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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 19.02.2003 INC.2001.39012

19 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,249 parole·~16 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Inc. n. INC. 2001.39012 INC. 2001.39013

Lugano 19 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/27 gennaio 2003 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________)  

contro

la decisione datata 16 gennaio 2003 ed emanata dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________, con la quale si rifiuta l'integrale accesso agli atti e la liberazione (totale o parziale) della cauzione;

viste le osservazioni del magistrato inquirente (7/10 febbraio 2003) e della coaccusata __________ (30 gennaio 2003);

visto l'inc. MP __________;

considerato

in fatto

A.

Il reclamante non fa riferimento ai fatti oggetto d'inchiesta ed il Procuratore pubblico rinvia, per tali fatti, alle osservazioni presentate in relazione a precedenti reclami. Pertanto, per inquadrare la fattispecie, ben si può far riferimento a precedente sentenza di questo ufficio:

"

A.

__________ è stato arrestato a Chiasso, unitamente a__________, il 25 luglio 2001. Egli è stato accusato di aver riciclato, in correità con la __________ e __________, denaro proveniente da crimini. L’arresto è stato confermato dal GIAR il 26 luglio 2001.

L’accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di estorsione, subordinatamente coazione, con notifica a verbale del 6 agosto 2001.

B.

Al momento dell’arresto, l’accusato è stato trovato in possesso di due documenti manoscritti nei quali __________ s’impegnava, da un lato, a consegnargli ca. $ 280'000 entro il 31.07.2001 e, dall’altro, a recuperare una perdita di ca. PTAS 100'000'000.

Agli inquirenti era noto, in base ad informazioni provenienti dalle autorità _____, che __________ era in contatto con tale __________, persona inchiestata (verosimilmente dal 1997) con altre per un grosso traffico di stupefacenti (sequestrati 69 Kg). Tra i coindagati di __________, sempre in base alle informazioni giunte dalla __________, vi era pure la __________. Quest’ultima, inoltre, risulta essere (o perlomeno essere stata) convivente del __________ con il quale ha pure avuto un figlio, prossimo ai quattro anni (cfr. inc. ROG __________, verbale PP __________ 2.08.2001 p.3).

Richiesto di spiegare i motivi della sua presenza (e quella della__________) in Ticino, lo scopo dei contatti con __________, nonché il significato dei documenti trovati in suo possesso, l’accusato ha dichiarato di essere venuto a Lugano per una “gestione professionale su incarico di un cliente” e di aver avuto contatti con __________ perché era quest’ultimo a gestire i fondi del cliente. Nulla ha voluto riferire in merito al cliente in questione né sulla localizzazione degli averi.

In relazione ai documenti (a firma __________) trovati in suo possesso, ha dichiarato che quest’ultimo avrebbe causato delle perdite nell’ambito della gestione dei fondi e, con i documenti in questione, si impegnava a rifondere tali perdite. Tuttavia, nessuna verifica documentale sarebbe stata effettuata sull’entità/effettività delle perdite: si è fidato delle dichiarazioni di __________ (verbale PS 25.07.2001; verbale di sequestro 25.07.2001).

C.

Davanti al GIAR l’accusato ha modificato la sua versione. Ha sostenuto, sostanzialmente, che __________ era stato da lui incaricato di gestire gli onorari che egli percepiva in nero da suoi clienti che “…non sono angeli, non mi possono pagare alla luce del sole”, quindi denaro suo (verbale GIAR 26.07.2001 p. 2 e 4).

In merito alla presenza della __________ egli ha affermato che questa l’ha semplicemente accompagnato, approfittandone per fare qualche spesa. Ha inoltre aggiunto che la __________ non ha conti in Svizzera (verbale citato p.3), pur precisando che si tratta della “compagna di un mio cliente, che qualche anno fà fu accusato di partecipazione ad un importante traffico di stupefacenti (verbale citato p.4).

Lo stesso giorno è stato interrogato __________ (dalla polizia e poi anche dal PP).

Egli riferisce che i suoi contatti, in relazione ai fondi poi oggetto delle due dichiarazioni trovate in possesso del __________, sono avvenuti in __________ alcuni anni (1993/1994) fa e concernevano la __________ e “il suo compagno __________”.

Egli aveva, sempre a suo dire, il compito di “intermediario tra queste persone ed il gestore”, che in realtà sarebbe __________ tramite il fiduciario __________. Il denaro sarebbe stato portato in Svizzera a più riprese: in alcuni casi per contante dalla __________ e da spalloni, in altri tramite bonifici bancari provenienti dalla banca __________ di__________ (verbale PP 26 luglio 2001).

