.3 L                                                         Lugano, 21 settembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 14/17 settembre 2001 da

__________,                             __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

(patrocinato dall'avv. __________)

e qui trasmessa con preavviso negativo il 20 settembre 2001 dal Procuratore pubblico avv. __________;

preso atto che non sono state presentate osservazioni nel termine all'uopo assegnato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

1.

L'imprenditore italiano __________ ha denunciato il 6 agosto 2001 di essere stato rapinato quel pomeriggio da uno sconosciuto, verosimilmente accompagnato da un'altra persona, mentre si trovava nella propria automobile all'ultimo piano dell'autosilo di Via __________, intento alla consegna di 20 mio di lire e di alcuni gioielli a tale __________ (e nella realtà la cittadina brasiliana __________), che avrebbe dovuto portarli in patria e consegnarli ad un'amica della vittima denunciante (v. verbale di polizia dello stesso giorno, annesso al doc. _ dell'inc. MP __________). Mentre stava telefonando alla Polizia, dal terrazzo dell'autosilo, __________ ha visto uscire dal pianterreno il rapinatore, con la borsa sottratta, in compagnia di certo __________, da lei in precedenza incontrato in compagnia di __________ (verbale di polizia, loc. cit.).

Quale coautore dei fatti denunciati, è così stato identificato __________, arrestato quindi il 7 agosto 2001, con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di rapina. L'accusato ha ammesso i fatti, riassuntivamente come al verbale 8 agosto 2001 di conferma dell'arresto dinnanzi a questo giudice (doc. _):

"Confermo quanto dichiarato alla polizia, dopo iniziali tergiversazioni. A richiesta della __________ ho accettato di partecipare alla rapina in danno dello __________ (tutti e due conosciuti all'__________) ma non sapendo che la vittima era quest'ultimo, collaborando con una persona che non avevo mai visto prima. In sostanza ho prestato la mia pistola-giocattolo ed ho fatto il palo, dietro promessa di 3 mio. Lit."

Ma certi particolari già stridevano contro logica (ad esempio la remissività della vittima e soprattutto la segnalazione della presenza di __________, che non sarebbe avvenuta da parte di __________, se avesse organizzato lei l'aggressione) e così l'accusato ha fornito un'altra versione, delineante la sua partecipazione ad una messa in scena promossa da X-File (palesemente __________), che non voleva restituire "delle cose" ad "una sua amica brasiliana". Siccome ai fatti sarebbe stata presente __________, sua conoscente, __________ ha assoldato per l'esecuzione materiale "un tizio" incontrato casualmente, del quale non ha saputo dire le generalità e tanto meno dare indicazioni per la sua identificazione (verbale di polizia 8 agosto 2001, doc. _; v. anche il verbale di polizia 30 agosto 2001, doc. _: "Confermo nuovamente che non conosco l'esecutore materiale della rapina. Confermo che trattasi di un tossicomane della piazza di __________ che si chiama o si fa chiamare __________ o __________ "). Salvo migliori accertamenti, si prospetta quindi per l'accusato l'imputazione di sviamento della giustizia, come avanzato nel preavviso negativo del magistrato inquirente.

2.

L'istanza di libertà provvisoria evidenzia l'"ampia e circostanziata confessione", per cui la fattispecie inquisita è stata chiarita siccome banale simulazione, alla quale __________ si è prestato per "per lo stato di depressione e ristrettezza finanziaria, nonché indigenza nel quale si trovava in quel periodo". Essendo improbabile che la "mente della rapina" si presenti spontaneamente, la durata del carcere preventivo riesce eccessiva, tanto più che sono da escludere pericolo di collusione (l'istruttoria essendo da considerare conclusa) e pericolo di recidiva (quanto rimproverato avendo costituito unicamente "una spiacevole parentesi").

Descritto il quadro istruttorio, il Procuratore pubblico formula preavviso negativo all'istanza essenzialmente per necessità di inchiesta ed in particolare pericolo di collusione, non essendo ancora stato identificato l'autore materiale e dovendo essere interrogato __________ (eventualmente in via rogatoria), senza che l'accusato possa contattarlo per concordare una versione più favorevole, atteso che anche la seconda fornita è sospetta di inattendibilità.

3.

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione ed il pericolo di recidiva.

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128; si veda anche, per tutto quanto sopra esposto: REP 1998 n. 103).

4.

Gli indizi di colpevolezza non sono posti in dubbio e valgono quindi come all'ultima descrizione dei fatti ripresa sopra al primo punto. Da ciò già si ha che quanto imputato a __________ vede notevolmente diminuita la gravità oggettiva dei fatti. Si può anche considerare che il castello simulatorio della rapina di facciata trova coerenza con i rapporti di conoscenza tra l'accusato, __________ e __________, con il racconto di quest'ultima (ritenuta credibile, nonostante confusioni e mezze verità marginali) e con la prima intenzione del preteso rapinato di non denunciare i fatti ("… prevedendo possibili problemi nel giustificare i soldi, i gioielli e la brasiliana", verbale di polizia 6 agosto 2001, allegato al doc. _, pag. 2).

Mancano all'appello dell'istruttoria l'ignoto autore materiale ed il preteso derubato e certamente sarebbe utile poterli interrogare anche in contraddittorio con __________, senza ombra di eventuale collusione. Ma da un lato non si giustifica solo per questo la protrazione della privazione della libertà personale dell'accusato (ben potendosi ipotizzare che __________ non si presenti spontaneamente e che interrogato in via rogatoria si rifiuti di rispondere) e dall'altro non si vede bene come __________ possa concordare o indurre a versioni a lui più favorevoli persone da lui stesso accusate già - in certo qual modo - a suo vantaggio processuale (anche senza dare troppo credito nel timore da lui paventato nei confronti dell'X-File: v. verbali 8 agosto 2001, doc. _

e _). In questa situazione il pericolo di collusione avanzato dal magistrato inquirente non è determinante e non può precludere a concessione della libertà.

5.

Anche se non evocato dal Procuratore pubblico, per l'accusato istante si manifesta pericolo di recidiva, richiamando come lo stesso debba essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, loc. cit., pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1987, n. 1186/7).

A questo proposito non è tanto il rilievo di contenuti precedenti penali (v. casellario, doc. _), quanto la situazione e costituzione personale dell'accusato istante, ben illustrata dal rapporto 11 settembre 2001 dell'Ufficio di patronato (doc. _): __________ ha snobbato il sostegno sociale per "immaginare una soluzione illegale per far fronte ai propri bisogni economici", difettandogli la necessaria "autodisciplina", per cui si impone "una presa a carico" per evitare "il crescendo della portata delle attività illecite" rispettivamente "una deriva sul versante penale". Occorre quindi avere attenzione al progetto suggerito dall'Ufficio di patronato e metterlo in atto, con - allora - concessione della libertà provvisoria.

6.

Per il momento quindi ed in attesa del perfezionamento di articolato intervento di sostegno sociale, l’istanza è respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

Per i quali motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta

2. Il Procuratore pubblico metterà in atto quanto necessario per una sollecita presa a carico da parte dell'Ufficio di patronato.

3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

4.  Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per l’istante;

       -    Procuratore pubblico avv. __________, sede (con l’incarto MP __________ di ritorno).

                                                                                              giudice __________

INC.2001.42103 — Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 21.09.2001 INC.2001.42103 — Swissrulings