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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.12.2001 INC.2001.29006

10 dicembre 2001·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,112 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

N. 290.2001.6                                                            Lugano, 10 dicembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

__________

Sedente per statuire sul reclamo 22/23 novembre 2001 presentato da

__________,            __________, attualmente in carcere preventivo presso il Penitenziario cantonale,

(patrocinato dall'Avv. __________)

contro la decisione datata 16 novembre 2001 del Procuratore pubblico __________, che rifiuta l'acquisizione (agli atti del procedimento che lo vede accusato) della sentenza 11.11.1997 Assise Correzionali di Lugano e del decreto d'accusa del 15.10.2001, relativi alla parte civile,

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (5 dicembre 2001) e quelle della parte civile (5/6 dicembre 2001),

letti ed esaminati gli atti del procedimento di cui all'inc. MP __________,

ritenuto e considerato

in fatto

A.

Nei confronti di __________ è pendente un procedimento per i reati di cui agli artt. 183 e 190 CP (oltre a infrazioni alla LCStr), supposti commessi nei confronti di __________ la notte tra il 29 ed il 30 maggio 2001.

__________ è in detenzione preventiva dal 31 maggio 2001. Egli contesta di aver commesso i reati contro la libertà personale e contro l'integrità sessuale che gli vengono imputati.

Questo giudice ha recentemente prorogato il carcere preventivo cui __________ è astretto, ritenendo presenti gravi indizi di reato e pericolo di fuga (sentenza 27 novembre 2001, GIAR __________).

B.

Con scritto del 22 ottobre 2001, indirizzato al Procuratore pubblico, la difesa ha chiesto (tra le altre cose) che fosse acquisita agli atti del procedimento la "sentenza 11.11.1997 della Corte delle Assise Correzionali in Lugano, relativa all'incidente subito della vittima nel 1994". Mediante ulteriore scritto del 14 novembre 2001, è stata formulata analoga richiesta relativamente al decreto d'accusa del 15 ottobre 2001 emanato dal Ministero Pubblico nei confronti di __________, pubblicato sul FUC del __________.2001.

Con lettera del 16 novembre 2001 il magistrato ha comunicato che la vittima (e parte civile) si oppone all'acquisizione e che, per parte sua, non intravede la rilevanza delle sentenze ai fini del procedimento in corso.

C.

Con il presente reclamo, __________ chiede che la decisione del 16 novembre venga annullata e quanto da lui richiesto acquisito agli atti.

A mente della difesa il magistrato inquirente avrebbe, di fatto, motivato il rifiuto in virtù del diritto alla protezione della "sfera privata" della vittima, mentre che la protezione offerta dall'art. 87 cpv. 2 CPP è relativo unicamente alla "sfera intima" (ed in proposito richiama la sentenza riportata in REP 1999 n. 121).

Le decisioni di cui è richiesta acquisizione permetterebbero di conoscere la vittima, il suo carattere e personalità. E' pure invocato il principio di parità delle armi.

D.

Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2001, il magistrato si richiama agli obblighi derivanti dagli artt. 5 e 7 LAV (ripresi dall'art. 82 cpv. 2 CPP).

Egli afferma, inoltre, che le decisioni richieste non appaiono come rilevanti per la procedura nei confronti di __________, che una di queste si riferisce a fatti il cui ricordo procura ancora sofferenze alla vittima e che l'avvenuta acquisizione del casellario giudiziale di __________ permette di escludere ipotesi che quest'ultima sia stata coinvolta in episodi di "denuncia mendace con reati sessuali sullo sfondo".

La parte civile segnala (osservazioni 5/6 dicembre 2001) che la sfera intima protetta dalle norme LAV non è limitata alla sfera sessuale, che l'accesso agli atti dell'accusato non è illimitato e soggiace a restrizioni per tutela di interessi pubblici o privati prevalenti e che le decisioni di cui è chiesta l'acquisizione non hanno alcuna connessione (e sono privi di pertinenza) con il procedimento in oggetto.

Di altre argomentazioni contenute negli allegati, si dirà, se del caso in seguito.

Ritenuto

in diritto

1.

Il reclamo è ricevibile, in quanto presentato dall'accusato nel procedimento, e tempestivo (è pervenuto a quest'ufficio sette giorni dopo la data -16 .11.2001- menzionata sullo scritto, non raccomandato, del Procuratore).