Dal 1997 circa, il denaro era gestito presso una società __________ (__________) con conti presso la __________ delle __________. Il saldo attuale, di circa $ 450'000.- e sarebbe costituito dagli averi messi a disposizione dedotte perdite di gestione (non ben quantificate) e quanto restituito (circa $ 600'000) per contante o assegni, per il tramite di __________ (verbale PS 26.07.2001).

La coindagata __________, interrogata il 25.07.2001 si è sostanzialmente rifiutata di rispondere."

(GIAR 9 agosto 2001, inc. 390.2001.2)

 B.

La vicenda è stata oggetto di numerosi reclami (dodici con il presente) davanti a questo ufficio, sia in materia di libertà personale, sia in tema d'accesso agli atti, rispettivamente per denegata giustizia (GIAR inc. 390.2001).

C.

Con il reclamo qui in discussione, l'accusato chiede l'integrale accesso agli atti e la liberazione (integrale, subordinatamente parziale) della cauzione di FRS 150'000.- versata nel novembre del 2001 (Reclamo 24 gennaio 2003, pagine 3 e 5), rifiutate dal magistrato inquirente con la decisione impugnata.

Egli lamenta il fatto che gli atti d'inchiesta ai quali chiede l'accesso (in particolare il Rapporto di polizia giudiziaria e gli atti della rogatoria esperita in __________) siano stati acquisiti da mesi, comunque prima dell'aprile 2002 (come risulterebbe dal verbale 17 aprile 2002 davanti al GIAR), ma a tutt'oggi mai prospettati. Le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, secondo cui gli atti potranno venir resi noti solo dopo prospettazione, non sarebbero più pertinenti in virtù del tempo trascorso e del fatto che l'accusato, dopo la scarcerazione, si è sempre tenuto a disposizione, presenziando anche all'udienza davanti al GIAR (appunto il 17 aprile 2002).

Analoghe considerazioni (tempo trascorso, proporzionalità e dimostrazione concreta di tenersi a disposizione), sempre a mente del reclamante, militano per la non sostenibilità di un pericolo di fuga concreto ed attuale, atto a giustificare il mantenimento della cauzione.

Inoltre, l'inchiesta dovrebbe essere agli sgoccioli e, nonostante la non estradabilità dalla __________, egli avrebbe tutto l'interesse a sottoporsi a giudizio in Svizzera, dove il riciclaggio è punito in modo meno severo.

D.

La coaccusata __________, chiamata ad osservare limitatamente al problema dell’accesso agli atti, condivide le argomentazioni del reclamante.

Di diverso avviso, invece, il magistrato inquirente.

Dopo aver addebitato il tempo trascorso ai vari ricorsi presentati dallo stesso reclamante (che avrebbero spezzato il ritmo dell'inchiesta e imposto trasferimento dell'incarto ad altre autorità), alle denunce presentate dalla coaccusata ed al carico di lavoro del Ministero pubblico, il procuratore pubblico segnala che i prossimi interrogatori sono previsti per il 26 e il 27 febbraio 2003. Ribadisce inopportunità di concedere accesso integrale agli atti prima della loro contestazione agli accusati e, in merito alla cauzione, afferma che il pericolo di fuga non è diminuito. A suo giudizio, la prospettazione della documentazione acquisita agli atti (in particolare quanto emerso dalla rogatoria in __________) potrebbe rafforzare nell'accusato il convincimento che la latitanza sia preferibile alla presenza.

Delle altre allegazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

considerato

in diritto

1.

Il reclamo, inoltrato dall'accusato destinatario della decisione e tempestivo, è ricevibile in ordine.

Il fatto che in sede d'osservazioni il magistrato inquirente abbia comunicato di aver spiccato citazioni, non lo rende automaticamente privo d'oggetto, visto che il problema del tempo trascorso senza atti d'inchiesta è invocato a sostegno di tutte (le altre) richieste.

2.

Ritenuto che i tempi dell'inchiesta o, a seconda dei punti di vista, i ritardi dell'inchiesta mettono in gioco, tra l'altro il principio di proporzionalità delle altre misure, è opportuno una breve ricostruzione.

Il Rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria (datato 6 febbraio 2002) è agli atti del ministero pubblico dal 7 marzo dello stesso anno.