Puramente accademica la questione a sapere se tale scritto costituisca una decisione formale o una semplice lettera interlocutoria, dato che, nel secondo caso, l'accusato potrebbe chiedere l'emanazione di decisione formale.

E' giustificato, perciò, entrare nel merito.

2.

L'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122): la norma non fa che riprendere, e nei successivi capoversi meglio precisare, quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1);

Gli stessi principi si applicano in caso di specifiche richieste di prove in corso di istruttoria, ritenuto che le relative decisioni (se emanate prima della conclusione dell'istruttoria formale - GIAR 18.05.1995 in re B., 240.95.4) non potranno che fondarsi sugli elementi noti al momento.

Conviene, inoltre, sottolineare l'obbligo di motivazione d'istanze e di gravami per consentire alle controparti, e all'autorità, di prendere adeguata posizione rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94).

3.

Le richieste datate 22 ottobre 2001 e 14 novembre 2001, sono manifestamente prive di motivazione. E', pertanto, comprensibile la risposta apparentemente interlocutoria del magistrato inquirente.

Neppure il reclamo, invero, fornisce particolari motivazioni sull'ammissibilità delle prove richieste, non contenendo nessun cenno concreto di connessione con la fattispecie inquisita, nessun tentativo di dimostrare la loro novità, rilevanza e pertinenza ai fini delle decisioni di competenza dell'inquirente e nessuna ragione per anticiparne l'assunzione in sede di istruzione formale. Non vanno certo in questa direzione le argomentazioni sulla distinzione (tutt'altro che scontata, come si vedrà in seguito) tra sfera intima e sfera privata (quest'ultima comunque garantita dall'art. 29 della Costituzione).

L'unica motivazione (generica) formulata nell'allegato ricorsuale é quella secondo cui "è necessario per la difesa (e per la Corte) acquisire tutti gli elementi necessari per la conoscenza della vittima, analogamente come accade sul versante dell'accusato" anche in virtù di un supposto principio di parità delle armi tra autore (presunto) e vittima.

a)

L'istante afferma, in modo apodittico, "necessità" di acquisire le decisioni citate e non si preoccupa di indicare in cosa consista tale necessità nel caso concreto, per rapporto alle accuse mossegli ed alle decisioni che il Procuratore

pubblico sarà chiamato ad emanare (accusa, decreto o abbandono). La proclamata necessità non emerge dalle indicazioni relative alle decisioni in questione che, tra l'altro, concernono reati d'altro genere di quelli qui in discussione e, in un caso, di cui __________ era vittima (cfr. allegati 2, 4 e 5 al reclamo).

L'istante non deve necessariamente indicare cosa vi possa essere nelle decisioni richieste di "utile" per le finalità dell'istruttoria, bensì cosa nell'incarto renda (quantomeno potenzialmente) "utile" la loro acquisizione ai fini delle decisioni di competenza del Procuratore pubblico. Ciò non è avvenuto, nel caso concreto.

Il reclamante afferma che lo scopo dell'acquisizione è quello di acclarare la personalità della vittima per dovere di obiettività (reclamo punto 3). In realtà, da un passaggio successivo si intuisce che la richiesta ha quale scopo quello di verificarne la credibilità (reclamo punto 4).

La credibilità della vittima è certamente importante, in casi del genere. Di conseguenza, accurata deve essere la sua verifica. Ciò non significa tuttavia che la vittima debba esporre dettagliatamente tutto il proprio vissuto, per quanto remoto possa essere: il principio di proporzionalità, evidentemente applicabile anche in questa sede (cfr. E. Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, Diss. Zurich 1998, p. 188 e nota 543).

Ora, anche dal profilo della credibilità della vittima non si vede (e, come detto, neppure il reclamante lo dice esplicitamente) in che modo le decisioni di cui si chiede l'acquisizione (che, tra l'altro, non concernono reati contro l'amministrazione della giustizia) possano concorrere a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni.

Sotto questo profilo la richiesta non merita accoglienza.

b)

L'analogia tra accusato e vittima, in relazione alla necessità di acquisire tutti gli elementi necessari per la conoscenza del carattere e della personalità, non è proponibile. Per l'accusato tale necessità deriva in gran parte dagli obblighi di cui all'art. 63 CPS (in caso di condanna). Ciò non è evidentemente il caso per la vittima.