Il rapporto dell'EFIN del Ministero pubblico è datato 9 ottobre 2001.

Gli atti trasmessi dalle autorità __________, in esecuzione della rogatoria 12 settembre 2001, risultano ricevuti dal Ministero pubblico in parte l'8 gennaio 2002, con trasmissione alla polizia giudiziaria (in copia) il16 gennaio 2002 (AI 228a), ed in parte il 15 maggio 2002 (AI 265).

L'ultimo interrogatorio del reclamante, da parte del Procuratore pubblico, è del 25 ottobre 2001 (verbale PP no. 24); il 5 novembre 2001 ha avuto luogo l'ultimo verbale della coaccusata, sempre davanti al Procuratore pubblico (Verbale PP no. 27).

Nel corso del 2002 sono stati effettuati due interrogatori di tale __________, quale indiziato (Verbali PP no. 28 e 29).

L'elenco atti non indica, a partire dall'aprile 2002, particolari atti istruttori: in prevalenza si tratta di corrispondenza (cfr. AI da 253 a 271).

Quanto ai ricorsi che avrebbero rallentato lo svolgersi dell'istruttoria per la necessità di trasferire gli incarti ad altra autorità, risulta (sempre dall'elenco atti) che il TF ha notificato due decisioni il 25 marzo 2002, rispettivamente il 28 marzo 2002, e non risultano altre pendenze; l'ultima decisione del GIAR risale al 10 maggio 2002 (inc. 390.2001.8/11).

Da tutto quanto sopra consegue che l'istruttoria è sostanzialmente in fase di stallo dal maggio del 2002.

3.

a)

La questione dell'accesso agli atti è già stata oggetto di diversi reclami (cfr. inc. GIAR 390.2001.5/6/8/12) e di almeno due decisioni di questo ufficio, datate 24 settembre 2001, rispettivamente 10 maggio 2002.

Dalla decisione 10 maggio 2002 si evince che il problema dell'accesso agli atti, limitatamente ai verbali effettuati durante l'inchiesta, é già stata risolta. Infatti, "…il PP, considerata l'evoluzione che l'incarto MP ha conosciuto nel frattempo, ritiene di poter venire incontro alle richieste del reclamante per quanto attiene alla visione dei verbali altrui. Concretamente, concede l'integrale accesso a tutti i verbali di tutte le persone sentite nell'ambito dell'inchiesta, salvo i verbali __________, la cui audizione non è ancora conclusa, in vista di un possibile confronto con il reclamante" (Verbale udienza 17 aprile 2002, p. 2; sentenza 10 maggio 2002, inc. GIAR 390.2001.8/11, p. 2). In quella sede era pure stato concesso l'accesso al Rapporto EFIN (ibidem).

b)

Per quanto concerne gli atti rogatoriali trasmessi dalla __________, così si esprimeva la decisione menzionata:

"

- per l’ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell’ambito di una         difesa penale, vige notoriamente il principio secondo il quale gli stessi sono liberamente         accessibili all’accusato, salve comunque contrarie esigenze d’inchiesta (artt. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2   CPP). “Fondamentale ‘esigenza d’inchiesta’ è l’immediatezza delle dichiarazioni dell’accusato:   egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti             prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato   quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l’arresto dell’accusato; ed inoltre,       quest’ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l’accusa già    conosce” (Marazzi, Il Giar, Lugano 2001, § 3.II.2.1 p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in         nota 79 ibid.);

- nel caso di specie, va premesso che – come ha esposto il magistrato inquirente in sede d’udienza           – la rogatoria dalla __________ è giunta da poco, e doveva ancora essere tradotta prima di formare         l’oggetto di un nuovo verbale dell’accusato reclamante. Dunque, il – relativamente – lungo tempo           trascorso fra l’inoltro e l’evasione della rogatoria non può più formare l’oggetto di un reclamo per     denegata giustizia, né può essere rimproverato al Procuratore Pubblico di non aver          precedentemente deciso in proposito, visto che non disponeva ancora degli atti;

- nel merito, va detto che gli atti trasmessi dalla __________ sono potenzialmente fondamentali, poiché      da essi soltanto è (forse) possibile evincere se a monte degli atti di riciclaggio imputati all’accusato            reclamante stiano fatti criminosi, rispettivamente quali. È allora senz’altro ovvio che l’audizione di __________ in proposito, per essere di una qualsiasi utilità per l’inchiesta (e, di           riflesso, anche per l’accusato medesimo), dovrà soddisfare pienamente i carismi della trasparenza             ed immediatezza posti da dottrina e giurisprudenza: risposte preconfezionate sulla base di   documentazione digerita non solo non sarebbero utili alla ricerca della verità, ma anzi      rischierebbero di essere di nocumento per la credibilità dell’accusato reclamante (che, non lo si          dimentichi, ha comunque piena facoltà di rifiutarsi di rispondere);