Neppure il richiamo al principio di parità delle armi appare adeguato. Questo principio può applicarsi anche ai rapporti tra accusato e parte civile ma a garanzia del contraddittorio, non al fine di permettere un'indagine sulla parte civile analoga, per estensione e contenuti, a quella contro l'accusato (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, no. 834).

c)

In merito alla distinzione tra sfera intima e sfera privata va detto che la prima è ritenuta un settore della seconda (Messaggio, in FF 1990 II p. 933), senza che ciò implichi limitazione alla sola vita sessuale.

Il concetto di “sfera intima” fa riferimento a circostanze di natura strettamente privata, come tali di rilevanza emozionale particolarmente importante per la persona a cui sono riferite, e la cui rivelazione a terzi può pertanto rivelarsi particolarmente traumatica (P. Gomm / P. Stein / D. Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, nota 11 ad art. 7 LAVI; B. Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 53, p. 70 s.; Weishaupt, op. cit., p. 189 s.): è primariamente discorso, evidentemente, della vita sessuale della vittima di reati di quella natura (Weishaupt, op. cit., p. 190 e nota 550, con riferimenti; Corboz, op. cit., p.71), ma non solo: in questo concetto rientrano "…Umstände aus den persönlichen Lebensbereicht, die sehr privat und sehr persönlich sind und deren Kentniss nur von einzelnen wenigen Personen geteilt wird, denen sie besonders anvertraut wurde."(Weishaupt, op. cit. p.189).

Non va inoltre dimenticato che la finalità di questa norma è (anche) quella di evitare che la vittima venga costretta nel ruolo di accusato (Weishaupt, op. cit., p. 177; Gomm / Stein / Zehntner, op. cit., nota 8 ad art. 7 LAVI).

La valutazione deve avvenire caso per caso.

Per quanto concerne i precedenti penali (eventuali) della vittima si precisa che proprio nella sentenza citata dal reclamante (cfr. reclamo punto 5) quest'ufficio aveva statuito che la richiesta dell'accusato di prendere visione dell'estratto del casellario giudiziale della vittima di un reato sessuale è equiparabile alla domanda relativa ad eventuali precedenti penali (rivolta alla vittima). Queste informazioni, sempre secondo la menzionata sentenza, sono state qualificate come attinenti alla sfera intima della vittima e, in quanto tali soggette agli artt. 7 cpv. 2 LAVI e 87 cpv. 2 CPP (REP 1999 n. 121, nota 1).

Determinare se questa qualifica valga anche per singole e specifiche decisioni penali la cui esistenza ed i cui contenuti essenziali siano già noti a terzi o pubblici (perché divulgati dalla stampa o pubblicati sul FUC; cfr. Weishaupt, op. cit., p. 189) o, ancora, nel caso in cui all'incarto (come nel caso specifico - cfr. AI 100 -) sia stato acquisito il casellario giudiziale della vittima (non risulta dall'incarto prodotto se con o senza il suo consenso) è questione che può rimanere aperta, vista la conclusione a cui si deve giungere sulla base di quanto detto ai punti 3a) e 3b) della presente decisione.

4.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che il reclamo, di dubbia ricevibilità per carenza di motivazione, è comunque da respingere nel merito in quanto le prove richieste sono prive dei requisiti di novità, rilevanza e pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore

pubblico, e se sarà il caso del giudice del merito; le stesse prove non sono di difficile produzione all'eventuale dibattimento (quindi con facoltà di richiedere l'assunzione di tali atti al giudice del merito ex art. 227 CPP, ritenuti i diritti di cui all'art. 7 LAV).

P.Q.M.

Visti gli artt. 183 e 190 CP, 57 ss., 60, 189, 227, 280 CPP, 29 CF, 6 CEDU;

decide:

1.      Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 22/23 novembre 2001 di __________ è respinto.

2.      La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.-, è a carico del reclamante il quale rifonderà alla parte civile __________ fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

avv. __________ per sé e per il reclamante;

avv. __________ per la PC __________;

-        PP avv. __________ (con l'incarto di ritorno).

                                                                                     giudice __________

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