- questa conclusione si impone a maggior ragione se si considera che l’accusato reclamante          potrebbe essere già coinvolto in almeno parte dei procedimenti __________ oggetto della rogatoria in    qualità di patrocinatore. È vero, allora (come rileva giustamente la difesa), che è già al corrente   dei procedimenti __________. Ma è altrettanto vero (come rettamente sottolinea la pubblica accusa),            che __________ non può sapere se dalla __________ siano giunte informazioni a lui             ancora ignote, rispettivamente – detto in altri termini – se lui sappia veramente tutto quanto gli   inquirenti __________ hanno raccolto. Né è scontato che agli atti del procedimento penale ticinese           vengano acquisite tutte le carte trasmesse dalla __________, potendosene trovare di quelle utili per             una visione d’assieme, ma non riguardanti direttamente l’accusato reclamante. Queste ultime        considerazioni rafforzano la necessità di vietare all’accusato reclamante l’accesso agli atti             rogatoriali almeno fino alla sua verbalizzazione in tema;"

c)

In termini generali e di principio, i motivi che ostano all'integrale accesso agli atti (in particolare a quelli relativi alla rogatoria esperita in __________) sono tuttora presenti. Tuttavia, queste ragioni, in concreto e nel caso specifico, perdono validità e forza per il fatto che dalla data della decisione menzionata ad oggi non si sia proceduto alla loro prospettazione/contestazione, senza che siano stati indicati validi motivi in relazione con l'istruttoria nei confronti del reclamante. Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi, per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico, o di elementi di approfondimento di quanto prospettato.

Pertanto, la necessità di garantire immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo ingiustificato nella loro contestazione.

d)

Nel caso in esame, con le osservazioni al reclamo, il Procuratore pubblico ha comunicato di aver spiccato citazione per l'accusato e la coaccusata per il 26 e 27 febbraio prossimi (AI 270 e 271 del 29 gennaio 2003). Vista l'imminenza degli interrogatori in questione, ancora si giustifica la non concessione dell'accesso fino ad espletazione degli stessi per salvaguardare il principio dell'immediatezza (anche a favore dell'accusato), ritenuto che il periodo intercorrente tra la presente decisione e l'effettivo accesso non è tale da (ulteriormente) ledere il principio di proporzionalità.

Va da sé che al termine dei menzionati interrogatori l'accesso agli atti sarà dato e completo. L'accesso ai verbali ed al rapporto EFIN è già stato concesso (cfr. sopra, lett. a)), il problema connesso con l'accesso agli atti della rogatoria __________ (compreso quanto contenuto nel rapporto di polizia giudiziaria - cfr. Osservazioni PP 7 febbraio 2003) sarà superato dalle progettazioni che avverranno nei verbali di prossimo espletamento e l'accesso ai verbali __________ può ora essere dato, visto che l'audizione può considerarsi conclusa (ai due verbali citati al considerando 2 della presente decisione non ne sono seguiti altri).

Da ultimo, va pure considerato come decisione del magistrato inquirente, rispettivamente nelle osservazioni al reclamo, non sono indicati altri atti soggetti a necessità di prospettazione/contestazione ai fini d'immediatezza.

4.

a)

Per quanto concerne la liberazione, riduzione, della cauzione è bene ricordare che le misure sostitutive dell'arresto sono sottoposte alle stesse condizioni, di forma e di fondo, cui soggiace la misura "sostituita" (DTF 95 I 202; DTF 107 Ia 206; Donatsch/Schmid, ad no. 7 ad art. 73 IV).

Il venir meno, rispettivamente l'attenuarsi, dei presupposti alla base della decisione iniziale permettono (quando non impongono) revoca o diminuzione della cauzione (G. Piquerez, Procédure pénale Suisse, 2000, n. 2449 e relativa nota). Tale mutamento di situazione può essere relativo alla persona come alla procedura (ibidem).

Questo ufficio ha già avuto modo di pronunciarsi sul principio, asserendo che:

"…, per il mutare o il venir meno dei presupposti iniziali, così come l'arresto viene sostituito da altre meno incisive misure, anche queste ultime possono essere diminuite nella loro importanza o estensione, sino alla completa revoca (v., sulla cauzione, sentenza 6 giugno 1990 in re H.Z., CRP 31/90; decisione 12 luglio 1994 in re C.S., GIAR 499.93.2), ritenuto il rispetto della proporzionalità valutato secondo situazione e circostanze del momento dell'istanza rispettivamente decisione;"

(GIAR 8 febbraio 2000 in re Z., inc. 946.98.3)

Laddove per proporzionalità deve intendersi anche il concetto di ragionevole durata del procedimento, rispettivamente il fatto che l'istruttoria, se non conclusa, non sia in fase di stallo senza particolari ragioni. Tempi e modi di conduzione dell'istruttoria rientrano nel concetto di proporzionalità delle misure volte a garantire presenza (o altro) nel corso dell'istruttoria stessa e possono, se del caso, anch'essi condurre a revoca o a diminuzione dell'importo cauzionale versato (GIAR 16 luglio 1999 in re V., inc. 804.98.4; cfr., inoltre e per analogia, SJ 1981, pp. 383 ss, 386;).

b)

Nel caso in esame, è indubbio che i reati imputati al reclamante siano gravi e che, in caso di condanna, la pena (edittale la reclusione) non sarà necessariamente sospesa. Gli indizi di reato permangono e non sono stati inficiati, o notevolmente ridotti, dagli atti istruttori sin qui esperiti. Una cauzione, in quanto tale, appare ancora giustificata.

E' però altrettanto vero che l'accusato, dopo il rilascio avvenuto il 14 novembre 2001 (AI 209), ha ancora presenziato ad atti del procedimento, ancorché non decisi o richiesti dal magistrato inquirente, in particolare presentandosi all'udienza del 17 aprile 2002 davanti al GIAR (quando gli atti della rogatoria, in particolare, erano già nelle mani del Procuratore pubblico, circostanza che poteva non essergli nota, ma neppure poteva escludere).

D'altro canto va anche ammesso, come detto più sopra (cfr. cons. 2), che dopo la messa in libertà provvisoria dell'accusato, l'acquisizione agli atti della documentazione __________ e del rapporto di polizia, l'inchiesta ha subito uno stallo e da diversi mesi non si procede ad atti istruttori finalizzati al suo concreto avanzamento. In simile situazione il perdurare della detenzione preventiva non sarebbe ammissibile per motivi di proporzionalità, proporzionalità che deve trovare applicazione anche nel campo delle misure sostitutive (che peraltro costituiscono anch'esse restrizioni a diritti costituzionali) comportandone la revoca o la riduzione (GIAR 16 luglio 1999 in re V.).

Alla luce di tutte le circostanze evocate, si giustifica la riduzione della cauzione dai FRS 150'000.- richiesti nel 2001 a FRS 100'000.-.

5.

In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto nel senso che l'accesso agli atti integrale è procrastinato a dopo le audizioni previste per il 27 e 28 febbraio 2003, e la cauzione ridotta da FRS 150'000.- a FRS 100'000.-.

Ritenuto il parziale accoglimento del reclamo, ma anche il fatto che le citazioni per le audizioni risultano essere state spiccate dopo l'inoltro del reclamo stesso (quindi in parziale adesione), la tassa di giustizia e le spese rimangono a carico dello Stato e al reclamante vengono assegnate ripetibili ridotte.

P.Q.M.

visti gli artt. 305 bis CP, 58, 60, 95, 96 ss, 107, 110 a 112 e gli artt. 280 e segg. CPP,

decide

1.             Il reclamo, in quanto diretto contro la mancata liberazione della cauzione prestata da __________, è parzialmente accolto; la cauzione prestata da __________ per la sua liberazione, avvenuta in data 14 novembre 2001, viene ridotta da FRS 150'000.a CHF 100'000.—

2.             Il reclamo, in quanto diretto contro la mancata concessione dell’accesso integrale agli atti dell'accusato, è anch'esso parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e cioè a far tempo dalla conclusione delle audizioni previste per il 27 e 28 febbraio 2003.

3.             La tassa di giustizia limitata di FRS. 500.-- e le spese (FRS 100.-) rimangono a carico dello Stato, il quale rifonderà a __________ FRS. 300.-- a titolo di ripetibili.

4.             Contro la presente é data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione:__________

                                                                                  giudice Edy Meli

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